Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2006
Incremento del contingente definito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2005, successivamente integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attivita' del Servizio civile nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma 2-quater, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione annuale della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servizio nonche' degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC);
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del Servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater della legge 8 luglio 1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei giovani ammessi al Servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo nazionale per il servizio civile;
Visto altresi' l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64 che definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il fondo nazionale per il servizio civile;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, recante «Determinazione, per l'anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il Servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico, ed economico dei volontari impegnati in attivita' di servizio civile, nonche' di concessione del beneficio della LISAAC (licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2005 recante «Incremento del contingente fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attivita' di Servizio civile nazionale»;
Considerato che, nel corso dell'anno 2005, un significativo numero di enti di servizio civile, nell'ambito della discrezionalita' riconosciutagli nella determinazione della data di avvio dei progetti, ha chiesto che i progetti stessi fossero avviati nel mese di dicembre, in ritardo rispetto alla programmazione ipotizzata dall'Ufficio, e che pertanto si e' verificato uno slittamento nel piano delle partenze del contingente dei volontari ammessi a prestare servizio civile in Italia;
Rilevato che tale rinvio delle partenze ha determinato un'economia di spesa in conseguenza del minor periodo di servizio civile prestato, nell'anno 2005, dai volontari avviati;
Tenuto conto che nell'anno in corso si e' registrata una percentuale di copertura di posti messi a bando nelle selezioni dei volontari superiore a quella prevista;
Ravvisata l'esigenza di incrementare, per l'anno 2005, il contingente dei volontari da impiegare in Italia in attivita' di Servizio civile nazionale al fine di impegnare le risorse stanziate;
Considerato che l'aumento del contingente trova integrale copertura nella dotazione finanziaria, stanziata nell'anno 2005, per i relativi capitoli di spesa;
Decreta:
Art. 1. Variazione del contingente di volontari ammessi al Servizio civile
nazionale
1. Il contingente dei volontari da impiegare in Italia in attivita' di servizio civile, definito per l'anno 2005 all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, e successivamente integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2005, e' aumentato di 1.175 unita'.
 
Art. 2. Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il Servizio civile nazionale in Italia a seguito della variazione del
contingente
1. Ai volontari ammessi a prestare il Servizio civile nazionale in Italia a seguito della variazione del contingente di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni previste all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005.
Roma, 10 febbraio 2006
p. Il Presidente: Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 310
 
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