Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 7 aprile 2006
CIRCOLARE 7 aprile 2006 n. 946068. Circolare esplicativa sulle modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2006.

Alle imprese interessate
Ad Artigiancassa S.p.A.
Agli Istituti collaboratori
Alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
All'ABI
All'ASS.I.LEA.
Alla Confartigianato
Alla CNA
Alla Casartigiani

Il decreto 1° febbraio 2006 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel seguito denominato "decreto attuativo", ha stabilito le nuove modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80 in materia di riforma degli incentivi. In particolare, l'art. 15 del predetto decreto attuativo ha individuato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle predette modalita', nonche', in allegato, il facsimile del modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. Le predette nuove modalita' si applicano, come peraltro stabilito dall'art. 16 del citato decreto attuativo, ai bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande e' successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto. Ai bandi emanati prima di tale data continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 21 novembre 2002, nonche' quelle contenute nella circolare esplicativa n. 946364 del 7 ottobre 2003.

Le modalita' semplificate di cui alla presente circolare si applicano esclusivamente alle domande che rispondono ai requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 15 del decreto attuativo e che devono pertanto essere presentate a valere sui bandi riservati alle imprese artigiane.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.
1 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni che operano nei settori di attivita' di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto attuativo e che intendono realizzare programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nelle "aree sottoutilizzate". Per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale; le "aree sottoutilizzate" sono quelle di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, coincidenti con le aree depresse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modifiche e integrazioni. L'elenco di tali aree e' riportato nell'allegato n. 1.

Tali imprese possono operare anche in regime di contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' costituite ed iscritte nel predetto Albo delle imprese artigiane e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere ammesse alle agevolazioni anche in assenza della predetta iscrizione, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata attraverso lo specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3).

Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilita' del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidita' della domanda. Qualora la piena disponibilita' dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (e' il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione gia' ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilita' dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, e' sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale e' stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilita' si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovra' essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potra' essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.

Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito.
1.2 Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione (si veda il successivo punto 1.5), la disponibilita' di cui al precedente punto 1.1 da parte dell'impresa e' riferita alla sola stabile sede operativa, sede che non deve necessariamente ricadere in un'area ammissibile - e in tal caso non potranno essere ammesse alle agevolazioni spese relative a beni e/o interventi nella stessa utilizzati e/o realizzati. La predetta sede operativa deve, peraltro, risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese. Si precisa, inoltre che:

- la sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta per le sole imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del programma nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili della regione stessa. Tale condizione e' mirata a comprovare che la presenza dell'impresa nel territorio della regione ha carattere di stabilita' e continuita' e non di episodicita'. A tale riguardo si precisa che la sede operativa puo' coincidere, a titolo esemplificativo, con la sede legale dell'impresa, con un immobile adibito al ricovero degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al Registro delle imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilita' entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande;

- qualora il programma di investimenti comprenda interventi da agevolare su immobili (terreni e/o fabbricati) che l'impresa gia' possiede o che intende acquistare o realizzare, la disponibilita' dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volonta' di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una determinata regione, puo' non essere necessariamente riferita alla suddetta sede operativa risultante dal certificato del Registro delle imprese all'atto della domanda, bensi', in analogia a tutte le altre imprese dei settori diversi da quello delle costruzioni, a quella dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso, come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovra' essere comprovata, attraverso idonea documentazione o perizia giurata, anche la rispondenza, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;

- le imprese in questione, qualora siano dispensate dal comprovare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi del precedente punto 1.1, sono comunque tenute a dimostrare, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, la disponibilita' nella regione dell'immobile ove ubicare la sede operativa ovvero ove realizzare gli interventi del programma; la sussistenza della sede operativa stessa dovra' poi essere comprovata, attraverso il certificato di iscrizione al Registro delle imprese, all'atto della trasmissione della documentazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3).
1.3 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia.
1.4 I programmi di investimento possono riguardare uno o piu' dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D - "Attivita' manifatturiere" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002 (fatti salvi i divieti e le limitazioni, di cui al successivo punto 1.7, derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea), il settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alle classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, secondo le condizioni indicate nell'allegato n. 1 al decreto attuativo, il settore delle costruzioni di cui alla sezione F della predetta classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, nonche' le attivita' di servizi di cui al predetto allegato, limitatamente a quelle che possono essere svolte dalle imprese artigiane.
1.5 Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, in relazione alla particolarita' del settore ed alle modalita' operative di utilizzo dei beni strumentali, si applicano le condizioni previste nell'allegato n. 1 al decreto attuativo. In particolare, qualora i beni agevolabili non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unita' produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto attuativo bensi' nell'ambito dei cantieri dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili di un'unica regione che, ai fini della presente normativa, viene intesa come "unita' produttiva", la dichiarazione d'impegno del legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni di cui al medesimo allegato n. 1 al decreto attuativo, e' resa secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazione. In tal caso, si ricorda che il programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella graduatoria relativa a detta regione. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dell'aliquota minima prevista, per le aree ammissibili della regione medesima, aliquota che viene applicata a tutti i beni del programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi.

Ai fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.4, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati per il settore delle costruzioni, in relazione alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi.
1.6 La legge n. 488/92 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoria Locale" per le aree Obiettivo 1, e negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.

