Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003.

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Le Parti, preso atto che la Corte dei conti in data 7 aprile 2006, ha certificato positivamente l'ipotesi gia' sottoscritta il 23 marzo 2006 procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato C.C.N.L.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 ED IL BIENNIO ECONOMICO
2002-2003
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente C.C.N.L. si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 7 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilita' in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione.
3. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come enti.
Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L., salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita' nelle misure e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
Capo II
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3.
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e' costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto e disposizioni di legge.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio e, per il tempo determinato, l'apposizione del termine finale;
c) livello e profilo di assunzione, unitamente all'indicazione della retribuzione;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione;
f) causale per il tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 19.
5. L'ente, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro trenta giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso, fatte salve le norme di semplificazione amministrativa e di autocertificazione. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'ente comunica di non poter dar luogo alla stipula del contratto.
7. Nelle ipotesi in cui e' prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonche' della corrispondente retribuzione (ivi compresa la progressione economica) o, per i ricercatori e tecnologi, della posizione stipendiale corrispondente all'anzianita' maturata e/o riconosciuta all'atto della cessazione dell'impiego
Art. 4.
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell'ente, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 18 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002.
4. Il periodo di prova resta altresi' sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dallo stesso ente, durante il periodo di prova, che in tal caso e' dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, e' restituito al livello e profilo di provenienza.
11. Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso gli enti del comparto, vincitore di concorso presso altro ente o altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell'Unione europea che consentono l'accesso di cittadini italiani, o presso le istituzioni dell'Unione europea, e' concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita', non inferiore alla durata del periodo di prova e, qualora non espressamente prevista, per un periodo massimo di sei mesi.
12. Durante il periodo di prova l'ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente puo' essere destinato in successione di tempo a piu' attivita' o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attivita' proprie del profilo e livello professionale di appartenenza.
13. Il periodo di prova di cui al comma 1 e' dimezzato nel caso in cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nel medesimo ente, senza interruzione, da almeno dodici mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.
Art. 5.
Personale a tempo determinato
1. Fermo restando che i contratti a termine legati a progetti hanno durata congruente con quella dei progetti stessi, la durata del rinnovo degli altri contratti a termine non puo' essere superiore a cinque anni.
2. Qualora l'assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime modalita' e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, l'ente potra', nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il superamento di un'ulteriore verifica sull'attivita' svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto a tempo indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un quadriennio, anche al personale a tempo determinato che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, sia in possesso dei requisiti di ammissione alle predette procedure concorsuali. Restano ferme, oltre ai principi costituzionali di acceso ai pubblici impieghi, le limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno.
3. Il servizio prestato a tempo determinato negli enti del comparto e' titolo valutabile ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, fino ad un massimo di dieci anni. Gli enti potranno altresi' prevedere, nella definizione dei bandi concorso, una riserva per il personale di cui al presente comma fino al 20% dei posti. Alla stessa riserva puo' accedere il personale di ruolo che, appartenente al profilo inferiore, sia in possesso dei necessari requisiti professionali e di studio per concorrere al profilo immediatamente superiore.
4. Fatti salvi i contratti a tempo determinato a carico di altri fondi, la percentuale dei contratti a tempo determinato a carico del fondo ordinario dovra' tendenzialmente e progressivamente essere ricondotta, sentite le organizzazioni sindacali, nei limiti fisiologici previsti dalle vigenti disposizioni e, comunque, non oltre il 20%.
Capo III
Struttura e funzionalita' del rapporto
Art. 6.
Criteri per le procedure di equiparazione
1. Nelle ipotesi di passaggio di personale proveniente da altri comparti di contrattazione, questo verra' inquadrato nei livelli del comparto ricerca previa contrattazione integrativa nazionale di ente sulle tabelle che, comunque, dovranno attenersi, pena nullita', ai seguenti criteri:
a) equivalenza del titolo di studio previsto dall'inquadramento nel comparto di provenienza con quello corrispondente nel comparto ricerca;
b) equivalenza dei compiti propri del profilo di inquadramento di origine con quelli del profilo di destinazione.
2. L'inquadramento nei livelli II e I di ricercatore e di tecnologo avviene previa valutazione della corrispondenza delle posizioni professionali e/o giuridiche di provenienza e di destinazione. La collocazione nelle fasce stipendiali del livello di inquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economico posseduto.
