Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l'articolo 71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare l'articolo 80;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti; Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio
2006; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo :
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- Il regolamento (CE) 1874/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 ottobre 2004, n. L 326.
- Gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n.
62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.
96, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per
l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE,
concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,
all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e
all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello
di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento
in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di
attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu'
restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.».
«Art. 25 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi volti a
definire un quadro normativo finalizzato al recepimento
della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante
le disposizioni legislative in materia di procedure di
appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche
le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi
del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che
non costituiscono diretta applicazione delle normative
comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei
tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria,
dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente
disciplina; l'Autorita', caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi
previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione
per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono
svolti nell'ambito delle competenze istituzionali
dell'Autorita', che vi provvede con le strutture umane e
strumentali disponibili sulla base delle disposizioni
normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella
causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di
detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.



 
Art. 2.
Principi (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge
n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia,
7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre
2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attivita' amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice civile.



Note all'art. 2:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».



 
Art. 3
Definizioni
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17;
artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995;
artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4,
d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il "codice" e' il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.
8. I "lavori" comprendono le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' al presente codice.
12. La "concessione di servizi" e' un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30.
13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste.
14. Il "sistema dinamico di acquisizione" e' un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'"asta elettronica" e' un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
16. I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica.
22. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'"offerente" e' l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
24. Il "candidato" e' l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e' presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni
emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.
29. Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione "stazione appaltante" (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.
34. La "centrale di committenza" e' un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice.
39. Il "dialogo competitivo" e' una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'"Autorita" e' l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'"Osservatorio" e' l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'"Accordo" e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.
48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita' europea.
49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni: a) "rete pubblica di telecomunicazioni" e' l'infrastruttura pubblica
di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra
punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) "punto terminale della rete" e' l'insieme dei collegamenti fisici
e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a
tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu'
enti di telecomunicazioni; d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione.



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca:
"Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE
relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse
economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge
29 dicembre 1990, n. 428".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
"Codice dell'amministrazione digitale".
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, reca:
"Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della
rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229".
- Il regolamento (CE) n. 2195/2002, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340.



 
Art. 4.
Competenze legislative
di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.



Note all'art. 4:
- L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, cosi'
recita:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».



 
Art. 5
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a) programmazione dei lavori pubblici; b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e
relative competenze; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a
suo carico; d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche; e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso
l'Osservatorio; g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice; h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi
di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli
affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di
funzionamento delle commissioni giudicatrici; i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo; l) procedure di esame delle proposte di variante; m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause
che le determinano, nonche' modalita' applicative; n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell'articolo 118; o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio
dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal
direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto
di acconti in relazione allo stato di avanzamento della
esecuzione; q) tenuta dei documenti contabili; r) modalita' e procedure accelerate per la deliberazione, prima del
collaudo, sulle riserve dell'appaltatore; s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di
apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in
corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di
incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
le caratteristiche dei lavori.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo".



 
Art. 6
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)

1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita' amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorita': a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento; b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie
contrattuali, la legittimita' della sottrazione al presente codice
e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono
soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a
vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17,
18; c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei
contratti pubblici; d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario; e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui contratti pubblici; f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in
relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture; g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte
per la revisione del regolamento; h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7; h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a
varianti in corso di esecuzione; h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di
tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata
inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni
rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu'
delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a
questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara,
eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica
l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge
23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo': a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
esecutori dei contratti, nonche' ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore
economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e
forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri
organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
ai fini dell'istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
Finanza nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia
di lavori pubblici".
"Art. 4 (Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici). - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'art. 1, comma 1, nella materia dei
lavori pubblici, anche di interesse regionale, e'
istituita, con sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorita".
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita'
che operano in settori tecnici, economici e giuridici con
riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo
o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e'
determinato il trattamento economico spettante ai membri
dell'Autorita', nel limite complessivo di lire
1.250.000.000 annue.
4. L'Autorita':
a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia verificando, anche
con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte
per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni
riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei
lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui
all'art. 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita'
si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c), delle unita' specializzate di cui
all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico,
della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto
i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno
1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano
od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100
milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti
non veritieri. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata
all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si
riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso
di essi e' ammesso ricorso al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti ed i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla realizzazione dei lavori
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed
operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorita'; informa, altresi', gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita'
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorita',
puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei
compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente
generale di livello C ed esso e' composto da non piu' di
125 unita' appartenenti alla professionalita'
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilita' "Ispettorato tecnico" dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilita' dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11-13.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in
una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi
della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione
province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attivita', agli aspetti e
alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16
sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i
beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuare per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del
progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento
dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)":
"67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione,
ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare
quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalita' e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle
more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il
contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' disciplinata
l'attribuzione alla medesima Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici delle competenze necessarie per lo
svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.".



 
Art. 7
Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993;
Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale
e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di
gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione
degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati
forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' prezzo
di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco
dei contratti pubblici affidati; e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni; g) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti
dall'Autorita'; h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione dei soggetti interessati; i) gestisce il proprio sito informatico; l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo
250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui
all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di
gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il
contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalita' di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: "Unificazione
dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del
CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
94":
"5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo e'
articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici.
Ai componenti del Nucleo e' attribuito il trattamento
economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento una relazione
riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in
materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta
dal Nucleo.".
- Si riporta il testo dell'art. 26, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)":
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recita: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".



 
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione
e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994;
artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualita' dei propri atti, l'Autorita' utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.
2. L'Autorita', nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilita' che l'Autorita' convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalita' e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell'Autorita', ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorita'.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita', e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorita', determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorita', tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale, commerciale e industriale.
10. L'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



Note all'art. 8:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Per l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si veda nelle note all'art. 6.



 
Art. 9
Sportello dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato "sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di: a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono
presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative
alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del
contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e
condizioni di lavoro, nonche' a tutte le altre norme che devono
essere rispettate nell'esecuzione del contratto; b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione
delle candidature e delle offerte, in conformita' alle norme del
presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformita' alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), il funzionamento telematico dello sportello e' disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio gia' esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresi' il costo del servizio.



Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si veda nelle
note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante: "Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. Legge di semplificazione 2001":
"Art. 10 (Riassetto in materia di societa'
dell'informazione). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei
dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e
al documento informatico contenuto nei sistemi informativi
pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in
sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni
comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i
seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e
la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di
competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
alle banche dati di competenza delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro quindici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.".



 
Art. 10
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12,
legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994;
art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione
dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f)
fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si
rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni; h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,
assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonche' dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalita' richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformita' all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.



Note all'art. 10:
- Per la legge 7 agosto 1990, 241, si veda nelle note
all'art. 2.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n 494, reca:
"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili".



 
Art. 11
Fasi delle procedure di affidamento (artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformita' ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
 
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
co. 15, legge n. 109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria e' soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 e' sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non piu' di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
 
Art. 13.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione (art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge
n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.



Note all'art. 13:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
- L'art. 326 del codice penale cosi' recita:
"Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.".
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.".



 
Art. 14.
Contratti misti (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,
legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n.
30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione e' considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II e' considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e' considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto e' costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
 
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
 
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio
di armi, munizioni e materiale bellico
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunita' europea, che siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.



Note all'art. 16:
- L'art. 296 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, cosi' recita;
«Art. 296 (ex art. 223). - 1. Le disposizioni del
presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).».



 
Art. 17
Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)

1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attivita' degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.



Note all'art. 17:
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca:
"Norme relative al segreto militare".
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n, 801, recante: "Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato":
"Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento
delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresi'
compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i
servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato.
La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un
funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la
qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la
composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi
articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente
necessari per lo svolgimento della sua attivita'.".
"Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato
da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
"Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".



 
Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali (artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.



Nota all'art. 18:
- Per le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi (artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17;
art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
 
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B (art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B e' disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.
 
Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati
nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B (art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.
 
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di telecomunicazioni.
 
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico
di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, gia' esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
 
Art. 24.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita
o di locazione a terzi (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
 
Art. 25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co.
1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
 
Art. 26
Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;
art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.



Nota all'art. 26:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
vedi note all'art. 7.



 
Art. 27.
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.
 
Art. 28.
Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria (artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004;
regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
 
Art. 29.
Metodi di calcolo
del valore stimato dei contratti pubblici (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non e' richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi puo' essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalita' dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non puo' essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto e', a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
 
Art. 30.
Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8
legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu' ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
 
Art. 31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita'.
 
Art. 32
Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994;
art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici; b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti
stabiliti dall'articolo 142; c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa' con capitale
pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita' la
realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o
servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime
di libera concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali; d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I,
nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e
universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la
cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori; e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai
servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o
superiore a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono connessi ad
un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e
per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi; f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi
sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione
aggiudicatrice; g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del
permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando
all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio
del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle
opere. All'esito della gara bandita ed effettuata dal promotore
sulla base della progettazione presentata, il promotore puo'
esercitare, purche' espressamente previsto nel bando di gara,
diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro
quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo
all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato; h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui
all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono
trovare applicazione le disposizioni della parte II anziche'
quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure
di evidenza pubblica; 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa'
e' stata costituita; 3) la societa' provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera
o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo' essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e' svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.



Note all'art. 32:
- Si riposta il testo degli articoli 113, 113-bis, 115
e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali":
"Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete,
separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di
gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche'
qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la
gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della
lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il
compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a
societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al
comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si
tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati.".
"Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di
cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono
regolati da contratti di servizio.".
"Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in
societa' per azioni). - 1. I comuni, le province e gli
altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di
cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
iniziale di tali societa' e' determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al
fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo
del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e
fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione
delle societa', gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal
ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di
cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. [Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1
possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di
cui all'art. 116].
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al
comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea
consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non
intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale.
7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle
regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo
restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in
materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla
costituzione delle societa' di capitali di cui al comma 1
rispondono in ogni caso le regioni.".
"Art. 116 ( Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali). - 1. Gli enti locali possono,
per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113-bis
e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che
non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo
della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai
vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo'
essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato.
2. La costituzione di societa' miste con la
partecipazione non maggioritaria degli enti locali e'
disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque
importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle
direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale
partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli
istituti mutuanti in misura non superiore alla propria
quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati
dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione
con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e
2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia":
"Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). - 1. (Omissis).
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.".
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 5, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante: "Legge
urbanistica":
"L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula
di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i
quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui
al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.".



 
Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;
Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di committenza.
 
Art. 34
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17;
art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992;
art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa'
commerciali, le societa' cooperative; b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 36; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
le disposizioni dell'articolo 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresi' dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.



Note all'art. 34:
- La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca: "Costituzione
di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici".
- La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: "Legge-quadro
per l'artigianato".
- L'art. 2615-ter del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2615-ter (Societa' consortili). - Le societa'
previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono
assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
dei soci di versare contributi in denaro.".
- L'art. 2602 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il
contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato
dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle
leggi speciali.".
- Per il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si
veda nelle note all'art. 3.
- L'art. 2359 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2359 (Sociata' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".



 
Art. 35.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate.
 
Art. 36
Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta' del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche' l'articolo 118.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.



Nota all'art. 36:
- L'art. 353 del codice penale cosi' recita:
"Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). -
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la
gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per
conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli
offerenti, e' punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
2. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a
2.065 euro.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano
anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.".



 
Art. 37
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995;
art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995;
art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi altresi' in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi' l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo' recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
 
Art. 38
Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999;
art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che
incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.



Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita":
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, recante: "Disposizioni contro la
mafia":
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui
ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
- L'art. 444 del codice di procedura penale cosi'
recita:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.".
- Per la direttiva 2004/18/CE si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 178 del codice penale cosi' recita:
"Art. 178 (Riabilitazione). - 1. La riabilitazione
estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.".
- L'art. 445, comma 2 del codice di procedura penale
cosi' recita:
"2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, recante: "Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale":
"Art. 17. - 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di
competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a
prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati,
fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di
aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 18.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento
delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
presente legge, disposizioni per la qualificazione dei
soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e
degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di
lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e
di gestione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione dall'Albo stesso.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili":
"Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della presente legge, pena l'esclusione.".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante:
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300":
"Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. (Omissis).
2. Le sanzioni interdittive sono:
1) (omissis):
a)-b) (omissis);
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;".
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
"Art. 43 (L-R) (Accertamenti d'ufficio). - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati concernenti
stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati
all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e
degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 266, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale":
"Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le
imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico
sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarita' contributiva a
pena di revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere
presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e
attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
pena la decadenza della convenzione o la revoca della
concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di
regolarita' contributiva.
3. All'art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".".
- L'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, cosi' recita:
"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
della certificazione della regolarita' contributiva, anche
in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 e dell'art. 33,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, recante: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti":
"Art. 21 (Certificato del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita'
giudiziaria). (Art. 688 del codice penale: comma 1, primo
periodo, comma 2; art. 110, comma 1, lettera c), decreto
legislativo n. 271/1989). - 1. Per ragioni di giustizia,
gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli
del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un
determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il
pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso
certificato concernente la persona offesa dal reato o il
testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di
procedura penale.".
Art. 33 (Visura delle iscrizioni da parte della persona
o dell'ente interessato). - 1. La persona o l'ente
interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma
senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso
riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei
certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.".



