Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 133
Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per le nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI al titolo III;
Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146;
Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147;
Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art.1.

1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al titolo III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Bari BA"», sono inserite le seguenti: «Barletta - Andria-Trani BT"»;
b) dopo le parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo FM»;
c) dopo le parole: «Modena MO"», sono inserite le seguenti: «Monza-Brianza MB"».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il
seguente:
«Art. 17 Regolamenti - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari».
Il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo. 30
aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e' il
seguente:
Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi. - 1. Gli autoveicoli devono
essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la
combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo
e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102,
comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a
euro 6.774.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 21 a euro 85.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa.
Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI».
- Il testo dell'articolo 256 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O. e' il seguente:
Art. 256. (Art. 100 cod. str.) Definizione delle targhe
di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento. 1/2
2. Targhe (Artt. 100-102 codice della strada). - 1. Agli
effetti del presente regolamento, si definiscono targhe
d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui
all'articolo 100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui
all'articolo 100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole
semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui
all'articolo 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici
semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici
trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante
la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del
codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente le macchine agricole trainate, quando
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma
2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei
veicoli trainanti, di cui devono essere munite
posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui
all'articolo 114, comma 4, del codice.
3.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture
e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131,
comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli
autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui
all'articolo 134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono
essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'articolo 97,
comma 1, del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la
sigla di identificazione della provincia, come riportata
nell'appendice XI al presente titolo.
L'appendice XI del citato decreto del Presidente della
Repubblica 495 del 1992 reca: «Sigle di individuazione
degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di
individuazione delle province».
La legge 11 giugno 2004, n. 146, (Istituzione della
provincia di Monza e della Brianza) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
La legge 11 giugno 2004, n. 147, (Istituzione della
provincia di Fermo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2004, n. 138.
La legge 11 giugno 2004, n. 148, (Istituzione della
provincia di Barletta-Andria-Trani) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
Note all'art. 1.
- Il testo del comma 1-bis dell'appendice XI - articoli
255 e 256, titolo III del decreto del citato d.P.R. n. 495
del 1992, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il
seguente:

Appendice XI - Articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione
degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di
individuazione delle province)

1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono
le seguenti:
Agrigento |AG
Alessandria |AL
Ancona |AN
Aosta |AO La O e' sormontata dallo stemma
Arezzo |AR
Ascoli Piceno |AP
Asti |AT
Avellino |AV
Bari |BA
Barletta-Andria-Trani |BT
Belluno |BL
Benevento |BN
Bergamo |BG
Biella |BI
Bologna |BO
Bolzano |BZ La Z e' sormontata dallo stemma
Brescia |BS
Brindisi |BR
Cagliari |CA
Caltanissetta |CL
Campobasso |CB
Caserta |CE
Catania |CT
Catanzaro |CZ
Chieti |CH
Como |CO
Cosenza |CS
Cremona |CR
Crotone |KR
Cuneo |CN
Enna |EN
Fermo |FM
Ferrara |FE
Firenze |FI
Foggia |FG
Forli' Cesena |FC
Frosinone |FR
Genova |GE
Gorizia |GO
Grosseto |GR
Imperia |IM
Isernia |IS
L'Aquila |AQ
La Spezia |SP
Latina |LT
Lecce |LE
Lecco |LC
Livorno |LI
Lodi |LO
Lucca |LU
Macerata |MC
Mantova |MN
Massa Carrara |MS
Matera |MT
Messina |ME
Milano |MI
Modena |MO
Monza-Brianza |MB
Napoli |NA
Novara |NO
Nuoro |NU
Oristano |OR
Padova |PD
Palermo |PA
Parma |PR
Pavia |PV
Perugia |PG
Pesaro e Urbino |PU
Pescara |PE
Piacenza |PC
Pisa |PI
Pistoia |PT
Pordenone |PN
Potenza |PZ
Prato |PO
Ragusa |RG
Ravenna |RA
Reggio Calabria |RC
Reggio Emilia |RE
Rieti |RI
Rimini |RN
Roma |Roma
Rovigo |RO
Salerno |SA
Sassari |SS
Savona |SV
Siena |SI
Siracusa |SR
Sondrio |SO
Taranto |TA
Teramo |TE
Terni |TR
Torino |TO
Trapani |TP
Trento |TN La N e' sormontata dallo stemma
Treviso |TV
Trieste |TS
Udine |UD
Varese |VA
Venezia |VE
Verbano Cusio Ossola |VB
Vercelli |VC
Verona |VR
Vibo Valenzia |VV
Vicenza |VI
Viterbo |VT}



 
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