Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 febbraio 2006
Modifica del decreto ministeriale 30 luglio 2003, recante: «Modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visti, in particolare, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1493/99 che disciplinano le regole generali delle pratiche e dei trattamenti enologici e gli Allegati IV, V e VI del medesimo Regolamento che stabiliscono, rispettivamente, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003 recante «Modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici» e, in particolare, l'art. 3, comma 4;
Considerata la necessita' di apportare modifiche al citato decreto ministeriale 30 luglio 2003 al fine di semplificare alcuni adempimenti da parte dei produttori;
Decreta:
Articolo unico
All'art. 3 del decreto ministeriale 30 luglio 2003 e' aggiunto il seguente comma:
5. «A decorrere dalla campagna 2005/2006 coloro che hanno presentato all'Organismo competente la dichiarazione di arricchimento ed intendano variare la quantita' del prodotto che sara' sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione. La comunicazione di variazione e' considerata un'integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati gli estremi identificativi.».
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 297
 
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