Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 febbraio 2006
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore degli ex dipendenti delle societa' Annalisa Production; PNT - Produzione Nastri Tecnici (Macchia di Ferrandina); Coin (Sulmona); Coima (Sulmona); Calbas (Matera); Promo; Duemila S.p.A. (Decreto n. 37849).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli e presso il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e facenti parte integrante dei citati accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 23 ex dipendenti della societa' Annalisa Production (Reggio Calabria), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo:
n. 2 lavoratori dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 4 lavoratori dal 28 maggio 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 7 lavoratori dal 28 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 4 lavoratori dal 29 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 4 lavoratori dal 30 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 lavoratore dal 31 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 lavoratore dal 4 novembre 2005 al 31 dicembre 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 187.836,76.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 agosto 2005, in favore di un numero massimo di 18 unita', ex dipendenti della societa' PNT - Produzione Nastri Tecnici unita' di Macchia di Ferrandina (Matera), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo:
n. 8 lavoratori dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 5 lavoratori dal 26 aprile 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 lavoratore dal 19 giugno 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 lavoratore dal 17 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 lavoratore dal 2 agosto 2005 al 3 dicembre 2005;
n. 1 lavoratore dal 30 settembre 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 lavoratore dal 5 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 217.609,19.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 7 ex dipendenti della societa' Coin unita' di Sulmona, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo:
5 lavoratori dal 24 settembre 2005 al 31 dicembre 2005;
1 lavoratore dal 4 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005;
1 lavoratore dal 31 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 29.173,76.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 15 ex dipendenti della societa' Coima unita' di Sulmona, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS allegato al sopraccitato accordo:
14 lavoratori dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
1 lavoratore dal 5 luglio 2005 al 31 dicembre 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 240.065,31.
 
Art. 5.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 agosto 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 24 ex dipendenti della societa' Calbas unita' di Matera, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo:
23 lavoratori dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
1 lavoratore dal 27 aprile 2005 al 31 dicembre 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 392.240,36.
 
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di numero massimo di 78 ex dipendenti della societa' Promo, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 753.742,08.
 
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 330 ex dipendenti della societa' Duemila S.p.a., i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.733.350,40.
 
Art. 8.
La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 4.554.017,86, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 200
 
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