Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 marzo 2006
Modificazione all'articolo 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda inoltrata dal Consorzio della denominazione San Gimignano in data 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la possibilita' di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese all'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;
Visto il nulla osta della regione Toscana sulla domanda sopra citata;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano», approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1996 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Annesso:

Art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «San Gimignano»

8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vinsanto» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750.
8.2 - Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vinsanto» e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone