Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 marzo 2006
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. con decreto del 18 dicembre 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005;
Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 19 aprile 2005, protocollo numero 62698;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 18 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, gia' prorogata con decreto 29 novembre 2005, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 17 aprile 2006.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 dicembre 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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