Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 6 aprile 2006, n. 7
Rettifica del disciplinare n. 21 del 20 maggio 2005, come da regolamento n. 218/2006, che modifica il regolamento CE n. 1262/2001 per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunita'.

L'art. 1 viene modificato come segue:

Condizioni dell'offerta

Lo zucchero offerto all'intervento deve rispondere ai seguenti requisiti relativi alla natura e all'origine dello zucchero:
a) lo zucchero bianco o grezzo deve essere zucchero di quota A o B prodotto da un fabbricante di una quota di produzione, affinche' l'offerta sia valida per l'AGEA;
b) prodotto, nel corso dello stessa campagna di commercializzazione (1° luglio-30 giugno) nella quale e' stata presentata l'offerta;
c) essere di proprieta' dell'offerente al momento della presentazione dell'offerta e non essere stato, precedentemente, oggetto di una misura d'intervento mediante acquisto.
Ogni offerta di zucchero all'intervento e' presentata con riferimento ad una partita. Si intende per partita un quantitativo di zucchero non inferiore a 2000 tonnellate, avente la stessa qualita' e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio.
Al momento dell'offerta, l'intero quantitativo presentato deve essere depositato in un magazzino o silo riconosciuto dallo Stato membro, che non sia stato utilizzato da ultimo per immagazzinare prodotti di diversa natura dallo zucchero, fermo restando che puo' essere preso in consegna solo lo zucchero prodotto in regime di quote immagazzinato separatamente.
L'Organismo di intervento puo' imporre requisiti supplementari per il riconoscimento di un silo o di un magazzino.
Lo zucchero offerto all'intervento deve riferirsi esclusivamente a zuccheri in cristalli di qualita' sana, leale e mercantile e deve essere prodotto in regime di quote nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui e' presentata l'offerta.
L'art. 3 viene modificato come segue:

Il contratto di acquisto

Nel contratto di acquisto non e' piu' prevista la richiesta di una cauzione pari al 5% dell'importo del pagamento provvisorio, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta e quindi gli allegati III e IV vengono cassati, in relazione al fatto che il pagamento avviene in un'unica soluzione come da art. 5 - prezzo d'acquisto.
L'art. 4 viene modificato come segue:

Contratto di magazzinaggio

Il contratto di magazzinaggio, che si conclude con uno scambio di lettere commerciali, ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell'offerta di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 218/2006 e scade alla fine della decade nel corso della quale e' stato ultimato il ritiro del quantitativo di zuccheri in questione. Per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.
Il contratto di magazzinaggio prevede oltre alle disposizioni di cui all'art. 17, par. 4 del regolamento CE n. 1262/01 che fanno parte integrante del contratto:
a) la possibilita' di convenire una proroga del contratto oltre il termine prescritto per il ritiro;
b) un preavviso di almeno dieci giorni prima della scadenza;
c) l'importo delle spese di magazzinaggio non puo' superare euro 0,048/100 kg. Al riguardo e' il caso di precisare che e' a carico dell'offerente ogni altro onere di magazzinaggio incluse le spese di assicurazione della merce;
d) l'obbligo per il venditore di caricare a proprie spese lo zucchero sul mezzo di trasporto indicato dall'AGEA;
e) le caratteristiche del deposito (localizzazione dello zucchero, accessibilita', conservazione).
Il trasferimento della proprieta' dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero.
L'art. 5 viene modificato come segue:

Prezzo di acquisto

Il prezzo di acquisto e' calcolato moltiplicando il prezzo di intervento, stabilito da ultimo dal regolamento CE n. 1005/2005 del 30 giugno 2005 che fissa per la campagna di commercializzazione 2005/2006 i prezzi derivati dello zucchero bianco, per la qualita' tipo categoria 2.
L'AGEA effettua il pagamento al piu' presto il centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione di offerta, sempre che siano stati eseguiti i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte.
L'art. 6 viene modificato come segue:

R i t i r o

Lo zucchero acquistato all'intervento rimane, ai sensi dell'art. 17, par. 4 del regolamento (CE) n. 1262/2001, fino al suo ritiro nel silo o nel magazzino in cui si trova al momento dell'offerta che e' stata oggetto del contratto di magazzinaggio.
Il ritiro dello zucchero deve aver luogo:
per le offerte accettate anteriormente al 30 settembre 2005, al piu' tardi alla fine del settimo mese successivo a quello nel corso del quale l'offerta e' stata accettata, fatto salvo l'art. 34;
per le offerte accettate dal 1° ottobre 2005 al 9 febbraio 2006, al piu' tardi il 30 settembre 2006, fatto salvo l'art. 34 del regolamento CE n. 1262/01;
per le offerte accettate a partire dal 10 febbraio 2006, al piu' tardi alla data di ritiro prevista dall'art. 34 del regolamento CE n. 1262/01.
Roma, 6 aprile 2006
Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli
 
