Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006
Disposizioni in materia di calcolo del margine di solvibilita'. Modifiche al provvedimento 6 dicembre 2004, n. 2322. (Provvedimento n. 2415).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;
Visto il provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004 n. 2322 recante istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione;
Premesso che i criteri generali delle modifiche apportate dal presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilita' sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;
Ritenuto che l'assoggettamento di un'impresa di assicurazione alla vigilanza supplementare, a livello di settore assicurativo o di conglomerato finanziario, costituisce un efficace strumento per l'eliminazione del computo multiplo del capitale, e che si ritiene opportuno evitare duplicazioni dei calcoli;
Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di attuare le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;
Considerata l'utilita' di applicare per l'eliminazione del citato computo multiplo le disposizioni relative alla vigilanza supplementare a livello di settore assicurativo ove mutuabili ed, in particolare, per le nozioni di impresa controllante o partecipante le disposizioni generali di cui al titolo I del decreto legislativo 17 aprile 2001 n. 239 e, per le disposizioni ed i criteri applicativi del calcolo di solvibilita' corretta, l'art. 11 comma 2, l'art. 28 ed il capo II del titolo IV del medesimo decreto;
Considerata la necessita' di modificare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' che le imprese di assicurazione dovranno allegare al proprio bilancio di esercizio;
Dispone:
Art. 1.
Modifiche al provvedimento ISVAP
6 dicembre 2004, n. 2322
1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui agli allegati nn. 2 e 3 del provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322 sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.
 
Art. 2.
Allegati 3 e 4 ai prospetti dimostrativi
del margine di solvibilita'
1. Le imprese di assicurazione controllanti o partecipanti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE e che:
non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione in quanto non sono controllanti ne' partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione; oppure
non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; integrano i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui all'art. 1 con l'allegato 3, qualora redigano il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni, e con l'allegato 4, qualora redigano il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.
 
Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il presidente: Giannini
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 94 a pag. 117 <----
 
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