Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante istituzione del sistema pubblico di connettivita' e la rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune tecnologie» e' aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le parole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all'identita' del titolare» e sono soppresse le parole: «ai titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi;»; alla lettera q) la parola: «autenticazione» e' sostituita dalla seguente: «identificazione»; alla lettera r) sono soppresse le parole: «e la sua univoca autenticazione informatica», nonche' le parole: «, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
Europea (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione dispone che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione conferisce allo Stato legislazione esclusiva
nelle seguenti materie: «r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001):
«Art. 10 (Riassetto in materia di societa'
dell'informazione). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei
dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e
al documento informatico contenuto nei sistemi informativi
pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in
sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni
comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i
seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e
la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di
competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
alle banche dati di competenza delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro dodici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, reca «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993,
n. 42, reca «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, S.O, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., reca «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, S.O., reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
n. 39, reca «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
174, S.O., reca «Codice in materia di protezione dei dati
personali».
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2004, n. 13, reca
«Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici».
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004,
n. 49, S.O., reca «Attuazione della direttiva 2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in
materia di IVA».
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca
«Procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n.
112, S.O. reca «Codice dell'amministrazione digitale».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2005, n.
73, reca «Istituzione del sistema pubblico di connettivita'
e della rete internazionale della pubblica amministrazione»
a norma dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente codice si
intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di
coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
alla verifica della corrispondenza delle informazioni in
essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei
sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la
prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica
del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento
rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il certificato
elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I
della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che
risponde ai requisiti di cui all'allegato II della medesima
direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai
dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata
con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati
stessi siano stati successivamente modificati, che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e
al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi
informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme
delle attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura
di protocollo, nonche' alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi
informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della
procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o
piu' documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi.».



 
Art. 2.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»; al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo
Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita' dell'informazione in
modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che
sia diversamente stabilito, nel rispetto delle loro
autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto
di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i
documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti
informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui
al capo III, relative alla formazione, gestione, alla
conservazione, nonche' le disposizioni di cui al capo IV
relative alla trasmissione dei documenti informatici si
applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
informazioni digitali si applicano anche ai gestori di
servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel
rispetto della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto
ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
e consultazioni elettorali.».



 
Art. 3.
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» e' soppressa la parola: «centrali».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie) - 1. I
cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i
gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto
previsto nel presente codice.
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto
della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del
diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.».



 
Art. 4. Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole: «al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto,».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo.
«Art. 10 (Sportelli per le attivita' produttive). - 1.
Lo sportello unico di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e'
realizzato in modalita' informatica ed eroga i propri
servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze,
dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso
dall'utente in via telematica e sono integrati con i
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed
efficienza dello sportello unico, anche attraverso
l'adozione di modalita' omogenee di relazione con gli
utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o piu'
modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo
presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano
l'interoperabilita' delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto
dal sistema pubblico di connettivita' di cui al presente
decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo
ai procedimenti di competenza delle amministrazioni
centrali anche ai fini di quanto previsto all'art. 11.».



 
Art. 5. Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.».
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attivita'
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicita', imparzialita',
trasparenza, semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente
decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati, con misure informatiche, tecnologiche, e
procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
all'art. 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici da esse
erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel
rispetto della autonomia e della specificita' di ciascun
erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
reti telematiche come strumento di interazione tra le
pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e
consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi
compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
privati.»



 
Art. 6. Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 14 (Rapporti tra Stato, regioni e autonomie
locali). - 1. In attuazione del disposto dell'art. 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole
tecniche di cui all'art. 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le
autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e
territoriali, favorisce la collaborazione interregionale,
incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in
particolare mediante il trasferimento delle soluzioni
tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e'
istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera
della medesima che ne definisce la composizione e le
specifiche competenze, una Commissione permanente per
l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali
con funzioni istruttorie e consultive.».



 
Art. 7. Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.».



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo.
A tale fine le predette amministrazioni individuano un
centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.».