 
Art. 39.
Requisiti di idoneita' professionale (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
 
Art. 40
Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, direttiva 2004/18;
artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita', sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000; b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei
lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi
di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare: a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori interessati; b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere; c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualita', di cui
al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
c), nonche' le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38, e i
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita'
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse
edili. Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione
ambientale; e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attivita' di qualificazione; f) le modalita' di verifica della qualificazione; la durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di
ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da
indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sara'
tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura
non superiore ai tre quinti della stessa; g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
revoca dell'autorizzazione, per le irregolarita', le
illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio
delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalita' e nel
rispetto del principio del contraddittorio; h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la
pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.
 
Art. 41.
Capacita' economica e finanziaria
dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) e' comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
 
Art. 42
Capacita' tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;
art. 14, d.lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva
della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti
direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualita'; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure
adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire
la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui
e' stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta,
allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo
determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e,
se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle
misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l'operatore potra' applicare durante la
realizzazione dell'appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di
dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare; l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia
certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni
con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.



Nota all'art. 42:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.



 
Art. 43.
Norme di garanzia della qualita'
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici.
 
Art. 44.
Norme di gestione ambientale
(art. 50, direttiva 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra' applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
 
Art. 45.
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi (art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18,
d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorita' o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneita' alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non puo' essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorita'.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco.



Note all'art. 45:
- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
recita:
"Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
entro i quali i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano
direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i
termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto
della loro sostenibilita', sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda,
se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta,
per l'acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' non attestati in
documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti
commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.".



 
Art. 46.
Documenti e informazioni complementari (art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
 
Art. 47.
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.
 
Art. 48.
Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi', inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
 
Art. 49
Avvalimento
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17)

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48,
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente
medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti
generali di cui all'articolo 38; d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il
concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata
o consorziata ai sensi dell'articolo 34 ne' si trova in una
situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una
delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene
al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f)
l'impresa concorrente puo' presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non e' comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara puo' prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico gia' posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di piu' di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non puo' assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.
 
Art. 50.
Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita' di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreche' compatibili con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita' della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonche' la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorita', sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilita' solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.



Nota all'art. 50:
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si
veda nelle note all'art. 34.
Nota agli articoli 63 e 64:
- Per la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 51.
Vicende soggettive del candidato
dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
 
Art. 52.
Appalti riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravita' del loro handicap, non possono esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
 
Art. 53
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2,
legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999;
artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto: a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del
progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del
progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo
svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto
preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto definitivo e il prezzo. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non e' soggetto a ribasso d'asta.
4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sara' stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalita' da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione puo' iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara puo' prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purche' non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo' prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprieta', trasferimento che puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprieta'
dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per
l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo eventualmente
necessario, per l'esecuzione del contratto; b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprieta'
dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.
 
Art. 54
Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
 
Art. 55
Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23,
legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguira' una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
 
Art. 56
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994;
art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi: a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto
dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e
delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la
pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura
negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera
si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro; b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi,
forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti,
oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non
consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi; c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella
categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura
intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della
prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche
del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare
l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della
procedura aperta o della procedura ristretta; d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e
non per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di
ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
 
Art. 57
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994;
art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura e' consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua
richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata
aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni contenute
nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore
a un milione di euro; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non
e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantita'
sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire
i costi di ricerca e messa a punto; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la
stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di
un concordato preventivo, di una liquidazione coatta
amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi
imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta
tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti
condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati,
sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale,
senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
dell'importo del contratto iniziale; b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori
o servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione
appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi
a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o
ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla
procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi e lavori successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle
soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
 
Art. 58
Dialogo competitivo
(art. 29, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico e' considerato "particolarmente complesso" quando la stazione appaltante: - non e' oggettivamente in grado di definire, conformemente
all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici
atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o - non e' oggettivamente in grado di specificare l'impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le
circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a
causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in
merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi
dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, nonche' sulle componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi' indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le loro necessita' o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessita' o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarita' della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'articolo 83.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
 
Art. 59
Accordi quadro
(art. 32, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialita' e caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialita' e caratteristiche esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorita', privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano
per iscritto gli operatori economici che sono in grado di
realizzare l'oggetto dell'appalto; b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo
conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto
e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve
rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la
loro presentazione; d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che
ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
 
Art. 60.
Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale e' possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita' di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al piu' presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non puo' essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo' superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
 
Art. 61.
Speciale procedura di aggiudicazione
per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entita', della complessita' e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avra' l'incarico di eseguire l'opera, e' possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore piu' idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu' precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.
 
Art. 62
Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18;
art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)

1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi e' inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacita' richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
 
Art. 63.
Avviso di preinformazione (art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art.
80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
 
Art. 64.
Bando di gara (art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
 
Art. 65
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita' all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
 
Art. 66
Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17;
art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995;
art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunita'.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, e' limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicita' diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresi' pubblicare in conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.
 
Art. 67.
Inviti a presentare offerte, a partecipare
al dialogo competitivo, a negoziare (art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonche' le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalita' di cui alla lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalita' stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano gia' nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensi' nell'invito a presentare l'offerta.
 
Art. 68.
Specifiche tecniche (art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita' per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita' seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformita' a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Puo' costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente e' tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».
 
Art. 69.
Condizioni particolari di esecuzione
del contratto prescritte nel bando o nell'invito
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
 
Art. 70.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione
e di ricezione delle offerte (art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessita' della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non puo' essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione e' accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
12. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo competitivo, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
 
Art. 71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte. (art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
 
Art. 72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel
dialogo competitivo. (art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e
6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine e' di quattro giorni.
 
Art. 73
Forma e contenuto delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non puo' essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
 
Art. 74
Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicita' di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.



Note all'art. 74:
- L'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, cosi' recita:
"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.".
- Per l'art. 43 e per il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
all'art. 38.
- L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita:
"Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".



 
Art. 75.
Garanzie a corredo dell'offerta (art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art.
100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita' della garanzia.



Note all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario:
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.".
- L'art. 1957, secondo comma, del codice civile, cosi'
recita:
"Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
(Omissis).
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.".



 
Art. 76.
Varianti progettuali in sede di offerta (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20,
d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.
 
Art. 77
Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17;
artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995;
art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1;
81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione
degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
alla sua osservanza; b) le offerte presentate per via elettronica possono essere
effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come
definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82; c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai
dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i
certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli
articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato
elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della
scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti: a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta
dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax; b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere
confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro
ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalita' stabilite dal presente articolo,
solo se consentito dalle stazioni appaltanti; d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano
confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il
quale deve essere soddisfatta.



Note all'art. 77:
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
si veda nelle note all'art. 3.
- Per l'art. 10 e la legge 29 luglio 2003, n. 229, si
veda nelle note all'art. 9.
- L'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, citato all'art. 3, cosi' recita:
"Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica
certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge,
alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso mediante posta elettronica
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
tecniche.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, reca: "Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 78.
Verbali (art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art.
27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.



Note all'art. 78:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni
e le aggiudicazioni (art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999;
art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui e' stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.
 
Art. 79-bis
(( (Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009;
articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis,
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato e' stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.))
 
Art. 80.
Spese di pubblicita', inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicita' di bandi e avvisi, nonche' le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
 
Art. 81.
Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sara' applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 
Art. 82.
Criterio del prezzo piu' basso (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n.
554/1999)
1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, e' determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo, e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
 
Art. 83
Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17;
art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualita'; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.



Note all'art. 83:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117, reca: "Regolamento recante norme per
la determinazione degli elementi di valutazione e dei
parametri di ponderazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli
edifici di cui alla categoria 14 della classificazione
comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 157/1995".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, reca: "Affidamento e gestione dei servizi
sostitutivi di mensa".



 
Art. 84
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione e' demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione e' presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ..
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base
di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di
appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.



Note all'art. 84:
- L'art. 51 del codice di procedura civile cosi'
recita:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".



 
Art. 85.
Ricorso alle aste elettroniche (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n.
101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo piu' basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' le modalita' e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalita' stabilite nel bando di gara e in conformita' al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non puo' aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito precisa, altresi', la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi', comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purche' sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso puo' essere resa nota l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalita' tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.
13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.
 
Art. 86
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6
e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995;
art. 25, d.lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalita' di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita' dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potra' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
 
Art. 87
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17;
art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs.
n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25,
d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle gia' presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.
2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo: a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
prestare i servizi; d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei
servizi offerti; e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni
di lavoro; f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite
tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro
e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformita' all'articolo 131, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.



Note all'art. 87:
- L'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 citato all'art. 10 cosi' recita:
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non
sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando
cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti
elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei
lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita'
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
- Si riporta il testo dell'art. 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante:
"Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art.
31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"Art. 7 (Stima dei costi della sicurezza). - 1. Ove e'
prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla
sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e per le quali non e' prevista la redazione
del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, le amministrazioni
appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi
delle misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o
listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si fara' riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le
singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione
e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono
compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a
lavori che si rendono necessari a causa di varianti in
corso d'opera previste dall'art. 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664,
secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della
sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo
totale della variante, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo
ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori quando previsto.".



 
Art. 88.
Procedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21,
legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La richiesta di giustificazioni e' formulata per iscritto e puo' indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e puo' chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante puo' prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
 
Art. 89
Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonche' al fine di stabilire se l'offerta e' o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonche' listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalita' di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.



Nota all'art. 89:
- Per l'art. 26, comma 2 e la legge 23 dicembre 1999,
n. 488, si veda nelle note all'art. 7.



 
Art. 90.
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.



Note all'art. 90:
- Il testo degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
"Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.".
"Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.".
"Art. 32 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni
sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una
pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e
le modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
delle giunte e dei consigli dei comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia
di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione
complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.".
- I capi II, III, IV, V, VI e VII del titolo V del
libro V del codice civile, cosi' recitano:
"Capo II - Della societa' semplice".
"Capo III - Della societa' in nome collettivo".
"Capo IV - Della societa' in accomandita semplice".
"Capo V - Della societa' per azioni".
"Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni".
"Capo VII - Della societa' a responsabilita' limitata".
- Il capo I del Titolo V del codice civle, cosi'
recita:
"Capo I - Delle imprese cooperative".
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815 "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza), e' il seuente:
"Art. 1. - Le persone che, munite dei necessari titoli
di abilitazione professionale, ovvero autorizzate
all'esercizio di specifiche attivita' in forza di
particolari disposizioni di legge, si associano per
l'esercizio delle professioni o delle altre attivita' per
cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella
denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale,
commerciale, contabile, amministrativo o tributario",
seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei
singoli associati. L'esercizio associato delle professioni
o delle altre attivita', ai sensi del comma precedente,
deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui
sono rappresentati i singoli associati.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato all'art. 8, e' il
seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 34.



 
Art. 91
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche' le connesse attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.



Nota all'art. 91:
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
34.



 
Art. 92
Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994;
art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.



Note all'art. 92:
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo
1949, n. 143 "Approvazione della tariffa professionale
degli ingegneri ed architetti", e' la seguente: "Art.
9. - Il professionista ha diritto di chiedere al
committente il deposito delle somme che ritiene necessarie
in relazione all'ammontare presumibile delle spese da
anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha
altresi' diritto al pagamento di acconti fino alla
concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli
onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la
parte di lavoro professionale gia' eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il
professionista puo' richiedere il deposito integrale
anticipato delle presunte spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non
oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo
di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore
del professionista ed a carico del committente gli
interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto
stabilito dalla Banca d'Italia.".
"Art. 10. - La sospensione per qualsiasi motivo
dell'incarico dato al professionista non esime il
committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario
relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al
seguente art. 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al
risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la
sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal
professionista stesso.".
- La legge 4 marzo 1958, n. 143, reca: "Norme sulla
tariffa degli ingegneri e degli architetti".
- La legge 5 maggio 1976, n. 340, reca:
"Inderogabilita' dei minimi della tariffa professionale per
gli ingegneri ed architetti".
- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
vedi le note all'art. 10.
- Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, e' il seguente:
12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo
Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla
realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse
pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico
dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei
minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili.".



 
Art. 93.
Livelli della progettazione per gli appalti
e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.



Note all'art. 93:
- Per il decreto legislativo n. 494 del 1996, si vedano
le note all'art. 92.
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita), e' il seguente:.
Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del progetto). -
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento
urbanistico generale, di una sua variante o di un atto
avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle
previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati,
anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi
nell'area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione
deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme
degli atti processuali civili o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al
suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita'
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni,
formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo'
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno
ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata
notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella
altrui proprieta'.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che
possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata
o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle
operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono
assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro
fiducia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle
ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e
alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche
sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione
delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di
evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.».



 
Art. 94.
Livelli della progettazione per gli appalti
di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
 
Art. 95.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
in sede di progetto preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005
conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.



