Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 aprile 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Savcheva Radka Petrova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Savcheva Radka Petrova, nata il 14 settembre 1975 a Gabrovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionaie di «Magister in Psicologia» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico quinquennale di «Diploma za vishe obrazovanie» conseguito presso l'Universita' del Sud-Est «N. Rilski» di Blagoevgrad (Bulgaria) nel 2001;
Rilevato che, secondo quanto risulta dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Sofia, titolo che secondo l'ordinamento locale e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di «Magister in Psicologia»;
Preso atto che la richiedente e', altresi', in possesso del titolo di durata annuale «Svidetelstvo za profesionalna qvalificazia» conseguito presso l'Universita' «Sv. Kliment Ohridski» di Sofia (Bulgaria) nel 2002, titolo che conferisce la qualifica di psicologo con specializzazione in psicologia clinica e di consulenza;
Rilevato che la sig.ra Savcheva ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale in Bulgaria fino al 2002;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di Categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;
Ritenuto che la sig.ra Neme abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 11 settembre 2003, rinnovato in data 7 luglio 2004 con validita' fino al 14 febbraio 2007 per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:
Alla sig.ra Savcheva Radka Petrova, nata il 14 settembre 1975 a Gabrovo (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 7 aprile 2006
Il direttore generale: Papa
 
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