Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006, n. 162
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
Visti gli articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7 e 21, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Considerato che l'articolo 7, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della difesa e con i Sottosegretari, previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro della difesa;
c) Ministero: il Ministero della difesa;
d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;
f) ruolo dei dirigenti: il ruolo dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 dicembre 1988, e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
Il testo degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12,
comma 1, lettera n), o) e q), 13, comma 2 e 17, comma 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, e' il seguente:
«Art. 11. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 gennaio 1999 uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a)-b) (omissis);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e ei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;».
«Art. 12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, e dal
decreto Iegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a)-m) (omissis);
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) (omissis);
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;»
«2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.»
Art. 17. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
l994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla
definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e
accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e
forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalita'
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima
pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e la massima celerita' nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.».
- Il testo degli articoli 4, 14 e 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente:
«Art. 4. (Indirizzo politico-amministrativo) - 1. Gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro».
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi dei comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi.».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per i
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio
di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio
2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2004, n. 108 (Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2004.
- Il testo degli articoli 7 e 21, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 30 agosto 1999, e' il seguente:
«Art. 7(Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
«2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella
legge 18 febbraio 1997, n. 25, e nel decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459, e nel decreto legislativo 28 novembre 1997,
n. 464, nonche' nell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 241 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
22 agosto 1997.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 18 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del
9 ottobre 2003.
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del
Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle
Forze armate dell'Amministrazione della difesa) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 300 del 1999 e per il decreto del Presidente
della Repubblica n. 108 del 2004 si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). (Art. 23 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15
del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del
1998) - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».



 
Art. 2.
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per la politica militare;
e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
f) il Servizio di controllo interno;
g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.
4. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche estraneo alla pubblica amministrazione, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. Se nominato, il portavoce risponde direttamente al Ministro.
5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza nell'esercizio delle sue funzioni ed iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.
6. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed e' dotato di adeguata autonomia operativa.
7. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.



Nota all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 4 e 14 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle
premesse.
Note all'art.4:
- Il testo degli articoli 1, comma 1, lettera d) e
comma 2, lettera a), 6 e 8, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
(Omissis);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico);
(Omissis).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo art. 8;».
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2, sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.».
«Art. 8 (Direttiva annuale del Ministro). - 1. La
direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del
decreto n. 29, costituisce il documento base per la
programmazione e la definizione degli obiettivi delle
unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad
eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita'
e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva
identifica i principali risultati da realizzare, in
relazione anche agli indicatori stabiliti dalla
documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e
per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle
risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento,
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze
intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei
servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce
altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
valutazione dell'attuazione.».



 
Art. 3.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro e' diretta dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attivita' istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresi' parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3; cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; cura le attivita' di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e quelle di cerimoniale che riguardano il Ministro; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attivita' di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice Capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due o piu' Vice Capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali ed ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto e' articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice Capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresi', gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.
3. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, la fattibilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonche' l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attivita' normativa delle Camere e con le altre attivita' parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonche' le autorita' indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonche' agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.
4. L'Ufficio per la politica militare svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico, anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. L'Ufficio opera in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa per quanto concerne la fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, l'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e la verifica degli effetti delle determinazioni assunte dall'organo politico. L'Ufficio puo' promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali nei settori di propria competenza.
5. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.
6. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo segreteria, si occupano della corrispondenza privata del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, di grado non superiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti.
 
Art. 4.
Servizio di controllo interno
1. Il Servizio di controllo interno svolge le attivita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Servizio riferisce in via riservata al Ministro sulle risultanze delle analisi effettuate e redige per lo stesso, con cadenza periodica stabilita dal Ministro o almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
3. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, puo' accedere agli atti e ai documenti inerenti alle attivita' del Ministero e ha facolta' di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
4. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti, compreso il presidente, esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro.
5. Presso il Servizio e' istituito un ufficio di livello dirigenziale generale retto da un dirigente del ruolo dei dirigenti incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale, non superiore a venti unita', tra le quali due dirigenti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due generali di brigata o colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente.
6. Al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.
 
Art. 5.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto e' ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
2. Il capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
3. Il capo dell'Ufficio per la politica militare e' nominato dal Ministro fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Puo' essere, altresi', nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione ovvero esperti, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle adeguate esperienze maturate nello specifico settore della difesa.
4. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
5. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.
6. Il Capo di Gabinetto, il capo dell'Ufficio legislativo, se militare, il capo dell'Ufficio per la politica militare, se militare in servizio permanente, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata o di conferma.
7. Il Consigliere giuridico, il portavoce, il capo dell'Ufficio per la politica militare, salvo quanto previsto dal comma 6, il Consigliere diplomatico, il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro, nonche' i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono nominati per la durata massima del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati per la durata massima del loro mandato governativo.
8. Agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale di cui al comma 2 ed al comma 5 dell'articolo 4 si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
9. Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 19, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 6.
Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), e' stabilito complessivamente in 153 unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 2. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati 12 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo dell'Ufficio per la politica militare, dal Consigliere diplomatico, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.



Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 14 e 19, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 e' il seguente:
«2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e
nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della
dotazione organica di personale dirigenziale individuato
negli atti di organizzazione dell'amministrazione.».



 
Art. 7.
Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 6, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compresi il segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Per il personale estraneo all'amministrazione della difesa, l'assegnazione cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, salva la possibilita' di revoca anticipata.
 
Art. 8.
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
3. Al capo dell'Ufficio per la politica militare, al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 4, al Consigliere diplomatico, al capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre vice Capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
4. Al capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
5. Al portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale ed accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.
6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.
7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Ai dirigenti di cui all'articolo 4, comma 5 ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 4, comma 5, ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.
10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.
11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 1, e 7, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 14 e 19, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge n. 150 del
7 giugno 2000 (Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno
2000, e' il seguente:
«2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».



 
Art. 9.
Modalita' della gestione
1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, e' attribuita al Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno o piu' dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.
3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente decreto provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unita' di personale civile e militare.



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 279 del 1997, e' il seguente:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».



 
Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241.



Nota all'art. 10:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 241
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 11.
Norme transitorie e finali
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il maggior onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari ad euro 17.000, a decorrere dall'anno 2006, viene compensato mediante riduzione degli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, per un valore equivalente sul piano finanziario e rendendo indisponibile pari importo sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 48
 
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