Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2005
Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4/12/1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
VISTO il D.M. 29/7/1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;
VISTO l'art. 77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;
VISTO l'art. 1 del D.L. 30/4/1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27/6/1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/198l;
VISTO il D.P.R. 13/6/1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3/4/1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo" in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTA la legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca;
ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
VISTI il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;
CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di euro 90.538,42 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78;

DECRETA
Art. 1

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca e' chiusa a tutti gli effetti.
 
Art. 2

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 90.538,42.
Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Canzio
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 40 a pag. 41 della G.U. <----
 
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