Limitatamente ai programmi di investimento che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto dei predetti programmi operativi nazionali e regionali, nonche' delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, potranno essere previste particolari disposizioni in deroga a quelle contenute nella presente circolare, che comunque saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
1.7 Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, con particolare riferimento ai settori siderurgico, delle fibre sintetiche, automobilistico, della cantieristica navale ed al settore alimentare, delle bevande e del tabacco, sono soggetti a divieti e/o limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea come peraltro specificato al punto 1.9 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006. Qualora uno stesso programma riguardi piu' attivita' assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attivita' svolte dall'impresa nella stessa unita' produttiva:

- se il programma concerne una sola attivita', pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o piu' attivita' assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;

- se il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili al cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso puo' essere positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali;

- se il programma concerne piu' attivita', in parte non ammissibili, il programma stesso non e' ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attivita' non ammissibile;

In ogni caso, nel piano descrittivo devono risultare univocamente individuabili tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'attivita' ammissibile.
2 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

2.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto attuativo. A tal fine si precisa che:

1) il finanziamento bancario ordinario e' condizione di ammissibilita' alle agevolazioni ed e' concesso dalle banche (di seguito denominate "soggetti finanziatori") che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario (nel seguito "delibera del finanziamento ordinario"), redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione; tale delibera potra' riferirsi anche all'eventuale finanziamento bancario integrativo previsto nella convenzione medesima;

2) il finanziamento bancario ordinario deve essere di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto;

3) le imprese, tenuto conto della possibilita' di richiedere un minor importo del contributo in conto capitale (si veda il successivo punto 6.2), potranno individuare differenti combinazioni delle predette agevolazioni, sulla base delle misure indicate nell'allegato n. 1, fermo restando che

a) l'ammontare del contributo in conto capitale non puo' in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario);

b) il finanziamento bancario ordinario deve essere sempre almeno pari al 15% degli investimenti ammissibili alla cui copertura e' destinato;

c) la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non puo' essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili;

d) l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine si precisa che rientrano in tale categoria tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il predetto finanziamento ordinario c/o l'eventuale operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico.

Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento, tenuto conto della misura richiesta. A tal fine, qualora le agevolazioni richieste risultassero superiori alle predette intensita' massime, si provvedera' alle necessarie rettifiche attraverso una riduzione dell'ammontare delle stesse secondo i criteri indicati nell'allegato n. 3.

2.2 Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale e' concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso e' da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi - e successive modifiche e integrazioni.

2.3 Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria, l'operazione di leasing, deliberata da societa' che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A., sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, sostituisce il finanziamento bancario ordinario, con riferimento ai soli investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei limiti della quota necessaria ad assicurare la parita' di importo con il finanziamento agevolato richiesto, la cui misura minima e' comunque pari al 15% degli investimenti ammissibili. L'ammontare del contributo in conto capitale non puo' risultare maggiore della somma del finanziamento agevolato e della equivalente quota di leasing; inoltre, la somma di questi tre importi non puo' essere superiore al totale degli investimenti in leasing ammissibili. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito di delibera della societa' di leasing (nel seguito "delibera della societa' di leasing") redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione. Nel caso in cui il programma preveda anche investimenti da realizzare mediante acquisto diretto, sara' comunque necessario un finanziamento bancario di importo pari a quello del finanziamento agevolato riguardante detti investimenti.

Il finanziamento agevolato ha durata massima pari a quella residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo; tale durata in ogni caso non puo' essere inferiore a 18 mesi, pena l'inammissibilita' degli investimenti realizzati in leasing, ferma restando la durata massima di 15 anni stabilita all'articolo 2, comma 2 del decreto attuativo.

L'importo del finanziamento agevolato non puo' essere superiore al 50% del valore del debito residuo in linea capitale dell'operazione di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo.

Il piano di rimborso dei canoni del contratto di leasing deve assicurare, in relazione a ciascuna rata del finanziamento agevolato, che il rapporto tra l'importo del debito residuo in linea capitale del finanziamento agevolato medesimo e quello del contratto di leasing, non superi il valore del rapporto originario alla data di scadenza della prima rata di ammortamento del contratto di finanziamento agevolato, tra il finanziamento agevolato medesimo e il debito in linea capitale del contratto di leasing al netto dell'eventuale maxi canone pattuito e dell'importo in linea capitale degli eventuali canoni gia' corrisposti dall'impresa.

L'importo e/o la durata del finanziamento agevolato stabiliti in sede di concessione provvisoria sono pertanto rideterminati alla data di stipula del relativo contratto, ricalcolando, se del caso, anche il contributo in conto capitale.

Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia gia' in decorrenza, ai fini della concessione delle agevolazioni, l'importo e la durata del finanziamento agevolato concedibile sono stabiliti con riferimento al debito residuo e alla durata residua dell'operazione di leasing alla data presunta di stipula del finanziamento medesimo, ricalcolando, se del caso, anche il contributo in conto capitale; a tal fine si conviene che la data di stipula intervenga alla scadenza dell'ottavo mese successivo al termine ultimo di presentazione delle domande (vedasi punto 5.1).

2.4 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un programma di investimenti che non puo' riguardare piu' di una sola unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione l'impresa deve predisporre un piano descrittivo, concernente il programma e l'unita' produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato, compilando l'apposita sezione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3.