 
Art. 8. Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, dopo le parole: «con strumenti telematici» sono inserite le seguenti: «conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»; le parole da: «a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dal comma 2.».
3. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.».
4. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo dopo le parole: «Le regole tecniche» sono inserite le seguenti : «per la formazione,».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 20 (Documento informatico) - 1. Il documento
informatico da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche di cui
all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di
legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneita' del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e' liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,
integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto
disposto dal comma 2.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.
71, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, si
presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma
ai sensi dell'art. 21, comma 2, e soddisfa comunque il
requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
sotto pena di nullita', dall'art. 1350, primo comma, numeri
da 1 a 12 del codice civile.
3. Le regole tecniche per la formazione, trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione temporale dei documenti informatici sono
stabilite ai sensi dell'art. 71 la data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla
validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.».



 
Art. 9. Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza, integrita' e immodificabilita».
2. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.» e' sostituito dal seguente: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo.
«Art. 21 (Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto). - 1. Il documento informatico, cui e'
apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e'
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,
integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica
qualificata, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica e' basata su un certificato
qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno
Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.».



 
Art. 10. Modifica della rubrica dell'articolo 22 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. La rubrica dell'articolo 22 del decreto legislativo e' sostituita dalla seguente: «Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione.».



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 22 (Documenti informatici originali e copie.
Formazione e conservazione). - 1. Gli atti formati con
strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione
primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di
produzione, immissione, conservazione, riproduzione e
trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con
sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono,
ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte,
se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal
funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento
proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante
l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite ai sensi dell'art. 71, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.».



 
Art. 11. Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ed all'articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
«2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.».
2. All'articolo 1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel terzo periodo, dopo le parole: «vigenti regole tecniche,» e' soppressa la parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su supporto cartaceo» sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui al presente comma».



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 23 (Copie di atti e documenti informatici). -
1. All'art. 2712 del codice civile dopo le parole:
"riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ",
informatiche".
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni
effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale in tutte le sue componenti e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
3. I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti
originali non unici formati in origine su supporto cartaceo
o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto
di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' assicurata dal responsabile
della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma
digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti,
originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o,
comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di
legge, gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e
dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art.
71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«51. Al fine di semplificare le procedure
amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse
possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per
il trasferimento su supporto informatico degli invii di
corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A
tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni
e servizi informatici e telematici che assicurino
l'integrita' del messaggio nella fase di trasmissione
informatica attraverso la certificazione tramite firma
digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano
l'integrita' legale del contenuto, la marca temporale e
l'identita' dell'ente certificatore che presidia il
processo. Il concessionario del servizio postale universale
ha facolta' di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti
regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i
pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i
dirigenti preposti alla certificazione di conformita' del
documento informatico riproduttivo del documento originale
cartaceo. Le copie su supporto cartaceo dei documenti di
cui al presente comma, generate mediante l'impiego di mezzi
informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge
l'originale da cui sono tratte se la conformita'
all'originale e' assicurata da pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio.».



 
Art. 12. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 28 del decreto legislativo, la parola: «qualificata» e' soppressa e dopo le parole: «rilasciato il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in conformita' alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo».
2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole: «Il certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato qualificato puo' contenere».
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,».
4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, e' sostituita dalla seguente:
«b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 28 (Certificati qualificati). - 1. I certificati
qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico
rilasciato e' un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del
certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del
certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato
nel quale e' stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente
identificato come tale e codice fiscale del titolare del
certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati
peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche,
utilizzati per verificare la firma elettronica
corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in
possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del
periodo di validita' del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha
rilasciato il certificato, realizzata in conformita' alle
regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la
veridicita' di tutte le informazioni contenute nel
certificato medesimo.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,
per i titolari residenti all'estero cui non risulti
attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice
fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di
residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.
3. Il certificato qualificato puo' contenere, ove
richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti
informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il
certificato e' richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la
qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni professionali, nonche'
poteri di rappresentanza;
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli
derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri
di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'art.
30, comma 3.
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei
contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove
applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se
richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir
meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
presente articolo.».