Note all'art. 95:
- Il testo degli articoli 28, comma 4, 16, 12, 13, 101
e 142, del codice dei beni culturali e del paesaggio del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 citato all'art.
7, e' il seguente:
«4. In caso di realizzazione di opere pubbliche
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il
soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del
committente dell'opera pubblica.».
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326.
Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di
educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine
di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Fino
all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art.
156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si
applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come
zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla
lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni
ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte,
siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto
inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla
regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste dall'art. 141, puo'
tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157.».



 
Art. 96
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(articoli 2-quater e 2-quinquies,
d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori; b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i
quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -
rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti
assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale
mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.



Nota all'art. 96:
- Per gli articoli 12 e 13 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, si veda nelle note all'art. 95.



 
Art. 97.
Procedimento di approvazione dei progetti
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Nota all'art. 97:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veano le note
all'art. 2.
Nota art. 104:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 98.
Effetti dell'approvazione dei progetti
ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
 
Art. 99.
Ambito di applicazione e oggetto (art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorita' governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e' il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» e' il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilita' e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
 
Art. 100.
Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attivita'.
 
Art. 101.
Disposizioni generali
sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
(art. 66, direttiva 2004/18)
1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
 
Art. 102
Bandi e avvisi
(art. 69, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformita' all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. In conformita' all'articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti possono pubblicare secondo le modalita' di cui ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.
 
Art. 103.
Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi
e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
(art. 70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
 
Art. 104.
Mezzi di comunicazione
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrita' dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
Art. 105.
Selezione dei concorrenti
(art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non puo' essere inferiore a dieci.
 
Art. 106.
Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, direttiva 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilita'.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
 
Art. 107.
Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, direttiva 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali .
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
 
Art. 108.
Concorso di idee
(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilita', anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
 
Art. 109.
Concorsi in due gradi (art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
 
Art. 110
Concorsi sotto soglia

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita' di trattamento, non discriminazione e proporzionalita'.
 
Art. 111.
Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilita'.
 
Art. 112
Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109)

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalita' stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unita' progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformita' del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita'.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di
un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri
soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto
deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a
terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di
propria competenza.
6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.
 
Art. 113
Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)

1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



Nota all'art. 113:
- Per l'art. 1957, comma 2, del codice civile, si veda
nelle note all'art. 75.



 
Art. 114.
Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.
 
Art. 115.
Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
 
Art. 116.
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante puo' opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.



Note all'art. 116:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, «Regolamento
per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle
intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso», e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Le societa' per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative per azioni o a responsabilita' limitata, le
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le
concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare
all'amministrazione committente o concedente prima della
stipula del contratto o della convenzione, la propria
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonche' l'indicazione dei soggetti muniti di
procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o
subappaltatore sia un consorzio, esso e' tenuto a
comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole
societa' consorziate che comunque partecipino alla
progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme
vigenti, l'amministrazione committente o concedente e'
tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera
i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione
dell'autorita' giudiziaria o degli organi cui la legge
attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di
verifica per la prevenzione e la lotta contro la
delinquenza mafiosa.
4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i
consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale
periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei
relativi dati.».
- Il testo dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575, gia' citata all'art. 38, e' il seguente:
«Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione,
prima di rilasciare o consentire le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire
apposita certificazione relativa all'interessato circa la
sussistenza a suo carico di un procedimento per
l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura
di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di
provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di
condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-ter, e di
quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a
norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art.
10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che
gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i
provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti
derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica
amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla
certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori
che applicano la misura di prevenzione o dispongono i
divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti
concernenti obbligazioni a carattere periodico o
continuativo per forniture di beni o servizi, la
certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di
durata del contratto.
2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura
nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono
essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o
dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di
residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a
tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che
su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico
interessati, puo' essere rilasciata anche su richiesta del
concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei
certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa',
la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa
societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di
societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art.
2615-ter del codice civile, o di societa' cooperative, di
consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei
confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
dei consorziati che nei consorzi e nelle societa'
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione; per i
consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, la
certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la
rappresentanza, e degli imprenditori o societa'
consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la
certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei
confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle
societa' di cui all'art. 2506 del codice civile, la
certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e'
altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico
dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
richiesta del privato interessato presentata alla
prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la
residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa
o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i
certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti,
atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la
persona, munita di procura speciale, incaricata di
ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla
pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre
mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia
autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla
pubblica amministrazione o al concessionario la
certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di
cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una
dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non
essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei
propri conviventi di procedimenti in corso per
l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle
cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o
fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei
costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve
essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni
si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di
servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non e' richiesta quando
beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione
e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si
tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate
dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
rinnovo.
9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e'
sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti
con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione,
nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui
valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e
cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la
prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui
valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e
mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i
cinquanta milioni di lire.
10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica
amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni
sostitutive di richiedere successivamente ulteriore
certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare
tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze
nonche' la documentazione accessoria previste dal presente
articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a
rilasciare apposita ricevuta attestante la data di
presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i
soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la
certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7,
ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di
avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui
al presente articolo, attesta il falso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera
la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge
per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica
possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto
riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente
e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al
comma 15.».
- La legge 31 gennaio 1992, n. 59, reca: «Nuove norme
in materia di societa' cooperative.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223, (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
«Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della Commissione
regionale per l'impiego). - 1. L'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, sulla base delle
direttive impartite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per
l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia
per l'impiego compila una lista dei lavoratori in
mobilita', sulla base di schede che contengano tutte le
informazioni utili per individuare la professionalita', la
preferenza per una mansione diversa da quella originaria,
la disponibilita' al trasferimento sul territorio; in
questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui
agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli
che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui
all'art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le
liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il
reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita',
in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle regioni,
di corsi di qualificazione e di riqualificazione
professionale che, tenuto conto del livello di
professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano
finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori
interessati sono tenuti a parteciparvi quando le
Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini
dell'avviamento dei lavoratori in mobilita';
d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore
delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per
l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
ai sensi del secondo comma, dell'art. 24, legge 21 dicembre
1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti formativi
che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella
lista di mobilita'.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la
Commissione regionale per l'impiego, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390,
modificato dall'art. 8, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il
secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi
in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i
lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad
una somma corrispondente al trattamento di mobilita'
spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i
soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.».



 
Art. 117.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.



Nota all'art. 117:
- La legge 21 febbraio 1991, n. 52, reca: "Disciplina
della cessione dei crediti di impresa".



 
Art. 118
Subappalto e attivita' che non costituiscono subappalto
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17;
art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358;
art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21,
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'articolo 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota e' riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso
di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
le forniture o parti di servizi e forniture che intendono
subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresi' la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di
cui all'articolo 38; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita', non si configurano come attivita' affidate in subappalto: a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.



Note all'art. 118:
- Per l'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
vedi le note all'art. 38.
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi le note
all'art. 34.



 
Art. 119.
Direzione dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualita' e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
 
Art. 120.
Collaudo
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalita' di verifica della conformita' delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalita' ordinarie e semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente codice.
 
Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 122
Disciplina specifica per i contratti
di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non
si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all'articolo 65 e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che
attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
sopranazionale.
5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti
pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante,
e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi
sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta
della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani
a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I
bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono
i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione
nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto
previsto dall'articolo 66, comma 15.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti
complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in
tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre
le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo
pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione
del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il
contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila
euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
la decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore
a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo'
essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo'
essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data
notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
delle offerte puo' essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a
meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di
gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte
non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta
giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo,
decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle
offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione
definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi di cui
agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non
superiore a centomila euro.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g)
non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1,
della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al singolo
intervento edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi
l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
9. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86,
comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e'
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.



Note all'art. 122:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 reca: "Individuazione del sito Internet
www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara
delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di
interesse nazionale, nonche' dei siti Internet predisposti
dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di
bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) e dell'art.
4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847,
(Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui
per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge
18 aprile 1962, n. 167), e' il seguente:
"Art. 1. - I comuni ed i consorzi dei comuni sono
autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333
del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con
la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito
fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il
finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica
utilita', nonche' con gli istituti di assicurazione e di
previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
(omissis);
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate
al successivo art. 4;
(omissis)".
"Art. 4. - Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono
quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.".
- Il testo del'art. 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato
all'art. 32, e' il seguente:
"2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.".



 
Art. 123.
Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 750.000, le stazioni appaltanti hanno facolta', senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalita' previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di piu' di un raggruppamento temporaneo o piu' di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa e' articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, e' stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data e' indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne da' pubblicita' sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si e' verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o piu' diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
 
Art. 124
Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si
applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso
sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo
65.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che
attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicita' decorrono dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti
complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in
tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre
le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non puo' essere inferiore a
quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
la decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore
a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo'
essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data
notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
delle offerte puo' essere ridotto a dieci giorni e comunque mai
a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte,
dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di
gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure
ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione
rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di
idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori
economici.
8. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86,
comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e'
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
 
Art. 125.
Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
 
Art. 126.
Ambito di applicazione
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.
 
Art. 127.
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa,
nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico
consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a
quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi
i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti
presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la
rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle
Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonche' ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per
cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
nonche' parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di
euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il
direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con
motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza
di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano
deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal
parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare.
 
Art. 128
Programmazione dei lavori pubblici
(art. 14, legge n. 109/1994)

1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti.



Note all'art. 128:
- Il testo degli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
citato all'art. 93, e' il seguente:
"Art. 9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici). - 1.
Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio
quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano
urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede
la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita'.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di
cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera.
3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica
utilita' dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art.
9 del testo unico in materia edilizia approvato dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua
decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la
rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e
tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli
standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo
preordinato all'esproprio, il consiglio comunale puo'
motivatamente disporre che siano realizzate sul bene
vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da
quelle originariamente previste nel piano urbanistico
generale. In tal caso, se la regione o l'ente da questa
delegato all'approvazione del piano urbanistico generale
non manifesta il proprio dissenso entro il termine di
novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera
del consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del
Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
l'efficacia.
6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato
in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione
e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.".
"Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio
puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
iniziativa dell'amministazione competente all'approvazione
del progetto, mediante una conferenza di servizi, un
accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto,
anche di natura territoriale, che in base alla legislazione
vigente comporti la variante al piano urbanistico e
l'apposizione su un bene del vincolo preordinato
all'esproprio.".
Art. 11 (La partecipazione degli interessati). - 1. Al
proprietario del bene sul quale si intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri
catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento;
c) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1,
lettera c), l'avviso di avvio del procedimento e'
comunicato agli interessati alle singole opere previste dal
progetto, dandone altresi' pubblico avviso su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati
possono formulare entro i successivi trenta giorni
osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di
servizi ai fini delle definitive determinazioni.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici.
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga
dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei
lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo
programma.".
Art. 19 (L'approvazione del progetto). - 1. Quando
l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo da
parte del Consiglio comunale costituisce adozione della
variante allo strumento urbanistico.
2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di
approvazione del progetto esecutivo da parte della
autorita' competente e' trasmesso al Consiglio comunale,
che puo' disporre l'adozione della corrispondente variante
allo strumento urbanistico.
3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende
apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione
della variante al piano urbanistico generale, ovvero uno
degli accordi o degli atti indicati all'art. 10, comma 1,
con cui e' approvato il progetto definitivo.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la regione o
l'ente da questa delegato all'approvazione del piano
urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso
entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla
ricezione della delibera del Consiglio comunale e della
relativa completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del Consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia.".
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, citato all'art. 32, e' il seguente:
"Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.".
- Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20, si veda nelle note all'art. 122.



 
Art. 129.
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e
dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita'
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria
decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di importo
superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di
esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, e'
obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di
importo superiore a 75 milioni di euro.
 
Art. 130.
Direzione dei lavori
(art. 27, legge n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.



Nota all'art. 130:
- Per l'art. 30 e per il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si veda nelle note all'art. 90.



 
Art. 131.
Piani di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita' alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e' determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e' equiparato all'appaltatore.



Note all'art. 131:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
3 luglio 2003, n. 222, si veda nelle note all'art. 87.
- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si
veda nelle note all'art. 92.
- Il testo degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, (Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), e' il seguente:
«Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica).
- I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrita' fisica.».
«Art. 11 (Attivita' culturali, ricreative e
assistenziali e controlli sul servizio di mensa). - Le
attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a
norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la
qualita' del servizio di mensa secondo modalita' stabilite
dalla contrattazione collettiva.».
«Art. 35 (Campo di applicazione). - Per le imprese
industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III,
ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente
legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di quindici
dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle
imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso
comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu'
di cinque dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9,
14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro
provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale
navigante.».



 
Art. 132.
Varianti in corso d'opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali .



Nota all'art. 132:
- L'art. 1664, comma 2 del codice civile, cosi' reca:
«Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu'
onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto
a un equo compenso.».



 
Art. 133
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge n. 109/1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento.



Nota all'art. 133:
- L'art. 1664, comma 1 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione).
- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o
della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo
convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere
una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' essere
accordata solo per quella differenza che eccede il
decimo.".



