Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2006
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008». (Ordinanza n. 3514).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Considerato che lo svolgimento della predetta manifestazione olimpica comportera' un notevole incremento di presenze nella citta' di Varese, con conseguenti implicazioni sul sistema generale dell'accoglienza, anche sotto il profilo della mobilita' ed ospitalita', che richiedono l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa e logistica;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Ritenuta l'esigenza di attuare tutti i necessari interventi straordinari per il perseguimento delle suddette finalita';
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008, nonche' per garantire condizioni di adeguata mobilita' ai partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni provvedendo all'adozione ed al coordinamento delle occorrenti iniziative.
2. In particolare il commissario delegato dovra' provvedere per l'adeguamento delle infrastrutture esistenti e per la realizzazione delle opere, anche stradali, connesse con l'organizzazione tecnico-sportiva, per la riqualificazione e per l'allestimento delle aree adibite a verde pubblico, per la realizzazione di presidi sanitari e di sicurezza. Le determinazioni del commissario delegato costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
 
Art. 2.
1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza il commissario delegato si avvale della struttura organizzativa e del personale del comune e della provincia di Varese.
2. Per la realizzazione dei necessari interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale dell'opera, quale soggetto attuatore, dell'ing. Walter Lupi, direttore del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria - Settore infrastrutture, cui e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50 % dell'indennita' corrisposta al commissario delegato.
3. Il commissario delegato per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai contratti di categoria, sentite le organizzazioni sindacali, puo', nell'ambito delle risorse disponibili, autorizzare:
prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di settanta ore mensili effettivamente prestate, a favore del personale utilizzato nella struttura commissariale, nonche' quindici turni di reperibilita' mensile per ogni unita' del predetto personale;
assunzioni con contratto a tempo determinato nel limite di dieci unita'.
4. Al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attivita' d'impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresi' assicurando la compiuta armonizzazione dei singoli interventi di competenza dei soggetti pubblici coinvolti, e' istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione generale d'indirizzo composta da sette membri, di cui due individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dei quali con funzioni di coordinatore, e gli altri cinque designati rispettivamente dalla provincia di Varese, dal comune di Varese, dalla regione Lombardia, dalla Unione Ciclistica internazionale e dal Comitato organizzatore Varese 2008.
5. Ai membri della commissione di cui al precedente comma e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 30% dell'indennita' corrisposta al commissario delegato.
 
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
Art. 4
1. Il commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, art. 1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a venti giorni;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f), e comma 9, limitatamente alla parte in cui le disposizioni in esame richiedono la previa deliberazione della giunta comunale; art. 7, comma 1, lettera i), limitatamente alla parte in cui la disposizione prevede l'istituzione di strade riservate esclusivamente per i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma 1;
decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti della meta';
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, commi 1-ter e 1-quater; 14, commi 6 e 10; 16, commi 1, 3 e 5; 17, commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-bis; 20, commi 1 e 3; 24; 26, commi da 4-bis a 4-quinquies e 4-septies; 28; 29; nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater; 14-quinquies;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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