3. Ai fini dell'inquadramento economico verra' calcolato il maturato acquisito nell'ente di provenienza distintamente per la parte riferibile agli assegni a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalita' e alla parte concernente il trattamento accessorio. L'inquadramento economico nella nuova posizione sara' effettuato con il conferimento del livello economico e gradone annesso alla fascia o gradone di destinazione; l'eventuale eccedenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Quanto all'importo riferito al trattamento accessorio, esso sara' conferito al fondo per la produttivita' con vincolo di destinazione al medesimo dipendente ove sussistano le condizioni di erogabilita' dei benefici di cui al fondo stesso, fatta eccezione per la somma ascrivibile a remunerazione per lavoro straordinario, che resta a destinazione indistinta.
Art. 7.
Riconoscimento servizi pregressi
1. In materia di riconoscimento dei servizi pregressi al personale confluito nel comparto EPR per effetto di disposizioni di accorpamento, ristrutturazione o soppressione, si applicano le disposizioni vigenti per il personale del comparto.
2. Il 20% delle anzianita' di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi di livello e/o gradoni sono riconosciute nel gradone e/o nel livello conseguito e sono utili ai fini della partecipazione a successive selezioni.
Capo IV
Personale dal IV al IX livello
Art. 8.
Opportunita' di sviluppo professionale per il personale
dal IV al IX livello
1. Le anzianita' di servizio di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 sono ricondotte rispettivamente ad anni cinque e ad anni quattro. Tali anzianita' possono essere ulteriormente abbreviate rispettivamente a quattro e tre anni previo giudizio di merito formulato da apposita commissione dell'ente.
2. L'art. 54, comma 6, terzo periodo, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 e' sostituito come segue: «I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro sessanta giorni, si applicano i criteri generali di cui al comma 5.».
3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53, comma 2, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 si realizzano mediante l'attribuzione di due successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche, gli interessati debbono aver maturato un'anzianita' di servizio di quattro anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 53 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989. Al personale appartenente a tali ex qualifiche gli enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilita'.
4. A decorrere dal biennio 2004-2005 le procedure selettive per le progressioni di livello ed economiche sono attivate, di norma, con cadenza biennale.
5. Gli enti che non abbiano proceduto ad applicare a regime gli articoli 53 e 54 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 possono, previa contrattazione integrativa, attivare dette procedure con risorse pari allo 0,25% del monte salari del personale di cui al presente Capo, con decorrenza 1° gennaio 2003.
6. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni per il passaggio di livello e/o di progressione economica decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione di cui agli articoli 53 e 54 predetti devono essere posseduti alla stessa data.
Art. 9.
Soppressione del profilo di ausiliario
1. Dalla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. sono soppressi i profili di ausiliario di amministrazione e di ausiliario tecnico. Nelle more dell'attivazione delle procedure relative alla mobilita' orizzontale e verticale di tale personale, lo stesso rimane inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario. Sono fatte salve eventuali procedure di reclutamento in atto.
Art. 10.
Indennita' di responsabilita' per i CTER del IV livello
e funzionari di amministrazione
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale di ente verra' definita un'indennita' ulteriore per dodici mensilita', a carico delle risorse di cui al successivo art. 19, da attribuire al personale nel profilo professionale di CTER IV livello e al personale inquadrato funzionario di amministrazione, cui venga affidato un incarico comportante una specifica responsabilita'.
2. La medesima indennita' e' attribuibile al personale ricercatore e tecnologo.
Art. 11.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 1, sez. I, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, II biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell'art. 1, sez. I, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, II biennio economico, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Nota a verbale:
con riferimento al comma 3 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verra' applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennita' integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresi', che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale sullo stipendio tabellare e' utile ai fini dell'indennita' di buonuscita.
Art. 12.
Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto gia' previsto dall'art. 71, comma 3, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002.
2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L., gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente C.C.N.L. hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 11, comma 3, del presente C.C.N.L., non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 13.
Risorse per il trattamento accessorio
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 4 del C.C.N.L. del 21 febbraio 2002, II biennio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,55% del monte salari riferito all'anno 2001, relativo al personale destinatario della presente sezione del contratto.
2. Al fondo di cui al comma 1 confluiscono altresi' le eventuali risorse non utilizzate relative all'applicazione dell'art. 8, comma 5 con vincolo di destinazione in favore delle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. del 7 ottobre 1996.
Art. 14.
Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle stesse, gia' destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del C.C.N.L. del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. 7 ottobre 1996, comprensivo delle somme indicate dall'art. 5, comma 2 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26% della massa salariale 2001, relativa al personale destinatario della presente sezione del contratto. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse l'indennita' di ente e' incrementata nelle misure annue indicate nella tabella C. La quota mensile dell'indennita' di ente, stabilita in sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse ad essa dedicate, e' definita in ciascun ente, in valore unico in relazione al livello di appartenenza, fatti salvi comunque gli importi in godimento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il fondo per la produttivita' collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del C.C.N.L. 7 ottobre 1996 e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,29 % della massa salariale 2001 relativa al personale destinatario della presente sezione del contratto.
Capo V
Ricercatori e tecnologi
Art. 15.
Opportunita' di sviluppo professionale
1. Il profilo dei ricercatori e' caratterizzato da un'omogenea professionalita' e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1) dirigente di ricerca;
2) primo ricercatore;
3) ricercatore.
2. Il profilo dei tecnologi e' anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalita' e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1) dirigente tecnologo;
2) primo tecnologo;
3) tecnologo.
3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti e' determinato da ciascun ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attivita' di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita', certificata ai sensi del comma 4, dell'art. 63, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso universita' o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.
Sono confermate le vigenti modalita' e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sara' definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalita' di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.
7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS., vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.
8. Per una sola volta, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, e a decorrere dal 1° gennaio 2003 si provvedera':
a) negli enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all'art. 64, comma 1, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, a completare le procedure stesse;
b) negli enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l'attuazione dell'art. 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti.
Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo gia' previste.
9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.
Art. 16.
Servizio in turno
1. Al personale ricercatore e tecnologo che partecipa alle attivita' che, per esigenze della pubblica amministrazione, si svolgano in turni sono estese, per l'attribuzione delle indennita' previste, le norme vigenti per il restante personale. Il fondo destinato alla retribuzione delle attivita' di servizio che si svolgono in turni per le esigenze sopra richiamate e' posto a carico dei finanziamenti specificamente previsti per le suddette attivita'.
Art. 17.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6, sez. II, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, II biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella D, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella E.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella D.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell'art. 6, sez. II, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, II biennio economico, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Nota a verbale:
con riferimento al comma 4 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verra' applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennita' integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresi', che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale sullo stipendio tabellare e' utile ai fini dell'indennita' di buonuscita.
Art. 18.
Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L., gli incrementi dello stipendio previsti dal presente C.C.N.L. hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 18, comma 3, del presente C.C.N.L., non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Capo VI
Norme di particolare interesse
Art. 19.
Attivita' per prestazioni a committenti esterni
1. I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attivita' istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terra' conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'ente sara' assunta previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
Art. 20.
Mobilita'
1. In attuazione dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, sono tenuti ad individuare, previa contrattazione integrativa, i profili, i livelli ed il numero dei posti da rendere disponibili per le procedure di mobilita' volontaria ed obbligatoria.
2. Il titolo di studio di cui al comma 1 dell'art. 52 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 (mobilita' tra profili) va valutato, salva l'esigenza dello specifico titolo, in relazione alle equipollenze previste dalla vigente normativa.
Art. 21.
Orario di lavoro
1. All'art. 58 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 e' aggiunto il seguente comma 8:
«8. Per gli enti di ricerca e di sperimentazione la cui attivita' si lega ad eventi eccezionali ovvero a scadenze istituzionali, la presenza in servizio di ricercatori e tecnologi puo' essere disciplinata, previa concertazione, in funzione degli incarichi loro conferiti e di specifiche esigenze organizzative connesse ai processi di produzione.».
Art. 22.
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizioni di reciprocita'.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo.
Art. 23.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutti gli enti del comparto, e' individuato con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 626/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovra' ritenersi recepita previo confronto con le organizzazioni sindacali del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina e' contenuta negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente all'ente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il decreto legislativo n. 626/1994 preveda l'obbligo da parte dell'ente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovra' svolgere in modo da garantire la sua effettivita' e tempestivita'. L'ente consulta il rappresentante dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione della consultazione questi ha facolta' di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'ente. E' altresi' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonche' quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneita' degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) L'ente su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626 citato. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno trentadue ore, come previsto dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997. In sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi gia' previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a quaranta ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994, il predetto monte-ore e l'attivita' sono considerati tempo di lavoro.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al decreto legislativo n. 626/1994, al decreto legislativo n. 242/1996, al decreto ministeriale n. 292/1996, al decreto ministeriale n. 363/1998, al decreto ministeriale n. 382/1998, al C.C.N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
Art. 24.