I programmi di investimento non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione del modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3.

Sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 1.500.000,00 euro e che rientrano nelle tipologie definite all'articolo 3 del decreto attuativo. Per una corretta applicazione di dette definizioni si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:

a) per quanto concerne l'ampliamento, per "capacita' di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unita' di misura (laddove non e' possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unita' di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;

b) per quanto concerne l'ammodernamento,

- per "produttivita'" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, cosi' come indicati nella Scheda Tecnica;

- per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;

c) per quanto concerne la riconversione: e' da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti;

d) con riferimento alla riattivazione, questa consiste nell'utilizzo di una unita' produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattivita', per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattivita' che si e' protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilita' delle agevolazioni e' necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purche' capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attivita'. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattivita' "permanente", qualora la nuova attivita' non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattivita' non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attivita' diversa da quella precedente;

e) per quanto concerne il trasferimento, si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorche' il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma e' da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed e' con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.4. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacita' di produzione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento". In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dal soggetto gestore di cui al punto 4.1 deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati nell'attivita' produttiva compresi tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto attuativo. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.

3.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto attuativo, con riferimento alle tipologie di spesa ammissibili e tenuto conto delle esclusioni e limitazioni ivi previste, si forniscono le seguenti precisazioni.

Le spese ammissibili riguardano in generale:

a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e per la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.6;

b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

1) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) e' agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;

2) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
3) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b),

sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;

4) in relazione alle spese di cui alle lettere c) e d), si precisa che l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un piu' vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto attuativo, puo' essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attivita' in locali in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di "ammodernamento". Si precisa inoltre che le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali; a tale riguardo, la superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto. Infine, si precisa che le spese relative agli immobili possono riguardare altresi' la casa del custode nel limite di mq 100;

5) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e gia' agevolato e' ammissibile purche' siano gia' trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4;

6) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;

7) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido;

8) le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attivita' dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;

9) le spese di cui alle lettere e) ed f) e relative progettazioni e, limitatamente alle imprese che svolgono attivita' di costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate;

10)le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma medesimo bensi' presso altre unita', della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche':

a. siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

b. dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";

c. vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488/92;

d. siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;

e. vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.);

f. la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

g. i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al soggetto gestore di cui al punto 4.1, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalita' di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

h. il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalita' di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

11) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le suddette spese sono incluse altresi' quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche di cui all'articolo 8, comma 11, lettere b1), b2) e b5). Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;

12) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";

13)le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Legge Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";

14)le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4;

15) con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita' secondo quanto specificato al punto 1.1 della presente circolare.

Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili (fatte salve quelle per la stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.6), quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; non sono altresi' ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono ammessi alle agevolazioni programmi o spese realizzati con contratti "chiavi in mano". Non sono altresi' ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

3.3 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa e' consentita, nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa, entro e non oltre la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.6, pena la revoca delle agevolazioni riferite ai predetti beni. Non e' consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back, entrambe non ammissibili. E' altresi' necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia al soggetto gestore di cui al punto 4.1 che all'istituto collaboratore di cui al punto 4.2 interessati affinche' se ne possa tener conto in sede di disposizione di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un'unica disposizione di concessione contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing e dell'ammontare delle relative agevolazioni.

In relazione a tali modifiche, il soggetto gestore acquisisce, a seconda dei casi, la delibera del finanziamento ordinario o la delibera della societa' di leasing.

3.4 L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data della relativa disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni. Tale termine e' prorogabile, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere al soggetto gestore di cui al successivo punto 4.1 almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 mesi; la proroga si intende concessa qualora trascorrano 30 giorni dalla ricezione da parte del Comitato tecnico regionale di cui al successivo punto 6.5 della relativa motivata proposta da parte del suddetto soggetto gestore, senza avviso contrario.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. La data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 10, comma 1 del decreto attuativo, non e' sostituita dalla copia del verbale di consegna dei beni bensi' dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalita', dall'istituto collaboratore (si veda anche il punto 6.5, lettera g).

3.5 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, e comunque di tutti quelli il cui costo unitario sia almeno pari a €.10.000,00, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 5 ed il prospetto di cui all'allegato n. 6. La dichiarazione puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto attuativo, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegati alla documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovra' essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7.3 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformita' di cui alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, dichiarazione del fornitore, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegata in copia alla documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata ai fini di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
4 - SOGGETTO GESTORE E ISTITUTI COLLABORATORI

4.1 Per gli adempimenti riguardanti la concessione e l'erogazione delle agevolazioni il Ministero, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto attuativo, si avvale di Artigiancassa S.p.A., denominata "soggetto gestore". I rapporti tra il Ministero ed il soggetto gestore, anche in ordine ai suddetti adempimenti, sono regolamentati da apposita convenzione. Il soggetto gestore puo' stipulare, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 15, sub-convenzioni con societa' e banche abilitate alla locazione finanziaria, denominate "istituti collaboratori", ferma restando in capo al soggetto gestore la titolarita' dell'attivita' istruttoria.

