Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2006
Requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su gare di atletica, denominata «Big Race Atletica».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore, e' pari a 1 euro e la giocata minima e' di 2 euro;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale del 14 giugno 2003, n. 136, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.a.;
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006, che consente l'accettazione delle scommesse a totalizzatore su altri eventi sportivi specificamente individuati nel programma ufficiale delle scommesse, redatto periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato l'opportunita' di offrire ai giocatori una nuova formula di scommessa a totalizzatore sulle gare atletiche;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore su gare di atletica, denominata «Big Race Atletica».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l'accettazione della scommessa ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;
c) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la scommessa ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
d) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
e) disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
f) esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
g) esito pronosticabile o concorrente, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race -Atletica»; tale scommessa prevede sia esiti pronosticabili singoli (ossia riferiti ad un solo concorrente) che esiti pronosticabili di gruppo (ossia riferiti a piu' concorrenti);
h) evento, l'avvenimento sportivo su cui si effettua la scommessa;
i) giocata, l'insieme delle unita' di scommessa proposte dal partecipante;
l) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
m) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
n) giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
o) giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
p) jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
q) palinsesto, programma degli eventi ed elenco degli esiti pronosticabili sui quali e' possibile scommettere;
r) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
s) posta unitaria, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
t) pronostico, l'esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo evento o sugli eventi componenti la scommessa;
u) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e' anche collegato telematicamente e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di licenza di polizia, rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
v) quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, il quale, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unita' di scommessa vincente;
z) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
aa) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
bb) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario ed utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
cc) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
dd) unita' di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
ee) unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
 
Art. 2.
Eventi ammessi
1. Oggetto della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica», sono tutte le gare di atletica relative a competizioni nazionali ed internazionali.
 
Art. 3.
Caratteristiche della scommessa «Big Race - Atletica»
1. La scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica» consiste nel pronosticare i primi tre concorrenti classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara oggetto di scommessa.
2. I concorrenti dell'evento oggetto di scommessa sono indicati da AAMS nella lista degli esiti pronosticabili predisposta per ciascuna scommessa «Big Race - Atletica».
3. Tutte le comunicazioni relative a modificazioni della lista degli esiti pronosticabili, derivanti da ritiro ovvero da sostituzione di un concorrente con altro concorrente, saranno tempestivamente rese pubbliche da AAMS.
4. La giocata minima non puo' essere inferiore a due unita' di scommessa e puo' derivare anche dalla ripetizione di una singola unita' di scommessa.
5. La giocata massima relativa alla scommessa «Big Race - Atletica» non puo' superare le 10.000 unita' di scommessa. Entro tale limite e' consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata sistemistica e di una giocata a caratura.
6. La posta di gioco per ciascuna unita' di scommessa e' pari ad 1 euro.
 
Art. 4.
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica» sono:
a. sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o «n» concorrenti;
b. sistema denominato G1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato vincente ed altri «n», minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
c. sistema denominato G2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati nei primi due posti ed altri «n», minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d. sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un concorrente designato al primo, secondo o terzo posto ed altri «n», minimo due, concorrenti ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
e. sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due concorrenti designati al primo, secondo o terzo posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
f. sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o piu' concorrenti designati per ciascuna delle tre posizioni possibili.
2. AAMS puo' stabilire, con propri provvedimenti, altre tipologie di giocate sistemistiche.
3. Sono ammesse per la scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica» giocate a caratura. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16 unita' di scommessa. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L'importo minimo unitario della cedola di caratura non puo' essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica»;
d. numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica», anno e data di effettuazione della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unita' di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
l. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata a caratura assegnata dal totalizzatore nazionale.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale importo di vincita, ricavato dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
 
Art. 5.
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa «Big Race -Atletica» e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica»;
d. numero della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica», anno e data di effettuazione della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unita' di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal totalizzatore nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
 
Art. 6.
Modalita' di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.
 
Art. 7. Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita per la scommessa
«Big Race - Atletica»
1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi tre concorrenti classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della gara oggetto di scommessa.
2. Il calcolo della quota e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unita' di scommessa vincenti per la scommessa «Big Race -Atletica», il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa «Big Race -Atletica».
4. Nel caso in cui, nella scommessa di chiusura della scommessa a totalizzatore «Big Race - Atletica», non risultino unita' di scommessa vincenti, il disponibile a vincite sara' assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le unita' di scommessa valide. Le modalita' di sorteggio sono definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 8. Determinazione delle unita' di scommessa vincenti nei casi di parita'
1. In caso di esito di parita' sono considerate le seguenti ipotesi:
a) parita' tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unita' di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al primo ed al secondo posto i due concorrenti classificati in parita' al primo posto ed esattamente il concorrente classificato al terzo posto;
b) parita' tra tre concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le unita' di scommessa che indicano in qualsiasi ordine i tre concorrenti classificati in parita' al primo posto;
c) parita' tra due o piu' concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unita' di scommessa che indicano in qualsiasi ordine al secondo ed al terzo posto due dei concorrenti classificati in parita' al secondo posto ed esattamente nell'ordine richiesto il concorrente classificato al primo posto;
d) parita' tra due o piu' concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota di vincita, le unita' di scommessa che indicano al terzo posto uno dei due concorrenti classificati in parita' al terzo posto ed esattamente nell'ordine richiesto i concorrenti classificati al primo ed al secondo posto.
 
Art. 9.
Validita' degli eventi
1. Per la determinazione dei casi di validita' delle scommesse si applicano le disposizioni dell'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
2. In particolare, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5 del citato decreto del Ministro delle finanze, nel caso di mancata partecipazione all'evento di un concorrente le scommesse accettate comprendenti il numero d'ordine indicante quel concorrente risultano perdenti.
3. Nel caso in cui l'ordine di arrivo dei concorrenti inseriti nella lista degli esiti pronosticabili contenga un numero di concorrenti inferiore a quello minimo richiesto per accettare un'unita' di scommessa, la scommessa e' soggetta a rimborso.
 
Art. 10.
Certificazione, comunicazione ufficiali e pubblicita'
1. Le comunicazioni relative alla scommessa «Big Race - Atletica», nonche' il bollettino ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di AAMS, www.aams.it
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla propria rete.
3. Copia del presente decreto e' esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.
 
Art. 11.
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa «Big Race - Atletica» e' predisposto da AAMS.
2. Il palinsesto stabilisce la lista degli esiti pronosticabili oggetto di scommessa, specificando il loro numero ed indicando quelli singoli, ossia riferiti ad un solo concorrente, e di gruppo, ossia riferiti a piu' concorrenti.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa «Big Race - Atletica» e' stabilita la data di apertura e di chiusura dell'accettazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2006
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 350
 
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