 
Art. 13. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo le parole: «nel processo di verifica della firma» sono sostituite dalle seguenti: «nel certificato».



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 30 (Responsabilita' del certificatore). 1.-2.
(Omissis). - 3. Il certificato qualificato puo' contenere
limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i
quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i
limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da
parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel
certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche
di cui all'art. 71. Il certificatore non e' responsabile
dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato
che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal
superamento del valore limite.».



 
Art. 14. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo dopo le parole: «Il titolare del certificato di firma e' tenuto» sono inserite le seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri» sono inserite le seguenti: «; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.»; sono soppresse le parole: «ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.».
2. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo, le parole: «ad altri, ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «a terzi».
3. Alla lettera j) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore). -
1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad
assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma.
2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a
terzi.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'art.
29, certificati qualificati deve inoltre:
a) - i) (omissis)
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte
le informazioni relative al certificato qualificato dal
momento della sua emissione almeno per venti anni anche al
fine di fornire prova della certificazione in eventuali
procedimenti giudiziari;
l) - m) (omissis);
4. - 5. (omissis)».



 
Art. 15. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo dopo le parole: «sono privi di ogni effetto» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri».
2. Al comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo le parole: «all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71».



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 34, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificati dal
presente decreto legislativo:
«Art. 34 (Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni e per altri soggetti qualificati). - 1. Ai
fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche
amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di
rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine
l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'art. 29; tale
attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti
dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in
favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante,
al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad
esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini
professionali e relativi organi agli iscritti nei
rispettivi albi e registri, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la
funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie
di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
b) (omissis).
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di
documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente
interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle
contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. - 5. (omissis).».



 
Art. 16. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 37».



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Revoca e sospensione dei certificati
qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a
cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 37.».



 
Art. 17. Modifiche alla Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82
1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo le parole: «Sezione III - Contratti, pagamenti, libri e scritture» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III - Pagamenti, libri e scritture».
 
Art. 18. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41, del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.».



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 41, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico). - 1.
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del
procedimento puo' raccogliere in un fascicolo informatico
gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per
esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato
garantendo la possibilita' di essere direttamente
consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e
l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una
corretta gestione documentale ed alla disciplina della
formazione, gestione, conservazione e trasmissione del
documento informatico, ivi comprese le regole concernenti
il protocollo informatico ed il sistema pubblico di
connettivita', e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa;
regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento,
che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto
disposto dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree
a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilita' e la collegabilita', in relazione al
contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241
del 1990.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e'
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
amministrazioni medesime.».



 
Art. 19. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 47, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro otto mesi».



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 47, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 47. (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni) - 1. -
2. (Omissis).
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni centrali
provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti,
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali e previa informativa agli interessati in merito
al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».



 
Art. 20. Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo le parole: «di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto».



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni) - 1. - 2. (Omissis).
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.».



 
Art. 21. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 53 (Caratteristiche dei siti). - 1. Le
pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi
di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e
reperibilita', anche da parte delle persone disabili,
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita',
omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi
facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all'articolo 54.».



 
Art. 22. Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo dopo le parole: «I siti delle pubbliche amministrazioni» la parola: «centrali» e' soppressa e alla lettera a) dopo le parole: «di livello dirigenziale non generale,» sono aggiunte le seguenti: «i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici,».
2. Al comma 2 dell'articolo 54, del decreto legislativo dopo le parole: «Le amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
«2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.».
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.».



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 54, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati
pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
altro termine procedimentale, il nome del responsabile e
l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che gia' dispongono di
propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto
della loro autonomia normativa.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessita' di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento.».



 
Art. 23. Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 56, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
- 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale della rete
INTERNET delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante
deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale della
rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti,
le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria
o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e
grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art.
51 del codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».



 
Art. 24. Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo dopo le parole: «Il CNIPA» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».



Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 58, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 58 (Modalita' della fruibilita' del dato). - 1.
Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un
altro non modifica la titolarita' del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra
loro convenzioni finalizzate alla fruibilita' informatica
dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, definisce schemi generali di convenzioni
finalizzate a favorire la fruibilita' informatica dei dati
tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni
centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.».



 
Art. 25. Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo le parole: «in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42», sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 59, del decreto legislativo e' inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalita' ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 2 e comma 7
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 59 (Dati territoriali). - 1. (Omissis).
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali in coerenza con le
disposizioni del presente decreto che disciplinano il
sistema pubblico di connettivita'.
3. - 6. (omissis).
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse
nazionale rientra la base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione
e la fruizione dei dati catastali conformemente alle
finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il
direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del
30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via telematica da parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni.».



 
Art. 26. Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo dopo le parole: «e' realizzato con strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente».



Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 1 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 62 (Indice nazionale delle anagrafi). - 1.
L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con
strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche
concernenti il sistema pubblico di connettivita', in
coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce
le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione
delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di
convalida delle informazioni medesime ove richiesto per
l'attuazione della normativa vigente.».



 
Art. 27. Modifica all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «E' prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identita' elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE.».



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 64, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 64 (Organizzazione e finalita' dei servizi in
rete). - 1. 2. (Omissis).
3. Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la
data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a
decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi. E' prorogato alla
medesima data il termine relativo alla procedura di
accertamento preventivo del possesso della Carta di
identita' elettronica (CIE), di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di
emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei
cittadini non residenti nei comuni in cui e' diffusa la
CIE.».



 
Art. 28. Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo dopo le parole: «Le istanze e le dichiarazioni inviate» sono inserite le seguenti: «o compilate su sito»; dopo le parole: «addetto al procedimento» sono aggiunte le seguenti: «; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 65, comma 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1.
(Omissis).
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento; resta salva la facolta' della
pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e'
necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.».



 
Art. 29. Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo le parole: «di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.» sono soppresse e dopo le parole: «nelle materie di competenza,» sono inserite le seguenti: «previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.».
«1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.».



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche
previste nel presente codice sono dettate, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente
codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
con le regole tecniche sul sistema pubblico di
connettivita' di cui all'articolo, e con le regole di cui
al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».



 
Art. 30. Introduzione del Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82
1. Dopo il capo VII del decreto legislativo e' introdotto il seguente:
«CAPO VIII
Sistema pubblico di connettivita' e rete
internazionale della pubblica amministrazione
SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
Art. 72.
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
Art. 73.
Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 74.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.
SEZIONE II
Sistema pubblico di connettivita' SPC
Art. 75.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative indipendenti.
Art. 76. Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di
connettivita'
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
Art. 77.
Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di
connettivita'
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Art. 79.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico
di connettivita'
1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
Art. 81. Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 82.
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
Art. 83.
Contratti quadro
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
Art. 84.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
SEZIONE III
Rete internazionale
della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 86.
Compiti e oneri del CNIPA
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
Art. 87.
Regolamenti
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.».
 
Art. 31.
Modifica del capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Nel decreto legislativo l'espressione «Capo VIII» e' sostituita dalla seguente: «Capo IX» e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.
 
Art. 32. Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e' abrogato.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Landolfi, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 75 (Abrogazioni). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z),
aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn),
oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29;
29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies;
29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo A);
c) l'art. 26, comma 2, lettere a), e), h), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio
2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo
periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al
decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere
t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh),
ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13;
14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29;
29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies;
29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
e' abrogato.».



 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 aprile 2006 recante disposizioni integrative e correttive

Codice dell'amministrazione digitale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Capo I
Principi generali
Sezione I
Definizioni, finalita' e ambito di applicazione

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;
c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che risponde ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

2. Finalita' e ambito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo 11 concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese

3. Diritto all'uso delle tecnologie.

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento puo' essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

5. Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche.

1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

7. Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

9. Partecipazione democratica elettronica.

1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

10. Sportelli per le attivita' produttive.

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in modalita' informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o piu' modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano 1'interoperabilita' delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.

11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le
imprese.

1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attivita' produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni
rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e
delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di governo nell 'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.

13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.

