Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 1 febbraio 2006
Requisiti e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi relativi ad attivita' di sviluppo precompetitivo e a connesse attivita' di ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istitutivo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, nel caso di ricorso alle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale - n. 79 del 4 aprile 2001 (di seguito «direttive FIT»), con il quale sono state emanate le direttive per il funzionamento del sistema di agevolazione previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma di anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;
Visto l'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce che con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il predetto fondo e' ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio;
Visto l'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, in relazione ai singoli interventi di cui al comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal CIPE ai sensi del comma 356, stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui ai commi da 354 a 361, definendo, in particolare: le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato;
Visto l'art. 6, comma 3, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che, ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento da parte del CIPE, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indica quali progetti di investimento sono da considerare prioritari;
Visto il Piano nazionale della ricerca (di seguito «PNR») approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005;
Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, n. 76, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra gli interventi agevolativi alle imprese cui e' destinato il predetto fondo rotativo sono stati individuati gli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 ed e' stata disposta, in sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse assegnate ai predetti interventi fra le aree sottoutilizzate e le restanti aree;
Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Per i fini del presente decreto, ai sensi della convenzione-tipo citata in premessa, si intende per:
a) «soggetto agente» il soggetto che sottoscrive la convenzione con CDP S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento o, nel caso di contratto/i di locazione finanziaria, del solo finanziamento agevolato;
b) «soggetto convenzionato» il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero e' abilitato per lo svolgimento delle attivita' richieste dalla legge agevolativa;
c) «soggetto beneficiario» il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla legge agevolativa;
d) «soggetto finanziatore» la banca che svolge la valutazione del merito di credito e concede al soggetto beneficiario il finanziamento bancario e l'eventuale finanziamento bancario integrativo;
e) «finanziamento agevolato» il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP S.p.a. al soggetto beneficiario e/o dalla CDP S.p.a. alla societa' di leasing per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
f) «finanziamento bancario» il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal soggetto finanziatore;
g) «finanziamento bancario integrativo» il finanziamento aggiuntivo al finanziamento bancario destinato ad integrare, senza superarlo, il fabbisogno finanziario per la copertura degli investimenti di cui alla domanda di agevolazione presentata dal soggetto beneficiario, avente pari durata e garanzie del finanziamento bancario;
h) «finanziamento» l'insieme del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e dell'eventuale finanziamento bancario integrativo.
 
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove deliberati in relazione agli investimenti di cui alle direttive FIT citate nelle premesse, con particolare riferimento alle priorita' individuate nel PNR approvato con la delibera del CIPE del 18 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed agli interventi prioritari di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 sono concessi ai programmi relativi ad attivita' di sviluppo precompetitivo e alle connesse e comunque non preponderanti attivita' di ricerca industriale di cui all'art. 2 delle direttive FIT.
 
Art. 4.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 i soggetti di cui all'art. 3 delle direttive FIT.
 
Art. 5.
Tipologia e misura delle agevolazioni
1. Il finanziamento, non superiore al 90 per cento dei costi ammessi, e' composto da un massimo del 90 per cento di finanziamento agevolato, cui deve essere associato almeno un 10 per cento di finanziamento bancario.
2. Il finanziamento agevolato ha una durata minima di 7 anni e massima di 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni.
3. Il tasso del finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo.
4. L'agevolazione complessiva derivante dal finanziamento agevolato e' ricompresa nell'equivalente sovvenzione lordo (di seguito «ESL») ponderale del 25 per cento per i costi di sviluppo precompetitivo e del 50 per cento per i costi di ricerca industriale, come stabilito dall'art. 4, comma 1, delle direttive FIT. Il finanziamento agevolato puo' essere integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento della predetta percentuale ESL e comunque non superiore al 10 per cento dei costi ammessi.
5. La quota di capitale relativa al finanziamento bancario entrera' in ammortamento soltanto dopo l'avvenuto ammortamento del 50 per cento della quota di capitale relativa al finanziamento agevolato.
6. La convenzione che, in attuazione del presente decreto, regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, rende esplicito che:
a) ai fini dell'art. 8, 4° capoverso, della convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, per «originario rapporto» si intende il rapporto tra il finanziamento bancario e il residuo 50 per cento del finanziamento agevolato;
b) in caso di azioni di recupero, anche in via coattiva, del finanziamento, ai fini dell'art. 18, 2° e 3° capoverso, della convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, per «percentuale originaria di partecipazione» si intende la percentuale di partecipazione al credito residuo per capitale ed interessi al momento della formale constatazione dell'insolvenza del debitore, che e' comunque da intendersi sussistente nei casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione contrattuale.
 
Art. 6.
Condizioni per l'accesso al finanziamento agevolato
1. Per le procedure a sportello, le agevolazioni di cui al presente decreto sono riservate a programmi con costi ammessi pari ad almeno 3 milioni di euro.
2. Per le procedure a bando, previste dall'art. 11 delle direttive FIT, le agevolazioni di cui al presente decreto saranno riservate a specifiche tipologie di programmi, sulla base delle indicazioni previste nei singoli bandi.
3. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si tiene conto in particolare delle priorita' individuate nel PNR con la delibera del CIPE approvata nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche ed integrazioni e degli interventi prioritari di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. A tal fine possono essere preventivamente effettuate delle procedure finalizzate all'individuazione di tematiche e settori prioritari.
 
