Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 marzo 2006, n. 75
Testo del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006), coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2006, n. 121 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 36), recante: «Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalita' di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' disposizioni finanziarie».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei
deputati

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
((1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» e' sostituita dalla seguente: «sul».
1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso».))

2. La tabella A-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente,
sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e
riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le
disposizioni di cui all'art. 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un
unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste
non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle
liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio
secondo le disposizioni di cui all'art. 24. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre.».
- Si riporta il testo degli articoli 58 e 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, supplemento
ordinario, come modificati dalla presente legge:
«Art. 58 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41).
- Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il
presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla
matita copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo
segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri
segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda
secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone
la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli
da' preventive istruzioni, astenendosi da ogni
esemplificazione e indicando in ogni caso le modalita' e il
numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di
esprimere.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al
presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa
nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui
nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non
possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata.».
«Art. 69 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). - La
validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere
ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta'
effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui
all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato
su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al
contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno
stesso.».
- La legge 21 dicembre 2005, n. 270, reca: «Modifiche
alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.».



 
Art. 2.

Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della
Repubblica

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
((1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» e' sostituita dalla seguente: «sul».))
2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), come modificato dalla presente legge:
«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche
essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B
allegate al presente testo unico e riproducono in
fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione. Sulle schede i
contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
orrizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.
L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non
collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di
ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri tre.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1993, n. 302, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la
matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta.».
- Per l'argomento della legge 21 dicembre 2005, n. 270,
vedasi nei riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 3.
Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006):
«7. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.».



 
Art. 3-bis.

Somme da conservare in conto residui

((1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
febbraio 2005, n. 42, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58:
«5. Per assicurare il rispetto degli obblighi
finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici
gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.».



 
Art. 3-ter.

Copertura di oneri in conto capitale

((1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato 1 Tabella A-bis
----> Vedere scheda a pag. 59 <----
 
Allegato 2 Tabella A
----> Vedere scheda a pag. 60 <----
 
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