Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 marzo 2006
Procedure tecniche relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto lo Statuto dell'AGEA;
Visto il regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione «Garanzia»;
Visto il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»;
Visto il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, Sezione «Garanzia»;
Visto il regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione;
Vista la decisione 94/442/CE del 1° luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonche' il regolamento U.E. n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualita' di riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine;
Considerato che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantita' di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese;
Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso;
Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessita' finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari in annualita' successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che cio' violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali;
Ritenuto di risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite procedure di conciliazione e procedure arbitrali a cui devolvere la risoluzione, in via semplificata, delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell'urgenza di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario;
Valutata positivamente la possibilita' di ricorrere a tali procedure di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti con i contenuti del nostro sistema normativo, ed espressione primaria del potere organizzatorio dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario, assicurando procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie;
Visti gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile che prevedono la possibilita' di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonche' di conciliazione;
Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, con il quale si approva la succitata delibera n. 31 del 7 giugno 2002 del commissario straordinario dell'AGEA;
Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con il quale vengono affidati alla Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura nuovi compiti relativi, in particolare, alla certificazione della definizione delle posizioni dei soggetti istanti per l'ottenimento di agevolazioni creditizie;
Visto che l'Agea, a fronte del citato decreto legislativo, ha ritenuto opportuno sospendere le attivita' della Camera Arbitrale in attesa della attivazione degli strumenti procedurali ed informativi che consentissero le certificazioni suddette nonche' al fine di riorganizzare la stessa camera Arbitrale in modo piu' funzionale alle aspettative del mondo agricolo in relazione all'entrata in vigore della riforma a medio termine della Politica Agricola Comune;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 79, del 23 marzo 2005; che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuiva, come disposto dall'art. 3, al Dipartimento delle politiche di sviluppo, la competenza relativa all'istituzione della Camera Arbitrale;
Valutato necessario fornire i criteri e i riferimenti obbligatori di natura organizzativa finalizzati a garantire, nell'ambito delle procedure tecniche relative al funzionamento delle strutture arbitrali e di conciliazione, il rispetto dei principi, come di seguito indicati:
a) l'indipendenza rispetto ai soggetti interessati alle controversie;
b) la tempestivita' della risoluzione delle controversie entro tempi compatibili con le esigenze U.E.;
c) la trasparenza e la economicita' delle procedure rispetto alle procedure ordinarie;
d) la pubblicizzazione delle decisioni adottate in modo da favorire la rapida composizione di controversie successive aventi analogo contenuto;
e) strutturazione dell'Albo arbitrale e dell'elenco dei periti;
f) la definizione di un codice deontologico che sottolinei in modo assoluto l'alta qualificazione tecnica, professionale e morale degli arbitri;
g) la strutturazione del procedimento in modo analitico e completo atta ad eliminare ogni profilo discrezionale nella concreta gestione delle strutture arbitrali e di conciliazione;
Ritenuto indispensabile garantire il rispetto di tali principi e riferimenti organizzativi attraverso l'approvazione delle procedure tecniche allegate, relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione;
Valutata la necessita' di fornire, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali., le risorse finanziarie, umane e strumentali indispensabili per l'attivazione ed il funzionamento della camera nazionale arbitrale e dello Sportello di conciliazione;
Ritenuto opportuno procedere alla istituzione della Camera Nazionale arbitrale in Agricoltura presso il Ministero delle politiche agricole forestali in ossequio delle disposizioni intervenute;
Decreta:
Art. 1. Semplificazione e accelerazione delle procedure di risoluzione delle
controversie
1. Il presente decreto ministeriale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della conciliazione e dell'arbitrato relativi alle vertenze e controversie nelle quali A.G.E.A. e' l'unica parte pubblica e che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla disponibilita' delle parti.
2. Le procedure realizzano la semplificazione e la riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie di cui al comma che precede, definendo modalita' operative facilmente accessibili, per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie, mediante il ricorso a strumenti alternativi ai giudizi ordinari, semplificati, accelerati, secondo le norme di cui ai successivi articoli.
3. Possono essere devolute ad arbitrato, ai sensi del presente decreto ministeriale le controversie di valore non inferiore ad euro ventimila tra AGEA ed imprese o soggetti con esse condebitori o corresponsabili.
4. Il valore delle vertenze e controversie e' determinato, nel presente decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile.
5. Della Camera Arbitrale e del Comitato di Conciliazione possono avvalersi anche le regioni e gli enti e gli organismi da esse eventualmente istituiti.
 
