Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2006, n. 167
Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, che demanda al Governo l'emanazione di regolamenti volti ad aggiornare e semplificare la normativa in vigore in materia di ordinamento dei servizi dell'amministrazione e della contabilita' delle Forze armate;
Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 che demanda al Governo l'emanazione di uno o piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinato e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, recante riorganizzazione ed ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente: attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, ed il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in ordine alle attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive modificazioni, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, recante il regolamento per gli stabilimenti e gli arsenali militari a carattere industriale;
Visto il decreto del Ministro della difesa, in data 20 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998, registro n. 1 Difesa, foglio n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451, recante il regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Visto il regolamento per i grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;
Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 26, recante norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, concernente l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, ed il decreto del Ministro della difesa, in data 1° agosto 2002, concernente modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2002, registro n. 10, foglio n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti espresso in data 3 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 settembre 2005;
Acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano:
a) agli organismi di ciascuna Forza armata ed interforze;
b) all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme specificamente riferite all'Arma stessa;
c) ove applicabili per connessione od analogia, agli organi centrali del Ministero della difesa;
d) agli enti di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni, dipendenti dai competenti ispettorati/comandi logistici di Forza armata.
2. La struttura organizzativa degli enti di cui alla lettera d) del comma 1, e' disciplinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 novembre 1997, 459 e dalla vigente normativa.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 per gli organi della gestione amministrativa, il presente regolamento non si applica ai lavori concernenti il genio militare.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del
servizio militare professionale - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269), e' il seguente:
«Art. 7 (Adeguamenti organizzativi e strutturali). - 1.
Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura
ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze
armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello
strumento militare in professionale, il Governo, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per aggiornare e semplificare con criteri di economicita',
efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei
servizi, dell'amministrazione e della contabilita' delle
Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina
omogenea a livello interforze in aderenza ai principi di
cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformita'
ai criteri e principi indicati al comma 5,
lettere a), b), c), d), e) e g), dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti
alle peculiarita' dei compiti e dell'ordinamento delle
Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente
articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che
cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'art.
4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,
n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre
abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni,
incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti,
contenute nei seguenti provvedimenti:
a) regolamento per l'amministrazione e contabilita'
dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con
regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
b) testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, approvato con regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
c) decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1482;
d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali
militari a carattere industriale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.».
- Il testo dell'art. 4-quater del decreto-legge
17 giugno 1999, n. 180 (Ratifica e disposizioni urgenti in
materia di proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un
ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia
per le operazioni di pace nel Kosovo) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1999, n. 141, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 agosto
1999, n. 269 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185), e'
il seguente:
«Art. 4-quater. - 1. Il Governo, per fare fronte alle
esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale
italiano impiegato nell'ambito della missione di cui
all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla
necessita' di procedere alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi
vigenti relativi all'impiego di militari italiani in
missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del
territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno
o piu' regolamenti recanti norme in materia di servizi
amministrativi, di sostegno logistico e di lavori
infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano
coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai
seguenti regolamenti:
a) regolamento sui lavori del Genio militare,
approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti
militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n.
2167;
c) regolamento per l'amministrazione e la
contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
d) regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi
centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1983, n. 939;
e) regolamento speciale concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dei servizi di commissariato
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1990, n. 451.
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d),
ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di
entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui
all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei
regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 e'
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1481 (Riorganizzazione ed
ammodernamento degli stabilimenti ed arsenali militari), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 15 gennaio 1966, n. 11.
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997,
n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa,
ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'amministrazione della difesa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45, e' il seguente:
«Art. 10. - 1. Il Governo, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, la ristrutturazione
dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed
organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, e'
prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare
di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge
costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo
provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle
materie oggetto di riordinamento le modifiche e le
integrazioni necessarie per renderle compatibili con le
disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti
nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili
con le disposizioni della presente legge e del regolamento
medesimo, sono abrogate.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25 concernente le attribuzioni
dei vertici militari) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464
(Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 29 dicembre
1995, n. 549) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 1998, n. 3.
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459
(Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del
Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1076 (Approvazione del regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. l077 (Approvazione del regolamento per gli
stabilimenti e gli arsenali militari a carattere
industriale), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1997, n. 239
(supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496
(Razionalizzazione delle procedure contrattuali
dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 1990, n. 45 (Approvazione del regolamento
speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n.
49, supplemento ordinario.
- Il regio decreto 16 novembre 1939, n 2167
(Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti
militari), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1940, n. 38.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato) ed il relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, sono rispettivamente pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275 e nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' revisionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195 (supplemento ordinario).
- Il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita'
dei corpi, istituti e stabilimenti militari), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1928, n. 52.
- La legge 22 dicembre 1932, n. l958 (Norme per
l'amministrazione e la contabilita' degli enti
aeronautici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 febbraio 1933, n. 35.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 1106 (Decentramento dei servizi del Ministero
della difesa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° dicembre 1955, n. 277.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1167 (Disposizioni regolamentari per la classifica
dei materiali militari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 1959, n. 10.
- La legge 25 gennaio 1962, n. 26 (Norme sul servizio
vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1962, n.
41.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. l482 (Norme sull'amministrazione e la
contabilita' degli Enti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 gennaio 1966, n. 11 (supplemento ordinario).
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214 (supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l57
(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 ottobre 1994, n. 237.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 5, comma 1, lettere a) e
b), del citato decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, e' il seguente:
«Art. 1 (Classificazione degli enti). - 1. Gli enti
dell'area tecnico-industriale ed i centri tecnici dell'area
tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono
in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata ed
enti dipendenti dal Segretario generale.».
Art. 5 (Norme finali). - 1. Con uno o piu' decreti il
Ministro della difesa provvede:
a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
degli enti da ricomprendere nelle categorie definite
all'art. 1;
b) di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, alla riorganizzazione connessa
all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun
ente di cui all'art. 2, nonche' alla definizione di
specifici settori d'intervento degli enti di cui all'art. 4
dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente
procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni
di processi produttivi e riconversioni industriali, con
ricorso anche ad una unica gestione ove l'autonomia di
singole strutture non risulti funzionalmente utile e
conveniente;».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per alto comando, comando di organo intermedio, comando di grande unita' autonoma: i comandi periferici di vertice di Forza armata o interforze con funzioni logistiche ed amministrative con competenza territoriale, operanti in Italia o all'estero, con a capo alti comandanti rivestenti il grado di ufficiali generali o ammiragli;
b) per autorita' logistica centrale: il competente ispettorato o comando logistico di Forza armata, nonche' per l'Arma dei carabinieri l'organismo individuato dal comando generale;
c) per ente: l'organismo di Forza armata o interforze, che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile;
d) per distaccamento: l'organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali ma che dipende, per la somministrazione dei fondi in contabilita' speciale e per la resa della relativa contabilita', da un ente, il quale inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto;
e) per reparto: l'unita' organica facente parte di un organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di bilancio e di materiali nell'ambito dell'attivita' amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende;
f) per contingente: l'organismo costituito all'occorrenza da un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero, che puo' configurarsi quale ente o distaccamento oppure avvalersi di una direzione o centro di intendenza all'uopo costituiti;
g) per centri contrattuali o stipendiali: gli organismi che, in relazione alle esigenze di Forza armata o interforze ed alla corrispondente configurazione ordinativa, assolvono, ove costituiti, a funzioni contrattuali o stipendiali, avvalendosi di personale, strutture e mezzi gia' esistenti, anche per esigenze di piu' organismi;
h) per centro funzionale: l'organismo che, in relazione alle particolari configurazioni di Forza armata o interforze e alle rispettive esigenze logistiche, espleta, ove costituito, funzioni tecniche, logistiche e amministrative, a livello centrale o periferico;
i) per direzione di intendenza o centro di intendenza: gli organismi, nella configurazione rispettivamente di ente o distaccamento, che possono essere costituiti, con personale, strutture e mezzi gia' esistenti, per il supporto delle unita' operative, dei contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche, alle dirette dipendenze dei comandanti delle unita' e dei contingenti stessi;
l) per organismo di protezione sociale: la struttura di Forza armata o interforze che, ancorche' priva di autonomia amministrativa, svolge attivita' in materia di benessere del personale in servizio e di quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del congedo e dei loro familiari;
m) per comandante: il comandante di una unita' organica, il direttore di un servizio tecnico o logistico, il capo o direttore di un ufficio o di altro istituto di Forza armata o interforze che ha l'amministrazione del personale e dei materiali;
n) per direttore di intendenza o direttore del centro di intendenza: l'ufficiale posto a capo della direzione di intendenza o del centro di intendenza che esercita il potere di spesa e le correlate potesta' autorizzatorie anche nei confronti delle unita' operative minori amministrativamente dipendenti dalla grande unita' o dal contingente, prive di una propria direzione o centro di intendenza, nonche' di organismi o complesso di organismi. La carica di direttore e' ricoperta: nell'Esercito da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato, nell'Arma dei carabinieri da ufficiali dell'Arma stessa;
o) per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli ed i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento ed i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in:
1) materiali in duplice uso, quando il materiale non e' specificatamente militare;
2) materiali specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze armate ovvero ai corpi armati dello Stato e solo eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, sempre che la custodia risulti da prova scritta ed il terzo risulti al riguardo abilitato;
p) ai fini amministrativi e contabili, per autonomia amministrativa: la potesta' di spesa attribuita ad un organismo in relazione alle risorse poste a sua disposizione.
2. Ai fini amministrativi e contabili, gli organismi di cui al precedente comma 1:
a) lettere c), d), g) e i), sono sempre dotati di autonomia amministrativa;
b) lettere a) e f), possono essere dotati di autonomia amministrativa;
c) lettera h), sono dotati di autonoma capacita' negoziale e di competenza ad assumere impegni di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati e si avvalgono, per la gestione dei fondi e dei materiali, di organismi dotati di autonomia amministrativa;
d) lettera e), sono privi di autonomia amministrativa.
 
