Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Biennio economico 2004-2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI - BIENNIO ECONOMICO
2004-2005

----> Vedere Testo a pag. 93 della G.U. <----

Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente Contratto collettivo nazionale del lavoro.
 
Art. 2.
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 76, comma 4, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.
 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 64, comma 4, ed all'art. 67, comma 7 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 78 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.
 
Art. 4.
Fondo unico per la Presidenza
1. Al fine di incentivare la produttivita' dei dipendenti, il Fondo unico per la Presidenza di cui all'art. 82 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004 e' incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a Euro 12,24 per tredici mensilita' per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.
 
Art. 5.
Indennita' di Presidenza
1. L'indennita' di cui all'art. 85 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004 e' incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 l'indennita' di Presidenza e' rideterminata nei valori indicati nella medesima tabella C.
 
Art. 6.
Buoni pasto
1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, il valore economico del buono pasto di cui all'art. 97 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, e' rideterminato in Euro 7,00.
 
----> Vedere Tabelle da pag. 94 a pag. 95 della G.U. <----
 
Dichiarazione congiunta n. 1
In considerazione della recente istituzione del comparto e della necessita' di individuare con precisione le componenti retributive rilevanti ai fini della determinazione dei parametri di riferimento per la definizione degli incrementi contrattuali, le parti danno atto della necessita' che per il prossimo biennio economico venga istituito uno specifico tavolo tecnico presso l'ARAN al fine di effettuare opportune ed approfondite verifiche al riguardo, che
dovranno concludersi prima dell'avvio del negoziato.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti ribadiscono la necessita' di esaminare, nel prossimo quadriennio 2006-2009, le problematiche relative alla decurtazione dell'indennita' di Presidenza nei periodi di assenza per malattia inferiore ai quindici giorni.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti, tenuto conto degli effetti dell'art. 6 del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro, danno atto che le risorse utilizzate nella contrattazione integrativa al fine di incrementare il valore economico del buono pasto si rendono disponibili nell'ambito del fondo per altre finalita'.
Dichiarazione congiunta n. 4
Nell'ottica della valorizzazione del personale con particolare riguardo al supporto per lo svolgimento delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento svolte dalla Presidenza, le parti, nel prossimo quadriennio 2006-2009, verificheranno la sussistenza delle condizioni per l'eventuale trasferimento di quote di risorse fisse e continuative, aventi carattere di certezza e stabilita', dal Fondo unico di Presidenza all'indennita' di Presidenza.

NOTA A VERBALE
La RdB/CUB P.I. valutando complessivamente negativo l'accordo raggiunto per il rinnovo del 2° biennio economico del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretta conseguenza dell'accordo del 27 maggio tra Governo e sindacati (aspramente criticata e non sottoscritta dalla sola RdB/CUB), non sottoscrive l'ipotesi di accordo e promuove la consultazione di tutte le proprie strutture, delle RSU e dei lavoratori del compatto Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La RdB/CLIB P.I., in merito alla trattativa, denuncia l'inadeguatezza assoluta degli incrementi stipendiali a disposizione e l'opportunita' che si e' persa non volendo risolvere, in questa tornata contrattuale, le annose problematiche che gravano sul comparto, quali: l'indennita' di amministrazione tuttora decurtata per malattia e la stabilizzazione di una quota del salario accessorio in una voce stipendiale fissa e continuativa, malgrado la pressante richiesta dei lavoratori manifestata attraverso una raccolta di firme.
Unica nota positiva, per la quale RdB/CUB P.I. rivendica fino in fondo il risultato, e' l'aumento del valore del buono pasto a 7 euro sebbene si intervenga limitandone la contrattazione decentrata.
Roma, 13 aprile 2006
p. Coordinamento nazionale P.I.: Stramaccioni

USAE - UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI
La confederazione U.S.A.E. valutando, nel complesso, negativamente il contratto relativo al 2° biennio economico del Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sottoscrive il contratto stesso.
Come avvenne per il primo contratto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si persevera con le teorie omologative tra due comparti (quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quello dei Ministeri) che, invece di differenziarsi, proseguono forzatamente appaiati nello sviluppo professionale ed economico.
Questa forzata omologazione ha impedito, anche in questa fase, il reale recupero del potere d'acquisto dei salari del personale.
Oltre ogni alchimia contabile sulle percentuali d'incremento concordate per tutti i rinnovi contrattuali, pesa soprattutto il rapporto, insopportabilmente squilibrato, tra salario fondamentale ed accessorio.
Le due fonti di salario sono vicine alla parita'. Il salario accessorio raggiunge, mediamente, il 43% della retribuzione complessiva, pur riferendosi a prestazioni lavorative di carattere ordinario e continuativo e che, quindi, dovrebbero essere retribuite con salario fondamentale.
Il salario fondamentale non e' mai incrementato per la sua interezza poiche', per ragioni «storiche» (provenienze da amministrazioni e trattamenti fondamentali diversi) il trattamento tabellare da solo, cui si attribuisce l'incremento, non esaurisce l'intera retribuzione fondamentale.
Il salario accessorio rimane vittima di una sostanziale ambiguita', con un Fondo unico di Presidenza che continua ad essere alimentato sulla base del contingente di ruolo, mentre poi e' ripartito su una compagine di destinatari piu' ampia (almeno un terzo in piu).
Esposto quanto sopra, risulta ininfluente, ai fini della valutazione complessiva del contratto, l'adeguamento del valore del buono pasto a 7 euro (se la logica e' omologativa, lo diamo per scontato), mentre peggiorano il giudizio sia la mancata revisione del trattamento economico in caso di malattia inferiore ai quindici giorni, sia la non avvenuta stabilizzazione, sul salario fondamentale, di quote, piu' o meno rilevanti, del salario accessorio.
Infine, le dichiarazioni congiunte - che, al solito, sono prova dell'incapacita' di affrontare e risolvere problemi, ben conosciuti, procrastinandone nel tempo la soluzione - prendono atto di «buone intenzioni» cui daranno seguito parti contrattuali ben diverse da quelle attuali.
Roma, 13 aprile 2006
Il Segretario nazionale: Guidi

INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE Dichiarazione a verbale al Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio
2004-2005
Federazione Intesa non intende sottoscrivere il presente Contratto collettivo nazionale del lavoro in quanto la stessa risulta ancora «ammessa con riserva».
Si ricorda che in data 20 gennaio 2006 e' stata depositata la sentenza n. 220336/2004 che conferma la riammissione della federazione Intesa tra le organizzazioni sindacali rappresentative. Detta sentenza, come e' noto, e' provvisoriamente esecutiva, il che determina che gli accertamenti in essa contenuti fanno stato fino alla eventuale riforma in appello.
Viceversa, il mantenimento della dicitura «ammessa con riserva» crea confusione e disorientamento tra gli iscritti e il personale del comparto concretizzando, cosi', un danno ingiusto all'immagine della federazione Intesa e alle sue chanches di proselitismo. La federazione Intesa e' disposta a sottoscrivere il Contratto collettivo nazionale del lavoro solo se verra' esclusa la riserva a lei ingiustamente imputata.
 
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