Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160
Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005;
Ritenuto, cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 19, comma 2, di inserire, all'articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficolta' di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata e' mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti;
Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonche' inopportuno, tenuto conto del piu' ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede gia' l'inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al "diritto dell'economia", con le quali piu' frequentemente il magistrato dovra' confrontarsi nella propria vita professionale;
Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto "prevalentemente (...) dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie", non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attivita' svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalita' raggiunto;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Concorso per uditore giudiziario
1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e industriale;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilita', se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.
7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneita' psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, e' operata collegialmente dalla commissione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 1, lettera a) e dei commi 3 e 4
dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di
presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per
l'emanazione di un testo unico.); e' il seguente:
"Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti
legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in
magistratura, nonche' la disciplina della progressione
economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari;".
"3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.".
- Il testo del comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), n), o), p), q) e r) e del comma 9 del1'art. 2 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente:
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
"a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
1) che sia bandito annualmente un concorso per
l'accesso in magistratura e che i candidati debbano
indicare nella domanda, a pena di inammissibilita', se
intendano accedere ai posti nella funzione giudicante
ovvero a quelli nella funzione requirente;
2) che il concorso sia articolato in prove scritte
ed orali nelle materie indicate dall'art. 123-ter, commi 1
e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche'
nelle materie attinenti al diritto dell'economia;
3) che la commissione di concorso sia unica e che
sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera
del Consiglio superiore della magistratura, e che sia
composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di
esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero
variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e
da professori universitari di prima fascia nelle materie
oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di
otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un
magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni
direttive giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni
direttive giudicanti di secondo grado e quella di
vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di
legittimita'; che il numero dei componenti sia determinato
tenendo conto del presumibile numero dei candidati e
dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero
1) della lettera d); che il numero dei componenti
professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a
quello dei componenti magistrati;
4) che, al momento dell'attribuzione delle
funzioni, l'indicazione di cui al n. 1) costituisca titolo
preferenziale per la scelta della sede di prima
destinazione e che tale scelta, nei limiti delle
disponibilita' dei posti, debba avvenire nell'ambito della
funzione prescelta;
b) prevedere che siano ammessi al concorso per
l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle
funzioni requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore, a
quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole
di specializzazione nelle professioni legali previste
dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il
numero dei laureati da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali sia determinato,
fermo quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non
superiore a dieci volte il maggior numero dei posti
considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore
giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in
materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del
relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza
essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica; al termine di
un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di
cui alla lettera a), n. 2), il candidato debba sostenere un
colloquio di idoneita' psico-attitudinale all'esercizio
della professione di magistrato, anche in relazione alle
specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d) prevedere che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a
data fissa, e cioe' nei giorni immediatamente prossimi al
15 settembre di ogni anno; che la correzione degli
elaborati scritti e le prove orali si svolgano
inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che
l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da
consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno
successivo;
2) non possano essere ammessi al concorso coloro
che sono stati gia' dichiarati non idonei per tre volte;
e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di
uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in
funzioni di merito e di legittimita' e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2) funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo
grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo
grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo
grado;
8) funzioni semidirettive requirenti di secondo
grado;
9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di
primo grado e di primo grado elevato;
10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di
secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimita';
12) funzioni requirenti di legittimita';
13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di
legittimita';
14) funzioni direttive superiori giudicanti o
requirenti di legittimita';
15) funzioni direttive superiori apicali di
legittimita';
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in
aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal
ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio
superiore della magistratura, fino al compimento
dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano
essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o
giudicanti di primo grado;
2) che, dopo otto anni dall'ingresso in
magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti
e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in
magistratura, previo concorso per titoli, possano essere
svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni
di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo
diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano
essere svolte funzioni di legittimita'; che al concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di
legittimita' possano
partecipare anche i magistrati che non hanno svolto
diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre
anni le funzioni di secondo grado;
4) che il Consiglio superiore della magistratura
attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimita'
all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le
funzioni semidirettive o direttive previo concorso per
titoli;
5) le modalita' dei concorsi per titoli e di quelli
per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge,
nonche' i criteri di valutazione, stabilendo, in
particolare, che le prove scritte consistano nella
risoluzione di uno o piu' casi pratici, aventi carattere di
complessita' e implicanti alternativamente o congiuntamente
la risoluzione di rilevanti questioni probatorie,
istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e
stabilendo, altresi', che le prove orali consistano nella
discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova
scritta;
6) che i magistrati che in precedenza abbiano
subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento
siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo
il maggior numero di anni specificatamente indicato nella
sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a
due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto
dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
g) prevedere che:
1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni
giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo
di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi
per titoli, banditi dal Consiglio superiore della
magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella
funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito
corso di formazione presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale e'
valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
2) la commissione esaminatrice sia quella indicata
alla lettera l), n. 6);
3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni
requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo
di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi
per titoli, banditi dal Consiglio superiore della
magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella
funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito
corso di formazione presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale e'
valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata
dalla lettera l), numero 5);
5) il Consiglio superiore della magistratura
individui, con priorita' assoluta, i posti vacanti al fine
di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai
numeri 1) e 3);
6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in
via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia
consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa;
7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a
requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili
in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto,
con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 11
del codice di procedura penale;
h) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle
di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i
minorenni e di magistrato di sorveglianza;
2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle
di sostituto procuratore della Repubblica presso il
tribunale ordinario e di sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
3) funzioni giudicanti di secondo grado siano
quelle di consigliere di corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano
quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di
appello nonche' quelle di sostituto addetto alla Direzione
nazionale antimafia;
5) funzioni giudicanti di legittimita' siano quelle
di consigliere della Corte di cassazione;
6) funzioni requirenti di legittimita' siano quelle
di sostituto procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado
siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per il conferimento delle
funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado
siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per il conferimento delle
funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo
grado siano quelle di presidente di sezione di corte di
appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il
conferimento delle funzioni di seconde grado da non meno di
sei anni;
10) funzioni semidirettive requirenti di secondo
grado siano quelle di avvocato generale della procura
generale presso la corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di sei anni;
11) funzioni direttive giudicanti di primo grado
siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del
tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il
concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di cinque anni;
12) funzioni direttive requirenti di primo grado
siano quelle di procuratore della Repubblica presso il
tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di cinque anni;
13) funzioni direttive giudicanti di primo grado
elevato siano quelle di presidente di tribunale e di
presidente della sezione per le indagini preliminari dei
tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali
di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo
grado da almeno otto anni;
14) funzioni direttive requirenti di primo grado
elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso
i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto
anni;
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado
siano quelle di presidente della corte di appello, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimita' da almeno cinque anni;
16) funzioni direttive requirenti di secondo grado
siano quelle di procuratore generale presso la corte di
appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimita' da almeno cinque anni;
17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13),
14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai
magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti,
abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano
frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni
direttive presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al comma 2, il cui giudizio finale e' valutato dal
Consiglio superiore della magistratura, e siano stati
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
alla lettera f), n. 4), ultima parte;
18) i magistrati che abbiano superato il concorso
per le funzioni di legittimita' possano partecipare ai
concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate
ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'avere
esercitato funzioni di legittimita' giudicanti o requirenti
costituisca, a parita' di graduatoria, titolo preferenziale
per il conferimento degli incarichi direttivi indicati
rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
i) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di legittimita'
siano quelle di presidente di sezione della Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di
legittimita' da almeno quattro anni;
2) le funzioni direttive requirenti di legittimita'
siano quelle di avvocato generale della procura generale
presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni
requirenti di legittimita' da almeno quattro anni;
3) le funzioni direttive superiori giudicanti di
legittimita' siano quelle di presidente aggiunto della
Corte di cassazione e quella di Presidente del Tribunale
superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni direttive giudicanti di legittimita';
4) le funzioni direttive superiori requirenti di
legittimita' siano quelle di Procuratore generale presso la
Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto
presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni
direttive requirenti di legittimita';
5) le funzioni direttive superiori apicali di
legittimita' siano quelle di primo Presidente della Corte
di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
giudicanti di legittimita';
6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in
possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un
apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il
cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore
della magistratura, siano stati positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4),
ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo, prevista
dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in
possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
numero 4), ultima parte;
l) prevedere che:
1) annualmente i posti vacanti nella funzione
giudicante di primo grado, individuati quanto al numero
nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di
funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle
sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del
consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento
presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati,
secondo l'anzianita' di servizio, ai magistrati che ne
facciano richiesta ai sensi della lettera g), n. 3), e, per
la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in
magistratura;
2) annualmente i posti vacanti nella funzione
requirente di primo grado, individuati quanto al numero
nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di
funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle
sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del
consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento
presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati,
secondo l'anzianita' di servizio, ai magistrati che ne
facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e,
per la parte residua, vengano posti a concorso per
l'accesso in magistratura;
3) annualmente tutti i posti vacanti residuati
nella funzione giudicante di secondo grado, individuati
quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni
adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di
secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalita':
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita'
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui
al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito
del concorso;
3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita'
nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f),
numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale
formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a
concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati valutati positivamente nel concorso per soli
titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso
anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a
concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed
esami, scritti e orali, indicato al n. 3.1) ed espletato
nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura,
acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del
conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado,
assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai
candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli
ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
giudicanti di secondo grado; ai sensi di quanto previsto al
numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo
che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che
abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia
decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la
loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura
valuti specificatamente la laboriosita' con riguardo alle
domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6)
e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti residuati
nella funzione requirente di secondo grado, individuati
quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni
adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di
secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalita':
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita'
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto
conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui
al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito
del concorso;
4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita'
nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f),
numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale
formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a
concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli
indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a
concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed
espletato nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura,
acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del
conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado,
assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai
candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli
ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo
che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che
abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia
decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la
loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura
valuti specificatamente la laboriosita' con riguardo alle
domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6)
e 4.7);
5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero le
funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un
magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di
legittimita', da tre magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;
6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive requirenti di legittimita' ovvero le
funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un
magistrato che eserciti le funzioni requirenti di
legittimita', da tre magistrati che esercitino le funzioni
requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;
7) annualmente i posti vacanti residuati nelle
funzioni giudicanti di legittimita', come individuati
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del
parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di
riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione
conseguente alla scadenza temporale dell'incarico
rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura con le seguenti modalita':
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni
giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito,
l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dalla
lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del
giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto
diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai
magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di
servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni
giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,
tenuto conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti
di legittimita' presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a
concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed
esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed
espletato nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a
concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli
indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura,
acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del
conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita',
assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai
candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli
titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre
magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
legittimita' da almeno tre anni e da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
9) annualmente i posti vacanti residuati nelle
funzioni requirenti di legittimita', come individuati
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del
parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di
riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione
conseguente alla scadenza temporale dell'incarico
rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura con le seguenti modalita':
9.1) per il 70 per cento i posti siano assegnati
ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni
requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dalla
lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del
giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto
diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai
magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di
servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni
requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,
tenuto conto del giudizio finale formulato al termine
dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti
di legittimita' presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a
concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed
esami scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed
espletato nello stesso anno;
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a
concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli
indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura,
acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
ulteriori elementi di valutazione rilevati ai fini del
conferimento delle funzioni requirenti di legittimita',
assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai
candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli
titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive requirenti di legittimita' da tre
magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
legittimita' da almeno tre anni e da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) nella individuazione e valutazione dei titoli
ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla
base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto
prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che
qualitativo, dell'attivita' prestata dal magistrato
nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da
specifici e rilevanti elementi e da verificare anche
mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio,
dei provvedimenti dallo stesso adottati nonche'
dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della
complessita' dei procedimenti trattati, degli esiti dei
provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche
relative all'entita' del lavoro svolto, tenuto
specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui
risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione
comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei
magistrati in servizio presso lo stesso ufficio i
titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
componenti della commissione esaminatrice non conoscano il
nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami
si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di
esito positivo della prova di esame e la valutazione dei
titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla
formazione della votazione finale sulla cui base viene
redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei
titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di
sostituto procuratore presso la Direzione nazionale
antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale
dall'art. 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni
di secondo grado e alle funzioni di legittimita' abbia una
validita' di sette anni, salva la facolta' per il
magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo
corso;
m) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi
consistano in una dichiarazione di idoneita' allo
svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da
parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei
titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della
sua capacita' organizzativa; il Consiglio superiore della
magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione
ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si
tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al
Ministro della giustizia per il concerto le nomine
nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla
commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di
idoneita' espresso al termine del medesimo; sia effettuato
il coordinamento della presente disposizione con quanto
previsto dall'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni; il Ministro della giustizia,
fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art.
11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di
giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il
conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi
consistano in una dichiarazione di idoneita' allo
svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da
parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei
titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della
sua capacita' organizzativa; il Consiglio superiore della
magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione
ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni
l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati
dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto
conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del
medesimo;
3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli
indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e
siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili
a domanda, acquisito il parere del Ministro della
giustizia, previa valutazione positiva da parte del
Consiglio superiore della magistratura, per un periodo
ulteriore di due anni;
4) il magistrato, allo scadere del termine di cui
al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri
incarichi, direttivi di uguale grado in sedi poste fuori
dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di
grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di
provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale; ai fini di
quanto disposto dal presente numero si considerano di pari
grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di
primo grado elevato;
5) alla scadenza del termine di cui al numero 3),
il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in
assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio,
ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato
alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede
di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra
sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo
e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano
attribuiti per la durata di sei anni;
7) il magistrato che esercita funzioni
semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui
al numero 6), possa concorre per il conferimento di altri
incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo
grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal
circondario di provenienza nonche' di incarichi direttivi
di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di
provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell'art. 1l del codice di procedura penale;
8) alla scadenza del termine di cui al n. 6), il
magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive
requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di
altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa,
sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo
esercitate nella sede di originaria provenienza, se
vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
9) sia istituita una commissione di esame alle
funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive
giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre a
cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
legittimita' e da due magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di secondo grado, nonche' da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
10) sia istituita una commissione di esame alle
funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive
requirenti, composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre a
cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
legittimita' e da due magistrati che esercitino le funzioni
requirenti di secondo grado, nonche' da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli
vengano individuati con riferimento alla loro specifica
rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo
svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo
restando il possesso dei requisiti indicati dalle
lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni
direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di
funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo
preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni
di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni
semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della
pregressa esperienza maturata dal magistrato nello
specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla
sezione di tribunale o di corte di appello la cui
presidenza e' messa a concorso; nella valutazione dei
titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive
di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto
previsto in via preferenziale dall'art. 76-bis, comma 2,
primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3),
5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il
conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale
antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato
numero 3) il magistrato che abbia esercitato le funzioni di
Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il
conferimento di altri incarichi direttivi requirenti
ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale;
o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia
equiparata all'esercizio delle ultime funzioni
giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella
medesima sede, se vacante, o in altre sedi, e nelle
medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di
una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il
magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di
cassazione o la Procura generale presso la Corte di
cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede
diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una
regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto
presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una
regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, e'
ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il
magistrato e' stato eletto; prevedere che, fatta eccezione
per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e
per i magistrati eletti al Consiglio superiore della
magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa
superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In
ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico
in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono
partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge.
Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30
del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modificazioni;
p) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano
nominate per due anni e siano automaticamente prorogate
sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di
espletamento;
2) i componenti delle predette commissioni, ad
eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive
requirenti di legittimita', non siano immediatamente
confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima
che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;
q) prevedere che:
1) la progressione economica dei magistrati si
articoli automaticamente secondo le seguenti classi di
anzianita', salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e
fermo restando il migliore trattamento economico
eventualmente conseguito:
1.1) prima classe: dalla data del decreto di
nomina a sei mesi;
1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3) terza classe: da due a cinque anni;
1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
2) i magistrati che conseguono le funzioni di
secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima
parte, conseguano la quinta classe di anzianita';
3) i magistrati che conseguono le funzioni di
legittimita' a seguito dei concorsi di cui alla lettera f),
numero 3), conseguano la sesta classe di anzianita';
r) prevedere che il magistrato possa rimanere in
servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo
incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facolta'
di proroga del predetto termine per non oltre due anni,
previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura fondata su comprovate esigenze di
funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilita' di
condurre a conclusione eventuali processi di particolare
complessita' nei quali il magistrato sia impegnato alla
scadenza del termine; prevedere che non possano essere
assegnati ai magistrati per i quali e' in scadenza il
termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui
definizione non appare probabile entro il termine di
scadenza; prevedere che la presente disposizione non si
applichi ai magistrati che esercitano funzioni di
legittimita';".
"9. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1,
comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a)
del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro
che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea
anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
b) prevedere che il requisito della partecipazione al
corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla
lettera h), n. 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla
lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1)
e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo
l'entrata in funzione della Scuola superiore della
magistratura, di cui al comma 2;
c) prevedere che i magistrati in servizio alla data
di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla
predetta data, possano richiedere il mutamento delle
funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e
viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa
valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, si realizzera' nel limite dei posti vacanti
individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai
fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore
della magistratura formera' la graduatoria dei magistrati
richiedenti sulla base dell'eventuale anzianita' di
servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il
mutamento e, a parita' o in assenza di anzianita' sulla
base dell'anzianita' di servizio; che la scelta nell'ambito
dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e
debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un
diverso o circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni
di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso
distretto, con esclusione di quello competente ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi
di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto
del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo
l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta
di mutamento nelle funzioni;
d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1),
3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si
applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), abbiano gia' compiuto, o compiano nei
successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del
decreto di nomina ad uditore giudiziario;
e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1),
7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si
applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) abbiano gia' compiuto, o compiano nei successivi
ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di
nomina ad uditore giudiziario;
f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d)
ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a
decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la
facolta' di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per
l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di
appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o
requirenti di legittimita' siano disposte nell'ambito dei
posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1,
lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei
posti che dovessero rendersi vacanti a seguito
dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che gia' esercitano funzioni giudicanti o
requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai
magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facolta'
di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le
assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni
giudicanti o requirenti di legittimita' siano disposte,
previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano
frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni
giudicanti o requirenti di legittimita' presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui
giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della
magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al
comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai
fini del conferimento degli uffici semidirettivi e
direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9),
10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto
dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i
magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di
tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina
ad uditore giudiziario equivalga al superamento del
concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che,
ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al
comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando
quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima
parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il
compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto
di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento
del concorso per le funzioni di legittimita'; prevedere che
i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo
non superiore a cinque anni e fermo restando quanto
previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte,
possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi
di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5),
anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni
giudicanti o requirenti di legittimita' o delle funzioni
direttive giudicanti o requirenti di legittimita' o delle
funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita'
rispettivamente previsti nei predetti numeri;
g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data
di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero
semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un
periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza
che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad
altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni
non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in
soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza
variazione dell'organico complessivo della magistratura;
h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di
acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci
anni di permanenza all'incarico nello stesso ufficio,
possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente e dai commi 27 e 28, fermo restando che, una volta
ottenuto il passaggio ad altro incarico, o il tramutamento
eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al
citato comma 1, lettera r);
i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del
comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in
servizio alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad
essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della
magistratura le funzioni di legittimita' nei limiti dei
posti disponibili ed in ordine di anzianita' di servizio se
in possesso dei seguenti requisiti:
1) necessaria idoneita' precedentemente conseguita;
2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta
data delle funzioni di legittimita' per aver concorso a
formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le
funzioni di pubblico ministero in udienza;
l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del
comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria,
i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), per i quali non sia stato possibile il
conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi della
lettera i) del presente comma;
m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei
magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a):
1) che i magistrati in aspettativa per mandato
elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto
previsto dal comma 1 lettera o);
2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del
ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di
permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo
quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del
ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto piu' di tre anni
di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo
secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in
vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;
4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo
dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi
del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto
dal secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive
modificazioni;
n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1,
lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o) e in via
transitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri 1),
2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per
concorso virtuale;
2) che la disposizione di cui al n. 1) non si
applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o
di sicurezza;
3) che nel caso in cui venga disposto il
tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia
consentito il successivo tramutamento alla sede di
provenienza prima che siano decorsi cinque anni.".
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 febbraio 1941, n. 28.