4.2 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti:

- ricevere la domanda di agevolazione (art. 7, comma 1 del decreto attuativo);

- trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa documentazione al soggetto gestore (art. 7, comma 1 del decreto attuativo);

- stipulare con il soggetto gestore, nella sua qualita' di soggetto agente di cui al punto 6.6 il contratto di finanziamento agevolato di cui al medesimo punto;

- sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.3 della presente circolare);

- predisporre la documentazione di spesa e trasmetterla al soggetto gestore (art. 15, comma 16 del decreto attuativo);

- controfirmare e trasmettere al soggetto gestore l'eventuale richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 11, comma 5 del decreto attuativo.

In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 7, comma 1 del decreto attuativo, l'istituto collaboratore deve trasmettere al soggetto gestore il Modulo di domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le 48 ore successive.

L'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto, non e' dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso, fatto salvo quello esigibile per gli adempimenti derivanti dall'accordo sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.A.
5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTIVITA' ISTRUTTORIA

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

Ai fini della presentazione delle domande valgono i divieti e limitazioni stabiliti dall'articolo 7, comma 2 del decreto attuativo. A tal riguardo si ricorda che il mancato rispetto di detti divieti e condizioni comporta l'inammissibilita' della domanda.

5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata:

- al soggetto gestore, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;

- ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con il soggetto gestore, per il successivo tempestivo inoltro a quest'ultimo, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.

L'elenco aggiornato degli sportelli ove presentare le domande e' riportato sul sito internet del soggetto gestore: www.artigiancassa.it.

5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'allegato n. 7. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti dal programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non puo' subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non puo' subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'allegato n. 8 necessaria per l'espletamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni; in tal caso, ciascun documento deve recare, qualora gia' comunicato dal soggetto gestore, il numero di progetto del Modulo al quale si riferisce, (per le modalita' di assegnazione e comunicazione ai soggetti interessati del numero di progetto si veda il successivo punto 5.4). Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'allegato n. 9), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti e la delibera del finanziamento bancario di cui al punto 2.1 e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, delibera della societa' di leasing di cui al punto 2.3. Nel caso di "programmi misti", che cioe' prevedono parte degli investimenti in acquisto diretto e parte in locazione finanziaria, deve essere presentata un'unica domanda.

Le pagine stampate del Modulo devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali con l'apposizione del timbro dell'impresa a cavallo di ciascuna coppia di pagine. L'ultima pagina del Modulo deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, con le modalita' di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformita' da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida.

La Scheda Tecnica, comprensiva del piano descrittivo, deve essere predisposta, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal soggetto gestore, disponibile sul sito di quest'ultimo (si veda il precedente punto 5.2), stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine cosi' stampate devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali con l'apposizione del timbro dell'impresa a cavallo di ciascuna coppia di pagine; sull'ultima pagina della Scheda Tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e' altresi' compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente il suddetto file, generati attraverso il software medesimo.
L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta.

5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'allegato n. 8 devono essere presentati a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. La domanda presentata al di fuori dei termini non e' considerata valida.
Ricevuto il Modulo di domanda, con o senza la prevista documentazione, il soggetto gestore assegna alla relativa domanda un numero di progetto, apponendolo a stampa sul Modulo stesso, dandone comunicazione scritta a tutti i soggetti interessati entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento, anche ai fini dell'adempimento di cui al precedente punto 5.3.

5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.4), l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti.

5.6 Le domande istruite positivamente dal soggetto gestore ma non agevolate a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valida la decorrenza di ammissibilita' delle spese e nel rispetto delle condizioni vigenti per il bando medesimo, purche' le imprese interessate ne diano esplicita conferma, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10. Detta conferma, unitamente alla nuova delibera del finanziamento bancario di cui al punto 2.1 e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, alla nuova delibera della societa' di leasing di cui al punto 2.3 (ovvero alla copia autentica del contratto di leasing per gli investimenti gia' realizzati), deve essere presentata al soggetto gestore entro i termini di presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile successivo. Qualora l'impresa intenda mantenere valide le predette condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve essere presentata, unitamente alla nuova delibera di finanziamento bancario (e/o nuova delibera della societa' di leasing e/o copia autentica del contratto di leasing), entro lo stesso termine, fermo restando che l'importo delle spese per il quale si richiede l'agevolazione non puo' essere aumentato.
Nel caso di investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, si ricorda che, secondo quanto precisato al punto 2.3, la durata residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento agevolato non puo' essere inferiore a 18 mesi, pena l'inammissibilita' dei predetti investimenti.
Ai fini della riformulazione:
- le modifiche possono riguardare esclusivamente: la misura dell'agevolazione richiesta e le spese a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle stesse puo' variare solo in diminuzione; e', inoltre, possibile modificare, nei limiti di cui al precedente punto 3.3, le modalita' di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;
- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dall'altra documentazione di cui all'allegato n. 8 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo;
- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario;
- la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto attuativo;
- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo puo' anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purche' sia convenzionato con il soggetto gestore;
- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalita', il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta.

Le domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono utilizzare le predette modalita' con l'ulteriore condizione che all'atto della richiesta di inserimento, ovvero della domanda riformulata, sia espressa formale rinuncia all'agevolazione concessa secondo lo schema di cui all'allegato n. 11.