 
Art. 134.
R e c e s s o
(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.
 
Art. 135
Risoluzione del contratto per reati accertati
(art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, l'opportunita' di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



Nota all'art. 135:
- Per l'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
si veda nelle note art. 38.



 
Art. 136.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
grave irregolarita' e grave ritardo
(art. 119, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
 
Art. 137.
Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante.
 
Art. 138.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita' indicate dal regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 140, comma 1.
 
Art. 139.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
 
Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
3. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da completare e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto e' inferiore alla soglia di cui all'articolo 28.
4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche' i lavori siano gia' stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57.
 
Art. 141
Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessita' dell'opera da collaudare, in cui il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessita'; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.



Note all'art. 141:
- L'art. 1669 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili
destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso
di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denunzia.".



 
Art. 142
Ambito di applicazione e disciplina applicabile
(articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18;
Art. 2, legge n. 109/1994)

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione IV del presente capo, se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonche' le norme della parte II, titolo I, in tema di pubblicita' dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.
 
Art. 143
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art.
87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprieta' o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu' favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Nota all'art. 143:
- Il testo dell'art. 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, citata all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti
aggiudicatari di concessione individuati all'esito della
procedura di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del
1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'art.
37-quinquies della medesima legge.".



 
Art. 144
Procedure di affidamento e pubblicazione del bando
relativo alle concessioni di lavori pubblici
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66.



Note all'art. 144:
- Per la direttiva 2004/18, si veda nelle note all'art.
18.



 
Art. 145
Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non puo', in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo 70, comma 8.
 
Art. 146.
Obblighi e facolta' del concessionario in relazione
all'affidamento a terzi di una parte dei lavori
(art. 60, direttiva 2004/18;
Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante puo':
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facolta' per i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.
 
Art. 147.
Affidamento al concessionario di lavori complementari
(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
ultimo periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione ne' nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.
 
Art. 148.
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati
dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il concessionario che e' un'amministrazione aggiudicatrice e' tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
 
Art. 149
Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili
agli appalti aggiudicati dai concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)

1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano a terzi, ai sensi dell'articolo 146, appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 142, comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicita' previste dall'articolo 66.
2. Non e' necessaria alcuna pubblicita' se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo 57.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una societa' di progetto, in conformita' all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.
4. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo' esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che puo' esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e' soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprieta', alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.
5. L'influenza dominante e' presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
oppure b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al
capitale dell'impresa; oppure c) puo' designare piu' della meta' dei membri dell'organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo.
 
Art. 150
Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati
dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 64, direttiva 2004/18)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalita' dell'articolo 66.
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
 
Art. 151
Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione
delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 65, direttiva 2004/18)

1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette e negoziate).
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70, in quanto compatibili.
 
Art. 152.
Disciplina comune applicabile
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalita' fissate dal regolamento.
 
Art. 153
Promotore
(art. 37-bis, legge n. 109/1994)

1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita', un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attivita' di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 128, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
3. Entro venti giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresi', indicare espressamente che e' previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono: a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento; b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione.



Note all'art. 153:
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, citato all'art. 75, e' il
seguente:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.".
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, (Disciplina delle societa' fiduciarie e di
revisione), e' il seguente:
"Art. 1. - Sono societa' fiduciarie e di revisione e
sono soggette alla presente legge quelle che, comunque
denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di
assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi,
l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la
rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al
comma precedente le funzioni di sindaco di societa'
commerciale, di curatore di fallimento e di perito
giudiziario in materia civile e penale e in genere le
attribuzioni di carattere strettamente personale riservate
dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle
societa' estere le quali, mediante succursali o stabili
rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna
delle attivita' prevedute dal primo comma di questo
articolo.".
- L'art. 2578 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2578 (Progetti di lavori). - All'autore di
progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di
ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il
progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.".
Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.
11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1998, n. 461), e' il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - Nel presente decreto si
intendono per:
(omissis);
c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori
connessi; crescita e formazione giovanile; educazione,
istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e
beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza
agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e
agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione
civile; salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e
mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I
settori indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
(omissis).".



 
Art. 154
Valutazione della proposta
(art. 37-ter, legge n. 109/1994)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita' delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', della fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita' al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 155 il promotore potra' adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente. In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della concessione.
 
Art. 155
Indizione della gara
(art. 37-quater, legge n. 109/1994)

1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata: a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1,
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonche' i valori
degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nelle misure previste dal piano
economico-finanziario presentato dal promotore; si applica
l'articolo 53, comma 2, lettera c); b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due
migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in
cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e' vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.



Nota all'art. 155:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, si veda nelle note all'art. 93.



 
Art. 156.
Societa' di progetto
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 155. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
 
Art. 157.
Emissione di obbligazioni
da parte delle societa' di progetto
(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
1. Le societa' costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.



Nota all'art. 157:
L'art. 2412 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa' puo'
emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci
attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere.
Il primo e il secondo comma non si applicano
all'emissione di obbligazioni effettuata da societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in
altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».



 
Art. 158.
R i s o l u z i o n e
(art. 37-septies, legge n. 109/1994)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
 
Art. 159.
S u b e n t r o
(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una societa' che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verra' accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine piu' ampio che potra' essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
 
Art. 160
Privilegio sui crediti
(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.



Note all'art. 160:
L'art. 2745 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2745 (Fondamento del privilegio). - Il privilegio
(att. 234) e' accordato dalla legge in considerazione della
causa del credito. La costituzione del privilegio puo'
tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione
delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari
forme di pubblicita'.".
L'art. 1524, comma 2, del codice civile, cosi' recita:
"Art. 1524 (Opponibilita' della riserva di proprieta'
nei confronti di terzi). - (Omissis).
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e'
superiore alle lire trentamila, la riserva della proprieta'
e' opponibile anche al terzo acquirente, purche' il patto
di riservato dominio sia trascritto in apposito registro
tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione
del quale e' collocata la macchina, e questa, quando e'
acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la
trascrizione e' stata eseguita.
(Omissis).".
L'art. 1153 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 1153 (Effetti dell'acquisto del possesso). -
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi
non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante
il possesso, purche' sia in buona fede al momento della
consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
proprieta'.
La proprieta' si acquista libera da diritti altrui
sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la
buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto,
di uso e di pegno.".



 
Art. 160-bis (5) (( Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita' ))

(( 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste. ))
 
Art. 161
Oggetto e disciplina comune applicabile
(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)

1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni: - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi
in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); - della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria); - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori); - della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici); - della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa' di progetto); - della parte IV (contenzioso); - della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).



Note all'art. 161:
Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive.), e' il seguente:
"Art. 1. - Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)
e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.".
La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastruttre ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive.) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.



 
Art. 162
Definizioni rilevanti per le
infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

1. Salve le definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo: a) programma e' il programma delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici di preminente interesse
nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443; b) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e
insediamenti produttivi inseriti nel programma; d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il
preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate
nel programma di cui all'articolo 161 comma 1, non aventi
carattere interregionale o internazionale, per le quali sia
prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo
161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o
province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere
interregionale o internazionale le opere da realizzare sul
territorio di piu' regioni o Stati, ovvero collegate
funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale; e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei
finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo
stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina
alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
infrastrutture inserite nel programma; f) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, integrato con i presidenti delle regioni e province
autonome di volta in volta interessate dalle singole
infrastrutture e insediamenti produttivi; g) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui
all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una
infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal
concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione
dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di
capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con
mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I
contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del
presente capo; h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso
ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con
rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa' di
progetto.



Nota all'art. 162:
- Il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, citata all'art. 161, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive). - 1. Il
Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per
assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)
e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.".



 
Art. 163
Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita' di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle
regioni o province autonome, formulando la proposta di programma
da approvare con le modalita' previste dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte
dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune
intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque
interessati; c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti
preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma
del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua
volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per
l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello
Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di
altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare; d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e
della successiva realizzazione delle infrastrutture; e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie
con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie
strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al
comma 5; f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse
finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali;
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla
realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del
progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per
le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le attivita'
di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
delle attivita' produttive.
3. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita' interne, puo': a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base
di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella
gestione di lavori pubblici e privati e di procedure
amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi
della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla
lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalita'
stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 6; b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
specializzazione e professionalita', previa selezione, con
contratti a tempo determinato di durata non superiore al
quinquennio rinnovabile per una sola volta; c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, inoltre, puo': a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o
province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a
proprio carico; b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e
prestiti o di societa' da essa controllata per le attivita' di
supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori; c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la
collaborazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, allo scopo
riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso di particolare complessita' delle stesse, il commissario straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.



Note all'art. 163:
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedere le note
all'art. 161.
- Il testo dell'art. 47, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), e' il seguente:
"Art. 47 (Finanziamento delle grandi opere e di altri
interventi). - 1. Per il finanziamento del piano
straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi
dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal
CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo' intervenire, per
fini di interesse generale, anche in collaborazione con
altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti
pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la
progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere,
mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma,
anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e
di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno
essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile.".
- Il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali.), e' il seguente:
"Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del CIPE,
l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di seguito
denominata "Unita".
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno
delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali
privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica
prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire
supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE
su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni
aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle
necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la
realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art.
14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di
valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e
nelle attivita' di indizione della gara e della
aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge
n. 109 del 1994 .
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro
degli interventi individuati dalla programmazione triennale
dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con
propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita',
scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni
dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei
settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e
giuridico. Le modalita' di selezione sono determinate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per una
sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento
economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione
annuale sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati
conseguiti".
- Il testo dell'art. 57 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
e' il seguente:
"Art. 57 (Finanza di progetto). - 1. Al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti
programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni
statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei
programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture,
acquisiscono le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di
progetto, di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.
144, secondo modalita' e parametri definiti con
deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con
deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la medesima Conferenza unificata, saranno
individuate ulteriori modalita' di incentivazione
all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le
amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle
valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo
le modalita' previste dal presente articolo.".
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1197, n. 135, (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione.), e' il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al
comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1
provvede in sostituzione degli organi ordinari o
straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso
di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva
esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
presidente della regione o della provincia, al sindaco
della citta' metropolitana o del comune, nel cui ambito
territoriale e' prevista, od in corso, anche se in parte
temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei
lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione,
possono disporne la sospensione, anche provvedendo
diversamente; trascorso tale termine e in assenza di
sospensione, i provvedimenti del commissario sono
esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 .
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.".



 
Art. 164
Progettazione
(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui
all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI. Le predette norme sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attivita' di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attivita' ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le societa' collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attivita' di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attivita' di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attivita' di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformita' al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.



Nota all'art. 164:
Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, vedi nelle note all'art. 122.



 
Art. 165
Progetto preliminare. Procedura di valutazione
di impatto ambientale e localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita' espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue: a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui
attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o
provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso
a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici
che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi
del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al
CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni
entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede
permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta
giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di
competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive o altro Ministro competente per materia,
sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di
dissenso delle regioni o province autonome interessate, si
provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio
tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o
provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del
progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che,
nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del
dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE,
d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la
sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in
attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del
programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di
dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di
carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita' ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita' tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa' incaricate della predetta attivita' anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI.



Note all'art. 165:
- Per l'art. 11 e per il decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si veda nelle note
all'art. 128.
- Per l'art. 15 e per il decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si veda nelle note
all'art. 93.
Note art. 166:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
(Regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
"Art. 5 (Pubblicita). - 1. Contestualmente alla
comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
quotidiano piu' diffuso nella regione o provincia autonoma
territorialmente interessata e su un quotidiano a
diffusione nazionale, di un annuncio contenente
l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una
sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede altresi' al deposito di una
o piu' copie del progetto e degli elaborati della
comunicazione, cosi' come definiti all'art. 2, presso il
competente ufficio della regione o provincia autonoma
interessata, ai fini della consultazione da parte del
pubblico.
3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, individuano gli
uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e ad
una adeguata informazione al pubblico.".
- Per l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 si veda nelle note
all'art. 128.
L'art. 16 del medesimo decreto, cosi' recita:
"Art. 16 (Le modalita' che precedono l'approvazione del
progetto definitivo). - 1. Il soggetto, anche privato,
diverso da quello titolare del potere di approvazione del
progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo'
promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica
utilita' dell'opera. A tale fine, egli deposita presso
l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera,
unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una
relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo
delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta,
alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti
dalla normativa vigente.
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione
del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la
descrizione dei terreni e degli edifici di cui e' prevista
l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei
confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi
catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari
iscritti nei registri catastali.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15
consente anche l'effettuazione delle operazioni previste
dal comma 2.
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la
realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1,
con l'indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento.
5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a
50 si osservano le forme di cui all'art. 11, comma 2.
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo
degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di
pubblica utilita' e' comunicato con le modalita' di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190.
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha
luogo per irreperibilita' o assenza del proprietario
risultante dai registri catastali, il progetto puo' essere
ugualmente approvato.
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei
registri catastali e non risulta il proprietario attuale,
la comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un
avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo
pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato
su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale.
9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna
comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono
formulare osservazioni al responsabile del procedimento,
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
o dalla pubblicazione dell'avviso.
11. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, il
proprietario dell'area, nel formulare le proprie
osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi
anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state
prese in considerazione, qualora per esse risulti una
disagevole utilizzazione ovvero siano necessari
considerevoli lavori per disporne una agevole
utilizzazione.
12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle
osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto
o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello
schema del progetto con pregiudizio di un altro
proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono
ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal
comma 4.
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte
agevolmente separabile dell'opera, l'autorita' espropriante
puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa
delle determinazioni sulle osservazioni.
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la
necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o
altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto
motivato l'autorita' espropriante integra il provvedimento
con cui e' stato approvato il progetto ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita'. Si applicano le
disposizioni dei precedenti commi.".
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note
all'art. 97.



