Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 6 marzo 2006, n. 130
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6145):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
20 ottobre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 novembre 2005, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e XI.
Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2005 e
11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19
gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3745):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio e 14
febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
 
----> Vedere Testo in lingua da pag. 6 a pag. 41 <----
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA'
DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Gli Stati Parte al presente Accordo,
Premesso che lo Statuto della Corte penale internazionale di Roma, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite, ha istituito la Corte penale internazionale, che ha il potere di esercitare la propria giurisdizione sulle persone per i reati piu' gravi di interesse internazionale;
Premesso che l'articolo 4 dello Statuto di Roma prevede che la Corte penale internazionale godra' di personalita' giuridica internazionale e della capacita' giuridica che potra' essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi;
Premesso che l'articolo 48 dello Statuto di Roma prevede che la Corte penale internazionale godra', nel territorio di ciascuno Stato Parte allo Statuto di Roma, dei privilegi e delle immunita' necessarie per conseguire i suoi obiettivi;
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Impiego dei termini

Ai fini del presente Accordo:
(a) "Lo Statuto" indica lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'Istituzione di una Corte penale internazionale;
(b) "La Corte" indica la Corte penale internazionale istituita dallo Statuto;
(c) "Stati Parte" indica gli Stati Parte al presente Accordo;
(d) "Rappresentanti degli Stati Parte" indica tutti i delegati, i vice delegati, i consulenti, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
(e) "Assemblea" indica l'Assemblea degli Stati Parte allo Statuto;
(f) "Giudici" indica i giudici della Corte;
(g) "La Presidenza" indica l'organo composto dal Presidente e dal Primo e Secondo Vice Presidente della Corte;
(h) "Procuratore" indica il Procuratore eletto dall'Assemblea in conformita' con l'articolo 42, paragrafo 4, dello Statuto;
(i) "Vice Procuratori" indica i Vice Procuratori eletti dall'Assemblea in conformita' con l'articolo 42, paragrafo 4 dello Statuto;
(j) "Cancelliere" indica il Cancelliere eletto dalla Corte in conformita' con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto;
(k) "Vice Cancelliere" indica il Vice Cancelliere eletto dalla Corte in conformita' con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto;
(l) "Avvocato" indica l'avvocato difensore ed i rappresentanti legali delle vittime;
(m) "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;
(n) "Rappresentanti delle organizzazioni intergovernative" indica i responsabili esecutivi delle organizzazioni intergovernative, compresi i funzionari che agiscono per loro conto;
(o) "Convenzione di Vienna" indica la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961;
(p) "Regole di procedura e prova" indica le Regole di procedura e prova adottate in conformita' con l'articolo 51 dello Statuto.
Articolo 2
Status giuridico e personalita' giuridica della Corte

La Corte godra' di personalita' giuridica internazionale e della capacita' giuridica che potra' essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi. In particolare, avra' la capacita' di stipulare contratti, acquistare e liquidare beni mobili e immobili e partecipare a procedimenti legali.
Articolo 3
Disposizioni generali su privilegi e immunita' della Corte

Nel territorio di ciascuno Stato Parte la Corte godra' dei privilegi e delle immunita' necessarie per conseguire i suoi obiettivi.
Articolo 4
Inviolabilita' della sede della Corte

La sede della Corte sara' inviolabile.
Articolo 5
Bandiera, emblema e contrassegni

La Corte sara' autorizzata ad esporre bandiera, emblema e contrassegni nella sua sede e sui veicoli e gli altri mezzi di trasporto usati per scopi ufficiali.
Articolo 6
Immunita' della Corte, delle sue proprieta',
dei suoi fondi e dei suoi beni

1. La Corte, le sue proprieta', i suoi fondi ed i suoi beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualunque forma di processo legale, ad eccezione di ogni singolo caso in cui la Corte abbia esplicitamente rinunciato alla propria immunita'. Resta tuttavia inteso che la rinuncia all'immunita' non sara' applicata a nessun provvedimento esecutivo.
2. Le proprieta', i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di interferenza esercitata con provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi.
3. Nella misura necessaria a svolgere le funzioni della Corte, le proprieta', i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.
Articolo 7
Inviolabilita' di archivi e documenti