Art. 3.
Principi
1. L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative e' definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, nonche' dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ai sensi della legge 31 marzo 2000, n. 78 e del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'espressione Forza armata adottata nel presente regolamento comprende anche l'Arma dei carabinieri.
3. Ai fini della interoperabilita' delle Forze armate nazionali con quelle di altri Paesi attraverso la costituzione di unita' a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono essere disciplinate, anche nel rispetto del principio di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
4. I limiti di somma previsti nei Capi III e IV sono aggiornati, con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni di valore dell'importo della soglia comunitaria.



Note all'art. 3:
- Per la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e il decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78
(Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79),
e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma
dei carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita',
speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle
attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento
approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e
successive modificazioni, non in contrasto con quanto
previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti
militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le
attribuzioni funzionali del Comandante generale, in
conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997,
n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi
restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno
per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione
dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura penale, sono osservati i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri,
con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della
difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di
stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le
disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per
l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla
salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubblica calamita', in
conformita' con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n.
382;
2) partecipazione alle operazioni militari in
Italia e all'estero sulla base della pianificazione
d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato
maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare
all'estero e, sulla base di accordi e mandati
internazionali, concorso alla ricostituzione dei Corpi di
polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in
missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia
militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare
e per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici
penali militari, esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della
giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli
addetti militari all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari
impegnati in attivita' istituzionali nel territorio
nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della
funzione di comando e controllo, mediante definizione dei
livelli generali di dipendenza delle articolazioni
ordinamentali e con la previsione del ricorso a
provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti
che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo
anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli
ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri
e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di
specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative
e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e
tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle
relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione
ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per
consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze
tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni
organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e
le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue
per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di
Generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico
sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite
di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione,
equiparando correlativamente anche quello del Comandante
generale in carica, nonche', solo se necessario per la
funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per
i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli
degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle
consistenze organiche del restante personale, le dotazioni
dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con
quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso
d'istituto ed eventualmente adeguare le modalita' di
ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore
interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da
definire con i decreti legislativi nonche' l'abrogazione
delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che
risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8.».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248
(supplemento ordinario).



 
Art. 4.
Competenze del comandante
1. Il comandante indirizza le attivita' dell'organismo cui e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione.
2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, qualora non sia supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel Capo IV.
3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo ed adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente.
4. Nei casi di particolare gravita' ed urgenza, il comandante puo' adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.
 
Art. 5. Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro
di intendenza
1. Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attivita' logistico-amministrative dell'unita' organica o del complesso di unita' organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto.
 