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso e' caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalita' e la dignita' del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate agli enti per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonche' la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L.
4. In relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunita' di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravita' del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarieta' dei dipendenti attraverso una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunita', appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
6. Gli enti favoriscono l'operativita' dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.
8. Sono fatti salvi i regolamenti gia' in vigore presso gli enti che le parti ritengano meglio articolati.
Art. 25.
Lavoro notturno
1. Si intende per lavoro notturno l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive ricomprese nell'intervallo fra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo.
2. E' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno in via non eccezionale per almeno tre ore nell'intervallo di tempo sopra indicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all'anno.
3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti:
a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;
ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
4. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i dipendenti che ne facciano richiesta nell'ambito delle esigenze organizzative aziendali.
6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
8. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali rappresentative, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.
Art. 26. Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
1. L'ente da' applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell'atto cosi' adottato l'ente da' informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.
Capo VII
Relazioni sindacali
Art. 27.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilita' degli enti e dei sindacati, e' strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere elevate la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali, nonche' per il sostegno ai processi innovatori in atto.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singolo ente:
a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalita' indicate dal presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 28.
Contrattazione integrativa collettiva
1. Gli enti attivano, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonche' dal successivo comma 5.
2. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla valorizzazione dell'autonomia progettuale e operativa dei singoli enti, nonche' al miglioramento della qualita' dei servizi istituzionali anche attraverso il coinvolgimento, con le diverse modalita' previste, dei sindacati rappresentativi e delle R.S.U. nella elaborazione e attuazione dei programmi di innovazione organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.
3. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttivita' e miglioramento della qualita' del servizio, con particolare riferimento a:
a1) criteri generali di distribuzione della quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
a2) criteri generali di scelta del personale da adibire ai progetti, in modo funzionale alle priorita' organizzative e al miglioramento del servizio;
b) criteri generali per la corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, assunzione di specifiche responsabilita', possesso di titoli professionali specifici, nonche' a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del presente C.C.N.L. e del C.C.N.L. 21 febbraio 2002;
c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attivita' di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalita' ai processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili, nonche' i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;
f) implicazioni in ordine alla qualita' del lavoro e alle professionalita' dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, ivi compresa la predisposizione dei software per l'utilizzo del sistema automatico di rilevazione delle presenze;
h) modalita' e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. 21 febbraio 2002;
i) criteri generali per la determinazione delle priorita' nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
j) criteri generali per la istituzione e gestione delle attivita' socio-assistenziali per il personale;
k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell'uso delle stesse;
l) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita', ivi comprese le proposte di azioni positive;
m) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui all'art. 8 comma 1 del C.C.N.L. 5 marzo 1998, sez. II, ricercatori e tecnologi;
n) criteri generali di priorita' per il trasferimento, a domanda, da una sede ad altra dello stesso ente, limitatamente agli enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero con piu' sedi periferiche autonome in comuni diversi;
o) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di duecento ore annue di lavoro straordinario;
p) criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti.
4. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente art. 32, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 3, lettere d), e), h), l), n), nonche' relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori. In tal caso verra' data informazione alle organizzazioni sindacali.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 29.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 34, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall'ordinamento dell'ente. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata a tale organismo entro cinque giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 30.
Contrattazione a livello locale
1. Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di ente, sulle seguenti materie:
a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalita', delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili;
c) modalita' attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.
2. I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, ne' direttamente ne' indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonche' dalla contrattazione integrativa di ente, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nelle materie indicate nell'art. 28.
Art. 31.
Informazione
1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2. Ciascun ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 34 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Gli enti sono tenuti a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilita', di innovazione e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
g) modalita' di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro;
h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;
i) bilancio preventivo e consuntivo;
j) modalita' di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001;
k) modalita' e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.
4. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) andamento generale della mobilita' del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualita' della prestazione individuale;
f) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;
g) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
6. Non e' oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
Art. 32.
Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 40, ricevuta l'informazione, puo' attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario;
b) modalita' di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalita' da impiegare nei progetti di telelavoro;
c) modalita' di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001;
d) modalita' e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, la mobilita', i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai comitati per le pari opportunita', istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel presente comma, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
Art. 33.