Gli archivi della Corte, tutte le pratiche e i documenti in qualsiasi forma, nonche' i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da essa tenuti, o di sua proprieta', ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili. La sospensione o l'assenza di tale inviolabilita' non pregiudicheranno le misure protettive che la Corte puo' ordinare, in conformita' con lo Statuto e le Regole di procedura e prova, nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.
Articolo 8
Esenzione da imposte, dazi doganali
e restrizioni alle importazioni o esportazioni

1. La Corte, i suoi beni, i suoi redditi e le altre proprieta', le sue operazioni e transazioni saranno esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l'altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonche' le imposte dirette applicate da autorita' locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiedera' l'esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilita' pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantita' dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati.
2. La Corte sara' esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull'entrata delle importazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni ed alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni.
3. I beni importati o acquistati in esenzione non saranno venduti o altrimenti liquidati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni concordate con le autorita' competenti dello Stato Parte in questione.
Articolo 9
Rimborso di dazi e/o imposte

1. Di norma, la Corte non chiedera' l'esenzione da dazi e/o imposte comprese nel prezzo dei beni mobili e immobili e dalle imposte versate per servizi resi. Cio' nonostante, quando la Corte, per uso ufficiale, effettuera' acquisti ingenti di proprieta' e beni o servizi su cui sono applicati o applicabili dazi e/o imposte identificabili, gli Stati Parte stipuleranno adeguate intese amministrative per l'esenzione da tali tariffe o per il rimborso dell'importo del dazio e/o dell'imposta versata.
2. I beni acquistati in esenzione o con rimborso non saranno venduti o altrimenti liquidati, se non in conformita' con le condizioni enunciate dallo Stato Parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso. Non saranno concesse esenzioni o rimborsi per oneri su servizi di pubblica utilita' erogati alla Corte.
Articolo 10
Fondi e liberta' da restrizioni valutarie

1. Senza limitazioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attivita' la Corte:
a) potra' detenere fondi, valuta di qualsiasi genere o oro e gestire conti in qualsiasi valuta;
b) sara' libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un paese all'altro, ovvero all'interno di qualsiasi paese, e di convertire qualunque valuta di sua proprieta' in qualsiasi altra valuta;
c) potra' ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convert ire o trattare in altro modo obbligazioni ed altri titoli finanziari;
d) godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio per le sue transazioni finanziarie.

2. Nell'esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte terra' in debito conto le dichiarazioni rese da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga che si possa dare effetto a tali dichiarazioni senza ledere gli interessi della Corte.
Articolo 11
Facilitazioni in materia di comunicazioni

1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a tutte le organizzazioni intergovernative o rappresentanze diplomatiche in materia di priorita', tariffe e imposte applicabili alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza.
2. Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non sara' applicata alcuna censura.
3. La Corte potra' usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, ed avra' diritto di usare codici o cifra per le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte saranno inviolabili.
4. La Corte avra' diritto di inviare e ricevere corrispondenza ed altri materiali o comunicazioni tramite corriere o in valige sigillate, che godranno degli stessi privilegi, immunita' e facilitazioni dei corrieri e delle valige diplomatiche.
5. La Corte avra' diritto di gestire impianti radio ed altri impianti di telecomunicazione su qualsiasi frequenza ad essa assegnata dagli Stati Parte in conformita' con le loro procedure nazionali. Gli Stati Parte si adopereranno per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta, nella misura del possibile.
Articolo 12
Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede

Nel caso in cui la Corte, in conformita' con l'articolo 3, paragrafo 3 dello Statuto, ritenga auspicabile riunirsi in una localita' diversa dalla sua sede de L'Aia, Paesi Bassi, la Corte puo' concludere con lo Stato interessato un'intesa relativa alla messa a disposizione di strutture adeguate per l'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 13
Rappresentanti di Stati partecipanti all'Assemblea e suoi organi
sussidiari e rappresentati di organizzazioni intergovernative

