Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 febbraio 2006
Ripartizione delle risorse per l'annualita' 2005 alle regioni e alle province autonome per l'attuazione dell'Obbligo formativo.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l'orientamento
e la formazione
Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 recante «legge quadro in materia di formazione professionale»;
Vista la legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante «interventi urgenti a favore dell'occupazione»;
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «norme in materia di promozione dell'occupazione»;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative;
Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 recante «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 recante «definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005 recante «definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attivita' formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';
Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;
Visto il D.D. n. 442/II/2005 del 30 dicembre 2005 recante l'impegno finanziario delle risorse dell'anno 2005 per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 68 della legge n. 144/1999;
Tenuto conto dell'Accordo intervenuto nella seduta del 26 gennaio 2006 della Conferenza delle regioni e delle province autonome in merito ad un nuova ipotesi di ripartizione delle predette risorse;
Considerata l'esigenza rappresentata con nota n. 422/A41STR/A5LAV del 27 gennaio 2006 dalla predetta Conferenza, di applicare alle risorse dell'annualita' 2005 i criteri di ripartizione in parte riferiti al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000 ed in parte stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca per il riparto delle proprie risorse nell'ambito del diritto-dovere, di cui alla legge n. 53/2000;
Ritenuto opportuno, nella fase di transizione dal precedente sistema relativo all'obbligo formativo all'attuale stabilito dalla normativa in materia di diritto-dovere, accogliere la proposta regionale di applicazione di un criterio misto;
Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 17 febbraio 2006 prot. n. 283/FE;
Premesso tutto quanto sopra;
Decreta:
Art. 1.
1. Per quanto indicato nelle premesse il comma 1 dell'art. 1 del D.D. n. 442/II/2005 del 30 dicembre 2005 e' modificato nel seguente modo.
Le risorse dell'annualita' 2005 destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, pari Euro 204.709.570,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

=====================================================================
Regioni |Ripartizione delle risorse in Euro ===================================================================== Piemonte.... | 13.546.232 Valle d'Aosta.... | 357.696 Liguria... | 2.617.319 Lombardia... | 38.336.148 Provincia autonoma di Bolzano... | 5.470.177 Provincia autonoma di Trento... | 3.794.002 Veneto... | 19.814.693 Friuli Venezia Giulia... | 2.609.276 Emilia Romagna... | 7.644.488 Toscana... | 6.476.377 Umbria... | 636.941 Marche.... | 1.021.983 Lazio.... | 6.241.555 Abruzzo.... | 2.761.408 Molise.... | 454.369 Campania.... | 32.098.699 Puglia.... | 19.878.962 Basilicata.... | 750.877 Calabria.... | 6.958.076 Sicilia.... | 25.861.003 Sardegna... | 7.379.289
Totale... | 204.709.570

2. Puo' essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
 
Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome e di comunicazione di avvenuto impegno delle predette risorse con atti giuridicamente vincolanti.
2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.
3. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalita' tra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio cosi' come previsto al precedente comma 2.
Roma, 27 febbraio 2006
Il direttore generale: Marincioni
 
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