15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu' esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformita' alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalita' idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di innovazione e tecnologie.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della loro qualita' e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.

18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e' presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonche' i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica puo' sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Capo II
Documento informatico e firme elettroniche;
pagamenti, libri e scritture
Sezione I
Documento informatico

20. Documento informatico.

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L 'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dal comma 2.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall 'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.
3. Le regole tecniche per la formazione, trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.

1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed e' accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

22. Documenti informatici originali e copie. Formazione e
conservazione.

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

23. Copie di atti e documenti informatici.

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori

24. Firma digitale.

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

25. Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

26. Certificatori.

1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

27. Certificatori qualificati.

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2. I certificatoci di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attivita', anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

28. Certificati qualificati.

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita' del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato realizzata in conformita' alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato puo' contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

29. Accreditamento.

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

30. Responsabilita' del certificatore.

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilita' del certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto, dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

31. Vigilanza sull'attivita' di certificazione.

1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati.

32. Obblighi del titolare e del certificatore.

1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 29, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche' garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalita' tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore e' responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attivita' e' delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

33. Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri
soggetti qualificati.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi ed ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrita' dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura automatica e' valida se l'attivazione della procedura medesima e' chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
6. La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

37. Cessazione dell'attivita'.

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
Sezione III
Pagamenti, libri e scritture

38. Pagamenti informatici.

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

39. Libri e scritture.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Capo III
Formazione, gestione e conservazione
dei documenti informatici

40. Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonche' la copia di documenti informatici sul medesimo supporto e' consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicita'.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

41. Procedimento e fascicolo informatico.

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento puo' raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.

42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche
amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

43. Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformita' dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrita' del documento;
c) la leggibilita' e l'agevole reperibilita' dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

Capo IV
Trasmissione informatica dei documenti

45. Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono acquisite.

47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le
pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

48. Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V
Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni

50. Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto.

51. Sicurezza dei dati.

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni.

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

53. Caratteristiche dei siti.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinche' realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia' disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che gia' dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessita' di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.

55. Consultazione delle iniziative normative del Governo.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado.

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, resi accessibili ai sensi dell'art. 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

57. Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
Sezione II
Fruibilita' dei dati

58. Modalita' della fruibilita' del dato.

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilita' informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.

59. Dati territoriali.

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalita' per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.

60. Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresi' individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

61. Delocalizzazione dei registri informatici.

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

62. Indice nazionale delle anagrafi.

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente .
Sezione III
Servizi in rete

63. Organizzazione e finalita' dei servizi in rete.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

64. Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni.

1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare l'identita' del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. E' prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identita' elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE.

65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
Sezione IV
Carte elettroniche

66. Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi.

1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Capo VI
Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici
nelle pubbliche amministrazioni

67. Modalita' di sviluppo ed acquisizione.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o piu' proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruita' del CNIPA; alla relativa procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

68. Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino 1'interoperabilita' e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.

69. Riuso dei programmi informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilita' di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

Capo VII
Regole tecniche

71. Regole tecniche.

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto, e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

Capo VIII
Sistema pubblico di connettivita' e rete internazionale
della pubblica amministrazione
Sezione I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'

72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati'': i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

73. Sistema pubblico di connettivita' (SPC)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita' nell 'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.
Sezione II
Sistema pubblico di connettivita' (SPC)

75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all 'articolo 2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative indipendenti.

76. Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico
di connettivita'

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge .

77. Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un 'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di
connettivita'

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1 bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, le responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di
connettivita'

1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: "Commissione ", preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettivita', 1'interoperabilita' di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema
pubblico di connettivita'

1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L 'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: "CNIPA" e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, nell 'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.

81. Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione

1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

82. Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'

1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall 'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

83. Contratti quadro

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
Sezione III
Rete internazionale della pubblica amministrazione
e compiti del CNIPA

85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale
delle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

86. Compiti e oneri del CNIPA

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

87. Regolamenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.

Capo IX
Disposizioni transitorie finali ed abrogazioni

88. Norme transitorie per la firma digitale.

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico gia' tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.