Art. 2.
Norma organizzativa
1. La Camera Arbitrale e' struttura costituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, con particolari autonomie funzionali ed organizzative atte a garantirne la necessaria indipendenza nella gestione delle procedure di contenzioso o di conciliazione.
2. Organi della Camera Arbitrale sono: il presidente, con funzioni di rappresentanza esterna e coordinamento e il direttore con funzioni di responsabile amministrativo.
3. Con apposito decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina il presidente, scegliendolo tra:
a) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche;
b) avvocati con specifica e consolidata competenza in materia di giustizia arbitrale e di composizione extragiudiziale delle controversie.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni, con possibilita' di conferma alla scadenza.
5. Il Direttore con funzioni di responsabile amministrativo della Camera arbitrale e' nominato con apposito decreto dal Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo ed e' individuato tra soggetti che abbiano maturato comprovata esperienza professionale nella organizzazione ed amministrazione di strutture complesse e dura in carica per cinque armi salvo conferma.
6. La Direzione generale dell'Amministrazione, in adempimento al combinato disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e dal decreto ministeriale 5 agosto 2005 e successive modificazioni, pone a disposizione della Camera Arbitrale il personale, gli uffici, le strutture e le risorse necessarie per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti anche sulla base di un piano definito di intesa con il Direttore della Camera arbitrale.
7. Il Direttore con funzioni di Responsabile amministrativo della Camera provvede alla emanazione dei provvedimenti strettamente necessari per garantire l'efficiente amministrazione del giudizio arbitrale nonche' per l'attuazione ed il funzionamento dello Sportello di conciliazione e riferisce periodicamente in ordine all'attivita' svolta al Capo Dipartimento.
8. Il Presidente della Camera qualora sia designato dagli arbitri, presiede i collegi arbitrali; in caso di mancato accordo tra gli Arbitri, assume la presidenza del Collegio o, in alternativa, designa il Presidente del Collegio Arbitrale, tenendo presente la natura della materia del contendere e le specifiche competenze dei Presidenti supplenti iscritti al relativo albo.
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene stabilito il compenso annuale omnicomprensivo del Presidente e del Direttore della Camera Arbitrale.
 
Art. 3.
Le procedure arbitrali
1. Il Direttore della Camera Arbitrale provvede alla organizzazione delle attivita' ed alla emanazione dei provvedimenti necessari per garantire l'efficiente amministrazione delle procedure arbitrali, nonche' per il funzionamento della conciliazione.
2. Le procedure arbitrali, in attuazione dei principi di cui in premessa assicurano, ispirandosi esclusivamente a principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza, le seguenti attivita':
a) le modalita' di amministrazione della procedura;
b) formazione, tenuta e amministrazione dell'Albo dei Presidenti;
c) formazione e aggiornamento del codice deontologico;
d) custodia degli originali dei lodi per cinque anni dall'emissione unitamente con il fascicolo d'ufficio;
e) adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali, compreso la nomina dei relativi Segretari;
f) attivita' di conciliazione;
g) tenuta e amministrazione dell'elenco dei periti;
h) amministrazione della conciliazione;
i) ricezione della domanda di conciliazione e/o arbitrato e verifica sulla conformita' della medesima ai requisiti previsti dalle procedure tecniche;
l) ricezione degli atti della procedura, verifica di regolarita', comunicazione a tutte le parti interessate, nella piu' scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;
m) assistenza al collegio arbitrale nel corso dell'intero giudizio sotto il profilo logistico e strutturale.
 
Art. 4.
Presidenti
1. Il Presidente della Camera Arbitrale fa parte di diritto dell'Albo dei Presidenti.
Possono essere nominati Presidenti i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, avvocati con specifica e consolidata competenza in materia di giustizia arbitrale e di composizione extragiudiziale delle controversie nonche' i magistrati amministrativi;
dirigenti di ruolo del Ministero delle politiche agricole e forestali in quiescenza.
 
Art. 5.
Requisiti di onorabilita' degli arbitri
1. Sono requisiti di onorabilita':
a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti per reati incompatibili con l'attivita' di cui al presente decreto;
b) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento e dalla censura.
 
Art. 6.
Elenco dei Presidenti
1. Al fine di poter essere nominati Presidenti, tutti i soggetti di cui al precedente art. 4 devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Camera Arbitrale.
2. Alla domanda di iscrizione in carta libera, deve essere allegato il proprio curriculum e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso delle competenze richieste.
3. La Camera Arbitrale di cui al presente decreto acquisisce e fa proprio l'elenco dei Presidenti istituito presso l'AGEA ai sensi della deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002.
4. Periodicamente l'elenco e' aggiornato mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.
Il Direttore di concerto con il Presidente verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.
 
