Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2006
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975), sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1992 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e il riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini»;
Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Pescara, in data 10 novembre 2005, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e al riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini», allegati al suddetto disciplinare di produzione, di cui formano parte integrante, ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2006.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «"Montepulciano d'Abruzzo" Casauria o Terre di Casauria» e «"Montepulciano d'Abruzzo" Terre dei Vestini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
 
PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO»

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e' riservata ai vini, nelle tipologie Rosso e Cerasuolo, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Le sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione del «Montepulciano d'Abruzzo» comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) In provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri. 2) In provincia di L'Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito. 3) In provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli. 4) In provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
Detta zona e' cosi' delimitata:
dalla foce del fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli.
Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara.
Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa fino al limite regionale nord.
Inoltre e' compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonche' l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.
Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densita' non potra' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola abruzzese la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
La regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento. Forzatura, irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» sono le seguenti:
produzione uva: 14 tonnellate/ettaro;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» avente diritto alla menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata. Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
Se le uve di cui all'art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, e' concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico colore rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione «Cerasuolo». Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Immissione in consumo.
Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo» puo' essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Invecchiamento.
Il vino della tipologia «rosso», rispondente alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, puo' fregiarsi della menzione «riserva».
Il vino Montepulciano d'Abruzzo che si fregia della menzione «riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno, all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.
Art. 6.
Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol. ed un estratto secco netto minimo di 22 g/l.
Il vino a D.o.c. «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso ciliegia piu' o meno carico;
odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso;
sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Il vino «Montepulciano d'Abruzzo», eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, puo' rivelare sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Tappatura e recipienti
E' consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.
Per il vino «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» e' consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.
I recipienti per il confezionamento del vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere di vetro.
 
Allegato 1
SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» e' riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria» e' riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.
La sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco Casauria,Torre de' Passeri, Turrivalignani.
Detta zona e' cosi' delimitata: Foglio 360 tavola est.
Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per Fte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei presi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco.
Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente - poco dopo - sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale. La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio. Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356. Foglio 360 tavola ovest.
Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478. Foglio 369 tavola ovest.
Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in localita' Cornacchia-Ponticello. Foglio 369 tavola est, foglio 360 tavola est.
Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la s.s. n. 5 (Tiburtina Valeria) al km 177,8. In direzione nord si prosegue lungo la s.s. n. 5 passando per Popoli sino al km 187. Dal km 187 si giunge sino a poche decine di metri prima del km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447. Dalla Fte d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in localita' gli Sterpari che toccando quota 386 passa per Fte Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di Fte Cavutolo. Da Fte Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria, Torre de' Passeri e Bolognano sino a giungere al limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello. Foglio 361 tavola ovest.
Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.
Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare l'autostrada A25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101. Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano. Si prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.
Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento. Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento. Irrigazione, forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
E' vietata ogni pratica di forzatura. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» sono le seguenti:
produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e 1'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata. Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita. Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;
sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il vino che si fregia della qualifica «riserva» deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti dileguo, puo' rivelare sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata.
Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Volumi nominali.
Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00. Tappatura e recipienti.
E' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.
 
Allegato 2
SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Terre dei Vestini» e' riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini» e' riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
La sottozona «Terre dei Vestini» comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Citta' S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.
Detta zona e' cosi' delimitata: Foglio 351 tavola ovest, foglio 350 tavola est e foglio 350 tavola ovest.
Dall'incrocio del limite provinciale ricadente nel comune di Citta' S. Angelo con l'autostrada A14, si procede in direzione ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (km 32).
Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola. Da Farindola si procede lungo la strada provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea. Foglio 360 tavola est e foglio 361 tavola ovest.
Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile per Masseria Sablone a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451 per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine. Si costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile in localita' Brigantello, poi fino all'incrocio con la strada comunale Civitella-Colle Madonna, localita' S. Giacomo, per giungere sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.
Da Civitella Casanova, in direzione sud, si prosegue lungo la strada provinciale per Carpineto della Nora sino al confine comunale in localita' Colle della Guardia. Si costeggiano i confini comunali di Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano e Rosciano fino ad incrociare la strada Alanno Scalo-Rosciano nelle vicinanze della Stazione di Rosciano. Di qui, in direzione Rosciano, si prosegue lungo il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57, 55, C. Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all'incrocio con la bretella di collegamento alla s.s. n. 81 (Piceno Aprutina) passando per Cas. De Riseis a quota 84. Si prosegue poi per Villanova e Santa Teresa di Spoltore sulla s.s. n. 602. Foglio 351 tavola ovest e foglio 351 tavola est.
Si prosegue lungo la s.s. n. 602 sino al punto di incrocio con l'Asse Attrezzato all'altezza della Masseria Zampacorta. Di qui si prosegue lungo l'Asse Attrezzato, in direzione nord, fino alla galleria in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che va da Case Caprino a Case Di Pietro, passando per Fte Vecchia, sino a giungere sulla s.s. Adriatica n. 16 bis al km 14,750 circa. In direzione Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di Cappelle sul confine comunale Montesilvano-Cappelle. Si prosegue lungo il confine comunale di Cappelle e Citta' S. Angelo sino all'altezza della Masseria Manfredi dove si imbocca la strada che, verso nord, incontra Masseria Berarducci e Masseria Imperato ed incrocia l'autostrada A14. Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Citta' S. Angelo.
Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
La regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento. Forzatura, irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» sono le seguenti:
produzione uva: 10 tonnellate/ettaro;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.3.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata. Elaborazione.
Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita. Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione «riserva» il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi. Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo;
sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il vino che si fregia della menzione «riserva deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, puo' rivelare sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata.
Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali, il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.
Tappatura e recipienti, e' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca. I recipienti devono essere di vetro.
 
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