Art. 6.
Organi della gestione amministrativa e competenze
1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o qualifica e' stabilito dall'ordinamento di Forza armata o interforze, e' preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'organismo ed adotta, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del comandante:
a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;
b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio;
c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali.
2. Il capo dei servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le disposizioni della Forza armata; e' responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione finanziaria ed al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva.
3. Ove non diversamente previsto dall'ordinamento definito con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti organi della gestione amministrativa sono competenti per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) il capo della gestione finanziaria espleta le attivita' concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti stipendiali e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;
b) il capo della gestione patrimoniale cura le attivita' concernenti la gestione dei materiali ed in particolare: il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento ed il fuori uso; predispone i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili ed alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta. E' responsabile, ai sensi e nei termini di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i consegnatari del materiale, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge i previsti controlli; dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di Forza armata;
c) il cassiere e' il depositano del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi nella cassa corrente; cura le scritture contabili e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti;
d) l'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attivita' negoziale dell'organismo e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti;
e) il consegnatario del materiale cura le scritture contabili e provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, di distribuzione e di conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile; risponde dei materiali direttamente conservati e, solo per omessa vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti;
f) il contabile agli assegni cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni a favore dei creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei quali risponde ai fini della regolarita';
g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti amministrativi e provvede all'aggiornamento ed alla conservazione della documentazione matricolare di ciascun amministrato;
h) gli incaricati presso i reparti della gestione del denaro e del materiale rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati e dei materiali ricevuti, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo.
4. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine provvedono le autorita' individuate ai sensi delle norme vigenti.
5. La carica di comandante e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Qualora non sia prevista la carica di cassiere, il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilita' prevista per i cassieri.
6. Le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria sono ricoperte nell'Esercito da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. La carica di capo della gestione patrimoniale e', di norma, ricoperta, nell'Esercito, da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato e da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo professionale; la carica di cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al precedente comma 4.
7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma stessa.
8. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente.
9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale civile, nei casi in cui sia previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della difesa.



Nota all'art. 6:
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.



 
Art. 7.
Accertamento del danno
1. Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi e' tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
2. Il comandante, effettuata la denuncia, di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entita' del danno e le eventuali responsabilita'.
3. L'inchiesta amministrativa e' svolta:
a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo "C", di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno non superi l'importo di 50.000 euro;
b) da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo "C", sia di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno superi l'importo di 50.000 euro.
4. L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entita' dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo.
5. Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, effettua la costituzione in mora dei responsabili e, qualora il danno accertato superi i 50.000 euro, trasmette un esemplare della relazione di cui al precedente comma 4, munita del proprio parere, all'autorita' superiore competente, ai sensi dell'articolo 8, a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato.
6. Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al comandante, oppure non sia possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale della Corte dei conti. Qualora emerga la possibilita' di un coinvolgimento anche di tali autorita', gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata. L'autorita' alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, qualora non vi abbia provveduto il comandante.
7. Qualora nel corso degli accertamenti emergano ipotesi di reato, le autorita' di cui all'articolo 8 provvedono ad informare, senza ritardo, l'autorita' giudiziaria.
8. Non si applica il procedimento di cui ai precedenti commi nei seguenti casi:
a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
b) pagamenti indebitamente effettuati, di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;
c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.
9. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 8, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dando comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti ove i responsabili resistano all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2033 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2033 (Indebito oggettivo). - Chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha
pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi ha ricevuto era in malafede,
oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della
domanda.».
- Il testo del1'art. 2036 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2036 (Indebito soggettivo). - Chi ha pagato un
debito altrui, credendosi debitore in base a un errore
scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il
creditore non si sia privato in buona fede del titolo o
delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire
i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se era in
malafede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha
pagato subentra nei diritti del creditore.».
Nota all'art. 8;
- Il testo dell'art. 194 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130,
supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 194. - Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione
di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di
forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse
a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono
le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi
servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il
danno, ne' per negligenza, ne' per indugio frapposto nel
richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione
del danaro o delle cose avute in consegna.
Non possono neppure essere discaricati quando abbiano
usato irregolarita' o trascuratezza nella tenuta delle
scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel
ricevimento del danaro e delle cose mobili.
Quando viene accordato il discarico, questo deve
risultare da un decreto del Ministro da cui l'agente
dipende.
Tale decreto, pero', vale a porre in regola la gestione
del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce
alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e
non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla
responsabilita' dell'agente.
I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.».
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 9 della legge 11 novembre 1986, n.
779 (Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato
per l'esecuzione di programmi di ricerca e per
l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta
tecnologia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 1986, n. 273, e' il seguente:
«Art. 9. - 1. Salvo quanto stabilito dalla legge
30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per
l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti,
macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da
effettuarsi presso imprese, Governi ed altri organismi
pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali
e, per l'Amministrazione della difesa, dagli assistenti
amministrativi degli addetti militari, navali ed
aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le
corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1
provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita
autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di
impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 5 della presente legge e negli articoli 6,
secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni.
3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente
articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli
giustificativi dei crediti documentati, direttamente
dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei
fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i
quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma
prevista per i funzionari delegati.
4. Il termine di cui al sesto comma dell'art. 60 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, e' fissato in sei mesi decorrenti dalla data
di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei
documenti giustificativi.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in
vigore della presente legge.».