Art. 7.
Modalita' di gestione
1. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande sono affidati ai soggetti convenzionati nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo quanto previsto dall'art. 6 delle direttive FIT.
2. Il finanziamento e' stipulato, erogato e gestito dal soggetto agente, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005.
 
Art. 8.
Presentazione della domanda
e istruttoria del merito di credito
1. Le procedure e le modalita' per la presentazione delle domande sono quelle previste dall'art. 7 delle direttive FIT e dalle relative circolari attuative. La domanda, redatta secondo gli schemi definiti con apposita circolare del Ministero delle attivita' produttive, e' presentata dal soggetto beneficiario ad uno dei soggetti convenzionati per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
2. Il soggetto convenzionato effettua l'istruttoria dei programmi secondo le disposizioni dell'art. 8 delle direttive FIT e contestualmente la valutazione del merito di credito per la concessione del finanziamento. La valutazione del merito di credito e' effettuata nel rispetto delle direttive emanate dalle autorita' di vigilanza sulle attivita' bancarie e degli standard internazionali.
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda ottenere il finanziamento bancario da un soggetto finanziatore diverso dal soggetto convenzionato prescelto, in domanda dovra' indicare anche il soggetto finanziatore. Il soggetto convenzionato provvede a comunicare al soggetto finanziatore gli elementi necessari per la valutazione del merito di credito ed acquisisce i relativi esiti.
4. Il soggetto convenzionato comunica alla CDP S.p.a. ed al soggetto agente la delibera del finanziamento del soggetto finanziatore accettata dal soggetto beneficiario. A seguito della delibera del singolo finanziamento agevolato da parte della CDP, il soggetto convenzionato comunica l'esito definitivo della procedura al Ministero delle attivita' produttive che, verificato l'esito della istruttoria, entro trenta giorni, sottopone la domanda al parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
5. Il Ministero delle attivita' produttive, entro trenta giorni dal parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione dell'agevolazione indicando la misura del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato.
6. Il decreto di concessione condiziona l'erogazione del contributo alla stipula del contratto di finanziamento e indica, fra l'altro, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto:
a) la durata del finanziamento agevolato;
b) l'eventuale misura delle risorse finanziarie da immettere da parte dei soggetti che partecipano al capitale del soggetto beneficiario;
c) la misura minima del finanziamento bancario;
d) il tasso da applicare al finanziamento agevolato.
7. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di concessione il soggetto agente stipula per conto di CDP S.p.a. e per conto del soggetto finanziatore il finanziamento con un unico contratto.
 
Art. 9.
Erogazioni delle agevolazioni
1. L'erogazione del finanziamento e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 9 delle direttive FIT e alle relative circolari attuative.
2. L'erogazione del finanziamento potra' avvenire, previa acquisizione delle garanzie deliberate e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, a stati di avanzamento lavori, cosi' come stabilito dal decreto di concessione, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato, e secondo quanto disposto dal presente decreto.
3. Le singole erogazioni saranno proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato ed al finanziamento bancario. Il mancato trasferimento al soggetto agente, da parte della CDP S.p.a. e/o dell'eventuale soggetto finanziatore, dell'importo di spettanza sara' condizione sospensiva nell'erogazione.
4. Nel caso in cui prima dell'erogazione si verifichi una modifica della situazione economica, patrimoniale o aziendale del soggetto beneficiario e/o della composizione dei soci che ne possiedono il capitale, tale da variare in senso negativo la positiva valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario espressa dal soggetto finanziatore, il soggetto agente sospende l'erogazione del finanziamento. L'erogazione potra' essere ripresa, con ogni opportuna modifica, ristrutturazione e rimodulazione del piano di ammortamento e della sua durata, comunque nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, dopo l'accertato superamento dei motivi che hanno prodotto la sospensione.
5. Il contributo di cui all'art. 5, comma 4, sara' erogato dal Ministero delle attivita' produttive contestualmente alle quote di finanziamento agevolato.
 
Art. 10.
Estinzione anticipata del finanziamento
1. Il soggetto beneficiario avra' la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario, dietro corresponsione da parte del medesimo soggetto beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal contratto di finanziamento.
 
Art. 11.
Revoca delle agevolazioni
1. La revoca delle agevolazioni e' disposta ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle direttive FIT nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
b) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 5, comma 1, delle direttive FIT per la realizzazione del programma;
c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 9, comma 6, delle direttive FIT;
e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;
f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.
2. La revoca delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato e la restituzione da parte del soggetto beneficiario del debito residuo. Per il finanziamento agevolato deve essere restituito anche l'importo del beneficio di cui l'impresa ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca in termini di differenziale di interessi tra il tasso di attualizzazione e rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data di rimborso delle singole rate e quello agevolato. Per il contributo in conto capitale deve essere restituito l'importo gia' erogato.
3. In caso di revoca gli importi dei benefici da restituire sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali, nonche', qualora la revoca sia disposta per le motivazioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), delle direttive FIT, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 12.
Ulteriori disposizioni
1. Con decreto non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono specificate le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente decreto ai programmi di cui all'art. 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, impartisce alla CDP S.p.a. le indicazioni al fine del monitoraggio dell'andamento complessivo dello strumento agevolativo, in coerenza con i tempi e i termini imposti nella delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le direttive di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2006
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 Ufficio di controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 296
 
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