89. Aggiornamenti.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

90. Oneri finanziari.

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

91. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
c) l'articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), 11), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
3-bis. L 'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e' abrogato.

92. Entrata in vigore del codice.

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previdenti
al codice delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. =====================================================================
Articolato del codice | Riferimento previgente Articolo 1 | (Definizioni) | ===================================================================== comma 1, lettera a) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera b) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera c) |== ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera bb), " lettera d) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera t), " lettera e) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera aa), " lettera f) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera u), " lettera g) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 22, comma 1, lettera c), " lettera h) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 22, comma 1, lettera d), " lettera i) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- " lettera l) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera m) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera n) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera o) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera p) |== ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera b), " lettera q) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera n), " lettera r) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera ee), " lettera s) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera cc), " lettera t) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 1, comma 1, lettera q), " lettera u) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- " lettera v) |== ---------------------------------------------------------------------
|Art. 22, comma 1, lettera h), " lettera z) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 2 | (Finalita' e ambito di | applicazione) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 3 | (Diritto all'uso delle tecnologie)|== --------------------------------------------------------------------- Articolo 4 | (Partecipazione al procedimento | amministrativo informatico) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 5 | (Effettuazione dei pagamenti con | modalita' - informatiche) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 6 | (Utilizzo della posta elettronica | certificata) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 7 | (Qualita' dei servizi resi e | soddisfazione dell'utenza) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 8 | (Alfabetizzazione informatica dei | cittadini) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 9 | (Partecipazione democratica | elettronica) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 10 | (Sportelli per le attivita' | produttive) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 11 | (Registro informatico degli | adempimenti) amministrativi per le| imprese) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 12 | (Norme generali per l'uso delle | tecnologie dell'informazione e | delle comunicazioni nell'azione | amministrativa) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 13 | (Formazione informatica dei | dipendenti pubblici) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 14 | (Rapporti tra Stato, Regioni e | autonomie locali) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 15 | (Digitalizzazione e | riorganizzazione) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 16 | (Competenze del Presidente del | Consiglio dei Ministri in materia | di innovazione tecnologica) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 17 | (Strutture per l'organizzazione, | l'innovazione e le tecnologie) | ---------------------------------------------------------------------
|Art. 26, comma 2, lettera a), comma 1, lettera a) |legge 27 dicembre 2002, n. 289 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 26, comma 2, lettera e), " lettera b) |legge 27 dicembre 2002, n. 289 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio " lettera c) |2003, n. 3 ---------------------------------------------------------------------
|Art. 26, comma 2, lettera h), " lettera d) |legge 27 dicembre 2002, n. 289 --------------------------------------------------------------------- " lettera e) |== --------------------------------------------------------------------- comma 1 bis |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 18 | (Conferenza permanente per | l'innovazione tecnologica) | --------------------------------------------------------------------- Articolo 19 | (Banca dati per la legislazione in| materia di pubblico impiego) | --------------------------------------------------------------------- Articolo 20 | (Documento informatico) |== ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 8, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 8, comma 2, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 8, comma 3, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 8, comma 4, comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 21 | (Valore probatorio del documento | informatico sottoscritto) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 10, comma 2, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 10, comma 1 e 3, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-quater, comma 1, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 10, comma 5, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 10, comma 6, comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 22 | (Documenti informatici delle | pubbliche amministrazioni) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 4, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 23 | (Copie di atti e documenti | informatici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 20, comma 1, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis |== ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 20, comma 2, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 20, comma 3, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 20, comma 3, comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 20, comma 4, comma 6 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 20, comma 5, comma 7 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 24 | (Firma digitale) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 23, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 23, comma 4, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 23, comma 2, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 23, comma 5, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 25 | (Firma autenticata) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 24, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 24, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 24, comma 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 24, comma 4, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 26 | (Certificatori) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 26, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 26, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 26, comma 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 27 | (Certificatori qualificati) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27, comma 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27, comma 4, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 28 | (Certificati qualificati) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera a), comma 1 lettera a) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera b), " lettera b) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera c), " lettera c) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera d), " lettera d) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera e), " lettera e) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera f), " lettera f) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, c. 1, lettera g), " lettera g) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27-bis, comma 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 29 | (Accreditamento) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28, comma 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 comma 4 |dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28, comma 5, comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28, comma 6, comma 6 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28, comma 7, comma 7 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 8 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 30 | (Responsabilita' del | certificatore) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28-bis, c. 1, lettera a), comma 1, lettera a) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28-bis, c. 1, lettera b), " lettera b) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28-bis, c. 1, lettera c), " lettera c) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- " lettera d) |== ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28-bis, c. 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 28-bis, c. 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 31 | (Vigilanza sull'attivita' di | certificazione) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre comma 1 |2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 32 | (Obblighi del titolare e del | certificatore) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-bis, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-bis, comma 1, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-bis, comma 2, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- comma 5 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 33 | (Uso di pseudonimi) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-ter, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 34 |
 
