Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 aprile 2006
Modifica dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito il decreto 26 gennaio 2000);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000;
Considerato che i dati previsionali del programma delle attivita' di cui all'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000 inoltrato, entro il 30 settembre di ogni anno, dalla societa' Sogin S.p.a. all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono relativi all'anno di presentazione dello stesso programma, e sono riferiti ai preconsuntivi formulati entro il 30 giugno;
Considerato che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, dovendo tener conto di criteri di efficienza economica, richiede la disponibilita' di dati di consuntivo;
Ritenuto opportuno posticipare la scadenza della presentazione del programma da parte della societa' Sogin S.p.a. dal 30 settembre al 31 marzo in modo tale da poter disporre di dati di consuntivo per l'anno precedente, oltre che di dati previsionali di bilancio approvati per l'anno corrente; e di conseguenza fissare la scadenza entro la quale l'Autorita' per l'energia e il gas provvede alla rideterminazione degli oneri al 30 giugno di ogni anno;
Ritenuto opportuno che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 avvenga ogni anno, ai fini di migliorare l'accuratezza nella previsione dei costi e il controllo dei dati di esercizio a consuntivo;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000
1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 e' sostituito dal seguente:
«1. La societa' Sogin S.p.a. inoltra, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorita' per l'energia e il gas, un dettagliato programma di tutte le attivita' di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attivita' e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente.».
2. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 9 dello stesso decreto le parole «e successivamente ogni tre anni,» sono sostituite dalle seguenti: «e successivamente ogni anno entro il 30 giugno,» e le parole «sulla base del programma di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti «sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1».
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2006

Il Ministro
delle attività produttive
Scajola Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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