Art. 7.
Contenuti
1. Per il corretto svolgimento dell'incarico, i Presidenti oltre alle limitazioni di attivita' professionali loro imposte dalla legge, sono soggetti all'osservanza delle regole etiche di condotta sancite dal presente titolo. Pertanto l'arbitro:
a) si impegna a svolgere l'incarico affidatogli nel rispetto delle procedure tecniche garantisce con la propria coscienza e difende da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;
b) ispira le sue convinzioni alla piu' assoluta imparzialita' e cura di rispecchiarne anche all'esterno la fedele immagine;
c) valuta col massimo rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunita';
d) ha il dovere di astenersi quando abbia rapporti professionali con una delle parti in causa;
e) esamina i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpreta le norme da applicare con serena obiettivita';
f) il Presidente evitera' di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere decisioni istruttorie o di merito non definitive;
g) il Presidente ha diritto esclusivamente al compenso, secondo i criteri definiti dalle presenti procedure e non puo' concordare altre richieste economiche con la parte che lo ha designato.
 
Art. 8.
Comportamento nel giudizio arbitrale
1. Il Presidente si comporta sempre con riserbo, provvede all'ordinato svolgimento del giudizio e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, svolgendo il proprio ruolo nell'altrui rispetto.
2. Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, fa si' che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, raggiunti esiti di giustizia nella leale osservanza della legge.
3. Nelle motivazioni saranno evitati giudizi irriguardosi su persone estranee all'oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacita' professionali degli arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in garbata misura le espressioni di dissenso coerenti con la decisione adottata.
 
Art. 9.
Correttezza
1. Il Presidente non fa strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi.
2. Egli non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate; si astiene da segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di altri giudizi.
 
Art. 10.
Rapporti con la stampa
1. Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il Presidente non sollecita la pubblicita' di notizie sull'esito del giudizio in corso.
2. Fermo il principio della liberta' di manifestazione del pensiero, il Presidente dovra' ispirarsi a criteri di equilibrio e continenza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.
 
Art. 11.
Nomina dell'arbitro
1. Le controversie regolate delle presenti procedure possono essere decise da un arbitro unico, ove le parti abbiano convenuto in tal senso. L'arbitro unico e' nominato nell'ambito dell'albo dei presidenti, dal Presidente della Camera ove non vi sia accordo tra le parti. L'arbitro unico verra' designato nei venti giorni successivi al deposito della memoria difensiva di parte convenuta, mediante comunicazione depositata presso la Camera con firma congiunta delle parti; in assenza di tale deposito verra' nominato dal Presidente della Camera.
 
Art. 12.
Presupposti procedurali
1. Il giudizio arbitrale e' demandato a un collegio composto da un Presidente e da due arbitri indicati dalle parti. Il procedimento arbitrale ha inizio con l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte nonche' del Presidente del collegio: quest'ultimo viene nominato di comune intesa dalle parti medesime ovvero, in mancanza, dal Presidente della Camera, tra tutti gli iscritti nel elenco dei Presidenti. Le parti possono delegare il potere di nomina del Presidente ai propri arbitri.
L'intesa sulla nomina del Presidente si considera non piu' raggiungibile decorsi quindici giorni dalla data dell'ultima nomina dell'arbitro ad opera di parte; entro tale termine devono essere depositati gli atti recanti le nomine degli arbitri e le accettazioni dell'incarico, nonche' l'indicazione congiunta del nome del Presidente.
2. Ottenuta l'accettazione del Presidente del Collegio, la Camera provvede alla trasmissione del relativo atto al Collegio arbitrale.
3. Il Giudizio arbitrale e' demandato ad un collegio di tre arbitri, salvo quanto previsto nell'art. 11, ma se le parti private sono piu' di una e non concordano la nomina di un solo arbitro, il Collegio puo' essere formato da cinque arbitri, due dei quali nominati da AGEA; se esse non concordano neppure la nomina dei due arbitri il giudizio arbitrale non puo' essere attivato.
4. Al segretario compete la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e dei documenti dell'Arbitrato. Di questi ultimi egli permette visione e rilascia copie nei casi consentiti.
5. Dalla costituzione del collegio decorrono i termini per l'emanazione del lodo.
 
Art. 13.
Incompatibilita' del Presidente del collegio
1. Il soggetto designato non dovra' versare nelle ipotesi di incompatibilita' previste dalla legge o dalle consuetudini.
 
Art. 14.
Accettazione dell'arbitro e dichiarazione di indipendenza
1. L'arbitro non deve accettare l'incarico e, dopo la costituzione del Collegio, deve astenersi nei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.
2. In caso di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avra' luogo nei quindici giorni successivi con le stesse modalita' procedurali.
 
