Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto universita' per il biennio economico 2004/2005

Il giorno 28 marzo 2006, alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del presidente, dott. Raffaele Perna (firmato);
e i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CONFSAL (firmato);
CISAL (firmato);
CGIL SNUR (firmato);
CISL UNIVERSITA' (firmato);
UIL PA (firmato);
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI (firmato);
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal universita', cisas universita', confail-failel-unsiau, confill universita-cusal,tecstat usppi) (firmato).
Le Parti, preso atto che il Consiglio dei Ministri, con propria delibera del 2 marzo 2006, ha approvato l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale del lavoro relativa al personale del comparto universita' per il secondo biennio economico 2002/5, gia' sottoscritta in data 10 gennaio 2006, e che l'ipotesi medesima e' stata positivamente certificata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2006, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato Contratto collettivo nazionale del lavoro.
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente Contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del Contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto in data 27 gennaio 2005 e si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, relativamente agli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti Contratti collettivi nazionali del lavoro.
 
Art. 2.
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 39, comma 4, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 27 gennaio 2005 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', del compenso di lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Gli incrementi retributivi di cui al presente contratto si applicano al personale collocato nelle fasce di cui all'art. 28 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 27 gennaio 2005 in misura corrispondente a quella dovuta alla categoria universitaria di provenienza, salvo successivo conguaglio ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, in applicazione dei valori nel tempo vigenti nel comparto Sanita'.
4. E' confermato quanto previsto dall'art. 39, comma 3 seconda alinea e comma 8, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 27 gennaio 2005.
 
Art. 4.
Incrementi dell'indennita' di Ateneo
1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 40 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 27 gennaio 2005 e' incrementata degli importi annui lordi indicati nell'allegata tabella C, con la decorrenza ivi stabilita.
2. Gli importi annui lordi dell'indennita' di Ateneo, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C.
 
Art. 5.
Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttivita' e di efficacia dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualita' delle prestazioni, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006, le risorse previste dai fondi per i trattamenti accessori di cui all'art. 67 e 70 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 9 agosto 2000, rideterminate dall'art. 41 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 27 gennaio 2005, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 riferito al personale del comparto.
2. In sede di contrattazione integrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, una quota parte pari allo 0,30% del monte salari dell'anno 2003, e' destinata al finanziamento dell'istituto previsto dall'art. 41, comma 4, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 27 gennaio 2005.
3. Restano ferme le modalita' di erogazione del trattamento accessorio al personale collocato nelle fasce di cui all'art. 28 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 27 gennaio 2005.
 
Art. 6.
Docenti incaricati esterni
1. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP2 dall'art. 2, comma 1 (tabella A).
 
Art. 7.
Collaboratori esperti linguistici
1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art. 32 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 27 gennaio 2005 e' rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2004 in 14.068,47 euro ed a decorrere dal 1° febbraio 2005 in 14.506,12 euro.
 
Art. 8.
Buono pasto
1. A decorrere dal 31 dicembre 2005 il valore unitario del buono pasto e' rideterminato, per tutti i dipendenti del comparto, in misura pari ad almeno 7 euro, fatte salve le migliori condizioni preesistenti al presente contratto colletivo nazionale del lavoro.
 
Art. 9.
Informative alle organizzazioni sindacali
1. Le universita' sono tenute a trasmettere mensilmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicata da ciascuna organizzazione sindacale gli elenchi nominativi dei propri iscritti comprensivi dei dati di interesse per le organizzazioni sindacali medesime, purche' nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
 
Art. 10.
Normativa vigente
1. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del contratto colletivo nazionale del lavoro 27 gennaio 2005, le parti, preso atto di alcune difficolta' insorte negli atenei in sede di applicazione della pregressa disciplina contrattuale tuttora vigente, ritengono opportuna l'introduzione delle seguenti modifiche:
A) il comma 12 dell'art. 28 del contratto collettivo naziomnale del lavoro 9 agosto 2000, in applicazione dell'art. 1, lettera d) del decreto legislativo n. 213/2004, e' cosi' sostituito: «12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;
B) al comma 2 dell'art. 56 del contratto collettivo nazionale del lavoro 9 agosto 2000, ultimo periodo, dopo le parole «3 anni di servizio» e' aggiunta la parola «effettivo»;
C) al comma 6 dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale del lavoro 13 maggio 2003, prima dell'espressione «in caso di affidamento o di adozione di un minore» e' aggiunta la parola «anche»;
D) i commi 6 e 7 dell'art. 39 del contratto collettivo nazionale del lavoro 27 gennaio 2005, sono cosi' sostituiti:
«6. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono utili ai fini della tredicesima mensilita', del compenso di lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo.»;
«7. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.»;
E) l'ultima frase del comma 4, art. 41, del contratto collettivo nazionale del lavoro 27 gennaio 2005 e' sostituita come segue: «Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennita' gia' corrisposte con carattere di generalita', e non e' decurtabile se non in caso di sciopero.»;
F) all'art. 70 del contratto collettivo nazionale del lavoro 9 agosto 2000 e' aggiunto il seguente comma 5: «5. Il fondo e' incrementabile ai sensi dell'art. 67, comma 4, del presente contratto collettivo nazionale del lavoro.»;
G) all'art. 34 del contratto collettivo nazionale del lavoro 27 gennaio 2005 e' aggiunto il seguente comma 4: «4. L'eventuale superamento del monte ore trimestrale di cui al comma 2, sara' recuperato nel trimestre successivo.».
 
----> Vedere Tabelle da pag. 55 a pag. 57 della G.U. <----
 
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