5.7 Il soggetto gestore, al ricevimento del Modulo di domanda e della relativa documentazione da parte dell'impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto collaboratore, e' tenuto a verificarne la completezza e la regolarita', con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori; il soggetto gestore, inoltre, verifica che il Modulo sia quello adottato con la presente circolare e sia compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica comprensiva del piano descrittivo sia redatta tramite l'apposito software, che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. e che sia presente la delibera di finanziamento bancario e/o la delibera della societa' di leasing. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n. 8, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.2 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, nonche' quella trasmessa oltre i predetti termini, non e' considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore.
Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, il soggetto gestore puo' richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, nonche' precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attivita' istruttoria, con una specifica formale nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del soggetto gestore con nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e il soggetto gestore ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore.

5.8 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, il soggetto gestore procede alla istruttoria e redige una relazione secondo le indicazioni contenute nella convenzione con il Ministero.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la conformita' della delibera di finanziamento ordinario e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, della delibera della societa' di leasing alle condizioni e allo schema di cui alla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; la delibera deve contenere specifico riferimento al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e alla valutazione economico-finanziaria dell'iniziativa svolta dal soggetto finanziatore e/o dalla societa' di leasing. Il soggetto gestore accerta inoltre che la delibera abbia un importo ed una validita' temporale compatibili con l'iniziativa e con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.6; in mancanza di detta compatibilita', il soggetto gestore richiedera' all'impresa una nuova delibera o conferma della delibera originaria che, in deroga a quanto previsto al punto 5.7 in merito alle richieste di integrazioni, dovra' pervenire, pena la decadenza della domanda, entro e non oltre 15 giorni prima del termine ultimo per l'ultimazione dell'attivita' istruttoria. Il soggetto gestore acquisisce, inoltre, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario sottoscritte dal soggetto finanziatore e/o dalla societa' di leasing ai sensi della citata convenzione;

- la validita' tecnica del programma, con particolare riferimento alla potenzialita' degli impianti ed alle produzioni conseguibili; il soggetto gestore valuta, inoltre, la validita' del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di quanto indicato nel piano descrittivo;
- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il soggetto gestore verifica, altresi', che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile (si veda il punto 2.1);
- la piena disponibilita' dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilita' sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovra' riguardare anche la compatibilita' dei tempi richiamata nel medesimo punto 1.1;
- l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa;
- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.

Il soggetto gestore verifica altresi', con riferimento ai programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, che sussistano le condizioni stabilite al punto 2.3.
Il soggetto gestore puo' rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruita', si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e' finalizzato. L'esame di congruita' da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovra' essere, invece, puntuale e dovra' essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.
Gli accertamenti istruttori sono espletati entro novanta giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' del programma. Per il computo del suddetto termine, non si considera il mese di agosto.
Il soggetto gestore invia alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale danno informazione dell'esito istruttorio. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota (redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 12) e' trasmessa anche alle regioni e alle province autonome competenti e indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e i dati proposti per il calcolo degli indicatori, cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la medesima nota e' altresi' trasmessa al soggetto finanziatore. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.
Il Ministero puo' effettuare verifiche anche a campione sulle domande di agevolazione e sulle relative risultanze istruttorie, volte ad assicurare il rispetto e la corretta interpretazione della normativa e la regolare formazione delle graduatorie.
Entro il termine di ultimazione degli accertamenti istruttori, il soggetto gestore trasmette alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. i dati relativi alle domande definite con esito positivo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, informa il soggetto gestore dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato.
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, una per regione, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria.
Entro trenta giorni dal termine finale dell'attivita' istruttoria, il soggetto gestore forma le graduatorie dei programmi ammissibili e le trasmette al Ministero per l'approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori siano positivi, indicando, sulla base delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili e quelli che non potranno ottenere l'agevolazione per insufficienza delle disponibilita' medesime.
La posizione che ciascun programma assume nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:
1) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura richiesta (la tabella delle misure agevolative concedibili e' riportata nell'allegato n. 1);
2) rapporto tra le spese ammissibili relative a macchinari, impianti e attrezzature e il totale delle spese ammissibili;
3) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali.

Il valore degli indicatori di cui ai precedenti punti e' incrementato dell'1% qualora l'impresa abbia gia' aderito, alla data di presentazione del Modulo di domanda, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. A tal fine, le imprese trasmettono, a corredo della domanda e nei termini di presentazione della stessa di cui al punto 5.3, copia della predetta certificazione.
Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria e' ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori, eventualmente maggiorati e normalizzati (vedi Appendice).
Il soggetto gestore sottopone a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Ai fini della verifica concernente l'indicatore n. 2 di cui al successivo punto 6.3 l'investimento complessivo da computare e' il minore tra quello ammesso in via definitiva e quello ammesso in via provvisoria.
In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.

6.2 Indicatore n. 1: ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, puo' richiedere l'intera misura agevolativa massima del contributo in conto capitale, o una parte della stessa, ovvero non richiedere tale forma di agevolazione. Detto indicatore non puo' essere oggetto di rettifica da parte del soggetto gestore e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo' piu' modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e rispettare le condizioni di cui al precedente punto 2.1, cio' in relazione anche a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie.
Ai fini di cui sopra:
- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in rapporto alla misura percentuale massima, indicando punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformita' tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
- in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100% di quella massima;
- qualora la misura richiesta venga indicata pari a 0%, per cui l'impresa rinuncia completamente all'agevolazione in forma di contributo in conto capitale, ai soli fini del calcolo dell'indicatore il denominatore del suddetto rapporto e' assunto, convenzionalmente, pari a 0,01%;
- alla riduzione del contributo in conto capitale puo' corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in particolare si ricorda che l'importo del finanziamento agevolato, cosi' come risultante dal predetto incremento, deve essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della quota di leasing ad esso equiparata (per tale ipotesi si veda il precedente punto 2.3); in ogni caso l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non puo' superare l'importo degli investimenti ammissibili.

