Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2006
Approvazione di dieci studi di settore in evoluzione relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2004, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2005, concernente l'approvazione delle evoluzioni di 21 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 febbraio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore TM18A (che sostituisce lo studio di settore SM18A) - Commercio all'ingrosso di fiori e piante, codice di attivita' 51.22.0;
b) Studio di settore TM21A (che sostituisce lo studio di settore SM21A) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, codice attivita' 51.31.0;
c) Studio di settore TM21C (che sostituisce lo studio di settore SM21C) - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, codice attivita' 51.38.1; Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi, codice attivita' 51.38.2;
d) Studio di settore TM21D (che sostituisce lo studio di settore SM21D) - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, codice attivita' 51.32.1;
e) Studio di settore TM21E (che sostituisce gli studi di settore SM21E e SM21F) - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, codice attivita' 51.32.2; Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova, codice attivita' 51.33.1; Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari, codice attivita' 51.33.2; Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno, codice attivita' 51.36.0; Commercio all'ingrosso di te', cacao, droghe e spezie, codice attivita' 51.37.B; Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, codice attivita' 51.38.3; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, codice attivita' 51.39.1; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 51.39.2;
f) Studio di settore TM22B (che sostituisce lo studio di settore SM22B) - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie, codice attivita' 51.44.1; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane, codice attivita' 51.44.2; Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame, codice attivita' 51.44.5;
g) Studio di settore TM22C (che sostituisce lo studio di settore SM22C) - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice attivita' 51.47.1;
h) Studio di settore TM25B (che sostituisce lo studio di settore SM25B) - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette), codice attivita' 51.47.7;
i) Studio di settore TM32U (che sostituisce lo studio di settore SM32U) - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 52.48.6;
j) Studio di settore TM36U (che sostituisce lo studio di settore SM36U) - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, codice attivita' 51.47.3.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
-- 1, per lo studio di settore TM18A;
-- 2, per lo studio di settore TM21A;
-- 3, per lo studio di settore TM21C;
-- 4, per lo studio di settore TM21D;
-- 5, per lo studio di settore TM21E;
-- 6, per lo studio di settore TM22B;
-- 7, per lo studio di settore TM22C;
-- 8, per lo studio di settore TM25B;
-- 9, per lo studio di settore TM32U;
-- 10, per lo studio di settore TM36U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2005.
6. Allo studio di settore TM04U - Farmacie, codice attivita' 52.31.0, approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, sono introdotti dei correttivi le cui modalita' applicative sono specificate nella nota tecnica e metodologica (allegato 11).
 
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli SM18A per lo studio TM18A, SM21A per lo studio TM21A, SM21C per lo studio TM21C, SM21D per lo studio TM21D, SM21E e SM21F per lo studio TM21E, SM22B per lo studio TM22B, SM25B per lo studio TM25B, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004 nonche' sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TM22C, TM32U e TM36U approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle sole informazioni contenute rispettivamente nei modelli SM22C, SM32U e SM36U approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

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----> Vedere allegati da pag. 105 a pag. 161 <----
 
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