Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 marzo 2006
Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per i bandi del 2006 dei settori «industria», «turismo» e «commercio».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, nel seguito denominato «decreto attuativo»;
Vista la circolare esplicativa n. 980902 del 23 marzo 2006 con la quale sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed e' stata, tra l'altro definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande relativamente ai settori «industria», «commercio» e «turismo»;
Visto in particolare l'art. 16, comma 2 del «decreto attuativo» che prevede che le regioni e le province autonome, per il primo bando di attuazione, formulano entro trenta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto le proposte relative alle graduatorie speciali e ordinarie, agli eventuali limiti minimi di investimento nonche' alle eventuali ulteriori attivita' ammissibili per il settore «turismo»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite percentualmente le risorse finanziarie disponibili per gli interventi della legge n. 488/1992 tra i settori «industria», «commercio» e «turismo»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del citato decreto 2 febbraio 2006 che prevede che le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto, possono comunicare modifiche delle predette percentuali di riparto;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, del 23 marzo 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, sono state stabilite le priorita' settoriali da applicare per la formazione delle graduatorie multiregionali del solo primo bando del settore «industria» emanato in attuazione del citato «decreto attuativo»;
Visto l'art. 6, comma 2 del «decreto attuativo» che rimanda ad un decreto del Ministro delle attivita' produttive la fissazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande per i bandi da attivare nell'anno;
Considerato che, non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del «decreto attuativo» e del decreto di riparto delle risorse e che pertanto non sono state ancora formulate le proposte regionali, valide per i bandi in questione, in merito alla indicazione delle ulteriori attivita' ammissibili per il settore turismo, all'indicazione del diverso limite minimo di investimento ammissibile, alle proposte relative alle graduatorie speciali e ordinarie, con l'indicazione delle risorse ad esse destinate e delle priorita' da assegnare, nonche' l'eventuale modifica delle percentuali di riparto tra settori delle risorse assegnate;
Ritenuto pertanto che il termine iniziale di presentazione debba decorrere dal momento in cui sono rese note alle imprese le predette condizioni stabilite dalle regioni e dalle province autonome;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2006 del settore «industria», «turismo» e «commercio» e' fissato, per ciascun settore, al primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale sono approvate le relative proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c) del «decreto attuativo».
2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 e' fissato, per ciascun settore, al sessantesimo giorno dal termine iniziale.
3. Le modalita' per la presentazione delle domande sono riportate nella circolare esplicativa di cui in premessa disponibile anche sul sito internet del Ministero attivita' produttive all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2006
Il Ministro: Scajola
 
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