 
Art. 8.
Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita' 1. Competenti a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato sono:
a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, nel caso in cui il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non superi l'importo di 50.000 euro;
b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, nel caso in cui il danno presunto non superi l'importo di 500.000 euro;
c) l'autorita' centrale competente, nel caso di importo superiore a 500.000 euro.
2. Le autorita' di cui al comma 1:
a) dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;
b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per 1'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;
c) comunicano alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali azioni sindacatorie di competenza, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b).
 
Art. 9.
Criteri per l'addebito del danno
1. L'addebito per la perdita di materiali e' commisurato, per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di acquisto. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulti inferiore o superiore a quello di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento di materiali e' commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati e' addebitata anche la differenza di valore. Quando i materiali deteriorati vengano dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita e' portato in diminuzione dall'addebito.
 
Art. 10.
Disposizioni generali
1. Le procedure negoziali per l'acquisto di beni e servizi, nonche' per l'effettuazione di lavori da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa sono improntate, nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria, a tempestivita', trasparenza, correttezza e semplificazione per garantire pienamente, in ogni circostanza, il piu' efficace sostegno logistico agli organismi militari e, in particolare, ai contingenti o alle unita' assimilabili.
2. Gli organi centrali e periferici del Ministero della difesa provvedono, con contratti o attraverso negoziazioni semplificate in economia, all'acquisto di beni e servizi, alle alienazioni, alle lavorazioni, agli affitti, ai noleggi ed alle locazioni per il soddisfacimento delle proprie esigenze di funzionamento, anche a mezzo di permuta.
3. La formazione e la gestione degli atti negoziali avviene nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle condizioni dei capitolati generali e speciali d'oneri e degli eventuali memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
4. Non e' consentito suddividere artificiosamente qualsiasi lavorazione, provvista o servizio, riferiti ad un'esigenza che rivesta carattere unitario, allo scopo di sottrarli all'applicazione della vigente normativa in materia di aggiudicazione degli appalti.
 
Art. 11.
Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti
1. La stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti e' effettuata:
a) presso i centri di responsabilita', ovvero presso gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), qualora istituiti: dai dirigenti militari o civili preposti all'attivita' contrattuale;
b) presso gli alti comandi e gli organismi di cui all'articolo 2, lettera a): dagli ufficiali preposti ai rispettivi servizi contrattuali;
c) presso gli organismi provvisti di autonomia amministrativa: dai capi del servizio amministrativo o dagli agenti che esplicano le relative funzioni.
2. Nel caso di assenza o di impedimento o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 siano titolari della potesta' di approvazione, la stipulazione dei contratti e' devoluta all'ufficiale o al funzionario con funzioni vicarie ovvero nominato a tale scopo.
3. L'approvazione dei contratti passivi o attivi e' effettuata dai titolari dei poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma. Qualora il titolare dei poteri di spesa non sia dirigente:
a) i contratti passivi sono approvati dal titolare medesimo quando l'ammontare degli stessi sia inferiore ai 20.000 euro, con esclusione dell'IVA;
b) i contratti attivi e quelli passivi di importo superiore ai limiti di cui alla lettera a), sono approvati dall'autorita' sovraordinata di grado dirigenziale o dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile operante all'estero, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza del contingente stesso se dirigente.
4. I centri di responsabilita', in quanto titolari della facolta' di impegno di somme a bilancio a titolo originario, possono emettere aperture di credito, anche in contabilita' speciale, per la gestione negoziale delle spese di funzionamento amministrate dagli organismi provvisti di autonomia amministrativa.
5. Il contratto passivo e' eseguibile:
a) quando grava sui fondi delle anticipazioni: dopo l'approvazione dello stesso ovvero dopo la registrazione nell'ipotesi in cui sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti;
b) quando grava su altri fondi: dopo la registrazione dell'impegno preventivo di spesa da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ed il controllo preventivo della Corte dei conti ove previsto.
6. L'autorita' che ha approvato il contratto, nei casi di urgenza che non consentano di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, puo' autorizzare l'esecuzione anticipata di prestazioni dedotte nel contratto stesso ai medesimi prezzi di aggiudicazione e nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese e, quando trattasi di provviste non ripartibili in dodicesimi, in misura proporzionale alle esigenze. In ogni caso, l'esecuzione anticipata non puo' eccedere un quinto dell'intera provvista oggetto del contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei lavori eseguiti nei predetti limiti.
7. I contratti attivi sono eseguibili dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, ad eccezione di quelli relativi ai materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente. Per tali contratti gli organi centrali competenti conferiscono all'autorita' che presiede il seggio la facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto.
 