 
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Al concorso sono ammessi coloro che:
a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali e' determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalita' di cui al presente articolo.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma
dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127), e' il seguente:
"Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
legali). - 1. Le scuole di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel
contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui
all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione
dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e'
svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del
notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto
3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al
comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro
che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
i criteri generali ai fini dell'adeguamento
dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle
universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti
giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 1982, n. 105, supplemento ordinario.
- Per il testo della lettera a) del comma 1, dell'art.
1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 3.
Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma, di regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque, nei trenta giorni prima o dopo la predetta data.
2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, cosi' come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 5, limitatamente alla durata dell'attivita' del comitato.
 
Art. 4.
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorita', consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.
 
Art. 5.
Commissione di concorso
1. La commissione di concorso e' nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed e' composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, e' scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente e' attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimita'; il numero dei componenti e' determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari e' tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non puo' essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.
2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.
3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di eta' e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.
5. Il presidente della commissione puo' essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal piu' anziano dei magistrati presenti.
6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonche' ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attivita' in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, cosi' come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 reca:
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie".
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e' il seguente:
Art. 14 (Sottocommissioni). - 1. Se i candidati che
hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di
trecento, il presidente forma per ogni seduta due
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo
criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal
presidente e dal vice presidente, sostituiti dal
commissario magistrato piu' anziano in caso di assenza o
impedimento, ed assistite da un segretario.
2. Per la valutazione degli elaborati scritti il
presidente articola ciascuna sottocommissione in tre
collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal
presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato
piu' anziano ed assistiti da un segretario. In caso di
parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascun
collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto
della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le
sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni.
3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale
dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.
1860.
4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni.
5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti
ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne
definisce i criteri di valutazione.".



 
Art. 6.
Lavori della commissione
1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta.
2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio degli uditori entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della procedura concorsuale.
6. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora cio' abbia causato il rinvio delle sedute stesse, puo' costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
7. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l'esame orale di non meno di cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennita' spettanti ai professori universitari componenti della commissione.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si vedano le note
all'art. 5.



 
Art. 7. Limiti di ammissibilita' ed esclusioni in relazione a successivi
concorsi in magistratura
1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.
2. Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.
3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, e' stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
 
Art. 8.
Nomina ad uditore giudiziario
1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso.
2. Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parita' di punti si applicano, altresi', le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
 
Art. 9. Tirocinio degli uditori e ammissibilita' all'esame per l'esercizio
della professione di avvocato
1. Gli uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le modalita' stabilite dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Il periodo di uditorato e' valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilita' all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.



Note all'art. 9:
- Il testo della lettera b) del comma 1, dell'art. 1 e
del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005,
n. 150, e' il seguente:
"b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, nonche' in tema di
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.".
"2. Nell'attuazione della delega, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della
Scuola superiore della magistratura quale struttura
didattica stabilmente preposta:
1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio
e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
deontologico;
2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati, curando che
la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
deontologico;
3) alla promozione di iniziative e scambi
culturali, incontri di studio e ricerca;
4) all'offerta di formazione di magistrati
stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di
cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
b) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,
organizzativa e funzionale ed utilizzi personale
dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero
comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore
a cinquanta unita', con risorse finanziarie a carico del
bilancio dello stesso Ministero;
c) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata
al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra
all'aggiornamento professionale e alla formazione dei
magistrati;
d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di
ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della
durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della
magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici
giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto
mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione;
e) prevedere modalita' differenti di svolgimento del
tirocinio che tengano conto della diversita' delle
funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno
chiamati a svolgere;
f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola
superiore della magistratura gli uditori giudiziari
ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e
autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo
culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti
tra i docenti della Scuola;
g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una
scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia
formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una
valutazione di idoneita' all'assunzione delle funzioni
giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della
magistratura delibera in via finale;
i) prevedere che, in caso di deliberazione finale
negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore
periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e
che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la
cessazione del rapporto di impiego;
l) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica
quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di
cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal
Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un
magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati
ordinari nominati dal Consiglio superiore della
magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominato dal Consiglio
nazionale forense, da un componente professore
universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal
Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato
dal Ministro della giustizia; prevedere che nell'ambito del
comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere
che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente
della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso
la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano
immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle
commissioni di concorso per uditore giudiziario;
m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna
sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione
annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il
contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i
docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di
formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a
sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento
delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive
all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi
effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonche' i
docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in
ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un
congruo numero di componenti, comunque non superiore a
cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera
l);
n) prevedere che, nella programmazione dell'attivita'
didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l)
possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore
della magistratura, del Ministro della giustizia, del
Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche'
delle proposte dei componenti del Consiglio universitario
nazionale esperti in materie giuridiche;
o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare
ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate
esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari
di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e
a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un
corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso
assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori
il cui esito abbia la validita' prevista dal comma 1,
lettera l), n. 12), con facolta' del capo dell'ufficio di
rinviare la partecipazione al corso per un periodo non
superiore a sei mesi;
p) stabilire che, al termine del corso di
aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione
che contenga elementi di verifica attitudinale e di
proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata
secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
personale del magistrato, al fine di costituire elemento
per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della
magistratura;
q) prevedere che il magistrato, il quale abbia
partecipato ai corsi di aggiornamento professionale
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura,
possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi
della Scuola superiore della magistratura a competenza
interregionale;
s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in
magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o
viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e
3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della
magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle
funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal
Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri
indicati alla lettera t), a giudizio di idoneita' per
l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che,
in caso di esito negativo, il giudizio di idoneita' debba
essere ripetuto per non piu' di due volte, con l'intervallo
di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di
esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi
l'art. 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del
presente articolo;
t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno
sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
legittimita', dopo aver frequentato l'apposito corso di
aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
magistratura, il cui esito e' valutato dal Consiglio
superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di
quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalita',
desunte dall'attivita' giudiziaria e scientifica, dalla
produttivita', dalla laboriosita', dalla capacita' tecnica,
dall'equilibrio, dalla disponibilita' alle esigenze del
servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali,
dalla deontologia, nonche' dalle valutazioni di cui alla
lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla
presente lettera debbano avvenire al compimento del
tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
magistratura e che il passaggio rispettivamente alla
quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale,
possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva,
prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione
debba essere ripetuta per non piu' di due volte, con
l'intervallo, di un biennio tra una valutazione e l'altra;
prevedere che, in caso di esito negativo, di tre
valutazioni consecutive, si applichi l'art. 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
u) prevedere che, per i magistrati che hanno
sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di
secondo grado o di legittimita' e non abbiano ottenuto i
relativi posti, la commissione di concorso comunichi al
Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i
quali, per inidoneita', non devono essere esentati dalle
valutazioni periodiche di professionalita'.".



 
Art. 9-bis
((Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneita' ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalita' con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura))
.
 
Art. 10.
Funzioni dei magistrati
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimita' e sono le seguenti:
a) giudicanti di primo grado;
b) requirenti di primo grado;
c) giudicanti di secondo grado;
d) requirenti di secondo grado;
e) semidirettive giudicanti di primo grado;
f) semidirettive requirenti di primo grado;
g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
h) semidirettive requirenti di secondo grado;
i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
m) giudicanti di legittimita';
n) requirenti di legittimita';
o) direttive giudicanti o requirenti di legittimita';
p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimita';
q) direttive superiori apicali di legittimita'.



