Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda inoltrata dalla Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Montecastelli Pisano (Pisa) il 17 gennaio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 2 marzo 2006, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA «MONTECASTELLI»

Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Montecastelli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc, trebbiano toscano, malvasia, vermentino.

Art. 2.
I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Montecastelli» bianco: da soli o congiuntamente vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Montecastelli» rosso» e rosso novello: da soli o congiuntamente vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
«Montecastelli» sangiovese: sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» merlot: merlot: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» canaiolo: canaiolo: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» ciliegiolo: ciliegiolo: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» cabernet sauvignon: cabernet sauvignon: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» cabernet franc: cabernet franc: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» trebbiano toscano: trebbiano toscano: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» malvasia: malvasia bianca lunga: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» vermentino: vermentino: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Montecastelli» ricade nella provincia di Pisa e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Volterra e Pomarance.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli non deve essere superiore nspettivamente a:
tonnellate 9 per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc;
tonnellate 10 per le tipologie: bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione ad ettaro ammessa e:

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Anno vegetativo | Produzione ammessa =====================================================================
I° e II° anno | 0%
III° anno | 60%
IV° anno | 100%
Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono assicurare ai vini un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol per le tipologie: bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino;
11,50% vol per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcoolometrici volumici totali minimi:
«Montecastelli» bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino: 11% vol; «Montecatelli» rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc : 12%vol.

Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Montecastelli» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
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