(Norme particolari per le | pubbliche amministrazioni e per | altri soggetti qualificati) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-quinquies, c. 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-quinquies, c. 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-quinquies, c. 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- comma 5 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 35 | (Dispositivi sicuri e procedure | per la generazione della firma) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-sexies, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-sexies, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-sexies, comma 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-sexies, comma 4, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 10, comma 1, decreto comma 5 |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 10, comma 3, decreto comma 6 |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 --------------------------------------------------------------------- Articolo 36 | (Revoca e sospensione dei | certificati qualificati) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-septies, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-septies, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-septies, comma 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-septies, comma 4, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 37 | (Cessazione dell'attivita) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-octies, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-octies, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-octies, comma 3, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 29-octies, comma 4, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 38 | (Pagamenti informatici) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre comma 1 |2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 39 | (Libri e scritture) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre comma 1 |2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 40 | (Formazione di documenti | informatici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 41 | (Procedimento e fascicolo | informatico) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 ter |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 quater |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 42 | (Sviluppo dei sistemi informativi | delle pubbliche amministrazioni) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 51, comma 3, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 43 | (Riproduzione e conservazione dei | documenti) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 6, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 6, comma 4, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 44 | (Requisiti per la conservazione | dei documenti informatici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1, lettera a) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera b) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera c) |== --------------------------------------------------------------------- " lettera d) |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 45 | (Valore giuridico della | trasmissione) |LIBRO II ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 43, comma 6, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 14, comma 1, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 46 | (Dati particolari contenuti nei | documenti trasmessi) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | --------------------------------------------------------------------- Articolo 47 | (Trasmissione dei documenti | attraverso la posta elettronica | nelle pubbliche amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 48 | (Posta elettronica certificata) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |LIBRO II ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 14, comma 3, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 14, comma 2, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 49 | (Segretezza della corrispondenza | trasmessa per via telematica) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 17, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 17, comma 2, comma 2 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 50 | (Disponibilita' dei dati delle | pubbliche amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 51 | (Sicurezza dei dati) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 52 | (Accesso telematico ai dati e | documenti delle pubbliche | amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 53 | (Caratteristiche dei siti) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 54 | (Contenuto dei siti delle | pubbliche amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 bis |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 55 | (Consultazione delle iniziative | normative del Governo) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | --------------------------------------------------------------------- comma 2 | --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 56 | (Dati identificativi delle | questioni pendenti dinanzi al | giudice amministrativo e | contabile) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | --------------------------------------------------------------------- comma 2 | --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis | --------------------------------------------------------------------- Articolo 57 | (Moduli e, formulari) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 3, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 58 | (Modalita' della fruibilita' del | dato) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 59 | (Dati territoriali) |LIBRO II --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- comma 5 |== --------------------------------------------------------------------- comma 6 |== --------------------------------------------------------------------- comma 7 |== --------------------------------------------------------------------- comma 7 bis |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 60 | (Base di dati di interesse | nazionale) |LIBRO III --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 61 | (Delocalizzazione dei registri | informatici) |LIBRO II --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 62 | (Indice nazionale delle anagrafi) |LIBRO II --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 63 | (Organizzazione e finalita' dei | servizi in rete) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 64 | (Modalita' di accesso ai servizi | erogati in rete dalle pubbliche | amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 12, decreto legislativo comma 3 |n. 10/2002 --------------------------------------------------------------------- Articolo 65 | (Istanze e dichiarazioni | presentate alle pubbliche | amministrazioni per via | telematica) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 38, comma 2, lettera a), comma 1 lettera a) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 38, comma 2, lettera b), " lettera b) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 38, comma 4, " lettera c) |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 66 | (Carta d'identita' elettronica e | carta nazionale dei servizi | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 36, comma 1, comma 1 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 27, comma 8, lettera b), comma 2 |L. 16 gennaio 2003, n. 3 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 36, comma 2, comma 