6.3 Indicatore n. 2: Le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature sono quelle di cui alle lettere e), f) e g) del punto 3.2. L'impresa indica al punto B.10 della Scheda Tecnica di cui al punto 5.3 il valore delle predette spese.

6.4 Indicatore n. 3: Le priorita' regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni.
Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta.
Ai fini di cui sopra:
- per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni;
- per settori merceologici si fa riferimento alla Classificazione delle Attivita' economiche ISTAT 2002;
- per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui al precedente punto 3.1.

Entro il termine del 31 ottobre di ogni anno le regioni possono formulare al Ministero le proprie proposte, riferite alle domande da presentare entro l'anno successivo, relative alle priorita' regionali, individuando i corrispondenti punteggi. Nel caso in cui una regione non formuli proposte in merito alle priorita', l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero; si intendono invece confermate anche per l'anno successivo le proposte formulate dalla regione per l'anno precedente qualora la stessa non provveda a modificarle entro il termine sopra indicato. Il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno.
A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, determinato dal punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi sopra indicati; il punteggio complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo.
Ai fini di cui sopra:
- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unita' produttiva indicata al punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'allegato n. 9); nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unita' produttiva si applica il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;
- nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.1), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o piu' attivita' diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente considerate.

Nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 1.5, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare.

6.5 Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, i Comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni, adottano le disposizioni di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore dei programmi utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale e per il finanziamento agevolato, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i programmi non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione. Il soggetto gestore trasmette le disposizioni concernenti la concessione provvisoria o il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate, agli istituti collaboratori.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque l'intero programma. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.6.
Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita' dell'anno o del bando successivo.
La disposizione di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unita' produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, e di ciascuna delle due quote. La disposizione di concessione stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:
a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ad eccezione di quelle concesse a titolo di "de minimis";
b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nella disposizione di concessione medesima;
c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e) di ultimare il programma entro 24 mesi dalla data della disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni;
f) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale entro 18 dalla data della disposizione di concessione;
g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attivita' economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria;
l) di stipulare il contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.6 entro novanta giorni dal ricevimento della disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria (si veda il punto 6.6);
m)di ottemperare agli impegni assunti con il contratto di finanziamento e di non procedere alla sua estinzione anticipata prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale;
l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6.6 Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, e' stipulato, successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria da parte dell'impresa, tra l'impresa beneficiaria e il soggetto gestore, nella sua qualita' di soggetto agente che ha sottoscritto, con la Cassa depositi e prestiti e il Ministero delle attivita' produttive, la convenzione di cui alla delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento. La stipula del contratto e' perfezionata, in conformita' alle disposizioni del decreto attuativo, sulla base dell'avvenuta conferma, da parte del soggetto finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla predetta convenzione. Per i programmi eventualmente soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto e' stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle attivita' produttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento della disposizione di concessione medesima.
Nel caso di investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata, e' stipulato tra il soggetto gestore e la societa' di leasing in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni; se il contratto di leasing prevede piu' consegne o piu' stati di avanzamento il contratto di finanziamento agevolato potra' essere stipulato dopo la prima consegna o dopo il primo stato di avanzamento.
E' possibile stipulare un solo contratto di finanziamento agevolato a fronte di piu' contratti di leasing, a condizione che la scadenza di questi ultimi consentano di stabilire una scadenza univoca per il finanziamento agevolato e di attribuire in proporzione ai singoli contratti di leasing l'importo del predetto finanziamento agevolato. In tal caso il finanziamento agevolato e' stipulato dopo l'ultima consegna e, ai fini di quanto precisato al precedente punto 2.3 per i contratti di leasing gia' in decorrenza, tenendo conto del valore complessivo del debito residuo in linea capitale di tutti i contratti di leasing medesimi.
Il contratto di finanziamento agevolato e' stipulato entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte della societa' di leasing, ovvero, qualora a tale data i beni oggetto del contratto di leasing non siano stati ancora consegnati, entro novanta giorni dalla data di consegna dei beni medesimi.
7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 7.4.
Il contributo in conto capitale e' reso disponibile dal soggetto gestore in due quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.6 e l'altra dal primo gennaio dell'anno successivo.
Per l'erogazione del contributo in conto capitale, l'impresa, o l'istituto collaboratore, deve comprovare, di avere sostenuto almeno la meta' della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda. A tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, ne' il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo ad un'erogazione anticipata.
La prima quota del solo contributo in conto capitale puo', su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore di Artigiancassa S.p.A., rilasciata in stretta conformita' alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero stesso del 27 maggio 2005; conseguentemente, l'escussione della fideiussione e/o della polizza avviene sulla base della sola richiesta del soggetto gestore che abbia accertato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo. Detta garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema riportato all'allegato n. 13, e' sottoscritta con firma autenticata ed e' completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Le garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la garanzia sia rilasciata dal medesimo soggetto gestore, la firma puo' non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.
L'erogazione del finanziamento avviene in non piu' di tre quote. Ciascuna quota del finanziamento e' erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma. Per lo stato di avanzamento si tiene conto indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati o realizzati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni oggetti del contratto di leasing per quanto riguarda i beni da acquisire in locazione finanziaria; nel caso di fatture e titoli di spesa documentati e non pagati l'erogazione del finanziamento dovra' essere utilizzata esclusivamente per il pagamento degli stessi. Ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato, ciascuna richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi.

7.2 Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue di contributo in conto capitale in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, il soggetto gestore procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo gia' erogate, la stessa puo' attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 11, comma 8 del decreto attuativo, una procedura di compensazione. A tal fine, e' necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta al soggetto gestore e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, il soggetto gestore eroga la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.

7.3 Ai fini di ciascuna erogazione sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono al soggetto gestore una richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato n. 14 nonche' della documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4 (quest'ultima non deve essere allegata nel caso di richiesta a titolo di anticipazione). La richiesta di erogazione e la documentazione di spesa devono essere cucite tra loro e firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli. La richiesta di erogazione per stato di avanzamento presentata dall'istituto collaboratore deve essere inoltre accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima
Le richieste di erogazione e le dichiarazioni devono essere formulate, a seconda dei casi, in base agli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il relativo testo, omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
allegato n. 15: Richiesta di erogazione dell'impresa a titolo di anticipazione;
allegato n. 16: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a titolo di anticipazione;
allegato n. 17: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento;
allegato n. 18: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a stato di avanzamento;
allegato n. 19: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore.

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che il soggetto gestore ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8.
La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data. Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo al soggetto gestore - quest'ultimo propone la revoca delle agevolazioni al competente Comitato tecnico regionale di cui al punto 6.5 il quale procede alla emanazione della conseguente disposizione.
L'impresa deve inoltre comunicare al soggetto gestore, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria per i programmi gia' ultimati a tale data, la data di ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; tuttavia, e' data facolta' alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti puo' anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.5. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella definita al precedente punto 3.4. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione dcl programma e' sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto attuativo.

7.4 La documentazione di spesa consiste in:

a) copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dal soggetto gestore, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.. Qualora il soggetto gestore non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 7.3, puo' dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse;
b) copia della documentazione di cui al precedente punto 3.5 utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione;
c) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al precedente punto 3.5;
d) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per le quali si richiede il pagamento mediante l'erogazione del finanziamento. Ai fini della richiesta di erogazione delle quote di contributo in conto capitale si tiene conto esclusivamente delle fatture e degli altri titoli di spesa pagati.

I beni cui si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.
Gli originali della documentazione di spesa sopra indicata devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal decreto attuativo. Si precisa altresi' che l'impresa deve riportare sugli originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di euro dichiarata per la ....... (prima, seconda, ........ ) .... erogazione del prog. n. ..... ex L. 488/92".
Le commesse interne di lavorazione, ove consentite, devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale e' determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.
Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonche' un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa.

7.5 Il soggetto gestore accerta la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e, in relazione ad ogni stato di avanzamento utile per l'erogazione della corrispondente quota di contributo in conto capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche sugli investimenti realizzati presso l'unita' produttiva oggetto del programma.
Effettuati i predetti adempimenti, il soggetto gestore, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione di cui al punto 7.4 e, per il contributo in conto capitale, non prima della data della disponibilita', dispone l'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e, in qualita' di soggetto agente, delle quote di finanziamento corrispondenti allo stato di avanzamento presentato dall'impresa ed accertato dal soggetto gestore medesimo. Le erogazioni avvengono secondo le modalita' indicate dal Ministero e, in relazione al finanziamento, secondo le modalita' previste nel contratto di finanziamento e nei mandati conferiti dalla Cassa Depositi e prestiti e dal soggetto finanziatore per la gestione del finanziamento ai sensi della convenzione di cui al punto 6.6. Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, al momento dell'erogazione dell'ultima quota e' trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva di cui al punto 8.2; qualora, in relazione alla documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento, emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria, il soggetto gestore provvede all'erogazione dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile e procede altresi' a ricalcolare l'importo del finanziamento agevolato spettante.

7.6 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste al soggetto gestore dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
Con riferimento al contributo in conto capitale, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; cio' avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con piu' contratti di locazione, la quota di contributo erogata andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.
Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia' effettuate dal soggetto gestore, calcolati con capitalizzazione annua al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento. I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni. L'istituto collaboratore comunica al soggetto gestore l'avvenuto accreditamento all'impresa di ciascuna rata di contributo.
Con riferimento al finanziamento agevolato, l'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria e, in caso di preammortamento, degli interessi di prelocazione, in modo da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito all'impresa beneficiaria. A tal fine, il canone e/o la rata di interessi di prelocazione dovuti dall'impresa beneficiaria in relazione a ciascun contratto di leasing saranno composti da una quota, corrispondente al finanziamento agevolato concesso per quel contratto, determinata al tasso agevolato e da una rimanente quota determinata a tasso di mercato. L'istituto collaboratore comunica al soggetto gestore il piano di rimborso dei canoni come sopra determinati.
Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento agevolato avvenga successivamente alla decorrenza del contratto di leasing, la riduzione dei canoni si applica a partire dal primo canone con scadenza successiva alla data della predetta erogazione.
8 - CONCESSIONI DEFINITIVE

8.1 Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, il soggetto gestore provvede a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 12, comma 7 del decreto attuativo, nonche' notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
La documentazione di spesa di cui al punto 7.4 lettera a) relativa all'intero programma deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dal soggetto gestore per attestazione della pertinenza e congruita' delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformita' delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento; tale documentazione, la relazione istruttoria di cui al punto 5.8 e quella finale di cui sopra, devono essere tenute a disposizione dal soggetto gestore per l'attivita' ispettiva del Ministero.

8.2 Sulla base della relazione finale ed entro sei mesi dal ricevimento della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento, il competente Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto 6.5, emana la disposizione di concessione definitiva, ovvero la revoca delle agevolazioni.

8.3 Sulla base della disposizione di concessione definitiva, il soggetto gestore provvede ad erogare all'impresa quanto ancora dovuto, compreso il 10% del contributo in conto capitale di cui al precedente punto 7.5 e trasmette copia della disposizione del Comitato alla regione competente, all'impresa interessata e, nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, all'istituto collaboratore.
9 - REVOCHE

9.1 Il competente Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto 6.5 procede alla revoca delle agevolazioni su segnalazione motivata da parte del soggetto gestore. La disposizione di revoca dispone, inoltre, l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.
Con riferimento all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), l), m); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) ed e).
In relazione a quanto indicato alla lettera a), si precisa che la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto attuativo, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.
In relazione a quanto indicato alla lettera d), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, alla data di scadenza dei 18 mesi dalla medesima data, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la societa' di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la prima quota del contributo in conto capitale. Per i programmi "misti" (che prevedono cioe' sia acquisti diretti che in leasing) si puo' fare riferimento, ai soli fini della dimostrazione dello stato di avanzamento raggiunto (e, quindi, non a quelli di erogazione), ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento dell'intero programma alla scadenza dei 18 mesi, benche' non sia stato ancora realizzato, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing, separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione. Decorsi trenta giorni dalla predetta data di scadenza senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, il soggetto gestore provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, il soggetto gestore ne da' comunicazione al Comitato tecnico regionale di cui al punto 6.5 per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.
In relazione a quanto indicato alla lettera e) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In relazione a quanto indicato alla lettera g), si precisa che al fine di valutare lo scostamento relativo a un indicatore, sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo sono considerati al netto della maggiorazione percentuale, di cui al punto 6.1, eventualmente riconosciuta; si procede quindi alla revoca totale delle agevolazioni allorche' anche per uno solo degli indicatori tale valore subisca uno scostamento in diminuzione superiore ai 20 punti percentuali.
Con riferimento alla lettera h), la revoca totale delle agevolazioni e' disposta qualora sia riscontrato, anche nel corso di accertamenti e/o ispezioni, l'insussistenza alla data di presentazione della domanda di agevolazione della certificazione ambientale indicata ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al precedente punto 6.1.
In relazione a quanto indicato alla lettera m) si precisa inoltre che la risoluzione o estinzione anticipata del contratto intervenuta successivamente all'erogazione del saldo del contributo in conto capitale non determina la revoca del contributo in conto capitale, ma la sola cessazione del beneficio in termini di differenziale di interessi sul finanziamento agevolato, a decorrere dalla data della risoluzione o estinzione medesima.
Per quanto riguarda i programmi di investimento promossi dalle imprese di costruzioni che utilizzino stabilmente i beni agevolati per il previsto quinquennio di mantenimento dei beni stessi nell'ambito dei propri cantieri di un'unica regione (si veda il precedente punto 1.5), le agevolazioni sono revocate qualora l'impresa non tenga presso la propria sede operativa della regione interessata l'apposito registro dei beni agevolati dai quali si desuma inequivocabilmente, con riferimento a ciascun cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi.
10 - MONITORAGGIO

10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della disposizione di concessione provvisoria di cui precedente punto 6.5, provvede ad inviare al soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui all'allegato n. 20, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
Il soggetto gestore e' tenuto a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.
11- NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE

11.1 Al primo bando per le imprese artigiane successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto attuativo, possono partecipare, ai fini indicati all'articolo 9, comma 3 del predetto decreto, anche le domande non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie nel precedente bando riservato alle imprese artigiane, che non siano gia' state oggetto, nell'ambito del medesimo bando, di ripresentazione ai sensi del punto 11.1 della circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003; le modalita' per tale partecipazione sono quelle indicate al punto 5.6 per le domande riformulate.
Inoltre, possono optare per la partecipazione al predetto bando le domande rispondenti ai requisiti di ammissibilita' di cui alla presente circolare, che siano state presentate nel bando ordinario del settore industria 2003 (17° bando), ma non siano state agevolate per insufficienza di risorse finanziarie; in tal caso alla domanda, da presentare con le stesse modalita' indicate al punto 5.6 per le domande riformulate, deve essere allegata altresi' copia del Modulo di domanda originario ai fini previsti dall'articolo 9, comma 3 del decreto attuativo. Il soggetto gestore provvede a richiedere alla banca concessionaria che ha istruito la domanda originaria la data di presentazione di quest'ultima.
Roma, 7 aprile 2006
II Ministro: Scajola

Roma, 7 aprile 2006
 
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