1. I rappresentanti degli Stati Parte allo Statuto che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, i rappresentanti di altri Stati che possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari in qualita' di osservatori, in conformita' con l'Articolo 112, paragrafo 1, dello Statuto, ed i rappresentanti di Stati ed organizzazioni intergovernative invitati alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per o dal luogo della riunione, godranno dei seguenti privilegi e immunita':
a) immunita' da arresto o detenzione personale;
b) immunita' da procedimenti legali di qualsiasi genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunita' continuera' ad essere accordata anche se le persone interessate possano aver cessato di esercitare le loro funzioni di rappresentanti;
c) inviolabilita' di tutte le pratiche e i documenti in qualunque forma;
d) diritto di usare codici o cifra, di ricevere pratiche e documenti o corrispondenza tramite corriere o in valige sigillate e di ricevere ed inviare comunicazioni in formato elettronico;
e) esenzione da restrizioni in materia di immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi di servizio nazionale nello Stato Parte che stanno visitando o attraverso il quale transitano nell'esercizio delle loro funzioni;
f) degli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie accordati ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
g) delle stesse immunita' ed facilitazioni relative al bagaglio personale accordate agli inviati diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna;
h) della stessa protezione e delle stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna;
i) di altri privilegi, immunita' e facilitazioni, non contrastanti con quanto sopra, di cui godono gli agenti diplomatici, ma non del diritto di chiedere l'esenzione dai dazi doganali sui beni importati (che non fanno parte del bagaglio personale), ovvero da accise o imposte sulle vendite.

2. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti di cui al paragrafo 1, che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, si trovano in uno Stato Parte per espletare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai rapporti fra un rappresentante e le autorita' dello Stato Parte di cui egli e' cittadino o dello Stato Parte o organizzazione intergovernativa di cui egli e' o e' stato un rappresentante.
Articolo 14
Rappresentanti degli Stati che partecipano
ai procedimenti della Corte

I rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per e dal luogo dei procedimenti, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui all'articolo 13.
Articolo 15
Giudici, Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere

1. I giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere, durante i periodi di lavoro per la Corte o quelli relativi ai lavori della Corte, godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunita' accordate ai capi delle rappresentanze diplomatiche e, alla scadenza dell'incarico, continueranno ad essere immuni da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per atti da essi compiuti in veste ufficiale.
2. Ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare saranno concesse tutte le facilitazioni per lasciare il paese in cui si trovano e per entrare ed uscire dal paese dove la Corte si riunisce. Nei viaggi connessi all'esercizio delle loro funzioni, i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere, in tutti gli Stati Parte in cui si trovano a dover transitare, godranno di tutti i privilegi, le immunita' e le facilitazioni concesse dagli Stati Parte agli agenti diplomatici in circostanze analoghe ai sensi della Convenzione di Vienna.
3. Ad un giudice, al Procuratore, ai vice Procuratori o al Cancelliere che, per tenersi a disposizione della Corte, risiedano in uno Stato Parte diverso da quello di cui sono cittadini o residenti permanenti, nonche' ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, saranno accordati privilegi, immunita' e facilitazioni diplomatiche durante il periodo di residenza.
4. Ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere, nonche' ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, saranno accordate le stesse facilitazioni per il rimpatrio in tempi di crisi internazionale accordate agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicheranno ai giudici della Corte anche dopo la scadenza del mandato, se continueranno ad esercitare le loro funzioni in conformita' con l'articolo 36, paragrafo 10, dello Statuto.
6. Gli stipendi, gli emolumenti e le indennita' corrisposte ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere dalla Corte saranno esenti da tassazione. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere si trovano in uno Stato Parte per espletare le loro finzioni non saranno considerati periodi di residenza ai fini della tassazione. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennita' ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti.
7. Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dall'imposta sui redditi le pensioni o le annualita' corrisposte ad ex giudici, Procuratori e Cancellieri ed ai loro familiari a carico.
Articolo 16
Vice Cancelliere, personale dell'Ufficio del Procuratore
e personale della Cancelleria