Note all'art. 10:
- Il testo della lettera e) del comma 1, dell'art. 1 e
del comma 5 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005,
n. 150, e' il seguente:
"e) modificare l'organico della Corte di cassazione e
la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la
medesima.".
"5. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1,
comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici posti di
magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte
di cassazione nonche' di tutti i posti di magistrato
d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte
di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
b) prevedere la soppressione di quindici posti di
magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte
di cassazione la loro sostituzione con altrettanti posti di
magistrato di tribunale;
c) prevedere che della pianta organica della Corte di
cassazione facciano parte trentasette magistrati con
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non
meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito
destinati a prestare servizio presso l'ufficio del
massimario e del ruolo;
d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto
anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della
Corte di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria,
titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni
giudicanti di legittimita';
e) prevedere l'abrogazione dell'art. 116
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e
prevedere che all'art. 117 e alla relativa rubrica del
citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.
12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".".



 
Art. 11.
Funzioni di merito e di legittimita'
1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza.
2. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello.
4. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonche' quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.
5. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale.
6. Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello.
8. Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.
9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni.
10. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
11. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
12. Le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.
13. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello.
14. Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
15. Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle di consigliere della Corte di cassazione.
16. Le funzioni requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
17. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione.
18. Le funzioni direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.
19. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
20. Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;
21. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre
1989, n. 327 (Norme sulla dirigenza delle sezioni delle
indagini preliminari e delle preture circondariali),
convertito dalla legge 24 novembre 1989, 380, e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici
per le indagini preliminari e' conferita ad un magistrato
con funzioni di cassazione.
2. Nei tribunali di cui al comma 1 e' istituito il
posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per
le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con
funzioni di appello.
3. La titolarita' delle Preture circondariali di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Trieste e Venezia e' conferita a magistrati
con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, hanno la titolarita' dei predetti uffici, la
conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al
ruolo organico dei magistrati di cassazione avverra' alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita
la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.
4. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' abrogato.
5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973,
n. 884, gia' sostituita dalla tabella B allegata al
decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.".
- La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta'.), e' la
seguente:
"Tabella A

Sedi e giurisdizioni degli Uffici di sorveglianza per adulti

Ancona: |tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Macerata: |Camerino, Fermo. --------------------------------------------------------------------- Bari: |tribunali di Bari, Trani. --------------------------------------------------------------------- Foggia: |tribunali di Foggia, Lucera. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Bologna, Ferrara, Forli', Bologna: |Ravenna, Rimini. --------------------------------------------------------------------- Modena: |tribunale di Modena. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Reggio Emilia, Parma, Reggio Emilia: |Piacenza. --------------------------------------------------------------------- Brescia: |tribunali di Brescia, Bergamo, Crema. --------------------------------------------------------------------- Mantova: |tribunali di Mantova, Cremona. --------------------------------------------------------------------- Cagliari: |tribunali di Cagliari, Oristano. --------------------------------------------------------------------- Nuoro: |tribunali di Nuoro, Lanusei. --------------------------------------------------------------------- Sassari: |tribunali di Sassari, Tempio Pausania. --------------------------------------------------------------------- Caltanissetta: |tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia. --------------------------------------------------------------------- Catania: |tribunali di Catania, Caltagirone. --------------------------------------------------------------------- Siracusa: |tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Catanzaro: |Vibo Valentia. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Cosenza, Rossano, Cosenza: |Castro-Villari, Paola. --------------------------------------------------------------------- Reggio Calabria: |tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Firenze: |Pistoia. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Siena, Grosseto, Siena: |Montepulciano. --------------------------------------------------------------------- Livorno: |tribunale di Livorno. --------------------------------------------------------------------- Pisa: |tribunali di Pisa, Lucca. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Genova |Remo, Savona. --------------------------------------------------------------------- Massa: |tribunali di Massa, La Spezia. --------------------------------------------------------------------- L'Aquila: |tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Pescara: |Vasto, Chieti. --------------------------------------------------------------------- Lecce: |tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto. --------------------------------------------------------------------- Messina: |tribunali di Messina, Mistretta, Patti. --------------------------------------------------------------------- Milano: |tribunali di Milano, Lodi, Monza. --------------------------------------------------------------------- Pavia: |tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Varese: |Lecco, Sondrio. --------------------------------------------------------------------- Napoli: |tribunale di Napoli. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Avellino: |Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi. --------------------------------------------------------------------- Campobasso: |tribunali di Campobasso, Isernia, Larino. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo Salerno: |della Lucania. --------------------------------------------------------------------- Santa Maria Capua Vetere:|tribunale di Santa Maria Capua Vetere. --------------------------------------------------------------------- Palermo: |tribunali di Palermo, Termini Imerese. --------------------------------------------------------------------- Agrigento: |tribunali di Agrigento, Sciacca. --------------------------------------------------------------------- Trapani: |tribunali di Trapani, Marsala. --------------------------------------------------------------------- Perugia: |tribunali di Perugia, Orvieto. --------------------------------------------------------------------- Spoleto: |tribunali di Spoleto, Terni. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Potenza: |Melfi. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Roma, Latina, Velletri, Roma: |Civitavecchia. --------------------------------------------------------------------- Frosinone: |tribunali di Frosinone, Cassino. --------------------------------------------------------------------- Viterbo: |tribunali di Viterbo, Rieti. --------------------------------------------------------------------- Torino: |tribunali di Torino, Asti, Pinerolo. --------------------------------------------------------------------- Alessandria: |tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona. --------------------------------------------------------------------- Novara: |tribunali di Novara, Aosta, Verbania (131). ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Vercelli, Biella, Casale Vercelli: |Monferrato, Ivrea (132). ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Cuneo, Mondovi', Saluzzo, Cuneo: |Alba. --------------------------------------------------------------------- Trento: |tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto. --------------------------------------------------------------------- Trieste: |tribunale di Trieste. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Udine: |Tolmezzo. --------------------------------------------------------------------- Venezia: |tribunali di Venezia, Belluno, Treviso. ---------------------------------------------------------------------
|tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Padova: |Grappa. --------------------------------------------------------------------- Verona: |tribunali di Verona, Vicenza.}.



 
Art. 12.
Progressione nelle funzioni
1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:
a) mediante concorso per titoli ed esami;
b) mediante concorso per titoli.
2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni, giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.
4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimita', previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.
5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimita' possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.
6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.



Nota all'art. 12:
- Per il testo della lettera b), del comma 1 dell'art.
1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2, si vedano le note
all'art. 9.



 
Art. 13.
Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti
1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non e' bandito il concorso al momento della domanda, questa e' presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale e' valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.
3. La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28, comma 2.
 
Art. 14.
Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti
1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non e' bandito il concorso al momento della domanda, questa e' presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
2. Si applica il comma 2 dell'articolo 13.
3. La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28, comma 1.
 
