Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area VIII per il biennio economico 2004-2005

Il giorno 13 aprile 2006 alle ore 10,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna Firmato e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : Organizzazioni sindacali : Confederazioni CGIL FP ......... Firmato ..... CGIL ........ Firmato ........ CISL FPS ........ Firmato ..... CISL ........ Firmato ........ UIL PA .......... Firmato .....UIL ......... Firmato ........ CIDA/UNADIS ..... Firmato ..... CIDA ........ Firmato ........ DIRSTAT ......... Firmato ..... CONFEDIR .... Firmato ........ SNAPRECOM ....... Firmato ..... CONFINTESA .. Firmato ........ CONFSAL - UNSA .. Firmato ..... CONFSAL ..... Firmato ........ Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA VIII - DIRIGENZA
BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA VIII - DIRIGENZA
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

INDICE

Capo I : Disposizioni generali
Art. 1: Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

Capo II : Consiglieri e dirigenti di I fascia
Art. 2: Trattamento economico fisso dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia Art. 3: Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 4: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia

Capo III : Referendari e dirigenti di II fascia
Art. 5: Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia
Art. 6: Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 7: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i referendari e per i dirigenti di II fascia
Art. 8: Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

Capo IV: Norme finali
Art. 9: Clausole speciali
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i consiglieri e referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' ai dirigenti di I e di II fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile, appartenenti all'Area VIII di cui all'art. 2, ottavo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2. Il CCNL di cui al comma 1 si riferisce al periodo dal 1 ° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
5. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di norme comuni, e' riportato nel testo come "dirigenti". Il riferimento ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico - amministrativo della Protezione civile e' riportato nel testo come "dirigenti di I o II fascia".
Capo II
Consiglieri e dirigenti I fascia

Art. 2
Trattamento economico fisso dei consiglieri
e dei dirigenti di I fascia

1. Lo stipendio tabellare dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
- dal 01/01/2004 di € 69,00
- dal 01/01/2005 di € 111,00
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia dal 1/01/2005 e' rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilita'.
3. Ai fini della completa applicazione dell'art. 47, comma 3 (Disposizioni generali) della Parte Prima, del CCNL 2002- 2005 (biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 01/01/2004 in € 32.336,69
- dal 01/01/2005 in € 33.633,40
6. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianita' nella misura in godimento di ciascun dirigente.
7. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonche' l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997.
8. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005.
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento dell'incarico di consigliere o di dirigente di I fascia e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia

1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai consiglieri ed ai dirigenti di I fascia:
- 1,36% a decorrere dal 01 /01 /2004;
- ulteriore 1,41 % a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2 (trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia), comma 3.
Capo III
Referendari e dirigenti di II fascia

Art. 5
Trattamento economico fisso per i referendari
e per i dirigenti di II fascia

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 38.296,98 comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
- dal 01/01/2004 di € 60,00
- dal 01/01/2005 di € 81,00
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei referendari e dei dirigenti di II fascia dal 1/01/2005 e' rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilita'.
3. Per i referendari e dirigenti di II fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilita', e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 01/01/2004 in € 10.859,77
- dal 01/01/2005 in € 11.262,77
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.
5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio.
6. In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di referendario o dirigente di II fascia spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
Art. 6
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di II fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei referendari e dirigenti di II fascia comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica di referendario o dirigente di II fascia e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
Art. 7
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato per i referendari
e per i dirigenti di II fascia

1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i referendari e i dirigenti di II fascia) del CCNL per il quadriennio normativo 2002 2005, primo biennio economico, e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai referendari ed ai dirigenti di II fascia:
- 0,73% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 0,71% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 1,02% a decorrere dal 31/12/2005 .
2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5, comma 3 (Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia). Le risorse di cui alla terza alinea del precedente comma sono finalizzate alla retribuzione di posizione variabile ed alla retribuzione di risultato e, nell'ambito delle stesse, una quota corrispondente allo 0,16% e' utilizzata per la sola retribuzione di posizione parte variabile secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 5 del CCNL relativa al quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico.
Art. 8
Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti
di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

1. L'amministrazione determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento vigente, secondo i criteri di cui agli artt. 54 (Retribuzione di posizione e gradazione delle funzioni) e 55 (Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali) del CCNL per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico.
2. L'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata nell'amministrazione sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non puo' comunque essere inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intennedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 5, comma 3, (Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.
Capo IV
Norme finali

Art. 9
Clausole speciali

1. A decorrere dal 31.12.2005 il valore economico del buono pasto di cui all'art. 2 "dell'Accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri" dell'8 aprile 1997 e' rideterminato in € 7,00.
 
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