Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 155
Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;
Sentite le rappresentanze del terzo settore;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Nozione
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.
3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attivita' elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attivita' devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Il testo della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega
al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005,
n. 153.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione, stabilisce che lo Stato ha la legislazione
esclusiva nelle seguenti materie: giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa.
- Per il testo della citata legge n. 118 del 2005, si
veda la nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



 
Art. 2.
Utilita' sociale
1. Si considerano beni e servizi di utilita' sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attivita', esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
2. Indipendentemente dall'esercizio della attivita' di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attivita' di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
3. Per attivita' principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.
4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.



Note all'art. 2:
- Il testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli
essenziali di assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n.
129.
- Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
- Il testo della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Atto
di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
giugno 2001, n. 129.
- Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O. e cosi' corretto con comunicato 26 febbraio 2004
(Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47).
- Il testo dell'art. 7, comma 10, della legge 29 marzo
2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del
turismo), e' il seguente:
«10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano
per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei
disabili e comunque delle fasce meno abbienti della
popolazione, nonche' le associazioni pro loco, sono
ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n.
390, e successive modificazioni, relativamente ai propri
fini istituzionali».
- Il regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, e' pubblicato in GUCE n. L 337 del 13
dicembre 2002.



 
Art. 3.
Assenza dello scopo di lucro
1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche professionalita';
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
 
Art. 4.
Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
1. All'attivita' di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attivita' di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.
3. Le imprese private con finalita' lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attivita' di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.
4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto e' annullabile e puo' essere impugnato in conformita' delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Note all'art. 4:
- Il Capo IX del titolo V del libro V del codice civile
reca: «Delle societa' costituite all'estero od operanti
all'estero».
- Il testo dell'art. 2545-septies del codice civile, e'
il seguente:
«Art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). -
Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a
categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la
direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve
indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita
direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici
e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora,
per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello
scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a
depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione
presso l'albo delle societa' cooperative».
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 5.
Costituzione
1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformita' alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:
a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;
b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.
2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.
5. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1999), e' il
seguente:
«2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato».



 
Art. 6.
Responsabilita' patrimoniale
1. Salvo quanto gia' disposto in tema di responsabilita' limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio e' superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.
2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio e' diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.
3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
 
Art. 7.
Denominazione
1. Nella denominazione e' obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno e' vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
 
Art. 8.
Cariche sociali
1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non puo' essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
 
Art. 9.
Ammissione ed esclusione
1. Le modalita' di ammissione ed esclusione dei soci, nonche' la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.
2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facolta' dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.
 
Art. 10.
Scritture contabili
1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonche' redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.
2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa sociale.
3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.



Nota all'art. 10:
- lI testo degli articoli 2216 e 2217 del codice
civile, e' il seguente:
«Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro
giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
relative all'esercizio dell'impresa.».
«Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite
subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».



 
Art. 11.
Organi di controllo
1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della meta', la nomina di uno o piu' sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.
3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile e' esercitato da uno o piu' revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2435-bis, primo comma, del codice
civile, e' il seguente:
«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
50 unita'.



 
Art. 12.
Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita'
1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita'.
2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attivita' possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
 
Art. 13. Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione
del patrimonio
1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalita' di interesse generale di cuiall'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo e' devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformita' alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
5. L'efficacia degli atti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto e' un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.
 
Art. 14.
Lavoro nell'impresa sociale
1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non puo' essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.
2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, e' ammessa la prestazione di attivita' di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalita' specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.



Nota all'art. 14:
- Il testo degli articoli 2, 4 e 17 della legge
11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), e'
il seguente:
«Art. 2 (Attivita' di volontariato). - 1. Ai fini della
presente legge per attivita' di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa
parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarieta'.
2. L'attivita' del volontario non puo' essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte».
«Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato
debbono assicurare i propri aderenti, che prestano
attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa,
nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli».
«Art. 17 (Flessibilita' nell'orario di lavoro). - 1. I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare
attivita' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle
forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale».



 
Art. 15.
Procedure concorsuali
1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.



Nota all'art. 15:
- Il testo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa - Testo in vigore dal 16 luglio
2006), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile
1942, n. 81.



 
Art. 16.
Funzioni di monitoraggio e ricerca
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attivita' di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attivita' di monitoraggio e ricerca.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.
4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento e' trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
 
Art. 17.
Norme di coordinamento
1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».
3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.



Note all'art. 17:
- Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica
e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998,
n. 461), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di
funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di
finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione,
diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore
di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 81, e
successive modificazioni».
- Il testo della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.



 
Art. 18.
Disposizione di carattere finanziario
1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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