Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 marzo 2006
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti;
Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986), per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004), concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2004;
Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;
Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;
Ritenuto di non dover differenziare l'indennizzo degli ovi-caprini non iscritti ai LL.GG. rispetto a quelli iscritti, considerato l'esiguo numero di questi ultimi;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2005 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 25735 del 9 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 366,71 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 672,57 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
 
Art. 2.
1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 77,21 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 92,03 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
 
Art. 3.
1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 3 marzo 2006

Il Ministro della salute
Storace

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Registrato alla Corte dei conti del 23 marzo 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 237
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 8 della G.U. <----
 
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