Art. 15.
Ricusazione dell'arbitro e del Presidente
1. In tutti i casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile la parte puo' ricusare il Presidente del Collegio e l'arbitro che essa non ha nominato, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta accettazione dell'incarico, o dal momento in cui il motivo di ricusazione sia noto. La ricusazione e' proposta mediante ricorso ai sensi dell'art. 815, secondo comma, del codice di procedura civile. Copia del ricorso e' depositata presso la camera arbitrale la quale puo' intervenire nel procedimento.
2. Nel caso di astensione successiva alla costituzione del Collegio arbitrale, nel caso di accoglimento del ricorso per ricusazione ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria, la sostituzione dell'arbitro ha luogo nei modi previsti dall'art. 12.
3. La nomina del nuovo arbitro implica la decorrenza di nuovi termini per la pronuncia del lodo.
4. La revoca dell'accettazione dell'incarico di arbitro successiva alla costituzione del Collegio arbitrale, se non giustificata, e' illecito oltre che civile, disciplinare e, se a revocare e' il Presidente del Collegio, puo' comportare la cancellazione dal relativo albo.
 
Art. 16.
Clausola compromissoria e compromesso
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, se in contratto, convenzione o accordo stipulato da A.G.E.A. le parti reputano di inserire una clausola compromissoria, questa deve prevedere che l'arbitrato si svolga ai sensi del presente decreto ministeriale e nell'ambito della Camera arbitrale. Parimenti si pattuisce nel caso la clausola compromissoria sia inserita, prima dell'insorgere della lite in atto integrativo o modificativo del predetto contratto, convenzione o accordo. Si applica l'art. 1341, secondo comma, del codice civile.
2. L'inserimento di clausola compromissoria puo' anche essere proposto nel contesto di un bando o altro atto unilaterale di AGEA ovvero nel contesto di una domanda del privato ad esso correlata. In tal caso, la proposta puo' essere accettata mediante espressa dichiarazione di volonta' negoziale.
3. Nel caso di contratto, convenzione o accordo con pluralita' di parti stipulanti, la clausola compromissoria e' valida ed efficace soltanto se tutte le parti ad essa espressamente aderiscono.
4. In assenza di clausola compromissoria, una controversia insorta e non ancora pendente dinanzi a Giudice civile o amministrativo, o pendente ma non ancora definita con sentenza di primo grado, puo' mediante compromesso essere devoluta ad arbitrato ai sensi del presente atto e nell'ambito della Camera arbitrale.
5. Non puo' essere devoluta all'arbitrato la controversia alla quale partecipi anche il Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Qualora pendano piu' giudizi connessi per comunanza di fatti rilevanti, sono ammissibili soltanto proposte di compromesso relative a tutte le controversie connesse. Con la proposta di compromesso deve essere notificata anche rinuncia agli atti dei giudizi pendenti.
7. In pendenza di procedimento penale, i soggetti imputati e quelli civilmente responsabili non possono proporre al Ministero la devoluzione ad arbitrato di controversie per la cui decisione siano rilevanti anche i fatti oggetto del predetto processo.
8. I soggetti, le cui erogazioni sono sospese da AGEA ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non possono proporre al Ministero la devoluzione ad arbitrato di controversie per la cui decisione siano rilevanti i fatti che hanno comportato la sospensione delle erogazioni.
 
Art. 17.
Introduzione della domanda arbitrale
1. La parte interessata deposita presso la Camera Arbitrale, entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato, una domanda dalla stessa sottoscritta, che dovra' contenere:
generalita' del ricorrente ed elezione di domicilio;
clausola compromissoria e richiesta di giudizio arbitrale;
esposizione esaustiva dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione, per quanto possibile, del valore della controversia;
indicazioni sulla natura dell'arbitrato (rituale) e sulla pronuncia (secondo diritto o equita) ove necessario;
indicazione dei mezzi di prova e documenti a sostegno della domanda; indicazione del difensore nominato e procura alle liti.
2. La Parte interessata deposita o invia, tramite raccomandata a.r., domanda di arbitrato. La domanda di arbitrato viene inviata nella stessa forma alle altre parti.
3. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale depositato presso la Camera.
 
Art. 18.
Memoria difensiva di parte convenuta
1. La parte convenuta dovra' far pervenire, anche in formato elettronico, entro quarantacinque giorni successivi alla ricezione della domanda, la memoria difensiva di replica che dovra' contenere:
generalita' della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;
nomina dell'arbitro o indicazioni indispensabili alla scelta del medesimo;
osservazioni sulla natura dell'arbitrato e sulla pronuncia (secondo diritto o equita);
procura alle liti conferita al difensore;
ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.
2. La memoria difensiva della parte convenuta dovra' essere fatta pervenire in formato elettronico a ciascuna delle controparti ed agli arbitri.
3. La documentazione non digitale dovra' essere fatta pervenire tramite fax.
4. In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta la parte ricorrente ha facolta' di far pervenire memoria di replica entro trenta giorni successivi al ricevimento della domanda stessa.
 
