Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 aprile 2006
Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2006, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
dell'ex unita' operativa
Autotrasporto internazionale di cose
A.P.C. 3 (Divisione 4)

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2005;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 27 luglio 2004, come modificato dal decreto dirigenziale 22 luglio 2005, recante «Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2004;
Visto il documento CEMT/CM(2005)9/FINAL recante il «Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il Contingente multilaterale» del 24 novembre 2005;
Visto il documento CEMT/CS/TR(2005)18 del 24 gennaio 2006 contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2006 fra i vari Paesi aderenti;
Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
Considerato che alcune autorizzazioni Cemt non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia;
Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni Cemt per l'anno 2006 e' stato mantenuto a 379 autorizzazioni cosi' suddivise:
241 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;
4 autorizzazioni di tipo «breve durata» (4\times 12=48) utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;
134 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 3»;
Considerato che le limitazioni territoriali sono cosi' strutturate:
soltanto 96 autorizzazioni del tipo utilizzabile con veicoli euro 3, sono valide per l'Austria;
soltanto 67 autorizzazioni (a prescindere dal tipo) sono valide per la Grecia;
Considerato che 93 autorizzazioni del sopraindicato contingente non sono state rinnovate per l'anno 2006 alle imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (64) o perche' scarsamente utilizzate nel 2005 (29); le stesse restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria, cosi' ripartite a seconda delle rispettive limitazioni:
18 valide anche in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;
6 valide anche in Austria, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;
61 utilizzabili almeno con veicoli «euro due» (non valide per Austria e Grecia);
8 utilizzabili almeno con veicoli «euro tre» (non valide per Austria e Grecia);
Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, le autorizzazioni CEMT, «valide Austria» vengono attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere gia' titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello stesso tipo;
b) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: Croazia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Bielorussia, Romania o Ucraina;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, le autorizzazioni CEMT «non valide Austria» vengono assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio e che le eventuali autorizzazioni residue vengono attribuite con ulteriori giri ad esaurimento;
Visto l'art. 2 del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;
Esaminate le 99 domande presentate;

Decreta:

Art. 1.
E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2006 per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.
 
Art. 2.
Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, 93 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono cosi' ripartite:
18 valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;
6 valide anche in Austria, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;
61 utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;
8 utilizzabili almeno con veicoli «euro tre».
 
Art. 3.
Le 24 autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto dei requisiti prescritti al comma 1 dell'art. 4 del decreto dirigenziale 27 luglio 2004 e che appaiono nell'ultima colonna dell'elenco 1 allegato al presente decreto.
 
Art. 4.
Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera C) secondo i motivi dell'esclusione.
 
Art. 5.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2006
Il dirigente: Lobina
 
Allegato

----> Vedere tabella da pag. 42 a pag. 44 <----
 
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