 
Art. 166.
Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
 
Art. 167.
Norme generali sulla procedura di approvazione
dei progetti
(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002,
inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu' sospensioni, il termine complessivo di sospensione non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con le modalita' dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo e' istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, e' tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attivita' culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.
 
Art. 168
Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e' convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza e' demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: "struttura tecnica".
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche' una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza e' resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.



Nota all'art. 168:
- Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122.



 
Art. 169.
Varianti
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002,
inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facolta' di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le modalita' di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto e' nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita' dell'articolo 166 e seguenti.



Nota all'art. 169:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
vedi le note all'art. 7.



 
Art. 170.
Interferenze
(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze gia' note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita' progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.



Nota all'art. 170:
- Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, citato nelle note
dell'art. 128, e' il seguente:
«Art. 25 (Effetti dell'espropriazione per i terzi). -
1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta
l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli
compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata.
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene
espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e
sugli effetti del decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti
i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
valere unicamente sull'indennita'.
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio,
il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre
dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i
soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di
autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la
definizione degli spostamenti concernenti i servizi
interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il
soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano
stati avviati entro sessanta giorni, puo' provvedervi
direttamente, attenendosi alle modalita' tecniche
eventualmente definite ai sensi del presente comma».



 
Art. 171.
Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002,
inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita' previste dall'articolo 170, come precisato dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita' del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attivita' di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 166 e seguenti.
 
Art. 172.
La societa' pubblica di progetto (art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e' autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed e' organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.



Note all'art. 172:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, vedi le note dell'art. 128.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca:
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura".



 
Art. 173.
Modalita' di realizzazione
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
 
Art. 174.
Concessioni relative a infrastrutture
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario
e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara,
sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come
previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo
si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da
parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando
di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello
stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio
contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli
articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui
al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari
e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e
appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato
disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese
esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo
149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle
candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in
funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei
collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per
la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai
rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i
commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia
un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il
subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di
gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote
predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di
procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 147, previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di
tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli
articoli 56, 57 e 132.
 
Art. 175
Promotore
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)

1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonche' l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunque facolta' del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153.
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo 155 e' bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed e' regolata dall'articolo 176.



Nota all'art. 175:
- Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122.



 
Art. 176
Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede: a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita' tecnico
amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire
all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto
progetto non sia stato posto a base di gara; b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario,
puo' essere accordata al contraente generale; c) alla progettazione esecutiva; d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro
direzione; e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da
realizzare; f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita' gestionali
dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e
di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni
della criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e
gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del progetto
definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato
posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti
in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della
criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma
di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti: a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del
progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto
aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore
le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa
geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente
generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il
soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle
varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le
specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore,
specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque
determinino peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto in forma di societa', anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societa' di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo 117; la cessione puo' avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni
progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia gia'
ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella
garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non
opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione di
riduzione espunta dalla garanzia; b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 159; c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove
istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle
lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro: a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche
ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui
all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove
autorizzati; b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo
dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima
dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivita'
progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione



Note all'art. 176:
- Il testo dell'art. 6, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, citato
all'art. 128, e' il seguente:
"8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va
realizzata da un concessionario o contraente generale,
l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo'
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nella concessione o nell'atto di affidamento,
i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di
servizi ai fini delle attivita' preparatorie.".
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note
all'art. 161.
- Per la direttiva 2004/18/CE vedi le note alle
premesse.
- L'art. 2410 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2410 (Emissione). - 1. Se la legge o lo statuto
non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e'
deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve
risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed
iscritta a norma dell'art. 2436.".
- Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"Art. 13 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.".



 
Art. 177
Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali: a) il prezzo; b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; c) il tempo di esecuzione; d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza, nonche' l'eventuale
prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2; f) la maggiore entita' di lavori e servizi che il contraente generale
si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai
sensi dell'articolo 176, comma 7. Ai fini predetti rilevano
esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente
entita' superiore al cinque per cento dell'importo di
aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche
ai sensi dell'articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entita'
superiore al tre per cento del predetto importo, nonche' gli
affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e
controllo qualita', che il Contraente generale intende affidare a
terzi; g) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire; h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico
delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.



Nota all'art. 177:
- Per la direttiva 2004/18/CE vedi le note alle
premesse.



 
Art. 178.
Collaudo
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e
nei termini previsti dall'articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il
soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo
ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei
fondi con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto
al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha
progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte
l'infrastruttura.
 
Art. 179. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico
(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica puo' richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilita' delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle attivita' produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e' trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', e' comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalita' di cui all'articolo 165, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attivita' produttive.
7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.



Note all'art. 179:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi le note
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377
(Regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
"Art. 5 (Pubblicita). - 1. Contestualmente alla
comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
quotidiano piu' diffuso nella regione o provincia autonoma
territorialmente interessata e su un quotidiano a
diffusione nazionale, di un annuncio contenente
l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una
sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede altresi' al deposito di una
o piu' copie del progetto e degli elaborati della
comunicazione, cosi' come definiti all'art. 2, presso il
competente ufficio della regione o provincia autonoma
interessata, ai fini della consultazione da parte del
pubblico.
3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, individuano gli
uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e ad
una adeguata informazione al pubblico.".



 
Art. 180.
Disciplina regolamentare
(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo
all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio
delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione
e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi
oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti
stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
 
Art. 181.
Norme di coordinamento
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente capo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa' Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.



Note all'art. 181:
- La legge 16 aprile 1973, n. 171, reca: «Interventi
per la salvaguardia di Venezia».
- La legge 29 novembre 1984, n. 798, reca: «Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, reca: «Interventi
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».
- La legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, reca:
«Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il
continente».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 23 gennaio 1998, reca: «Alienazione della
partecipazione del Tesoro nella BNL S.p.a., ovvero nella
societa' che risultera' dalla integrazione con il Banco di
Napoli S.p.a.».



 
Art. 182.
Campo di applicazione
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non puo' essere rilasciato se non e' concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.
5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, e' regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.



Note all'art. 182:
- Per l'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, vedi le note all'art. 162.
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella GUCE del
5 luglio 1985, n. L 175.
- La direttiva 97/11/CE e' pubblicata nella GUCE
14 marzo 1997, n. L 73.
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e' il seguente:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
«Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».



 
Art. 183
Procedure
(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'art. 182, comma 1, e' eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale e' redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficolta' riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 182, comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilita' ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attivita' produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e' adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attivita' culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilita' ambientale e' demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.



Note all'art. 183:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, vedi le note all'art. 179.
- Il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale), e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le
norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al
comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto.".



 
Art. 184
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti
diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali
alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna,
sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti
fattori, nonche' sui beni materiali e sul patrimonio culturale,
sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da
diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente
qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e
giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le
valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in
sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione
e' integrata da un componente designato dalle regioni o dalle
province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni
dalla data del decreto di costituzione della commissione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione
della commissione sono stabilite la durata e le modalita' per
l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la
commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni
dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate
dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30
aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.



Nota all'art. 184:
- Il testo dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n.
136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere
a carattere ambientale), e' il seguente:
"Art. 27 (Interventi in materia ambientale). - 1. Per
le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale di
progetti di opere di competenza statale il cui valore sia
di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le
relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
a carico del soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per essere
riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla
valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del
presente articolo non si applica alle opere per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge sia
gia' stata attivata la procedura di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.".



 
Art. 185
Compiti della commissione speciale VIA
(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 e' differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La commissione: a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto
definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformita'
tra questo e il progetto preliminare; b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la sensibile differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo' riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilita' ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.



Nota all'art. 185:
- Gli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
citata all'art. 183, cosi' recitano:
"Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge
25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di
lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e'
imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente
comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con
il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.".
"Art. 9. - 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la
funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita'
amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla
presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario,
anche in riferimento agli obiettivi della programmazione
economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione e'
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o
con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive
concernenti le attivita' delegate alle regioni, fatte salve
le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente
inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle
funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna
un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento
degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione
regionale.
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.".



 
Art. 186
Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa' commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34.
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facolta' di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: a) I: sino a 350 milioni di euro; b) II: sino a 700 milioni di euro; c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, e' convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.



Nota all'art. 186:
- Per la legge 25 giugno 1909, n. 422, vedi le note
all'art. 34.



 
Art. 187.
Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9001;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.
 
Art. 188.
Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dal regolamento.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e' richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.
 
Art. 189
Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacita' economica e finanziaria; b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo
triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato,
costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui
all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale
media consolidata in lavori relativa all'attivita' diretta e
indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere
inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali
irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche
dalla eventuale societa' controllante. Ove il rapporto sia
inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla
stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di
affari in lavori di cui alla lettera b) e' incrementata
convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al
minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere
inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli
incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano
ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori.
Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene
convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra
d'affari; b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio
precedente la domanda di iscrizione mediante attivita' diretta e
indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la
Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e
milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata
con le modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attivita' di
progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute
nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e' dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena liberta' di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso societa' controllate. Possono essere altresi' valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato: a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non
inferiore a quindici unita' per la Classifica I, venticinque
unita' per la Classifica II e quaranta unita' per la Classifica
III; b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di
dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,
ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata
professionalita' tecnica e di esperienza acquisita in qualita' di
responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore
a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di
euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la
Classifica III, in numero non inferiore a tre unita' per la
Classifica I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo
incarico per altra impresa e producono a tale fine una
dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa assicura il
mantenimento del numero minimo di unita' necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla
sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di
progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita'; in
mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione
della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
 
Art. 190.
Consorzi stabili e consorzi di cooperative (art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale e' richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non piu' di cinque consorziati per la classifica I e non piu' di quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilita' solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.
2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalita' previste dal regolamento.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188, devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualita' aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005;
d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, puo' essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito puo' essere conseguito alternativamente, con il piu' consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti lavori realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III di qualificazione. Tale importo sara' ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo e' ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;
f) il consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilita' previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di tale facolta' il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di cooperative possono conferire le attivita' di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attivita' deve essere comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 191;
d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di una cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla societa' di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la societa' di progetto, ovvero con la sola societa' di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente codice.



Note all'art. 190:
- Per la legge 25 giugno 1909, n. 422, vedi le note
all'art. 34.
- Il decreto legislativo del 10 gennaio 2005, n. 9,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
2005, reca: «Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di
qualificazione dei contraenti generali delle opere
strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma
della legge 21 dicembre 2001, n. 443».



 
Art. 191.
Norme di partecipazione alla gara (art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 188; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalita' dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell'articolo 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
 
Art. 192
Gestione del sistema di qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5. Le ulteriori modalita' tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformita' alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonche' dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito e non e' corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.



Nota all'art. 192:
- Per il decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9,
vedi le note all'art. 190.



 
Art. 193.
Obbligo di comunicazione (art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorita', nonche' alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
 
Art. 194
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005,
convertito con l. n. 80/2005)

1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 e' effettuata, valorizzando la capacita' propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di finanza di progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalita', competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente gia' nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di riclassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.



Note all'art. 194:
- Il testo degli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge
finanziaria 2003), e' il seguente:
"Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle
Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni".
"Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11.-12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".
- Il testo dell'art. 4, comma 130, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), e' il seguente:
"130. - All'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli interventi
finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito
alle singole misure di incentivazione" sono sostituite
dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione e alla finalita' di accelerazione della
spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione
della spesa le amministrazioni centrali e le regioni
presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita'
finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli
interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i
risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma
delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili
sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste
dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di
accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca,
acqua e rischio idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono
sostituite dalla seguente: "semestralmente" e dopo le
parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le
seguenti: ", e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate".".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415",
e' il seguente:
"2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto
1992, n. 363.".
- Per l'art. 1 e per la legge 21 dicembre 2001, n. 443,
vedi le note all'art. 162.
- Per l'art. 13 e del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67 vedi le note all'art. 163.
- Per la legge 23 maggio 1997, n. 135, vedi le note
all'art. 163.
- Il testo dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n.
340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999", e' il seguente:
"Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza
e l'approvvigionamento strategico dell'energia). - 1. L'uso
o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di
impianti destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e'
soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di
gas naturale liquido. Il soggetto richiedente
l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di
autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il
responsabile unico del procedimento che convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero
dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante
la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel
termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla
prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i
presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti
la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e
delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della
conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un unico provvedimento di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al
comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
che provvede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
della presente legge.".



 
Art. 195.
Disciplina comune applicabile ai contratti
nel settore della difesa
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
 
Art. 196
Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7,
comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994;
art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n.
140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche' un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
- 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
- 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo 10, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa.
5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti con le modalita' di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17, 18, per la pubblicita' di cui al citato articolo 128, comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sara' disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.



Nota all'art. 196:
- Per l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi note all'art. 5.



 
Art. 197.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici
relativi ai beni culturali
(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche' alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.



Nota all'art. 197:
- Gli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, citato all'art. 7, cosi' recitano:
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni,
associazioni, consorzi, societa' di capitali o altri
soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente,
dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati
ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in
forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello
di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due
forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3
e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di
efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al
comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a
terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad
evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa
dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente
ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma
3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non
risulti conveniente od opportuna la gestione in forma
diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di
valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al
comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed
integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e
l'affidatario od il concessionario e' regolato con
contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra
l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e
di professionalita' degli addetti nonche' i poteri di
indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita'
o del servizio.
9. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al
patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3,
lettera a), anche con il conferimento in uso del bene
culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del
titolare dell'attivita' o del servizio, di estinzione del
soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque
causa, dell'affidamento dell'attivita' o del servizio. I
beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al
comma 3 puo' essere collegata la concessione in uso del
bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione
perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di
cessazione dell'affidamento o della concessione del
servizio o dell'attivita'.».
«Art. 117 (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli istituti e
nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 possono
essere istituiti servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle
forme previste dall'art. 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'art. 110.».



 
Art. 198.
Ambito di applicazione
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita' di cui al comma 1, si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.



Nota all'art. 198:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
vedi le note all'art. 197.



 
Art. 199.
Disciplina degli appalti misti
per alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonche' le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita' dell'intervento, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante e' obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.
 
Art. 200.
Limiti all'affidamento congiunto
e all'affidamento unitario
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. Fermo il rispetto dell'articolo 29, e' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorche' inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57, la stazione appaltante e' tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente capo.
 
Art. 201.
Qualificazione
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalita' utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.



Nota all'art. 201:
- Il testo l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 202.
Attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessita' o specificita', per i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica e' obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle complessita' e difficolta' progettuali e realizzative dell'intervento, l'entita' dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo' determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attivita' di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
 
Art. 203.
Progettazione
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo' comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove cio' venga richiesto da particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
 
Art. 204
Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)

1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, e' ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito e' trasmessa all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati e' trasmesso all'Osservatorio.
2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia e' consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' e alla tutela del bene e possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro; b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.



Nota all'art. 204:
- Per l'art. 8 e per il decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, vedi le note all'art. 201.



 
Art. 205.
Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalita' indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, puo', altresi' disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu' dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonche' per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento puo' chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
 
Art. 206
Norme applicabili
(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1,
49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purche' il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonche' le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facolta' di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131.
2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara puo' essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, il riferimento al "bando di gara" contenuto negli articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio di proporzionalita', gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
 
Art. 207
Enti aggiudicatori
(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17;
articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)

1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti: a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che
svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del
presente codice; b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche
annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle
di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu' di diritti
speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente di
uno Stato membro.
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o piu' soggetti l'esercizio di una attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri soggetti di esercitare tale attivita'.
 
Art. 208.
Gas, energia termica ed elettricita'
(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'.
4. L'alimentazione con elettricita' di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' da parte dell'ente interessato avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
 
Art. 209.
Acqua
(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8,
d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attivita' di cui al comma 1, e che, alternativamente:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti piu' del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di una attivita' non prevista dagli articoli da 208 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
 
Art. 210.
Servizi di trasporto
(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorita' pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
 
Art. 211.
Servizi postali
(art. 6, direttiva n. 2004/17)
1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attivita' relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
- «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
- «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i «mailroom management services»;
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali).
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).



Note all'art. 211:
- La direttiva 97/67/CE e' pubblicata in GUCE
21 gennaio 1998, n. L 15.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio), e' il seguente:
«Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del
servizio universale, nella misura necessaria al
mantenimento dello stesso, possono essere riservati la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera,
anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di
peso e di prezzo:
a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal
1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e'
pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per
l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del
primo porto di peso;
b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal
1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e'
pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica
per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida
del primo porto di peso.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase
in se' considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che
fanno parte della riserva da inviare all'estero o da
ricevere dall'estero.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi
tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche, ad
esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica
ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione
generale.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso,
sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii
raccomandati attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le
procedure riguardanti l'attivita' della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.».



 
Art. 212.
Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone
e altri combustibili solidi
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.
 
Art. 213.
Porti e aeroporti
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
 
Art. 214.
Appalti che riguardano piu' settori
(art. 9, direttiva 2004/17)
1. Ad un appalto destinato all'esercizio di piu' attivita' si applicano le norme relative all'attivita' principale cui e' destinato.
2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di piu' appalti distinti non puo' essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della parte II.
3. Se una delle attivita' cui e' destinato un appalto e' disciplinata dalla parte III e l'altra dalla parte II, e se e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto sia principalmente destinato, esso e' aggiudicato secondo le disposizioni della parte II, ferma la facolta', per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attivita' disciplinate dalla parte III.
4. Se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalla parte III e un'altra attivita' non e' disciplinata ne' dalla parte III ne' dalla parte II, e se e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto e' principalmente destinato, esso e' aggiudicato ai sensi della parte III.
 
Art. 215.
Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria nei settori speciali
(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE
n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
 
Art. 216
Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, direttiva 2004/17)

1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivita'.
 
Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attivita' di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette
attivita' in un Paese terzo
(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attivita' in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunita'.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attivita' che considerano esclusa in virtu' del comma 1.
 
Art. 218.
Appalti aggiudicati ad un'impresa comune
avente personalita' giuridica o ad un'impresa collegata
(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» e' qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti stipulati:
a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata,
o
b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalita' giuridica, composti esclusivamente da piu' enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si applica:
a) agli appalti di servizi purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui e' collegata;
b) agli appalti di forniture purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui e' collegata;
c) agli appalti di lavori, purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui e' collegata.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e' disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se piu' imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.
4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi personalita' giuridica, composti esclusivamente da piu' enti aggiudicatori, per svolgere attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi personalita' giuridica, di cui l'ente faccia parte, purche' l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attivita' di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.
5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione puo' giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.



Nota all'art. 218:
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca:
«Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
26 marzo 1990, n. 69.».



 
Art. 219.
Procedura per stabilire se una determinata
attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza
(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui e' esercitata l'attivita', l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu' fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato e' considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.
4. Se non e' possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data attivita', il Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne da' notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita' con le condizioni di cui al comma 1, nonche' le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorita' indipendenti competenti nella attivita' di cui trattasi.
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti al presente codice se la Commissione:
- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilita' del comma 1 in conformita' del comma 6 ed entro il termine previsto, oppure;
- non ha adottato una decisione sull'applicabilita' entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e' presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attivita' di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilita' del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilita' del comma 1 con una decisione adottata in conformita' del comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata attivita'. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita' con le condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attivita' di cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilita' del comma 1 ad una determinata attivita', il comma 1 e' ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate le attivita' che sono escluse dall'applicazione del codice in virtu' delle deroghe di cui al presente articolo.
 
Art. 220.
Procedure aperte, ristrette e negoziate
previo avviso con cui si indice la gara
(art. 40, direttiva 2004/17;
Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 221.
 
Art. 221.
Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, direttiva 2004/17;
Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purche' questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purche' i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilita' di ricorrere a questa procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purche' l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attivita' commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.
 
Art. 222
Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, direttiva 2004/17;
Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente parte.
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
 
Art. 223.
Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull'esistenza di un sistema di qualificazione
(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17;
Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto del disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7. L'avviso periodico indicativo e' altresi' pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione gia' inclusa in un avviso periodico indicativo, purche' indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.
10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalita' del sistema di qualificazione e le modalita' per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore e' sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
 
Art. 224.
Avvisi con cui si indice una gara
(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14,
decreto legislativo n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalita':
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) e' stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresi' i termini previsti dall'articolo 227.
 
Art. 225.
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(art. 43, direttiva 2004/17;
Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformita' all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita' con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identita' degli operatori economici o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantita' dei servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non puo' essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantita' dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi provvedono affinche' le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinche' tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.
 
Art. 226.
Inviti a presentare offerte o a negoziare
(art. 47, direttiva 2004/17;
Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene, alternativamente:
a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;
b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 227, comma 6.
2. Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purche' richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantita', comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita' e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonche' la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;
e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) importo e modalita' di versamento delle somme eventualmente dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu' d'una fra queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.
 
Art. 227.
Termini di ricezione delle domande
di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art. 45, direttiva 2004/17,
Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessita' dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, e' di almeno trentasette giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non puo' comunque essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando e' pubblicato con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche' tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se e' impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che e' di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 223, comma 1, in conformita' all'allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta e' di almeno trentasei giorni e comunque non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreche' dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara di cui all'articolo 224, comma 1, lettera c).
5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), e' possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la documentazione e' accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.
8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo.
 
Art. 228.
Informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione
(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17;
Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede piu' di sei mesi dalla sua presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sara' accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Nota all'art. 228:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi note
all'art. 2.



 
Art. 229.
Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtu' delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219, nonche' dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.
2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinche', durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonche' a chiunque ne abbia diritto.
 
Art. 230.
Disposizioni generali
(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50.
5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di cui alla presente parte.
 
Art. 231.
Principio di imparzialita' e non aggravamento
nei procedimenti di selezione e qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove gia' presenti nella documentazione valida disponibile.
 
Art. 232.
Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacita' economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50.
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo' essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;
c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonche' dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformita' al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.
 
Art. 233.
Criteri di selezione qualitativa
e procedimento di selezione
(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)
1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.
2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessita' oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacita' economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di compatibilita'.
6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.
7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:
a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformita' ai criteri selettivi del presente articolo.
 
Art. 234.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art. 58, direttiva n. 2004/17)

1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunita' non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunita' agli appalti di tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della Comunita' o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del comma 4, se due o piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa viene preferita l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2; il valore delle offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del comma 3, se l'ente aggiudicatore, accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia' esistente, con conseguente incompatibilita' o difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio e' stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.



Note all'art. 234:
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e' pubblicato nella
GUCE 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Per la direttiva 2004/17/CE vedi le note alle
premesse.



 
Art. 235.
Ambito di applicazione ed esclusioni
(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.
2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.
3. Ai fini del comma 1, la soglia e' il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro.
5. Ai fini del comma 3, la soglia e' il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l), qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.
6. Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
 
Art. 236.
Norme in materia di pubblicita' e di trasparenza
(art. 63, direttiva 2004/17)
1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato XVII.
2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione e' trasmessa alla Commissione entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla stessa fissati.
3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identita' degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 66.
 
Art. 237.
Norma di rinvio
(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)
1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III della presente parte nonche' quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.
 
Art. 238.
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli da 208 a 213.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate e' facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, e' pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della meta' e la pubblicita' degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'articolo 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.
6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall'articolo 125.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
 
Art. 239.
Transazione
1. Anche al di fuori dei casi in cui e' previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di cio' che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, e' necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario piu' elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo' formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.
 
Art. 240.
Accordo bonario (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999)
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinche' formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione e' formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilita' ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti gia' nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte piu' diligente, il presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
11. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facolta' di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento e' facoltativa e il responsabile del procedimento puo' essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, puo' farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve puo' notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonche' ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
 
Art. 240-bis
(( (Definizione delle riserve)
(art. 32, comma 4, d. m. n. 145/2000)
1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. ))
 
Art. 241
Arbitrato
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32,
legge n. 109/1994; articoli 150 151, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto
ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv.
nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse.
7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutivita' del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.
11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.
12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.



Nota all'art. 241:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
30 maggio 2002, n. 115, reca: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia".



 
Art. 242.
Camera arbitrale e albo degli arbitri
(artt. 150 e 151, decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999)
1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'Autorita' fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorita' sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorita'.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attivita' la Camera arbitrale puo' richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorita' sono disciplinate le relative modalita' di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresi' la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonche' dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonche' al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilita' fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'art. 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorita', nonche' i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonche' delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
 
Art. 243
Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati
in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale
(art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005;
art. 150, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
decreto ministeriale n. 398/2000; art.1, co. 71, legge n. 266/2005)

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorita'.
 
Art. 243-bis
(( (Informativa in ordine all'intento di proporre
ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b)
e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva
89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimita' e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facolta' di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato puo' avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione puo' essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione e' diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo' essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed e' inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.
3. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, ne' il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 10, ne' il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche' ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, anche ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, non e' impugnabile autonomamente e puo' essere contestato congiuntamente all'atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni.))
 
Art. 244.
Giurisdizione (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co.
19, legge n. 537/1993)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorita'.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.
 