1. Il Vice Cancelliere, il personale dell'Ufficio del Procuratore e il personale della Cancelleria godranno dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni necessarie per svolgere indipendentemente le loro funzioni. Sara' concessa loro:
a) l'immunita' da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
b) l'immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sara' terminato;
c) l'inviolabilita' per tutte le pratiche e i documenti ufficiali, in qualsiasi forma e materiale;
d) l'esenzione da tassazione su stipendi, emolumenti e indennita' ad essi corrisposte dalla Corte, Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennita' ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti;
e) l'esenzione dagli obblighi di servizio nazionale;
f) insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare, l'esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri;
g) l'esenzione dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui non sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contiene articoli la cui importazione o esportazione sono vietate dalla legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgera' un'ispezione in presenza del funzionario in questione;
h) gli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai funzionari di rango equiparabile delle rappresentanze diplomatiche con sede nello Stato Parte interessato;
i) insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare, le stesse facilitazioni per il rimpatrio concesse in tempo di crisi internazionale agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna;
j) il diritto di importare in esenzione da dazi e imposte, ad esclusione dei pagamenti per i servizi, il mobilio e i loro effetti al momento dell'assunzione del primo incarico nello Stato Parte in questione, e di riesportarli nel loro paese di residenza permanente in esenzione da dazi e imposte.

2. Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dalle imposte sui redditi le pensioni o le annualita' corrisposte agli ex Vice Cancellieri, ai membri del personale dell'Ufficio del Procuratore, ai membri del personale della Cancelleria ed ai loro familiari a carico.
Articolo 17
Personale assunto localmente
e non altrimenti incluso nel presente Accordo

Al Personale assunto localmente dalla Corte e non altrimenti incluso nel presente Accordo sara' concessa l'immunita' da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale per la Corte. Tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sara' terminato per le attivita' svolte per conto della Corte. Durante l'incarico, saranno inoltre concesse loro le facilitazioni necessarie per poter svolgere indipendentemente le loro funzioni per la Corte.
Articolo 18
Avvocato e persone che assistono l'avvocato difensore

1. L'avvocato godra' dei seguenti privilegi, immunita' e facilitazioni, nella misura necessaria a svolgere le sue funzioni indipendentemente, anche durante i viaggi effettuati in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunita' da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
b) immunita' da procedimenti legali di qualsiasi genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti compiuti in veste ufficiale; tale immunita' continuera' ad essere accordata anche dopo che abbia cessato di esercitare le sue funzioni;
c) inviolabilita' di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle sue funzioni;
d) ai fini delle comunicazioni relative allo svolgimento delle sue funzioni di avvocato, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in qualsiasi forma;
e) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri;
f) esenzioni dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgera' un'ispezione in presenza dell'avvocato in questione;
g) gli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
j) le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.

2. All'atto della nomina dell'avvocato, in conformita' con lo Statuto, le Regole di procedura e prova ed i regolamenti della Corte, all'avvocato sara' rilasciato un certificato firmato dal Cancelliere per il periodo necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Tale certificato sara' ritirato se l'incarico o il mandato cesseranno prima della scadenza del certificato.
3. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali l'avvocato e' presente in uno Stato Parte per espletare le sue funzioni non saranno considerati periodi di residenza. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno, mutatis mutandis, alle persone che assistono l'avvocato difensore, in conformita' con la regola 22 delle
4. Regole di procedura e prova.
Articolo 19
Testimoni

1. I testimoni godranno dei seguenti privilegi, immunita' e facilitazioni nella misura in cui cio' sia necessario per comparire dinanzi alla Corte per rendere testimonianza, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunita' da arresto o detenzione personale;
b) fatto salvo il successivo comma (d), immunita' dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
c) immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la deposizione; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo che siano comparsi ed abbiano reso testimonianza dinanzi alla Corte;
d) inviolabilita' di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi alla loro testimonianza;
e) ai fini delle comunicazioni con la Corte e con l'avvocato in relazione alla loro deposizione, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in qualsiasi forma;
f) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri per i viaggi effettuati ai fini della deposizione;
g) delle stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.

2. I testimoni che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza e' richiesta dalla Corte e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza e' necessaria.
Articolo 20
Vittime

1. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova godranno dei seguenti privilegi, immunita' e facilitazioni nella misura in cui cio' sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunita' da arresto o detenzione personale;
b) immunita' dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
c) immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte;
d) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte.

2. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova e che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante la loro partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifichi la durata di tale partecipazione.
Articolo 21
Esperti

1. Agli esperti che espletano le loro funzioni per la Corte saranno concessi i seguenti privilegi, immunita' e facilitazioni nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in relazione alle loro funzioni, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunita' da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
b) immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo che le loro funzioni saranno cessate;
c) inviolabilita' di pratiche e documenti ufficiali, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte;
d) ai fini delle comunicazioni con la Corte, il diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in relazione alle loro funzioni per la Corte in qualsiasi forma e materiale, tramite corriere o in valige sigillate;
e) esenzioni dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgera' un'ispezione in presenza dell'esperto in questione;
f) gli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
g) le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna;
h) l'esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri in relazione alle loro funzioni, come specificato nel documento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Gli esperti che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno muniti dalla Corte di un documento attestante che stanno espletando le loro funzioni per la Corte, e in cui si specifichi la durata delle loro funzioni.
Articolo 22 Altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte

1. Alle altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte, nella misura necessaria ai fini della loro presenza presso la sede della Corte, compresi i periodi di viaggio effettuati in relazione alla loro presenza, saranno concessi i privilegi, le immunita' e le facilitazioni previste all'articolo 20, paragrafo 1, commi da (a) a (d) del presente Accordo, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte saranno munite dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza e' richiesta presso la sede della Corte, e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza e' necessaria.
Articolo 23
Cittadini e residenti permanenti

Al momento della firma, della ratifica, accettazione, approvazione o accessione, ogni Stato puo' dichiarare che:
(a) fermo restando il paragrafo 6 dell'articolo 15 e il paragrafo 1 (d) dell'articolo 16, le persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21 nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti godranno solo dei seguenti privilegi e immunita', nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi alla Corte:
(i) immunita' da arresto e detenzione personale;
(ii) immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte, ovvero durante la loro comparsa o testimonianza; tale immunita' continuera' ad essere concessa anche dopo che le loro funzioni per la Corte, ovvero la loro comparsa o testimonianza saranno terminate;
(iii) inviolabilita' di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi ad essa;
(iv) ai fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di cui all'articolo 19, con il loro avvocato in relazione alla testimonianza, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma.
(b) Le persone di cui agli articoli 20 e 22, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, godranno solo dei seguenti privilegi e immunita' nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte:
(i) immunita' da arresto e detenzione personale;
(ii) immunita' da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunita' continuera' ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte.
Articolo 24
Cooperazione con le autorita' degli Stati Parte

1. La Corte cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti degli Stati Parte per agevolare l'applicazione ed il rispetto delle loro leggi ed impedire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, alle immunita' ed alle facilitazioni di cui al presente Accordo.
2. Fermi restando i loro privilegi e le loro immunita', e' dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui al presente Accordo rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte nel cui territorio si trovano per le attivita' della Corte o il cui territorio si trovano ad attraversare per tali attivita'. Esse sono inoltre tenute a non interferire negli affari interni di tale Stato.
Articolo 25
Rinuncia ai privilegi e alle immunita' di cui agli articoli 13 e 14

I privilegi e le immunita' previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo sono accordati ai rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative non a beneficio personale dei singoli stessi, ma al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle funzioni da essi svolte in relazione ai lavori dell'Assemblea, dei suoi organi sussidiari e della Corte. Di conseguenza, gli Stati Parte non solo hanno il diritto, ma anche il dovere di rinunciare ai privilegi ed alle immunita' dei loro rappresentanti in ogni caso in cui, a parere di quegli Stati, essi ostacolerebbero il corso della giustizia e ad essi si possa rinunciare senza pregiudicare le finalita' per le quali sono stati accordati privilegi e immunita'. Agli Stati che non sono parte al presente Accordo ed alle organizzazioni intergovernative vengono concessi i privilegi e le immunita' previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo con l'intesa che assumano lo stesso obbligo relativamente alla rinuncia.
Articolo 26
Rinuncia ai privilegi e alle immunita'
di cui agli articoli da 15 a 22