Art. 19.
Delimitazione del giudizio e divieto di nuove domande
1. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni delimitano inderogabilmente l'oggetto del giudizio: nuove o diverse domande, richieste di ulteriori corrispettivi, aggiornamenti o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.
 
Art. 20.
Sede del giudizio arbitrale
1. La sede dell'arbitrato e' fissata presso la Camera Nazionale Arbitrale, via XX Settembre, 20 - 00186 Roma, salvo diversa decisione del collegio arbitrale motivata da ragioni di opportunita'.
 
Art. 21.
Qualificazione dell'arbitrato
1. Salvo diversa manifestazione di volonta' espressa dalle parti, l'arbitrato gestito in ragione delle presenti procedure tecniche deve intendersi rituale.
2. In ogni caso il lodo viene emesso secondo diritto, salvo manifesto accordo fra le parti di decisione secondo equita'.
 
Art. 22.
Norme procedurali ed istruttorie
1. La procedura arbitrale e' svolta ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e delle presenti procedure tecniche.
2. Ove sia consentito dalla natura della controversia, il collegio arbitrale in prima udienza esperisce un tentativo di conciliazione che potra' essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.
3. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa:
3.1. il termine di emanazione del lodo, nel rispetto delle intese intervenute con la Camera Arbitrale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari;
3.2. i termini per la presentazione di memorie e documenti, oltre alle successive repliche;
3.3. le modalita' di trasmissione degli atti per l'intero svolgimento dell'arbitrato, in conformita' alle previsioni delle presenti procedure;
4. la definizione e le modalita' di versamento al collegio, tramite il Segretario, delle somme necessarie a garantire lo svolgimento della procedura arbitrale, oltre che il pagamento degli onorari dovuti, le modalita' di ripartizione degli onorari tra il Presidente, gli arbitri ed il Segretario, nonche' le modalita' di estinzione del deposito presso soggetti autorizzati ad esercitare attivita' di deposito valori, su cui sono state versate le somme dovute dalle parti.
 
Art. 23.
Assunzione dei mezzi di prova e documenti
1. L'assunzione dei mezzi prova puo' aver luogo d'ufficio o su istanza di parte, purche' nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
2. Possono essere ascoltate le parti direttamente ed essere ammesse prove testimoniali anche in forma scritta. Resta obbligo delle parti di assicurare la presenza di testimoni nel luogo e giorno fissato per la loro escussione.
3. Il collegio arbitrale puo' disporre la nomina di consulenti tecnici di ufficio, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni, ove occorra anche ascoltandoli in contraddittorio con i consulenti di parte. I consulenti tecnici di ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Il consulente tecnico di ufficio e' tenuto ad applicare le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale, nella misura minima prevista, eventualmente maggiorata fino al 30% in relazione al valore della controversia ed alla difficolta' della prestazione, riconosciuta dal Collegio Arbitrale.
4. Le parti hanno diritto di assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e dei termini fissati nell'ordinanza istruttoria.
5. A conclusione della fase istruttoria il collegio arbitrale fissa il termine per la presentazione delle memorie conclusive ed ove occorra l'udienza per la discussione orale.
6. La controversia puo' essere decisa sulla base dei soli documenti, qualora le parti ne rivolgano richiesta in forma scritta anche nel corso del procedimento, ovvero quando il Collegio reputi comunque matura la causa per la emissione del lodo.
8. I documenti possono essere prodotti in fotocopia.
9. Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
10. Le prove raccolte in processo penale possono essere utilizzate se tutte le parti del giudizio arbitrale hanno partecipato a quel processo all'assunzione dei mezzi di prova non documentali.
11. Presso il collegio le parti sono tenute a depositare tante copie quante sono le altre parti del giudizio arbitrale, oltre a tante copie quanti sono i componenti del Collegio arbitrale.
 
Art. 24.
Udienze
1. Le date di ciascuna udienza vengono fissate dal collegio e comunicate a ciascuna delle parti direttamente in giudizio, alternativamente attraverso raccomandata, comunicazione in formato elettronico o fax.
2. Le parti possono comparire di persona, a mezzo rappresentanti muniti dei necessari poteri o essere assistiti da difensori corredati di procura.
3. L'assenza senza giustificato motivo non impedisce che l'udienza possa aver luogo, purche' sia verificata la regolarita' della convocazione.
4. Di ogni udienza e' redatta sintetica verbalizzazione.
5. Esaurita la fase istruttoria il collegio comunica alle parti la fissazione, dell'udienza di discussione.
6. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attivita' istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.
7. Nessuna udienza puo' essere fissata nel mese di agosto e tra il 20 ed 31 dicembre.
 
