Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 8 marzo 2006, n. 124
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5 febbraio
1992, n. 91

1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
Art. 17-ter. - 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documen-tazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».
2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore l'efficacia degli atti legislativi qui trastritti.
- Legge recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza
italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia e loro discendenti».

Nota al titolo:

- La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1992, n. 38.

Note all'art. 1:
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante «Esecuzione
del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947»
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 dicembre 1947, n. 295) reso esecutivo dalla
legge 25 novembre 1952, n. 3054, che reca «Ratifica del
decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente
esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953, n.
10):
«Art. 19. - 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno
1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad
un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro
figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di
quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di
pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il
territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine
dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi
perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui
diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio e'
trasferito, dovra' disporre, mediante appropriata
legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente Trattato, perche' tutte le persone di cui al
paragrafo 1, di eta' superiore ai diciotto anni (e tutte le
persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di
tale eta) la cui lingua usuale e' l'italiano, abbiano
facolta' di optare per la cittadinanza italiana entro il
termine di un anno dall'entrata in vigore del presente
Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso
conservera' la cittadinanza italiana e non si considerera'
avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il
territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal
marito non verra' considerata opzione da parte della
moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non
e' vivente, dalla madre, si estendera' tuttavia
automaticamente a tutti i figli non coniugati, di eta'
inferiore ai diciotto anni.
3. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto potra'
esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si
trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui
l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto dovra'
assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a
tutte le persone che si trovano nel territorio stesso,
senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il
godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ivi comprese la liberta' di espressione, di
stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e
di pubblica riunione.».
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
dell'art. 3 del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975,
reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, recante
«Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le
stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello
scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre
1975» e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77:
«Art. 3. - La cittadinanza delle persone che alla data
del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la
loro residenza permanente sul territorio di cui all'art. 21
del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947,
come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo
il 10 giugno 1940, e' regolata rispettivamente dalla legge
dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la
residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in
vigore del presente Trattato si trovi nel territorio
dell'una o dell'altra delle Parti.
Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e
le persone che fanno parte del gruppo etnico iugoslavo alle
quali si applicano le disposizioni del comma precedente
avranno facolta' di trasferirsi rispettivamente nel
territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle
condizioni previste dallo scambio di lettere di cui
all'Allegato VI del presente Trattato.
Per quanto riguarda le famiglie, verra' tenuto conto
della volonta' di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui
questa fosse coincidente, non sara' tenuto conto
dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o
dell'altro coniuge.
I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro
genitori in conformita' con la normativa di diritto privato
applicabile in materia di separazione nel territorio dove i
genitori hanno la loro residenza permanente al momento
dell'entrata in vigore del presente Trattato.».



 
Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2337):

Presentato dall'on. Peretti il 13 febbraio 2002.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle
commissioni III e V.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 novembre 2004; il 2, 14,
16 dicembre 2004; il 24 maggio 2005; il 14, 22 giugno 2005;
il 5, 12, 13 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con
pareri delle commissioni III e V.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il
27 luglio 2005 ed approvato il 28 luglio 2005 in un testo
unificato con atti n. 3208 (on. Benvenuto); n. 5199 (on.
Buontempo ed altri); n. 5691 (on. Menia); n. 5791 (on.
Rosato ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3582):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, l'8 settembre 2005 con pareri delle
commissioni 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 21 e 22 settembre 2005.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 22 settembre 2005
con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 settembre 2005.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede deliberante, il 23 novembre 2005
con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il
14 dicembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il
9 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 2337-3208-5199-5691-5791-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede legislativa, il 9 febbraio 2006.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 9 febbraio 2006.
 
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