Art. 15.
Periodicita' dei passaggi
1. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorita' assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14.
2. Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, in via transitoria, dall'articolo 16, non e' consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
3. Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 16, il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del codice di
procedura penale:
"Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i
magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato
assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,
che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti
alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel
distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita
le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto,
sono di competenza del giudice, ugualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte
di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il
magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie
funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e'
competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso
distretto di Corte d'appello determinato ai sensi del
medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un
magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad
indagini, di imputato ovvero di persona offesa o
danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo
giudice individuato a norma del comma 1.".



 
Art. 16.
Regime transitorio
1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, non e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola.
2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
3. Il mutamento effettivo di funzioni e' disposto, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2.
4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico al momento dell'acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia gia' avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo comma 2 decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da quest'ultima data. Si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5 e 6.
5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianita' di servizio nelle funzioni verso le quali e' richiesto il passaggio e, a parita' o in assenza di anzianita' in tali funzioni, sulla base dell'anzianita' di servizio.
6. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.



Note all'art. 16:
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 del codice di procedura
penale, si veda la nota all'art. 15.



 
Art. 17.
Posti vacanti nella funzione giudicante
1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianita' di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di trattamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.
 
Art. 18.
Posti vacanti nella funzione requirente
1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianita' di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.
 
Art. 19.
Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facolta' di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilita' di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessita' nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine.
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, nonche' nel corso del biennio di cui al comma 2, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.
 
Art. 20.
Posti vacanti nella funzione giudicante
1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.
4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.



Note all'art. 20:
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 5 della legge 4 maggio 1998, n.
133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati
d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle Tabelle
infradistrettuali), e' il seguente:
"Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi
disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento
d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati
o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianita' di
servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni
anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il
primo biennio di permanenza.
2. Se la permanenza in servizio presso la sede
disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a
sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha
diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere
preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di
coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data
anteriore al 9 maggio 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che
prevedono il conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi o funzioni di legittimita'.
4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i
magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianita' di
servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di
servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio
inferiori al mese non sono considerate.".



 
Art. 21.
Posti vacanti nella funzione requirente
1. I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario.
2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
b) per il 70 per cento, ai magistrali requirenti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.
4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.



Note all'art. 21:
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 5 della citata legge 4 maggio
1998, n. 13, si vedano le note all'art. 20.



 
Art. 22.
Regime transitorio
1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non e' richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno gia' compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.
3. Fatta salva la facolta' di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che gia' esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.



Nota all'art. 22:
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 23.
Posti vacanti nella funzione giudicante
1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimita' sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimita' presentate dai magistrati che, avendo gia' esercitato funzioni di legittimita', svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita', assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.



Nota all'art. 23:
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.



 
Art. 24.
Posti vacanti nella funzione requirente
1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimita' sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimita' presentate dai magistrati che, avendo gia' esercitato funzioni di legittimita', svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulla domanda o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno;
3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimita', assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.



Nota all'art. 24:
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.



 
Art. 25.
Regime transitorio
1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita', di cui agli articoli 23 e 24, non e' richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimita' e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimita', di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno gia' compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.
3. Fatta salva la facolta' di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimita' ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.



Nota all'art. 25:
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 26.
Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami
1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la professionalita' del magistrato.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener conto, in via prevalente, della attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessita' delle fattispecie esaminate e delle questioni giuridiche trattate, da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonche' dall'eventuale autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche relative al lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell'ufficio cui il magistrato e' stato assegnato, con esame comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali nonche' dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalita' del magistrato e' altresi' desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonche' da titoli di studio oda ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.
3. E' utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione.
4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria.
5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o piu' casi pratici, aventi carattere di complessita' e implicanti la risoluzione di una o piu' rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste.
7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.
8. I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di cui all'articolo 12, hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento, sono ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di maggiorazione temporale non puo' essere, comunque, inferiore a due ne' superiore a quattro anni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.



Nota all'art. 26:
- Il testo dell'art. 76-bis del citato regio decreto
30 gennaio 1941, n. l2, e' il seguente:
"Art. 76-bis (Procuratore nazionale antimafia). -
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di
cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di
cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non
continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci
anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,
sulla base di specifiche attitudini, capacita'
organizzative ed esperienze nella trattazione di
procedimenti relativi alla criminalita' organizzata.
L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove
risultino equivalenti i requisiti professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si
provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo
comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha
durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola
volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti,
magistrati con funzione di magistrati di Corte di appello,
nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze
nella trattazione di procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio
superiore della magistratura, sentito il procuratore
nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia
designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le
funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo
puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i
requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite
le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di
procedura penale.
6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio
superiore della magistratura, il procuratore generale
presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore
nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca
dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.".



 
Art. 27.
Corsi di formazione
1. La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimita' ha una validita' di sette anni, salva la facolta' per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.
 
Art. 28.
Commissioni di concorso
1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 20 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
2. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 21 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimita' ovvero funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
3. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 23 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
4. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 24 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimita' da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento.
6. I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimita', non sono immediatamente confermabili e non possono essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico.
 
Arti. 29. Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e
direttivi di merito
1. I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, negli incarichi direttivi, giudicanti e requirenti, di primo grado e di primo grado elevato, nonche' degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati, quanto alle sedi, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.
 
Art. 30.
Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre anni.
 
Art. 31.
Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei anni.
 
Art. 32.
Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque anni.
 
Art. 33.
Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da almeno otto anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da almeno otto anni.
 
Art. 34.
Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita' da almeno cinque anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimita' da almeno cinque anni.
 
Art. 34-bis. (2)
(( Limite di eta' per il conferimento di funzioni semidirettive ))
(( 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facolta'.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1. ))
 
Art. 35.
Conferimento degli incarichi direttivi di merito
1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.



Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 5 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), e'
il seguente:
"Art. 5 (Collocamento a riposo per limiti di eta). -
Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento
del settantesimo anno di eta'.
Con successivo decreto saranno emanate le norme
transitorie e di attuazione relative alla disposizione di
cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.".
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
25 luglio 2005, n. 15, si vedano le note all'art. 9.



 
Art. 36. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004, n. 126.
1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, e' aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.