Consultazione
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali e' prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali. In tali casi, senza particolari formalita', l'ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all'art. 34.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.
3. I soggetti sindacali di cui al successivo articolo vengono informati sullo stato dell'occupazione negli enti. A tal fine gli enti predispongono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L., un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui le amministrazioni si articolano, anche se dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il temine eventualmente previsto, l'area e la categoria cui sono riconducibili i compiti affidati, nonche' le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto di consultazione con i soggetti di cui al successivo articolo. L'atto ricognitivo viene aggiornato con cadenza annuale.
Art. 34.
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita per gli enti:
a) a livello nazionale: dal presidente o da un suo delegato e dal direttore generale o da un suo delegato;
b) a livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
a) a livello nazionale: dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto;
b) a livello locale:
b1) dalle R.S.U.;
b2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
Art. 35.
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, nonche' ai C.C.N.Q. stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002, e loro successive modifiche.
Art. 36.
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali ne procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Art. 37.
Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura puo' essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
3. Con analoga modalita' si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 36 del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
Art. 38.
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno la facolta' di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'ente a cura dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando contestualmente la relativa comunicazione all'ente di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dai singoli enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con l'ente.
5. Gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
6. Gli enti sono tenuti a trasmettere annualmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicata da ciascuna O.S. gli elenchi nominativi dei propri iscritti comprensivi dei dati di interesse per le OO.SS. medesime, purche' nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
Art. 39.
Pari opportunita'
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunita' gia' insediati presso gli enti, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro novanta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. In occasione del rinnovo del CPO il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le misure per favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.
5. Le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con le OO.SS. rappresentative, secondo le procedure individuate dal presente contratto.
6. Gli enti garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei comitati, mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro attivita'.
Art. 40. Trattamento giuridico economico dei dipendenti in particolari
situazioni di stato
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del C.C.N.L. quadro del 7 agosto 1998, compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici derivanti dalla progressione economica, dalla indennita' integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianita' e da altri eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, nonche' dal trattamento economico accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalita'.
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale e' considerato utile come anzianita' di servizio ai fini della progressione di livello nel profilo, di profilo e di quella economica.
3. Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento in aspettativa, retribuita o non retribuita, per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli di titolarita', l'accertamento di cui all'art. 4, comma 6, del C.C.N.L. 5 marzo 1998 (II biennio), e' effettuato ove l'aspettativa sia utile ai fini dell'anzianita' di servizio in base alle disposizioni applicate, con le modalita' definite dal comma 7 del medesimo art. 4; l'accertamento e' effettuato per l'aspettativa retribuita alla scadenza dei periodi utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non retribuita al termine e tenuto conto dell'intera durata dell'aspettativa stessa.
4. Le verifiche di cui agli articoli 53 e 54 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 e l'accertamento di cui all'art. 4, comma 6, del C.C.N.L. 5 marzo 98, II biennio, nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti, sono effettuate dal legale rappresentante dell'ente, tenuto conto anche degli elementi informativi forniti dall'organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l'attivita' stessa.
Art. 41.
Buono pasto
1. In sede di contrattazione integrativa sara' verificata la possibilita' di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a Euro 7,00.
Art. 42.
Norma di rinvio
1. Le Parti convengono di rimandare ad apposita sequenza contrattuale l'attuazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni del presente C.C.N.L., tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel comparto.

----> Vedere da pag. 56 a pag. 57 <----

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Allegato n. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA
CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1.
Definizione
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Art. 2.
Principi
1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria liberta' personale;
c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) e' istituita la figura della consigliera/del consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della consigliera/del consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'adozione del presente codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di consigliera/consigliere gli enti individuano i soggetti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo altresi' che venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
Art. 3.
Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potra' rivolgersi alla consigliera/al consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della consigliera/del consigliere dovra' concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La consigliera/il consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4.
Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere
1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della consigliera/del consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5.
Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con l'assistenza della consigliera/del consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la consigliera/il consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991 e nel caso in cui l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6.
Attivita' di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovra', peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sara' cura dell'amministrazione promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sara' cura dell'amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a trasmettere annualmente ai firmatari del protocollo ed alla presidente del Comitato nazionale di parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente codice.
6. L'amministrazione e i soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'adozione del presente codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
 
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