Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 marzo 2006
Modificazione all'articolo 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 20 agosto 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda fatta propria dalla regione Abruzzo, pervenuta in data 5 ottobre 2005, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte le tipologie previste nell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica e la proposta del relativo art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 20 agosto 1996, e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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