Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 24 marzo 2006, n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6362):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (Maroni) e dal Ministro dell'economia e delle
finanze (Tremonti) il 6 marzo 2006.
Assegnato alle commissioni, in sede referente, riunite
XI (Lavoro pubblico e privato) e V (Bilancio, Tesoro e
Programmazione), in sede referente, l'8 marzo 2006, con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, IV, VII, VIII e X.
Esaminato dalle commissioni riunite l'8 marzo 2006.
Esaminato in aula e approvato l'8 marzo 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3798):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 9 marzo 2006, con pareri delle commissioni 1ª
per presupposti di costituzionalita'; 1ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª e
11ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 14 marzo 2006.
Esaminato dalla 5ª commissione il 14 marzo 2006.
Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 2006.



Avvertenza:

Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
54 del 6 marzo 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 86.



 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6
MARZO 2006, n. 68

All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «15 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006» e le parole: «tra le imprese, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita»; al terzo periodo, le parole: «dall'impresa» sono soppresse e al quarto periodo, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2006»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «di fuoriuscita del Programma» sono sostituite dalle seguenti: «di fuoriuscita dal Programma» e, al terzo periodo, la cifra: «1.000» e' sostituita dalla seguente: «1.300»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi»;
al comma 7, capoverso 1-ter, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
al comma 8, dopo le parole: «Programma di sostegno al reddito» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1»;
al comma 10, primo e secondo periodo, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.300.000 euro», le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600.000 euro» e le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 milioni di euro»;
al comma 11, le parole: «All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266».
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2006».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «come rifinanziata dalla tabella D della» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziata dalla tabella D allegata alla», le parole: «come determinata dalla tabella C della legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «come determinata dalla tabella C allegata alla legge» e le parole: «di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «. Le risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza, pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle spese per l'attivita' addestrativa».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita» sono aggiunte le seguenti: «nel limite massimo di sei unita»;
al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni».
All'articolo 6, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005» sono inserite le seguenti: «ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006» e, al medesimo capoverso, il secondo periodo e' soppresso.
 
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