Allegato I
(offerta di zucchero bianco all'intervento)

Il sottoscritto (1) .... agendo in qualita' di (2) .... della ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....
Offre all'AGEA a titolo di intervento la partita n. .... di zucchero bianco pari a .......... tonnellate di cui l'azienda e' proprietaria:
1) categoria dello zucchero offerto;
2) campagna di produzione;
3) modo di confezionamento dello zucchero (3): ....
sfuso:
sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente);
4) luogo di deposito:
magazzino riconosciuto dall'intervento con n. .... luogo ...........................;
specificazione nei magazzini della partita offerta (localizzazione di settore, ecc.);
5) capacita' di ritiro:
capacita' di destivaggio e di eventuale insaccamento di .... tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di: .... ......... giorni operativi per la totalita' dell'offerta.
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento CE 1262/2001 e in conseguenza, mi rendo garante del rispetto delle condizioni minime previste per la validita' dell'offerta e cioe':
zucchero bianco in cristalli;
tenore in umidita' uguale o inferiore a 0,06%;
qualita' sana leale e mercantile, scorrevole e che non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non e' gravato da altri limiti di disponibilita'.
Mi impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero che lo zucchero offerto non soddisfi le condizioni minime previste, a sostituire senza ritardo la partita di zucchero bianco offerto con una quantita' equivalente rispondente a queste condizioni.
(1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. ....
(2) legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.
(3) denominazione e/o ragione sociale ditta.
(4) per partita si intende una quantita' di zucchero di almeno 2000 tonnellate aventi la stessa qualita', lo stesso modo di presentazione e situata nello stesso luogo di stoccaggio (art. 6, regolamento CE n. 1262/2001, modificato dal regolamento CE n. 218/2006).
Certifico che lo zucchero offerto:
e' stato prodotto nello stabilimento di: .... nell'ambito della quota massima assegnata alla Societa' .... ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;
non e' stato precedentemente oggetto di una misura di intervento mediante acquisto.
L'offerta e' vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.
Data ..........................

Firma ...................................
 
Allegato II
(offerta di zucchero grezzo da barbabietole)

Il sottoscritto (1) .... agendo in qualita' di (2) .... della ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....
Offre all'AGEA a titolo di intervento la partita n. .... di zucchero grezzo da barbabietola pari a .... tonnellate di cui l'azienda e' proprietaria:
1) rendimento medio stimato;
2) campagna di produzione;
3) modo di confezionamento dello zucchero (3):
sfuso;
sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente);
4) luogo di deposito:
magazzino riconosciuto dall'intervento con n. .... ............. luogo ..................;
specificazione nei magazzini della partita offerta (localizzazione di settore, ecc.);
5) capacita' di ritiro:
capacita' di destivaggio e di eventuale insaccamento di.... tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di: .... giorni operativi per la totalita' dell'offerta.
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento CE 1262/2001 e in conseguenza, mi rendo garante del rispetto delle condizioni minime previste per la validita' dell'offerta e cioe':
zucchero grezzo da barbabietola in cristalli;
rendimento non inferiore 89%;
valore Ph non inferiore a 7,9, al momento dell'accettazione dell'offerta;
tenore in zucchero invertito inferiore o uguale a 0,07%;
mantenimento di una temperatura che non comporti alcun rischio per la buona conservazione dello zucchero;
fattore di sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione e' uguale o superiore a 0.97;
fattore di sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione e' uguale o superiore a 0.97;
tenore in umidita' inferiore a 1.4 % se il grado di polarizzazione e' inferiore a 97;
qualita' sana leale e mercantile, scorrevole e che non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non e' gravato da altri limiti di disponibilita'.
(1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. .........................
(2) legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.
(3) denominazione e/o ragione sociale ditta.
(4) per partita si intende una quantita' di zucchero di almeno 2000 tonnellate avente la stessa qualita', lo stesso modo di presentazione e situate nello stesso luogo di stoccaggio (art. 6, regolamento CE n. 1262/2001, modificato dal regolamento CE n. 218/2006).
Mi impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero che lo zucchero offerto non soddisfi le condizioni minime previste, a sostituire senza ritardo la partita di zucchero grezzo da barbabietole con una quantita' equivalente rispondente a queste condizioni.
Certifico che lo zucchero offerto:
e' stato prodotto nello stabilimento di: .... nell'ambito della quota massima assegnata all'impresa.... ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;
non e' stato precedentemente oggetto di un acquisto all'intervento.
L'offerta e' vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.
Data ..........................

Firma ...................................
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone