Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 marzo 2006
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;
Ravvisata la necessita' di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero;
Ravvisata la necessita' di modificare l'allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Modifica all'art. 1, comma 2
1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14».
 
Art. 2.
Modifica all'art. 6, comma 4
1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie».
 
Art. 3.
Modifiche all'allegato 3
1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.
Roma, 30 marzo 2006
Il Ministro: Lunardi
 
Allegato 1

----> Vedere allegato a pag. 20 <----
 
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