1. I privilegi e le immunita' previsti agli articoli da 15 a 22 del presente Accordo vengono concessi nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e non a beneficio personale dei singoli stessi. A tali privilegi e immunita' si puo' rinunciare in conformita' con l'articolo 48, paragrafo 5, dello Statuto e con le disposizioni del presente articolo, e la rinuncia e' obbligatoria in ogni singolo caso in cui essi impedirebbero il corso della giustizia e ad essi si possa rinunciare senza pregiudicare le finalita' per le quali sono stati accordati.
2. Possono rinunciare a privilegi e immunita':
a) nel caso di un giudice o del Procuratore, la maggioranza assoluta dei giudici;
b) nel caso del Cancelliere, la Presidenza;
c) nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell'Ufficio del Procuratore, il Procuratore;
d) nel caso del Vice Cancelliere e del personale della Cancelleria, il Cancelliere;
e) nel caso del personale di cui all'articolo 17, l'organo della Corte che assume tale personale;
f) nel caso dell'avvocato e delle persone che assistono l'avvocato difensore, la Presidenza;
g) nel caso dei testimoni e delle vittime, la Presidenza;
h) nel caso degli esperti, il capo dell'organo della Corte che nomina gli esperti;
i) nel caso delle altre persone la cui presenza e' richiesta presso la sede della Corte, la Presidenza.
Articolo 27
Sicurezza sociale

A partire dalla data in cui la Corte istituisce un sistema di sicurezza sociale, le persone di cui agli articoli 15, 16 e 17 saranno esenti da tutti i contributi obbligatori da versare ai sistemi di sicurezza sociale nazionale per i servizi resi alla Corte.
Articolo 28
Notifica

Il Cancelliere comunichera' periodicamente a tutti gli Stati Parte le categorie e i nomi dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancelliere, del personale dell'Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati, a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere comunichera' altresi' a tutti gli Stati Parte le informazioni riguardanti le modifiche di status di dette persone.
Articolo 29
Lasciapassare

Gli Stati Parte riconosceranno ed accetteranno i lasciapassare o i titoli di viaggio delle Nazioni Unite rilasciati dalla Corte ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori, al Cancelliere, al Vice Cancelliere, al personale dell'Ufficio del Procuratore e al personale della Cancelleria come titoli di viaggio validi.
Articolo 30
Visti

Le richieste di visti o i permessi di entrata uscita, qualora necessari, presentate da tutte le persone che sono in possesso di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla Corte, nonche' dalle persone di cui agli articoli da 18 a 22 del presente Accordo, munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante che viaggiano per conto della Corte, saranno trattate dagli Stati Parte quanto piu' celermente possibile e i visti saranno concessi gratuitamente.
Articolo 31
Composizione delle controversie con stati terzi

La Corte, fermi restando i poteri e le responsabilita' dell'Assemblea di cui allo Statuto, elaborera' disposizioni relative a modalita' adeguate di composizione di:
(a) controversie derivanti da contratti o altre controversie di diritto privato di cui la Corte e' una parte;
(b) controversie che coinvolgono persone di cui al presente Accordo che, in virtu' della loro posizione o mansione ufficiale in relazione alla Corte, godono di immunita', nel caso in cui ad essa non sia stata fatta rinuncia.
Articolo 32
Soluzione di divergenze di interpretazione
o applicazione del presente Accordo

