Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 febbraio 2006
Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 aprile 1983, recante norme sanitarie per lo spostamento dei suidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 2 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 26 luglio 2001, Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;
Visto il decreto del Ministero della sanita' 1° aprile 1997 relativo al Piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina;
Vista la decisione della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;
Considerato che sul territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie del suino che prevedono controlli sanitari nelle aziende suinicole e classificazione delle stesse in funzione dello status sanitario acquisito;
Considerato che tali piani sono stati approvati dalla Commissione europea in funzione dei programmi presentati e dei risultati raggiunti;
Considerato che le misure di controllo negli allevamenti suinicoli previsti dagli attuali piani di eradicazione e sorveglianza assicurano un monitoraggio periodico dello stato sanitario dei suini allevati;
Considerato che la regolare esecuzione dei sopra citati Piani nazionali di eradicazione e sorveglianza prevede tra l'altro l'accreditamento sanitario delle singole aziende suinicole e successivamente, in funzione di determinati criteri, dell'intero territorio regionale;
Preso atto che diverse regioni italiane hanno acquisito lo status di regioni accreditate per alcune malattie diffusive del suino in ottemperanza ai Piani nazionali di sorveglianza ed eradicazione;
Considerato che le norme sanitarie che sovrintendono lo spostamento dei suidi devono tenere conto dei risultati raggiunti dalle singole regioni nell'ambito dei piani di eradicazione e sorveglianza nonche' piu' in generale dell'andamento della situazione epidemiologica delle malattie del suino;
Rilevata la favorevole situazione epidemiologica relativa ad alcune delle principali malattie infettive e diffusive del suino sul territorio delle regioni accreditate, che rende di fatto superata l'attuazione di alcuni controlli sanitari per lo spostamento dei suini;
Ritenuto necessario abrogare le prescrizioni per lo spostamento dei suidi contenute nell'ordinanza del Ministro della sanita' 27 aprile 1983, sopra citata, in funzione del favorevole andamento di alcune malattie del suino in certe regioni del territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.
1. I suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia, autoveicoli, navi ed aeromobili devono essere sottoposti a visita veterinaria da parte del veterinario ufficiale della AUSL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico.
2. Nell'espletamento dell'attivita' di cui al comma 1, il veterinario ufficiale deve verificare che le condizioni igienico-sanitarie, che hanno consentito l'esercizio dell'attivita' allevatoriale, siano mantenute; detta attivita' di vigilanza, deve essere registrata sul registro aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 mediante l'apposizione di data e firma del veterinario ufficiale.
3. La visita clinica di cui al comma 1, non e' obbligatoria per i suini destinati direttamente ad uno stabilimento di macellazione ubicato nella stessa regione di origine, se provenienti da aziende accreditate, ad esclusione delle stalle di sosta, ai sensi del vigente Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare approvato dalla Commissione europea;
4. La visita clinica di cui al comma 1 non e' obbligatoria per i suini destinati direttamente verso qualsiasi allevamento da ingrasso o stabilimento di macellazione, ad esclusione delle stalle di sosta, ubicati su tutto il territorio nazionale, a condizione che l'azienda di origine sia situata in una regione accreditata ai sensi del vigente Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare approvato dalla Commissione europea, di cui all'allegato I, e che la stessa azienda di origine sia accreditata ai sensi del piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina. I suini destinati agli allevamenti di ingrasso possono essere ulteriormente movimentati solo verso un impianto di macellazione. L'allegato I e' aggiornato contestualmente alle modifiche, apportate in sede comunitaria alla decisione 2005/779/CE.
5. La movimentazione degli animali di cui ai commi 3 e 4 in carenza delle condizioni ivi richieste, comporta la sospensione dei benefici derivanti dallo stato sanitario di accreditamento per la malattia vescicolare del suino e per la malattia di Aujeszky per un periodo di tempo da sei mesi ad un anno;
6. La movimentazione degli animali in difformita' a quanto previsto ai commi 1, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 
Art. 2.
1. Il veterinario ufficiale, incaricato della visita di cui all'art. 1, comma 1, deve, a conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione a tergo del modello del documento di accompagnamento (Mod. 4) di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
2. Nel modello di cui al comma 1, il veterinario ufficiale, dopo aver verificato la conformita' della azienda e degli animali ai requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di anagrafe e identificazione dei suini, deve altresi' riportare gli estremi dei contrassegni di identificazione dei suini nonche' la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole in allevamento previsto dai piani di eradicazione e sorveglianza o dell'eventuale accreditamento per malattia vescicolare del suino e per la malattia di Aujezsky.
3. Nei casi di cui all'art. 1, commi 3 e 4, la compilazione del modello del documento di accompagnamento (Mod. 4) di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, contenente gli estremi dei contrassegni di identificazione, il numero dei suini trasportati nonche' la data dell'ultimo controllo sierologico favorevole e la data di accreditamento per malattia vescicolare dei suini e per la malattia di Aujezsky, puo' essere redatta a cura del proprietario, che se ne assume la responsabilita'.
 
Art. 3.
1. Per ogni spedizione di suidi fuori dal comune dell'azienda di origine, il modello 4 deve essere redatto in quadruplice copia da conservare con le seguenti modalita':
a) una copia di esso deve essere trattenuta dall'allevatore;
b) una copia e' trattenuta dal veterinario ufficiale che ha effettuato la visita clinica che provvede ad inviarla a mezzo fax, 24 ore prima della partenza degli animali dall'azienda di origine, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente sul luogo di destinazione degli animali;
c) le rimanenti due copie sono consegnate dal trasportatore al macello o azienda di destinazione che provvedera' a sua volta a trasmetterne copia entro 24 ore dall'arrivo della partita, alla AUSL competente per territorio della azienda di destinazione.
2. Nel caso previsto all'art. 2, comma 3, l'allevatore oltre ad effettuare quanto disposto alla lettera c), procede ad inviare una copia del modello 4 anche al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente sull'allevamento di partenza dei suini e tale invio deve avvenire a mezzo fax entro 24 ore dalla spedizione.
3. La procedura di cui al comma 1, lettera b) non si applica nel caso in cui il modello 4 sia stato redatto dallo stesso veterinario ufficiale cui compete, nel luogo di destinazione dei suidi, la vigilanza sanitaria.
 
Art. 4.
1. L'obbligo della visita sanitaria di cui all'art. 1, comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 2 comma 1, e' esteso a tutte le partite di suidi che vengono spostati nel territorio nazionale per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni.
2. Sono fatte salve le restrizioni previste per la movimentazione dei suini nell'ambito di attuazione di eventuali misure di polizia veterinaria.
 
Art. 5.
1. L'ordinanza del Ministro della sanita' 27 aprile 1983, recante norme sanitarie per lo spostamento dei suidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 2 maggio 1983 e' abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2007.
Roma, 23 febbraio 2006
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 282
 
Allegato I

Sezione A.

Regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini:
- Basilicata;
- Emilia-Romagna;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Lazio;
- Liguria;
- Lombardia;
- Marche;
- Molise;
- Piemonte;
- Puglia;
- Sardegna;
- Toscana;
- Trentino-Alto Adige;
- Umbria;
- Valle d'Aosta;
- Veneto.

Sezione B.

Regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini:
- Abruzzo;
- Campania;
- Calabria;
- Sicilia.
 
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