Art. 25.
Transazione nel corso di un giudizio
1. La transazione raggiunta dalle parti prima che l'organo arbitrale venga costituito, produce l'archiviazione del procedimento e nulla e' dovuto a coloro che sono stati nominati arbitri.
2. In qualsiasi momento anteriore alla conclusione della discussione il Collegio arbitrale puo' esperire un tentativo di conciliazione, anche prospettando una non verbalizzabile ipotesi di composizione della lite.
3. Qualora sia raggiunta la conciliazione, e' redatto processo verbale sottoscritto anche dalle parti personalmente ovvero dai patrocinatori se muniti di mandato a conciliare.
4. Se dopo la costituzione del Collegio arbitrale le parti o i patrocinatori concordemente dichiarano per iscritto che la controversia e' integralmente definita, e' redatto processo verbale di estinzione del giudizio arbitrale sottoscritto anche dalle parti personalmente o da i patrocinatori muniti di specifico mandato.
5. In caso di definizione parziale della controversia o di riduzione della materia del contendere, il giudizio prosegue, e della definizione o riduzione e' dato atto nel lodo.
6. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, l'onorario del collegio arbitrale e' ridotto in proporzione all'attivita' non piu' occorrente.
 
Art. 26.
Forma della decisione e termine per il deposito del lodo
1. Il lodo, redatto in tanti originali quante sono le parti ed in ulteriore originale per il deposito presso la camera arbitrale, puo' essere sottoscritto dagli arbitri anche in tempi e luoghi diversi e si perfeziona nel momento in cui e' apposta l'ultima delle anzidette sottoscrizioni.
2. Il lodo deve essere pronunciato nel termine di centottanta giorni decorrente dalla costituzione del Collegio arbitrale.
Quando il Collegio deve pronunciare su piu' controverse connesse per comunanza dei fatti rilevanti per la decisione, il predetto termine e' elevato a duecentoventi giorni.
3. La proroga per il deposito del lodo puo' essere disposta dal collegio arbitrale quando ricorrano giusti motivi, nel rispetto delle finalita' di tempestiva composizione delle controversie di cui al presente decreto ministeriale.
4. Entro dieci giorni dal deposito del lodo, la Camera arbitrale trasmette a mezzo raccomandata gli esemplari della decisione in originale a ciascuna delle parti.
 
Art. 27.
Contenuto del lodo
1. Il lodo deve contenere motivata pronuncia su ogni domanda che costituisce il merito della controversia. Ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo, anche deliberato a maggioranza, dovra' contenere:
indicazione delle parti;
indicazione della clausola compromissoria, oltre ai quesiti;
esposizione dei motivi;
dispositivo;
sede dell'arbitrato;
sottoscrizione degli arbitri;
menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo, per la cui validita' e' comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri;
indicazione delle spese di procedimento.
 
Art. 28.
Lodo parziale
1. E' data facolta' di decidere su taluna fra le domande proposte, fermo restando il termine per il deposito del lodo definitivo.
2. Il lodo parziale puo' essere impugnato solo insieme al lodo definitivo e nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo.
 