3 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 36, comma 3, comma 4 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 36, comma 4, comma 5 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 36, comma 5, comma 6 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 36, comma 6, comma 7 |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 67 | (Modalita' di sviluppo ed | acquisizione) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 68 | (Analisi comparativa delle | soluzioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 69 | (Riuso dei programmi informatici) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 25, comma 1, comma 1 |L. 24 novembre 2000, n. 340 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- comma 3 |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 70 | (Banca dati dei programmi | informatici riutilizzabili) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 71 | (Regole tecniche) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |Articolo 8, comma 2, LIBRO II ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 16, comma 1, comma 1 bis |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- comma 1 ter |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 72 | (Definizioni relative al sistema |Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio pubblico di connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 11, comma 1,
|D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
|Articolo 1, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 73 |Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio (Sistema pubblico di connettivita)|2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, comma 3, comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 74 | (Rete internazionale delle |Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio pubbliche amministrazioni) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 3, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 75 | (Partecipazione al Sistema |Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio pubblico di connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 4, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 4, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 4, comma 3, comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 76 | (Scambio di documenti informatici | nell'ambito del sistema pubblico |Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio di connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 5, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 77 | (Finalita' del Sistema pubblico di|Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 6, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 78 | (Compiti delle pubbliche | amministrazioni nel sistema |Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio pubblico di connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 7, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 7, comma 2, Comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 79 | (Commissione di coordinamento del |Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio Sistema pubblico di connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 8, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 8, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 8, comma 3, comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 80 | (Composizione della Commissione di| coordinamento del Sistema pubblico|Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio di connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 3, comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 4, comma 4 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 5, comma 5 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 6, comma 6 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 9, comma 7, comma 7 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 81 | (Ruolo del Centro Nazionale per | l'informatica nella pubblica |Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio amministrazione) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 10, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 10, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 82 | (Fornitori del Sistema pubblico di|Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 11, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 11, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 11, comma 3 comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 11, comma 4, comma 4 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 11, comma 5, comma 5 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 83 |Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio (Contratti quadro) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 12, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 12, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 84 | (Migrazione della Rete unitaria |Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio della pubblica amministrazione) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 13, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 13, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 85 | (Collegamenti operanti per il | tramite della rete internazionale |Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio delle pubbliche amministrazioni) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 14, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 14, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 14, comma 3, comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 86 | (Compiti ed oneri del CNIPA) | ---------------------------------------------------------------------
|Art. 15, comma 1, comma 1 |DLgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 18, comma 1, comma 2 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 18, comma 2, comma 3 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 18, comma 3, comma 4 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 18, comma 4, comma 5 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 87 | (Regolamenti) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 17, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 88 | (Norme transitorie per la firma | digitale) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005, comma 1 |n. 82 --------------------------------------------------------------------- Articolo 89 | (Aggiornamenti) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005, comma 1 |n. 82 --------------------------------------------------------------------- Articolo 90 | (Oneri finanziari) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005, comma 1 |n. 82 --------------------------------------------------------------------- Articolo 91 | (Abrogazioni) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 75, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 75, comma 2, comma 2 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 75, comma 3, comma 3 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 32, comma 1, D.Lgs.
|correttivo ed integrativo del comma 3-bis |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 32, comma 1, D.Lgs.
|correttivo ed integrativo del comma 3-ter |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 --------------------------------------------------------------------- Articolo 92 | (Entrata in vigore del Codice) | ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 76, comma 1, comma 1 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
 
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