Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2006
Approvazione di undici studi di settore in evoluzione relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2003 e 13 aprile 2004 concernenti l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2003 e 22 ottobre 2004, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore TM11U (che sostituisce gli studi di settore SM11A e SM11B) - Commercio all'ingrosso di carte da parati, codice attivita' 51.44.3; commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano, codice attivita' 52.46.1; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attivita' 52.46.2; commercio al dettaglio di materiali da costruzione, codice attivita' 52.46.3; commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti, codice attivita' 52.48.9; commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attivita' 51.53.1; commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari), codice attivita' 51.53.2; commercio all'ingrosso di vetro piano, codice attivita' 51.53.3; commercio all'ingrosso di vernici e colori, codice attivita' 51.53.4; commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attivita' 51.54.1; commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, codice attivita' 51.54.2;
b) Studio di settore TM12U (che sostituisce lo studio di settore SM12U) - Commercio al dettaglio di libri nuovi, codice attivita' 52.47.1;
c) Studio di settore TM15B (che sostituisce lo studio di settore SM15B) - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione, codice attivita' 52.48.2;
d) Studio di settore TM17U (che sostituisce lo studio di settore SM17U) - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attivita' 5 1.21.1; commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice attivita' 51.21.2;
e) Studio di settore TM18B (che sostituisce lo studio di settore SM18B) - Commercio all'ingrosso di animali vivi, codice attivita' 5 1.23.0;
f) Studio di settore TM21B (che sostituisce lo studio di settore SM21B) - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche, codice attivita' 51.34.1; commercio all'ingrosso di altre bevande, codice attivita' 5 1.34.2;
g) Studio di settore TM22A (che sostituisce lo studio dio settore SM22A) - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo, codice attivita' 51.43.1; commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti), codice attivita' 51.43.2; commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, codice attivita' 51.43.3; commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico, codice attivita' 51.43.4;
h) Studio di settore TM25A (che sostituisce lo studio di settore SM25A) - Commercio all'ingrosso di giochi e di giocattoli, codice attivita' 5 1.47.6;
i) Studio di settore TM30U (che sostituisce lo studio di settore SM30U) - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice attivita' 52.11.5;
i) Studio di settore TM35U (che sostituisce lo studio di settore SM35U) - Erboristerie, codice attivita' 52.33.1;
k) Studio di settore TM37U (che sostituisce lo studio di settore SM37U) - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attivita' 51.44.4; commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice attivita' 51.45.0.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
-- 1, per lo studio di settore TM11U;
-- 2, per lo studio di settore TM12U;
-- 3, per lo studio di settore TM15B;
-- 4, per lo studio di settore TM17U;
-- 5, per lo studio si settore TM18B;
-- 6, per lo studio si settore TM21B;
-- 7, per lo studio di settore TM22A;
-- 8, per lo studio di settore TM25A;
-- 9, per lo studio di settore TM30U;
-- 10, per lo studio di settore TM35U;
-- 11, per lo studio di settore TM37U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2005.
 
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SM11A e SM11B per lo studio TM11U, SM15B per lo studio TM15B, SM21B per lo studio TM21B, SM22A per lo studio TM22A, SM25A per lo studio TM25A e SM35U per lo studio TM35U, approvati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2003 e 13 aprile 2004 nonche' sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2003 e 22 ottobre 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TM12U, TM17U, TM18B, TM30U e TM37U approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle sole informazioni contenute rispettivamente nei modelli SM12U, SM17U, SM18B, SM30U e SM37U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2004 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

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