Art. 29.
Determinazione valore della controversia
1. Prima della costituzione del Collegio arbitrale, la parte attrice e' tenuta ad effettuare un deposito infruttifero di importo pari al 3% del valore della controversia, se questo non supera euro 500.000,00 ed al quindici per mille per quanto esso supera detto importo.
Il deposito non puo' essere inferiore ad euro ottomila o superiore ad euro duecentomila.
Il valore della controversia e' determinato provvisoriamente dalla camera arbitrale sulla base di domanda di arbitrato.
2. Il deposito e' effettuato presso la Camera arbitrale mediante assegni circolari a favore della stessa.
Per quanto eccede euro ottomila, l'importo del deposito puo' essere ridotto ad un terzo se per i rimanenti due terzi e' prestata fideiussione bancaria incondizionata della durata di almeno un anno; la spesa per la fideiussione non e' ripetibile.
3. L'arbitrato e' improcedibile se non e' ottemperato quanto previsto nei commi 1 e 2.
4. Dal deposito puo' essere prelevato quanto occorrente per le spese della procedura, comprese eventualmente quelle alberghiere e di trasporto.
5. Contemporaneamente alla sottoscrizione del lodo, il Collegio arbitrale determina il compenso dovutogli e quantifica le spese sopportate.
Il segretario del Collegio comunica alle parti la richiesta anzidetta e l'importo residuo del deposito di cui al comma 1.
6. Il collegio applica onorari e oneri del procedimento in ragione del tariffario di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari ai minimi previsti, eventualmente aumentabili non oltre il 30%, in ragione della sua complessita' e, comunque non superiore ai 300.000,00 euro, cosi' ripartite:
a) onorari e spese degli arbitri;
b) onorari e spese dell'eventuale perito d'ufficio, da considerare quali oneri da aggiungersi agli onorari del collegio;
c) oneri per l'amministrazione della procedura;
d) il mancato versamento delle spese a cura di una parte puo' consentire all'altra parte di provvedervi, fermo restando che le somme erogate verranno portate a credito nel lodo finale.
7. Il collegio provvede direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi o contabili necessari, versando le somme eventualmente percepite dalle parti presso un deposito di valori autorizzato.
8. I membri del collegio, nonche' eventuali periti d'ufficio, a conclusione del giudizio sono tenuti a versare, a titolo di rimborso spese alla Camera arbitrale, il 3 % dei propri compensi. Il Segretario provvede a tale adempimento prima della definitiva chiusura della procedura.
Il compenso del segretario, pari all'otto per cento dell'importo complessivo dovuto al Collegio arbitrale per onorario, e' aggiunto all'importo come determinato al precedente comma 6.
9. Le domande proposte in via subordinata o alternativa non concorrono a formare il valore della controversia; vi concorrono invece le domande riconvenzionali.
10. Ferma restando la solidarieta' prevista dall'art. 814, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il pagamento di quanto dovuto al collegio arbitrale eventualmente al netto di quanto dallo stesso ottenuto mediante prelievo dal deposito, il residuo di questo e' restituito al depositante ed il credito verso il fideiussore e' estinto.
 
Art. 30.
Conservazione degli atti e loro restituzione
1. A conclusione del giudizio arbitrale ciascuna parte ha l'obbligo di chiedere il ritiro del fascicolo contenente gli atti depositati. In ogni caso la Camera arbitrale e' tenuta a custodire il fascicolo di ufficio sino a cinque anni dalla emissione del lodo.
 
Art. 31.
Informazioni e pubblicazione del lodo
1. Ogni notizia o informazione - durante lo svolgimento della procedura deve rimanere rigorosamente riservata, a cio' restando obbligati la Camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.
2. Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle gia' decise, il lodo definitivo, omettendo il nome delle parti, puo' essere pubblicato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informativi, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico-informativi specializzati.
3. La Camera realizza le iniziative promozionali e di valorizzazione dell'arbitrato nel settore agricolo.
 
Art. 32.
Il Comitato di conciliazione e sue competenze
1. Quando il valore della controversia non supera i 20.000 euro, viene obbligatoriamente fatto luogo a procedimento di conciliazione da esperirsi davanti ad un Comitato di conciliazione, costituito da un rappresentante di A.G.E.A. e dal responsabile del C.A.A. di riferimento, o da un rappresentante delle associazioni di produttori e loro unioni nazionali qualora la normativa comunitaria gli assegni in via esclusiva tali compiti, ovvero dal soggetto interessato. Il Comitato, in relazione alla natura ed alla complessita' delle questioni trattate puo' farsi assistere da uno o piu' esperti iscritti nell'albo degli arbitri o nell'elenco dei periti.
2. In relazione all'effettivo numero di conciliazioni proposte, su indirizzo specifico del Ministero delle politiche agricole e forestali, le presenti procedure potranno essere modificate prevedendo forme di decentramento per l'amministrazione delle procedure medesime.
 
Art. 33.
Il procedimento
1. La procedura di conciliazione, viene attivata, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, a firma congiunta delle parti o di una di esse o dei loro procuratori, presso la Camera Arbitrale, e dovra' contenere:
generalita' delle parti ed elezione di domicilio;
esposizione dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione del valore della controversia, comunque inferiore ai 20.000 euro;
indicazione dei mezzi di prova a sostegno delle rispettive richieste;
indicazione eventuale del difensore, con relativa procura alle liti.
2. La domanda di conciliazione deve essere proposta anche mediante documento elettronico. La Camera provvede ad inviarne copia a tutti i componenti del Comitato di conciliazione, oltre che alle eventuali controparti, ove la domanda non venga congiuntamente proposta.
 
Art. 34.
Memoria difensiva
1. La parte che riceve la domanda di conciliazione deve presentare memoria scritta alla Camera arbitrale entro trenta giorni successivi alla ricezione, mediante documento elettronico. Questa provvede ad inviarne copia ai membri del Comitato di conciliazione.
2. E' comunque ammessa la difesa orale.
 
