Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 6 aprile 2006
Modalita' applicative delle disposizioni previste dagli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, per il recupero delle agevolazioni fiscali fruite, da imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge, n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, e da soggetti che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone: 1. Ambito di applicazione.
Ai sensi degli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, l'autoliquidazione ed il versamento degli importi delle imposte non corrisposte dai soggetti, che hanno fruito del regime di agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e ai sensi dell'art. 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003 (di seguito denominate: «soggetti beneficiari»), e' effettuato secondo le modalita' stabilite dal presente provvedimento. 2. Approvazione del modello di attestazione dei dati utili all'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito ai sensi degli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, con le relative istruzioni per la compilazione.
2.1. E' approvato, ai sensi degli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, il modello per l'attestazione dei dati necessari all'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito con le relative istruzioni per la compilazione, annesse al presente provvedimento.
2.2. Il modello di cui al punto 2.1. e' composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto beneficiario, al rappresentante firmatario dell'attestazione, alla sottoscrizione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione nonche' dal quadro AT contenente gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito. 3. Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati del modello di attestazione.
3.1. Nel modello di attestazione di cui al punto 2, gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a detto limite.
3.2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, i soggetti beneficiari devono presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate il modello per attestare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito.
3.3. I soggetti beneficiari devono trasmettere direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati i dati contenuti nel modello di attestazione di cui al punto 2, utilizzando il prodotto di gestione denominato «AIUTI15E24L29/2006» che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www. agenziaentrate.gov.it. La prova della presentazione e' costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento del modello di attestazione.
3.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare ai soggetti beneficiari il modello di attestazione conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere lo stesso in via telematica, nonche' copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione. 4. Reperibilita' dei modelli di attestazione.
4.1. Il modello di attestazione e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze. gov.it. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
4.2. Il modello di attestazione puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo. 5. Versamento degli importi relativi alle imposte non corrisposte.
I soggetti beneficiari entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al punto 3.2, devono effettuare, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi relativi alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. Motivazioni.
Gli articoli 15 e 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 (Legge Comunitaria 2005) hanno disposto il recupero, a cura dell'Agenzia delle entrate, degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione della Comunita' europea C(2004) 4746 del 14 dicembre 2004, in relazione all'agevolazione fiscale resa disponibile per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e con decisione n. 2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C(2004) 3893, in riferimento all'agevolazione fiscale resa disponibile per effetto dell'art. 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003.
In attuazione dei citati articoli 15 e 24, il presente provvedimento disciplina le modalita' applicative degli adempimenti posti a carico dell'Agenzia delle entrate e dei soggetti beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi dall'esecutivo comunitario.
E' previsto che i beneficiari che hanno fruito degli aiuti presentino presso l'Agenzia delle entrate le attestazioni:
nel caso di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 relativamente:
a) all'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali e' stata calcolata l'agevolazione;
b) all'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita;
nel caso di soggetti di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003 relativamente:
a) al totale degli investimenti sulla base dei quali e' stata calcolata l'agevolazione in oggetto;
b) all'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi del 2002, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;
c) all'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
In riferimento ai soggetti di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il modello di attestazione deve essere trasmesso anche nel caso di autoliquidazione negativa. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.
Legge n. 212 del 27 luglio 2000: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
Decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 (art. 47) del 28 dicembre 2000 recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa.
Decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Legge n. 29 (articoli 15 e 24) del 25 gennaio 2006 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea. Legge comunitaria 2005.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2006
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 46 a pag. 54 <----
 
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