Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006
Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2006-PF, quadro IQ», «Unico 2006-SP; quadro IQ», «Unico 2006-SC, quadro IQ», «Unico 2006-ENC, quadro IQ», «Unico 2006-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2005.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:

1. Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per l'anno 2005, con le relative istruzioni:
«Unico 2006-PF, quadro IQ», riservato alle persone fisiche;
«Unico 2006-SP, quadro IQ», riservato alle societa' di persone ed equiparate;
«Unico 2006-SC, quadro IQ», riservato alle societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati;
«Unico 2006-ENC, quadro IQ», riservato agli enti non commerciali ed equiparati;
«Unico 2006-AP, quadro IQ», riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.
1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta dichiarazione, barrando anche la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione» posta nel frontespizio del modello.
1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve, in particolare, essere barrata la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione».

2. Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.
2.1. Nei modelli di cui al punto 1, gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'arti. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
3.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
3.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'Allegato B al provvedimento 17 gennaio 2006, di approvazione del modello IVA/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al predetto provvedimento di approvazione del modello 1VA/2006.

Motivazioni.
Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti passivi, nonche' all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione «Unico 2006-PF, quadro IQ», «Unico 2006-SP, quadro IQ», «Unico 2006-SC, quadro IQ», «Unico 2006-ENC, quadro IQ», «Unico 2006-AP, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2005.
In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella «IRAP» nella sezione «Tipo di dichiarazione» inserita nel frontespizio dei modelli.
Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.
I quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere compilati esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unita' di euro per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilita' dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonche' viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni: regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
Decreto del Ministero delle Finanze 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita';
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione;
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie;
Legge 23 dicembre 2005, n 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Provvedimento 17 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2006 concernenti l'anno 2005, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2006, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il direttore: Ferrara
 
Allegato 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».
E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
«ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Caratteristiche della carta dei modelli.
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli.
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Colori.
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
E' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
 
----> Vedere Modelli da pag. 9 a pag. 59 del S.O. <----
 
----> Vedere Modelli da pag. 61 a pag. 139 del S.O. <----
 
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