Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 21 febbraio 2006
Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto i regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento. (CEE) n. 3821/85;
Visto il regolamento (CE) n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni attuative del citato regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio ed in particolare l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 marzo 2005, ed, in particolare, gli articoli 4 e 7;
Considerato che le procedure di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto 11 marzo 2005 comportano tempi tecnici non preventivabili che potrebbero ritardare le autorizzazioni ai centri tecnici;
Considerati, altresi', gli intendimenti della Commissione Europea circa il definitivo passaggio dai cronotachigrafi analogici ai cronotachigrafi digitali, al fine di consentire il definitivo avvio in Italia del sistema digitale mediante l'autorizzazione dei centri tecnici in grado di assicurare le attivita' di riparazione e di determinazione degli errori;
Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e' agricoltura di cui alla nota 3 febbraio 2006;

Adotta

il presente decreto:

Art. 1.

Incompatibilita'

1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 marzo 2005 e' aggiunto il seguente comma:
«2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad imprese che svolgono attivita' di vendita di veicoli, cui e' correlata una attivita' di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprieta' dell'impresa di vendita cui e' correlata l'attivita' di trasporto o di noleggio».
 
Art. 2.

Autorizzazione ai centri tecnici

1. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico puo' essere altresi' attestato, relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conformemente agli indirizzi dettati dall'Unioncamere, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese le loro aziende speciali, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attivita' di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2006
Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 16 mrzo 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 342
 
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