Art. 245.
Strumenti di tutela (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, l. n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n.
35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonche' degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice, nonche' i provvedimenti dell'Autorita', sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo si applica il rito di cui all'articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Si applicano i rimedi cautelari di cui all'articolo 21 e all'articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.
4. L'istanza, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalita'. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
5. Il provvedimento negativo non e' impugnabile, ma la domanda cautelare puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L'efficacia del provvedimento di accoglimento puo' essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso e' notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento non e' appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile senza formalita' dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonche' dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito.
7. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai giudizi in grado di appello, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.



Note all'art. 245:
- Il testo degli articoli 21, 23-bis, 33 e 37 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (Istituzione dei tribunali
amministrativi), e' il seguente:
«Art. 21. Il ricorso deve essere notificato tanto
all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai
controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi
all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti. [In pendenza di un ricorso
l'impugnativa di cui dall'art. 25, comma 5, della legge
7 agosto 1990, n. 241, puo' essere proposta con istanza
presentata al presidente e depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa
con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio].
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e
con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del
ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del
tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni
dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere
depositata copia del provvedimento impugnato, ove non
depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o
comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il
ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento
impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di deposito del ricorso, deve produrre
l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti e i
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene
utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato,
nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto
e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il
presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina,
anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di
adottare nei confronti di soggetti diversi
dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui
ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso,
qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere
anticipata dalla parte che ha proposto istanza per
l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul
ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con
ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino
effetti irreversibili il giudice amministrativo puo'
altresi' disporre la prestazione di una cauzione, anche
mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il
diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
della misura cautelare non puo' essere subordinata a
cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla
integrita' dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario
rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in
ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica
i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori
delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne
facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in
caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda
cautelare o con separata istanza notificata alle
controparti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il
presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza
di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla
pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare e'
sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le
predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
cautelare e in caso di domanda di sospensione della
sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il
tribunale amministrativo regionale, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove
ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti
costituite, puo' definire il giudizio nel merito a norma
dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo
regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e
fissa contestualmente la data della successiva trattazione
del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o
l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della richiesta cautelare comporta priorita'
nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel
merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure
cautelari concesse e la riproposizione della domanda
cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia
adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
tribunale amministrativo regionale le opportune
disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo
regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma,
numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove
occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.».
«Art. 23-bis. 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.».
«Art. 33 (Le sentenze dei tribunali amministrativi
regionali sono esecutive). - Il ricorso in appello al
Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza
impugnata.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte,
qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un
danno grave e irreparabile, puo' disporre, con ordinanza
motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione
sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato
provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del
ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in
camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal
Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al
giudicato di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni.».
«Art. 37. I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento
dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi,
in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
dell'autorita' giudiziaria ordinaria, che abbia
riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico,
sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali
quando l'autorita' amministrativa chiamata a conformarsi
sia un ente che eserciti la sua attivita' esclusivamente
nei limiti della circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere lo
adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di
conformarsi al giudicato degli organi di giustizia
amministrativa, la competenza e' del Consiglio di Stato o
del tribunale amministrativo regionale territorialmente
competente secondo l'organo che ha emesso la decisione,
della cui esecuzione si tratta.
La competenza e' peraltro del tribunale amministrativo
regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale
amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato
in sede di appello.».
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio
2000, n. 205, (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), e' il seguente:
«4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica puo' essere concessa, a richiesta del
ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili
derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione
dell'atto medesimo. La sospensione e' disposta con atto
motivato del Ministero competente ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.».



 
Art. 245-bis
(( (Inefficacia del contratto in caso di gravi
violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi
1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva
2007/66/CE)

1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:
a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal presente codice;
b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal presente codice;
c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 245-quater.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal presente codice;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).))
 
Art. 245-ter
(( (Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo
44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega;
articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta.))
 
Art. 245-quater
(( (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1,
lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2,
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
direttiva 2007/66/CE)

1. Nei casi di cui all'articolo 245-bis, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.))
 
Art. 245-quinquies
(( (Tutela in forma specifica e per equivalente)

1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e 245-ter. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.))
 
Art. 246.
Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n.
80/2005)

1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'art. 140.



Nota all'art. 246:
- Per l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, vedi le note all'art. 245.



 
Art. 247
Normativa antimafia

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
 
Art. 248. Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati (quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n.
402/1998)
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.



Note all'art. 248:
- Per le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, vedi le
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».



 
Art. 249. Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie (articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonche' dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta' di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L'informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta', di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.



Nota all'art. 249:
- Per le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, vedi note
alle premesse.



 
Art. 250. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria (art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co.
12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, nonche' dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di deroghe all'Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalita' dell'operatore economico cui il contratto e' stato affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformita' al comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di deroghe all'Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.



Nota all'art. 250:
- Per la direttiva 2004/18/CE, vedi le note alle
premesse.



 
Art. 251. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali (art. 67, direttiva
2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attivita' cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 215, nonche' dei contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attivita' di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresi' le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell'allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all'Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.



Nota all'art. 251:
- Per la direttiva 2004/17, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 251-bis (( (Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione europea, alternativamente:
a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
b) una conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato posto rimedio;
c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa dalla stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del competente organo a cui e' stato proposto il ricorso.
3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b), puo' anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce gia' l'oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non appena ne viene a conoscenza.
4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato posto rimedio.
5. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione appaltante e puo' chiedere notizie sullo stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta e' formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e' resa per iscritto, con la massima tempestivita' e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell'ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine puo' chiedere le occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d'intesa, nonche', all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 245-bis, comma 2.))
 
Art. 252
Norme di coordinamento e di copertura finanziaria

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Le forme di pubblicita' per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalita' tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto e' emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall'articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti: a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita'; b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica; c) la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarita' contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia.
8. Tutte le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalita' informatica rispettano il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.



Note all'art. 252:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 20 aprile
1952, n. 524, (Modificazioni a disposizioni della legge
18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto
1942, n. 1150, sui piani regolatori), e' il seguente: "Le
sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
sei".
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
vedi le note all'art. 3.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedi
le note all'art. 3.



 
Art. 253
Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.
4. In relazione all'art. 8: a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed
economico, ai dipendenti dell'Autorita' e' attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri; b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8,
comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita' gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza". Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia' assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione.
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa", nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di societa' di capitali; per le societa' costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facolta' e' esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con l'Autorita', emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.
22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di
compatibilita' con le disposizioni del presente codice; b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti
di compatibilita' con le disposizioni del presente codice. Restano
altresi' in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti
emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 2001.
23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita' riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalita' alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi): a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di
servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo
inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 200.000 DSP; b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai
sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002,
i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
minima del quaranta per cento dei lavori; c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a
infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni
relative a infrastrutture gia' affidate alla data del 10 settembre
2002; d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia' stato
redatto il progetto definitivo, sia stata gia' affidata la
realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
aggiudicatore piu' opportuno ai fini della celere realizzazione
dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di compatibilita'
ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del
progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a
contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di
gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale
assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5
dell'art. 176; e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto
delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di
procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto
ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i
soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della
medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure
disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero
proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del
compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo
IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze
delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute
ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e
7 dell'articolo 185; f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del
2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla
concessione, l'affidamento a contraente generale per la
realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno
dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di
collegamento europei; complessita' dell'intervento tale da
richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche'
estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti
che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati
con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in
uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia
stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito
l'affidamento in concessione; g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i
soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di
Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni
diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla
data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi
essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro
adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV; h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di
cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e'
data facolta' al richiedente di optare per l'applicazione della
normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi
procedimenti; i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui
all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente
codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui
redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata,
affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i
progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata
in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti
aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme
tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo
corrispettivo; l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al
limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria
e' avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e
14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai
rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi
dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189
del 2005, ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la
applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi
ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente
generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti; m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori
indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e collaudo; n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del
regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini
dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione
rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino
all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono
fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i
provvedimenti gia' formati o assunti, e i procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno,
ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi
della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo 196 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243: a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia'
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le
nuove procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata.
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata a seguito
dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti
o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in
vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino
gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione; b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio
2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, purche' risultino rispettate le disposizioni relative
all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero
nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del
2005; c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i
giudizi arbitrali nei quali siano stati gia' nominati i due
arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente codice; d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la
disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di
risoluzione delle controversie nella materia dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano
arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma
2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla
legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater,
del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8
aprile 2003, n. 62.
35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.



Note all'art. 253:
- Il testo degli articoli 6, 18 e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), e' il
seguente:
"Art. 6 (Esercizio del potere sanzionatorio). - 1.
L'Autorita' provvede alla contestazione della violazione
del dovere di informazione di cui all'art. 4, commi 6 e 17,
della legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di
dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all'art. 10, comma 1-quater, della legge, concedendo un
termine non inferiore a venti giorni per la presentazione
di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorita' valuta le
giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in
merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento
delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice
amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per
violazione degli obblighi di veridicita' delle
dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'art. 10,
comma 1-quater, della legge, il provvedimento e' trasmesso
all'Osservatorio dei lavori pubblici.
5. Nel caso di cui all'art. 4, comma 8, della legge,
l'Autorita' informa i soggetti competenti per
l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'amministrazione e' tenuta a comunicare all'Autorita'
l'esito del procedimento disciplinare.".
Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare).
- 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche piu' significative degli elaborati dei
successivi livelli di progettazione, in funzione delle
dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dell'intervento, ed e' composto, salva diversa
determinazione del responsabile del procedimento, dai
seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilita' ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e
archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di
gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori
pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate
dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) e' redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare e' posto a base di
gara per l'affidamento di una concessione di lavori
pubblici, deve essere altresi' predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale
sono determinati gli elementi previsti dall'art. 85,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da
inserire nel relativo bando di gara.".
"Art. 17 (Quadri economici). - 1. I quadri economici
degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al
quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in
relazione alla specifica tipologia e categoria
dell'intervento stesso e prevedono la seguente
articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante
per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti;
5 - acquisizione aree o immobili;
6 - accantonamento di cui all'art. 26, comma 4,
della legge;
7 - spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attivita' preliminari, nonche' al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione dei
dipendenti;
8 - spese per attivita' di consulenza o di
supporto;
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10 - spese per pubblicita' e, ove previsto, per
opere artistiche;
11 - spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in
economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione
delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di
sicurezza.".
- Il testo degli articoli 17 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
(Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici,
aisensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni), e' il seguente:
"Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). - 1. I
requisiti d'ordine generale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di
societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono
a Stati che concedono trattamento di reciprocita' nei
riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimento in corso per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna
passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale a carico del titolare, del legale
rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico
per reati che incidono sulla moralita' professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarita', definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
del Paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le
competenti camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, ovvero presso i registri professionali dello
Stato di provenienza, con indicazione della specifica
attivita' di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di
liquidazione o di cessazione dell'attivita';
h) inesistenza di procedure di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di
lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di
lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione
i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano
l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione.
Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle societa' commerciali,
delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra
imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa'
in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli
accomandatari se si tratta di societa' in accomandita
semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti
di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di
societa' o di consorzio.".
"Art. 18 (Requisiti di ordine speciale). - 1. I
requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e'
dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto
previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante
attivita' diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione
del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale
della lettera A) del passivo di cui all'art. 2424 del
codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di
valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali,
delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con
la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte
delle societa' di capitale con la presentazione dei
bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente, e' comprovata con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita'
alle direttive europee, e della relativa nota di deposito,
dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed
e-bis) della legge, e delle societa' fra imprese riunite
dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e
non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte
di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica
secondo quanto previsto dall'art. 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna
delle categorie oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
l'importo e' determinato secondo quanto previsto dall'art.
22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni
singola categoria oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 40% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 55% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo, non
inferiore al 65% dell'importo della qualificazione
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e' documentata dai
certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22,
comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori
pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19, comma 1,
lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in
concessione, il requisito dell'idoneita' tecnica e'
altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico
composto da laureati e diplomati assunti a tempo
indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff,
dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e'
stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza
classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla
quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese
qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le
essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di
cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto
forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o
canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
predetta cifra d'affari, costituito per almeno la meta'
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano
di ammortamento contribuisce al valore della cifra di
affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da
evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano
di ammortamento precedentemente adottato per un periodo
pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo
e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti
con riferimento alla durata del piano di ammortamento
concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12
aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1° gennaio 2005,
al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella
categoria per le classifiche di importo pari o superiore
alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare
della certificazione di sistema di qualita' conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000
relativamente alla produzione, al montaggio e alla
installazione dei beni oggetto della categoria. Per le
classifiche di importo inferiore e in via transitoria per
le altre classifiche le imprese non certificate presentano,
ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12
di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il
corretto montaggio e installazione degli stessi.
9. L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte
individuali e delle societa' di persone, con la
presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla
attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e
delle societa' di capitale con la presentazione dei
bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15%
della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40%
per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico
medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in
lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato
o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del
titolare si intende compresa nella percentuale minima
necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di
persone il valore della retribuzione del titolare e dei
soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato
con il bilancio corredato dalla relativa nota e
riclassificato in conformita' delle direttive europee dai
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti
con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione
sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali
attestanti i versamenti effettuati all'INPS e al l'INAIL ed
alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai
commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di
competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo
per il personale dipendente dei consorzi e delle societa'
di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il
requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati;
gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III
classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5,
lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa
mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui
condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori
tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso
in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai
sensi del regolamento, per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi
nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in
questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati
di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei
direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei
lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo
complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi.
Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui
al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei
anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal
fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di
cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e la
cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono
inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e
10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente e
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra d'affari cosi'
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non
congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto
alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di
verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio
ispezione del lavoro territorialmente competente.".
- Il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, reca:
"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 luglio 2003, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 agosto 2003, n. 191.
- Il testo dell'art. 24, comma 7 della legge
27 dicembre 2002, n. 298 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), e' il seguente:
"7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita'
differenziati di ricorso alla procedura di esecuzione di
lavori e di acquisizione di beni e servizi in economia,
ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta
del Comitato di cui all'art. 2 della citata legge n. 801
del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e
delle finanze.".
- Per il decreto del Ministro del lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117, reca: "Regolamento recante norme per
la determinazione degli elementi di valutazione e dei
parametri di ponderazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli
edifici di cui alla categoria 14 della classificazione
comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 157/1995".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 gennaio 2006, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101, reca: "Regolamento recante criteri e
modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi".
- La legge 18 novembre 1998, n. 415, reca: "Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori
disposizioni in materia di lavori pubblici".
- Il decreto del Ministro della giustizia 4 aprile
2001, reca: "Corrispettivi delle attivita' di progettazione
e delle altre attivita', ai sensi dell'art. 17,
comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche".
- La legge 25 giugno 2005, n. 109, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e
la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto
d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi
unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia), e'
il seguente:
"Art. 2 (Area e forme della procedura). - 1. Il ricorso
al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione
in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione
all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, previamente individuate con provvedimento da
ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
l'acquisizione in economia puo' essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e
servizi avvengono mediante affidamento a persone o
imprese.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 222, reca: "Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109.".
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca:
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale".
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note
all'art. 168.
- Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, reca:
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei
progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle
interferenze per le opere strategiche e di preminente
interesse nazionale".
- Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca:
"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale".
- Il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, reca: "Regolamento concernente individuazione dei
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici".
- Il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420,
reca: "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al
decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, del Ministro
per i beni e le attivita' culturali concernente
l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi), e' il seguente:
"4. Con decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di
decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le
attivita' che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.".
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti".
- Il testo dell'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6 e allegato
del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398
(Regolamento recante le norme di procedura del giudizio
arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni), e' il seguente:
"Art. 10 (Spese del procedimento). - 1. Il collegio,
tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero
delle domande accolte e degli importi riconosciuti con
riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a
carico di quale delle parti, ed eventualmente in che
misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il
collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle
spese di difesa sulla base della tariffa professionale
degli avvocati.
2-3 (Omissis).
4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della
controversia deferita in arbitrato e' dato dalla somma
aritmetica delle richieste economiche in conto capitale
contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con
l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della
rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della
proposizione della domanda.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione,
il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca
la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione,
il valore della controversia e' determinato con riferimento
alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto
degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente
intervenuti; nelle controversie aventi ad oggetto la
domanda di nullita' o di annullamento del contratto, il
valore coincide con l'importo originario del contratto.
6. Ai fini della determinazione del valore della
controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle
domande principali; non si sommano le domande proposte in
via subordinata o alternativa.
(Omissis)".
"Allegato
TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA
CAMERA ARBITRALE EX Art. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE
11 FEBBRAIO 1994, n. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
QUALE COMPENSO PER GLI ARBITRI, CUI VA AGGIUNTO IL
RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAL COLLEGIO
ARBITRALE.
In caso di conciliazione prevista dall'art. 5 del
regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi
minimi, ridotti della meta'.
La Camera arbitrale, con espressa motivazione in
merito, alla particolare complessita' delle questioni
trattate, alle specifiche competenze utilizzate e
all'effettivo lavoro svolto, puo' incrementare fino al
doppio i compensi massimi sotto riportati.
La presente tariffa puo' essere modificata con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro della giustizia.
COMPUTO DELLA TARIFFA

