Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 febbraio 2006
Recepimento della direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio, relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2000, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;
Vista la direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005;

A d o t t a
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.
1. Il presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CE, e successive modificazioni, in materia di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.
 
Art. 2.
1. I veicoli delle categorie M2 ed M3 si suddividono in classi definite al punto 2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
 
Art. 3.
1. E' consentito, previa verifica ed autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione:
a) installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta conformi a norme nazionali, diversi da quelli contemplati dal decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, purche' tali dispositivi siano destinati ai disabili, ed
b) esentare dalle disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, i sistemi di ritenuta destinati a soddisfare i requisiti dell'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003.
2. Le prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1., del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, non si applicano alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta di cui al comma 1.
 
Art. 4.
1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) la nota a pie' di pagina relativa al punto 3.1. e' soppressa;
b) il punto 3.1.1. e' sostituito dal seguente:
«3.1.1. Ad eccezione dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 della classe III o B, M3 della classe III o B, e N devono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi dei requisiti della presente direttiva.
I veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M2 o M3, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, purche' siano conformi ai requisiti della presente direttiva».
 
Art. 5.
1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, non e' consentito:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e
b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli.
2. A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di dispositivi di ritenuta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, e' rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale.
3. A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed
b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2006
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 195
 
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