1. Tutte le divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo fra due o piu' Stati Parte, ovvero fra la Corte e uno Stato Parte saranno risolte tramite consultazione, negoziato o altre modalita' di composizione concordate
2. Qualora la divergenza non venga risolta in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo entro i tre mesi successivi alla richiesta scritta di una delle parti alla divergenza, essa sara' deferita, su richiesta di una delle due parti, ad un tribunale arbitrale, in base alla procedura enunciata nei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
3 Il tribunale arbitrale sara' composto da tre membri: un membro sara' scelto da ciascuna parte alla divergenza ed il terzo, che fungera' da presidente del tribunale, sara' scelto dagli altri due membri. Qualora una delle due parti non abbia nominato un membro del tribunale trascorsi due mesi dalla nomina di un membro dell'altra parte, quest'ultima puo' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alla nomina. Qualora i primi due membri non concordino sulla nomina del presidente del tribunale entro due mesi dalla loro nomina, una delle parti puo' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a scegliere il presidente.
4. Tranne nel caso in cui le parti alla divergenza non concordino diversamente, il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure e le spese saranno a carico delle parti, in base alla valutazione del tribunale.
5. Il tribunale arbitrale, che decidera' a maggioranza dei voti, perverra' ad una decisione sulla divergenza in base alle disposizioni del presente Accordo ed alle norme di diritto internazionale applicabili. La decisione del tribunale arbitrale sara' definitiva e vincolante per le parti alla divergenza.
6. La decisione del tribunale arbitrale sara' comunicata alle parti alla divergenza, al Cancelliere e al Segretario Generale.
Articolo 33
Applicabilita' del presente Accordo

Il presente Accordo non pregiudica le norme di diritto internazionale pertinenti, incluso il diritto internazionale umanitario.
Articolo 34
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione

1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma di tutti gli Stati dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004 presso la Sede delle Nazioni Unite di New York.
2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale.
3. Il presente Accordo restera' aperto all'accessione di tutti gli Stati. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Segretario Generale.
Articolo 35
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso Segretario Generale.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Accordo o vi accede dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, l'Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso il Segretario Generale.
Articolo 36
Emendamenti

1. Ogni Stato Parte, tramite comunicazione scritta indirizzata al Segretariato dell'Assemblea, puo' proporre emendamenti al presente Accordo. Il Segretariato diramera' tale comunicazione a tutti gli Stati Parte e all'Ufficio dell'Assemblea, e chiedera' agli Stati Parte di far sapere al Segretariato se sono favorevoli ad una Conferenza di Riesame degli Stati Parte per discutere la proposta.
2. Qualora, entro tre mesi dalla data di diramazione da parte del Segretariato dell'Assemblea, la maggioranza degli Stati Parte avra' comunicato al Segretariato di essere favorevole ad una Conferenza di Riesame, il Segretariato ne informera' l'Ufficio dell'Assemblea, ai fini della convocazione di tale Conferenza in concomitanza con la successiva seduta ordinaria o straordinaria dell'Assemblea.
3. Un emendamento su cui non sia possibile raggiungere l'unanimita' potra' essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti, a condizione che sia presente la maggioranza degli Stati Parte.
4. L'Ufficio dell'Assemblea comunichera' immediatamente al Segretario Generale gli emendamenti adottati dagli Stati Parte alla Conferenza di Riesame. Il Segretario Generale diramera' a tutti gli Stati Parte ed agli Stati firmatari l'emendamento adottato alla Conferenza di Riesame.
5. Un emendamento entrera' in vigore per gli Stati Parte che lo hanno ratificato o accettato sessanta giorni dopo che i due terzi degli Stati che erano Parte alla data di adozione dell'emendamento avranno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione presso il Segretario Generale.
6. Per ogni Stato Parte che ratifica o accetta un emendamento dopo il deposito del numero richiesto di strumenti di ratifica o accettazione, l'emendamento entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o accettazione.
7. Uno Stato Parte che diventa Parte al presente Accordo dopo l'entrata in vigore di un emendamento in conformita' con il paragrafo 5, se quello Stato non avra' manifestato una intenzione diversa, sara' considerato:
a) una Parte al presente Accordo in tal modo emendato;
b) una Parte all'Accordo non emendato nei confronti di qualsiasi Stato Parte non vincolato dall'emendamento.
Articolo 37
Denuncia

1. Uno Stato Parte, tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale, puo' denunciare il presente Accordo. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica, tranne nel caso in cui nella notifica non sia specificata una data successiva.
2. La denuncia non incidera' in alcun modo sul dovere di ogni Stato Parte di ottemperare ad ogni obbligo contenuto nel presente Accordo, a cui sarebbe soggetto ai sensi del diritto internazionale indipendentemente dal presente Accordo.
Articolo 38
Depositario

Il Segretario Generale sara' il depositario del presente Accordo.
Articolo 39
Testi autentici

L'originale del presente Accordo, i cui esemplari in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
 
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