Note all'art. 36:
- Il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004), e' il seguente:
"57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, anche se
gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il
prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego,
anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della
durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
del periodo di servizio non espletato per l'anticipato
collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in
deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal
proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al
presente comma sono equiparati i provvedimenti che
dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva
del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o
non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza
irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata
anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, il pubblico
dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore
trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione
della carriera con il computo del periodo di sospensione
dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57,
ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia
concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio,
l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda
dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto
di impiego per un periodo di durata pari a quella della
sospensione e del servizio non prestato, secondo le
modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino
elementi di responsabilita' disciplinare o contabile
all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni
competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione
dell'istanza di riammissione in servizio.".
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 2004,
n. 66, (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti
sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento
penale, successivamente conclusosi con proscioglimento)
convertito dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. Le domande di cui all'art. 3, commi 57 e
57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, all'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato
art. 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al
comma 57-bis del medesimo articolo.
2. Fatte salve le competenze delle regioni, le
modalita' per il ripristino del rapporto di lavoro per il
personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai
sensi del comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del
presente decreto.
3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei
magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della
magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi
previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita,
se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili,
una funzione dello stesso livello di quella da ultimo
esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego
ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n.
350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al
momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva
maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non
inferiore a dodici anni e' attribuita dal Consiglio
superiore della magistratura, anche in soprannumero, una
funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima
funzione, previa valutazione, da parte dello stesso
Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della
cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle
funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia,
essere attribuite in soprannumero funzioni di livello
superiore a presidente aggiunto o procuratore generale
aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni
apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al
magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57
dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato
nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' inferiore a
dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una
funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il
Consiglio superiore della magistratura dispone altresi' la
continuazione del servizio per il periodo corrispondente
alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di
attivita' non prestata in dipendenza della cessazione
anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e
57-bis del citato art. 3; in ogni caso di riammissione in
servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai
sensi dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la
posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non
avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa
relativa alla progressione in carriera. Le norme del
presente comma si applicano anche ai magistrati militari,
nel rispetto dei principi posti e ferme restando le
competenze stabilite dal relativo ordinamento.
4. Per il personale militare e delle forze di polizia,
per il personale di cui all'art. 7, primo comma, della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' per quello del
settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, in caso
di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del
comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e
comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti
il grado o la qualifica posseduti al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e'
conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o
qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350
del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono
attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il
conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da
ciascuna amministrazione in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione
dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle
forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' per il
personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attivita' di
soccorso, il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre
gli otto anni eccedenti il limite di eta' previsto dai
rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza
d'ufficio e per il personale delle Forze armate e di
polizia ad ordinamento militare il servizio non puo'
protrarsi oltre il limite di eta' per il collocamento in
congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino
del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del
personale delle Forze armate e di polizia, da considerare
in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal
servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento,
stato giuridico ed avanzamento; non si da' luogo a
valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica
superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del
rapporto di impiego oltre il limite di eta' previsto per il
ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al
definitivo collocamento a riposo, cessano di avere
efficacia le promozioni conferite in conseguenza del
collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il
relativo trattamento economico e il decorso
dell'ausiliaria.
5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di
personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai
sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio e'
attribuita la qualifica posseduta al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e'
conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti
disponibili, una funzione corrispondente alla predetta
qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350
del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite
anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento
delle funzioni apicali individuate da ciascuna
amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego
e' sospeso il trattamento pensionistico. In caso di
ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una
funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della
pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di
cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili
nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il
numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della
spesa.
6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono
reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro
sospensione.".



 
Art. 37. Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e
direttivi di merito
1. I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, possono partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi e direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, 33.
2. L'esercizio di funzioni di legittimita' giudicanti o requirenti costituisce, a parita' di graduatoria, costituisce titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 33.
 
Art. 38. Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e
direttivi superiori di legittimita'
1. Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimita' e' individuato dal Consiglio superiore della magistratura.
 
Art. 39.
Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimita'
1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimita' i magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' da almeno quattro anni.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimita' i magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimita' da almeno quattro anni.
 
Art. 40. Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali
di legittimita'
1. Sono legittimati a partecipare a concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimita' i magistrati che esercitano incarichi direttivi giudicanti di legittimita'.
2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori requirenti di legittimita' i magistrati che esercitano incarichi direttivi requirenti di legittimita'.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita l'incarico di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e' legittimato a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimita' sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico direttivo superiore apicale di legittimita'.
 
Art. 41.
Conferimento degli incarichi direttivi di legittimita'
1. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
2. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 40 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6.
3. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di legittimita' da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.



Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art 5 del citato regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si vedano le note
all'art. 35.
- Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.



 
Art. 42. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004, n. 126.
1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.



Note all'art. 42:
- Per il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della
citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, si vedano le note
all'art. 36.
- Per il testo del1'art. 2 del citato decreto-legge
16 marzo 2004, n. 66, si vedano le note all'art. 36.



 
Art. 43.
Concorsi per gli incarichi direttivi
1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua capacita' organizzativa.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le modalita' del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al termine del medesimo.
3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, puo' ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi.
4. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive.
5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.
6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.
7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, del1'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.



Note all'art. 43:
- Il testo dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n.
195, (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente:
"Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). - Nelle materie
indicate al n. 1 dell'art. 10 il Ministro per la grazia e
giustizia puo' formulare richieste.
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello
stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della
Commissione competente, tenute presenti le eventuali
osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli
di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel
capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica
presso le stesse preture, il Consiglio delibera su
proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia
e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi
componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due
eletti dal Parlamento.".
- Per l'art. 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, si veda la nota all'art. 26.



 
Art. 44.
Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi
1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, in via prevalente, della laboriosita' del magistrato e della sua capacita' organizzativa Ai fini della predetta valutazione di idoneita', possono essere altresi' valutati, sebbene in via non prevalente, i titoli.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo.
3. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni semidirettive.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.
5. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.
6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla Sezione di tribunale o di Corte di appello la cui presidenza e' messa a concorso.
 
Art. 45.
Temporaneita' degli incarichi direttivi
1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni.
2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli puo' concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.



Note all'art. 45:
- Per il testo dell'art. 11 del codice di procedura
penale, si veda la nota all'art. 15.
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 46.
Temporaneita' degli incarichi semidirettivi
1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.
2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui ai comma 1, permane nell'incarico, egli puo' concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonche' di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.
5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19.



Note all'art. 46:
- Per il testo del1'art. 11 del codice di procedura
penale, si veda la nota all'art. 15.
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 47.
Commissioni di concorso
1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti e' composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimita' e da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado, nonche' da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
2. La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti e' composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni requirenti di legittimita' e da due magistrati che esercitano le funzioni requirenti di secondo grado, nonche' da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
3. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28.
 
Art. 48.
Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia
1. Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, e 47, comma 2, si applicano anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia.
2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 45, comma 1, il magistrato che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia puo' concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.



Nota all'art. 48:
- Per il testo dell'art. 11 del codice di procedura
penale, si veda la nota all'art. 15.



 
Art. 49.
Regime transitorio
1. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado.
2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i magistrati di cui all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di legittimita'.
3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbiano gia' compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e 40 puo' avvenire anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimita' o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita', ovvero delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita', rispettivamente previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda fino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.



Nota all'art. 49:
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 50.
Ricollocamento in ruolo
1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto.
2. Il collocamento fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non e' computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.
4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.
5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:
a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalita' di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo;
b) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita' di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
c) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto piu' di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3.
6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonche', in via transitoria, dal comma 5, non e' consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non e' consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.