===================================================================== Valore della controversia ex| |
art. 10 del regolamento | |
arbitrale |Minimo lire| Massimo lire ===================================================================== 1) fino a L. 200.000.000 |10.000.000 |25.000.000 ---------------------------------------------------------------------
| |40.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 2) da L. 200.000.001 a L. | |minimo del valore dello 500.000.000 |20.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |70.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 3) da L. 500.000.001 a L. | |minimo del valore dello 1.000.000.000 |35.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |100.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 4) da L. 1.000.000.001 a | |minimo del valore dello
L. 5.000.000.000 |60.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |150.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 5) da L. 5.000.000.001 a | |minimo del valore dello
L. 10.000.000.000 |90.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |200.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 6) da L. 10.000.000.001 a | |minimo del valore dello
L. 50.000.000.000 |120.000.000|scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |300.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 7) da L. 50.000.000.001 a | |minimo del valore dello
L. 100.000.000.000 |180.000.000|scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |500.000.000, oltre l'1 per 8) oltre L. 100.000.000.000 |300.000.000|mille sull'eccedenza}.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063, reca: "Approvazione del capitolato generale
d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei
lavori pubblici".
- La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali".
- Il testo dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e' il
seguente:
"Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto previsto
all'art. 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, del Ministro dei
lavori pubblici, nonche' l'obbligo di applicazione da parte
del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al
predetto regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del
valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del
terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente,
provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi
costituiti ai sensi del presente comma si applicano le
norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2.".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
Campania), e' il seguente:
"2. Le controversie relative all'esecuzione di opere
pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di
territori colpiti da calamita' naturali non possono essere
devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia'
emessi e le controversie per le quali sia stata gia'
notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a
seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere
pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto
dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla
legge 8 aprile 2003, n. 62 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15,
recante misure finanziarie per consentire interventi
urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali), e' il
seguente:
"2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione
di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei
territori colpiti da calamita' naturali, ivi compresi gli
interventi derivanti dall'applicazione della legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
continua ad applicarsi il disposto di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267.".



 
Art. 254.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 255.
Aggiornamenti
(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144,
d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
 
Art. 256
Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n.
109; l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante "Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore";
l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.
4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa".
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.



Note all'art. 256:
- La legge 20 marzo 1865, n. 2248, reca: "Legge sui
lavori pubblici (All. F)".
- Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, reca:
"Approvazione del regolamento sui servizi del
Provveditorato Generale dello Stato".
- La legge 8 agosto 1977, n. 584, abrogata dal presente
decreto, recava: "Norme di adeguamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle
direttive della Comunita' economica europea".
- La legge 3 gennaio 1978, n. 1, reca: "Accelerazione
delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di
impianti e costruzioni industriali".
- La legge 10 dicembre 1981, n. 741, reca: "Ulteriori
norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione
di opere pubbliche".
- La legge 28 febbraio 1986, n. 41, reca "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1986)".
- Le legge 17 febbraio 1987, n. 80, reca: "Norme
straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere
pubbliche".
- Per la legge 29 dicembre 1990, n. 428, vedi le note
all'art. 3.
- Per la legge 19 marzo, 1990, n. 55, vedi note
all'art. 38.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 gennaio 1991, n. 55, abrogato dal presente decreto,
recava: "Regolamento recante disposizioni per garantire
omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti
relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e
capitolati speciali, nonche' disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per
l'esecuzione di opere pubbliche".
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della
direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici".
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1991)".
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
abrogato dal presente decreto, recava: "Testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE".
- La legge 19 dicembre 1992, n. 489, reca:
"Disposizioni in materia di attuazione di direttive
comunitarie relative al mercato interno".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Per la legge 24 dicembre 1993, n. 537, vedi le note
art. 4.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal
presente decreto, recava: "Legge quadro in materia di
lavori pubblici".
- La legge 18 ottobre 1942, n. 1460, reca: "Organi
consultivi in materia di opere pubbliche".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
18 aprile 1994, n. 573, abrogato dal presente decreto,
recava: "Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario".
- Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con legge 2 giugno 1995, n. 216, abrogato dal presente
decreto, recava: "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme
urgenti in materia di lavori pubblici".
- Per i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e n.
158, abrogati dal presente decreto, vedi le note agli
articoli 83 e 80.
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
nella legge 28 maggio 1997, n. 140, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1997, n. 517, abrogato dal presente decreto,
recava: "Regolamento recante norme per la individuazione
delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997)".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
abrogato dal presente decreto, recava: "Modificazioni ed
integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
recante testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 93/36/CEE e 97/52/CE".
- La legge 18 novembre 1998, n. 415, abrogata dal
presente decreto, recava: "Modifiche alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori
pubblici".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1999, n. 22, abrogato dal presente decreto, recava:
"Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento
della disciplina dei contratti della pubblica
amministrazione all'introduzione dell'euro".
- Il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525,
abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della
direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria
sulle procedure di appalti nei settori esclusi.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, reca: "Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione delle
direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano,
rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai
concorsi di progettazione.".
- La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: "Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa.".
- La legge 7 novembre 2000, n. 327, abrogato dal
presente decreto, recava: "Valutazione dei costi del lavoro
e della sicurezza nelle gare di appalto.".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi.".
- Il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398,
reca: "Regolamento recante le norme di procedura del
giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384, reca: "Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia.".
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti.".
- Per il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
abrogato dal presente decreto, vedi note all'art. 165.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30,
abrogato dal presente decreto, recava: "Modificazioni alla
disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i
beni culturali".
- Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali.".
- Il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito
nella legge 25 giugno 2005, n. 109, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la
coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto
d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi
unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare.".
- Per la legge 18 aprile 2005, n. 62, vedi note
all'art. 80.
- Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito
nella legge 26 luglio 2005, n. 152, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di
protezione civile.".
- Il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito
nella legge 17 agosto 2005, n. 168, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni in materia di organico del personale della
carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso
e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe
legislative.".
- Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005.
- Il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2005, n. 301.
- Per la legge 23 dicembre 2005, n. 266, abrogata dal
presente decreto, vedi le note all'art. 4.
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti.".
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 1999, n. 117, abrogato dal presente
decreto, vedi le note all'art. 83.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, abrogato dal presente decreto,
vedi le note all'art. 162.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, abrogato dal presente decreto, recava:
"Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101, abrogato dal presente decreto, vedi
note all'art. 4.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti 27 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 giugno 2005, n. 128, abrogato dal presente
decreto, recava: "Qualificazione dei contraenti generali,
modalita' tecniche e procedurali di presentazione della
domanda e dei documenti.".
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, abrogato dal presente decreto,
vedi le note all'art. 83.



 
Art. 257
Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice: a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti
dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e
forniture; b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le
forniture.
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Pisanu, Ministro dell'interno
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 257:
- L'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
citata all'art. 87, cosi' recita:
"Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). - 1. Alle licitazioni private per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,
IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare
offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra
quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se
sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in
rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere
invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente
articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui
all'art. 10, comma 1, lettera a), possono presentare un
numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui
all'art. 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono
presentare domande in numero pari al doppio di quello dei
propri consorziati e comunque in numero compreso fra un
minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve
indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state
inviate le domande e deve essere corredata da una
autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in
materia, con la quale il richiedente attesta il possesso
delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver
presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al
secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti
procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e
comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata
nel mese di dicembre ha validita' per l'anno successivo a
quello della domanda. La domanda presentata negli altri
mesi ha validita' per l'anno finanziario corrispondente a
quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni
si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.".



 
Allegato I

----> Vedere allegato da pag. 131 a pag. 141 <----
 
Allegato II

----> Vedere allegato da pag. 142 a pag. 146 <----
 
Allegato III

----> Vedere allegato a pag. 147 <----
 
Allegato IV

----> Vedere allegato a pag. 148 <----
 
Allegato V

----> Vedere allegato da pag. 149 a pag. 152 <----
 
Allegato VI

----> Vedere allegato da pag. 153 a pag. 157 <----
 
Allegato VII

----> Vedere allegato a pag. 158 <----
 
Allegato VIII

----> Vedere allegato a pag. 159 <----
 
Allegato IX

----> Vedere allegato da pag. 160 a pag. 168 <----
 
Allegato X

----> Vedere allegato a pag. 169 <----
 
Allegato XI

----> Vedere allegato da pag. 170 a pag. 172 <----
 
Allegato XII

----> Vedere allegato a pag. 173 <----
 
Allegato XIII

----> Vedere allegato da pag. 174 a pag. 180 <----
 
Allegato XIV

----> Vedere allegato a pag. 181 <----
 
Allegato XV

----> Vedere allegato da pag. 182 a pag. 184 <----
 
Allegato XVI

----> Vedere allegato alle pagg. 185-186 <----
 
Allegato XVII

----> Vedere allegato a pag. 187 <----
 
Allegato XVIII

----> Vedere allegato a pag. 188 <----
 
Allegato XIX

----> Vedere allegato da pag. 189 a pag. 191 <----
 
Allegato XX

----> Vedere allegato a pag. 192 <----
 
Allegato XXI

----> Vedere allegato da pag. 193 a pag. 229 <----
 
Allegato XXII

----> Vedere allegato da pag. 230 a pag. 232 <----
 
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