Art. 35. Discussione presso il Comitato di conciliazione Verbale di
conciliazione
1. Ascoltate le parti all'udienza fissata per la discussione, il Comitato propone la possibile soluzione transattiva della controversia.
2. Qualora la proposta venga positivamente recepita, viene redatto apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti interessate; il verbale fa stato fra le medesime.
3. Qualora il tentativo di conciliazione rimanga infruttuoso, le parti potranno ricorrere al giudizio arbitrale.
4. La procedura di conciliazione deve essere esperita entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
 
Art. 36.
Elenco dei periti
1. L'elenco dei periti enumera tutti i soggetti, esperti nelle materie oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a periti nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.
2. La Camera Arbitrale acquisisce e fa proprio l'albo dei Periti di ACEA istituito ai sensi della delibera del commissario straordinari Agea n. 31 del 7 giugno 2002.
3. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:
a) laureati in economia e commercio, giurisprudenza, agraria, ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi;
b) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, economiche, agrarie e tecniche;
c) commercialisti e revisori dei conti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi;
d) diplomati abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi, con specifica competenza in materia di agricoltura.
4. Sono requisiti di onorabilita' dei periti imprescindibili per l'iscrizione al relativo elenco:
a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti per reati incompatibili con l'attivita' di cui al presente decreto;
b) non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
 
Art. 37.
Elenco dei segretari
1. L'elenco dei segretari enumera tutti i soggetti, esperti nelle materie oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.
2. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:
laureati in economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, con specifica competenza di natura amministrativa e burocratica.
3. Il segretario del Collegio arbitrale puo' essere scelto anche tra coloro che sono stati anteriormente iscritti nell'elenco dei segretari previsto dalla deliberazione 7 giugno 2001, n. 31, del commissario straordinario AGEA.
4. Sono requisiti di onorabilita' dei segretari imprescindibili per l'iscrizione al relativo elenco:
a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti per reati incompatibili con l'attivita' di cui al presente decreto;
b) non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
 
Art. 38. Presupposto per la iscrizione nell'elenco dei periti e nell'elenco
dei Segretari
1. Al fine di conseguire l'iscrizione nell'elenco dei periti o dei segretari i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, devono presentare alla Camera Arbitrale domanda in carta libera corredata da adeguata documentazione.
2. I soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, possono rivolgere domanda di iscrizione nell'elenco, indirizzata alla Camera Nazionale Arbitrale, Roma 00186 - via XX Settembre, 20.
3. Il Direttore della Camera verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.
4. Periodicamente l'elenco e' aggiornato a cura del Direttore mediante l'inserimento di nuovi iscritti, e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.
 
Art. 39. Incompatibilita' di iscrizione all'elenco dei Presidenti ed
all'elenco dei periti o dei Segretari
1. Le qualita' di Presidente, di perito o di Segretario non sono cumulabili nella stessa persona, pertanto i soggetti in possesso dei requisiti per essere ammessi all'iscrizione sia nell'elenco dei Presidenti quanto nell'elenco dei periti o in quello dei segretari debbono necessariamente scegliere per l'iscrizione nell'elenco dei Presidenti, in quello dei periti o in quello dei Segretari.
 
Art. 40.
Certificazione dei crediti
Ai sensi dell'art. 16 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, su specifica e separata istanza di parte, il Direttore della Camera, verificata la pendenza del procedimento ai sensi dell'art. 17 del presente decreto, certifica che la posizione del soggetto istante sara' definita entro centottanta giorni, e trasmette la certificazione allo stesso per gli usi consentiti dalla legge.
 
Art. 41.
Entrata in funzione e disposizioni generali
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, le clausole compromissorie e i compromessi anteriormente perfezionati nonche' le nomine di arbitri gia' comunicate non perdono efficacia.
Parimenti non perdono efficacia gli anteriori atti introduttivi delle procedure di conciliazione.
Il presente decreto ministeriale non si applica a procedure arbitrali nelle quali si e' anteriormente avuta costituzione del collegio arbitrale o nomina dell'arbitro unico ed alle procedure di conciliazione in corso.
2. L'A.G.E.A. adegua i propri manuali procedimentali in attuazione ed in coerenza con i contenuti delle presenti procedure.
3. I principi generali contenuti nelle presenti procedure devono essere osservati dalla Camera arbitrale e dagli arbitri anche nelle fattispecie non espressamente disciplinate, con l'obiettivo di conseguire equilibrato e sollecito svolgimento del giudizio arbitrale.
4. La Camera nazionale Arbitrale e lo Sportello di Conciliazione sono utilizzabili, previa stipula di apposita convenzione, anche dagli organismi pagatori eventualmente istituiti dalle Regioni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni.
Roma, 3 marzo 2006
Il Ministro: Alemanno
 
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