Note all'art. 50:
- Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, (Disposizioni
di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958,
n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura e disposizioni
transitorie), e' il seguente:
«Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati
componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare
le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali
appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori
del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione
della carica il Consiglio superiore della magistratura
dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle
funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano
trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far
parte del Consiglio superiore della magistratura, il
magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o
semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto
prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo
organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia
non si applica quando il collocamento fuori del ruolo
organico e' disposto per consentire lo svolgimento di
funzioni elettive.».
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n.
48, (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso
in magistratura), e' il seguente:
«Art. 3 (Magistrati destinati a funzioni non
giudiziarie). - 1. Nel ruolo organico della magistratura
sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di
legittimita', nonche' di equiparati ai medesimi, con
esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere
funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in
ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici
giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni,
anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le
successive vacanze.
3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di
funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si
applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo
organico istituiti con il presente artico1o.».



 
Arti 51.
Classi di anzianita'
1. La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianita', salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
c) terza classe: da due a cinque anni;
d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
e) quinta classe: da tredici a venti anni;
f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
g) settima classe: da ventotto anni in poi.
2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianita'.
3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimita' a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianita'.
 
Art. 52.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria.
 
Art. 53.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere dall'anno 2006, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150.



Note all'art. 53:
- Il testo del comma 35 e del comma 42 dell'art. 2
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente:
"35. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera q),
numeri 2) e 3), la spesa prevista e' determinata in euro
1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere
dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle
commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l),
numeri 5), 6), 8) e 10), nonche' lettera m), numeri 9) e
10), e' autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per
l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.".
"42. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5,
anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
1978.".



 
Art. 54.
Abrogazioni
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150,151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;
c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.



Note all'art. 54:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata
legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle
premesse.
- Gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis,
125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter,
127, 128, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 190, 191, 197, 198, 200, 225, 258, 259, 260,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274 e 275
del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogati
dal presente decreto, recavano:
«Art. 8. Requisiti per l'ammissione a funzioni
giudiziarie.
Art. 121. Ammissione a funzioni giudiziarie.
Art. 123. Concorso per uditore giudiziario.
Art. 123-ter. Prove concorsuali.
Art. 124. Requisiti per l'ammissione al concorso.
Art. 125. Indizione del concorso e svolgimento della
prova scritta.
Art. 125-bis. Presentazione della domanda.
Art. 125-ter. Commissione esaminatrice.
Art. 125-quater. Lavori della commissione.
Art. 125-quinquies. Correttori esterni.
Art. 126. Limiti di ammissibilita' a successivi
concorsi in magistratura.
Art. 126-bis. Esclusione dai concorsi.
Art. 126-ter. Concorso per magistrato di tribunale.
Art. 127. Nomina ad uditore giudiziario.
Art. 128. Destinazione degli uditori - Assimilazione
gerarchica - Trattamento economico.
Art. 129-ter. Trattamento previdenziale e
assistenziale.
Art. 131. Promozioni nella magistratura.
Art. 136. Dispensa dal servizio degli uditori non
idonei.
Art. 140. Inquadramento gerarchico dei giudici,
sostituti procuratori della Repubblica e pretori.
Art. 141. Passaggio di giudici e sostituti procuratori
della Repubblica nel ruolo dei pretori.
Art. 142. Passaggio di pretori nel ruolo della
magistratura collegiale.
Art. 143. Concorso del passaggio di pretori nel ruolo
della magistratura collegiale.
Art. 144. Graduatoria ed inquadramento dei vincitori
del concorso per il ruolo della magistratura collegiale.
Art. 145. Sistema delle promozioni.
Art. 147. Attribuzione dei posti in eccedenza.
Art. 149. Concorso per esami e per titoli.
Art. 150. Modalita' del concorso.
Art. 151. Composizione della commissione giudicatrice.
Art. 152. Concorso per titoli: requisiti per
l'ammissione.
Art. 153. Criteri di valutazione per l'ammissione.
Art. 154. Gravame avverso la deliberazione di
esclusione dal concorso per titoli.
Art. 155. Motivi di esclusione dal concorso.
Art. 156. Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici
non giudiziari.
Art. 157. Commissione giudicatrice del concorso per
titoli.
Art. 158. Produzione dei titoli.
Art. 159. Criteri di valutazione dei titoli.
Art. 160. Classificazione dei concorrenti.
Art. 161. Ordine delle promozioni per concorso.
Art. 162. Promozioni per scrutinio a turno di
anzianita'.
Art. 163. Richiesta di scrutinio - Presentazione dei
lavori.
Art. 164. Numero dei lavori.
Art. 165. Svolgimento delle operazioni di scrutinio.
Art. 166. Criteri di valutazione dei lavori e dei
titoli.
Art. 167. Classificazione dei promovibili. Revisione
dello scru-tinio.
Art. 168. Elenchi dei promovibili in esito alle
classificazioni.
Art. 169. Magistrati scrutinati dopo la chiusura della
sessione.
Art. 170. Efficacia della classifica. Rinnovazione
dello scrutini
Art. 171. Rinnovazione dello scrutinio in caso di
dichiarazione di impromovibilita'.
Art. 172. Ordine delle promozioni per scrutinio.
Art. 173. Inversione del turno di promozione.
Art. 174. Casi di ritardata promozione.
Art. 190. Passaggio dalle funzioni requirenti alle
giudicanti e viceversa.
Art. 191. Anzianita' in caso di cambio di funzioni.
Art. 197. Requisiti per la destinazione dei magistrati
al Ministero.
Art. 198. Ricollocamento in ruolo di magistrati gia'
destinati al Ministero.
Art. 200. Partecipazione a concorsi e scrutini di
magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
Art. 255. Disposizioni speciali di inquadramento.
Art. 258. Attuali pretori gia' vincitori di concorso
per uditore di tribunale.
Art. 259. Inquadramento gerarchico di magistrati del
ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile.
Art. 260. Pretori provenienti dall'unico ruolo
anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421.
Art. 262. Disposizioni particolari per gli attuali
uditori di tribunale.
Art. 263. Promozioni da conferire entro l'anno 1941 per
i gradi di consigliere di Corte di appello e di cassazione
ed equiparati.
Art. 264. Promozioni da conferire entro l'anno 1942,
per i gradi di consigliere di Corte di cassazione ed
equiparati.
Art. 265. Promozioni da conferire entro l'anno 1942,
per i gradi di consigliere di Corte di appello ed
equiparati.
Art. 266. Concorso speciale per titoli per la
promozione al grado di primo pretore.
Art. 267. Disposizioni particolari per le promozioni al
grado di primo pretore.
Art. 270. Applicazioni di pretori a tribunali e procure
del Re Imperatore.
Art. 271. Magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
Art. 272. Formazione degli elenchi di magistrati
promovibili per scrutinio in Corte di appello.
Art. 273. Collocamento a riposo degli attuali
consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado
equiparato.
Art. 274. Ammissione di vice-pretori onorari all'esame
pratico per aggiunto giudizio.
Art. 275. Procedimenti disciplinari pendenti.».
- La legge 25 luglio 1966, n. 570, abrogata dal
presente decreto, recava: «Disposizioni sulla nomina a
magistrato di Corte di appello.».
- La legge 20 dicembre 1973, n. 831, abrogata dal
presente decreto, recava: «Modifiche dell'ordinamento
giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per
il conferimento degli uffici direttivi superiori.».



 
Art. 55.
Disposizione transitoria
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19.



Nota all'art. 55:
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 56.
Decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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