Art. 12.
Acquisti all'estero
1. Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, di impianti, di macchinari e di apparecchiature ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale da effettuarsi presso imprese, Governi ed altri organismi pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1986, n. 770. Alla stipulazione dei relativi contratti possono provvedere anche gli addetti militari, navali ed aeronautici, ovvero, ove istituiti, gli assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in seguito ad apposita autorizzazione del competente centro di responsabilita' che costituisce anche atto per l'impegno di spesa.
2. I pagamenti relativi ai contratti possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dai centri di responsabilita' ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1.
3. La presentazione dei rendiconti delle spese da pagare all'estero e' effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.
 
Art. 13.
Contratti a quantita' indeterminata
1. La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della Difesa, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo fissato dall'atto negoziale.
 
Art. 14.
Acquisti e servizi in economia
1. Possono essere eseguite in economia sotto la diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma, indipendentemente dal relativo importo, le acquisizioni di beni e servizi:
a) relative a interventi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, secondo le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;
b) relative a categorie di interventi, previamente individuate con decreto del Ministro della difesa, necessarie ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di particolari esigenze operative.
2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1, sono effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa, entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'IVA, le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci di spesa e nei limiti di importo che sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa che definisce anche le correlate procedure. Per le forniture di beni e' fatto salvo quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non si faccia ricorso alla procedura in economia, trovano applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme vigenti in materia.
5. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare:
a) indipendentemente dal relativo importo, le spese afferenti a categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera b);
b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al comma 3, previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorita' logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata da apposito provvedimento del Comando generale.
6. I limiti di somma di cui al presente articolo si intendono riferiti al valore massimo di ciascuna provvista di ogni singola fattispecie che presupponga unicita' di approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in economia, per ciascuna delle spese, e' disposto con atto del titolare del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali e' adottata la procedura stessa. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione di beni o servizi che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' acquisizioni.



Note all'art. 14:
- Il testo degli articoli 1, commi 1 e 2 e 9 del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate
dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli
eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore
di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo
(DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle
forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al
momento della pubblicazione del bando, sia uguale o
superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
per il solo settore difesa, per quelle concernenti i
prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del
settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
soglia di cui al comma 1.».
«Art. 9 (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando
di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle
seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione
della fornitura:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto-concorso;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni
impresa interessata puo' presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla
quale partecipano soltanto le imprese invitate
dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui
alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base
alla richiesta formulata dall'amministrazione
aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le
condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di
propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini
del contratto.
3. Le forniture del presente testo unico possono essere
aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte
irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico
incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso,
oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in
relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20,
purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di
gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le
imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11
a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta
o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti
formali della procedura di gara.
4. Le forniture del presente testo unico possono essere
aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico
incanto, di una licitazione privata o di un
appalto-concorso, purche' le condizioni iniziali della
fornitura non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee
un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca,
di prova, di studio o di messa a punto, meno che non si
tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare
la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca
e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna
puo' essere affidata, a causa di particolarita' tecniche,
artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei
diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore
determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando
l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o
ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al
comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun
caso imputabili all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del
fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la
manutenzione del quale comporti incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la durata
dei contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di
regola, superare i tre anni.
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
al comma 1, lettere a), b) o c).».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e' il seguente:
«Art. 6 (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando
di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle
seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione
dell'appalto:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli
indicati all'art. 26.2;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni
impresa interessata puo' presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla
quale partecipano soltanto le imprese invitate
dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui
alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base
alla richiesta formulata dalla amministrazione
aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le
condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguire
l'appalto;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di
propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini
del contratto.».
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e' il
seguente:
«5. La disciplina del presente regolamento non si
applica alle forniture dichiarate segrete o la cui
esecuzione richiede misure speciali di sicurezza
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e' il
seguente:
«Art. 2 (Area e forme della procedura). - 1. Il ricorso
al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione
in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione
all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, previamente individuate con provvedimento da
ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze.».



 
Art. 15.
Esecuzione degli acquisti in economia
1. L'acquisizione di beni e servizi in economia puo' essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:
a) i servizi per i quali non occorra l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con personale dell'amministrazione;
b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a pronta esecuzione.
3. Sono eseguibili con il sistema del cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi affidate direttamente a persone ovvero imprese di notoria capacita' ed idoneita'.
4. Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2, lettera b), ed al comma 3:
a) si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
b) in ogni altro caso, mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito in- fruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato e in tal caso l'acquisizione puo' essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto della negoziazione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso. Negli altri casi la scelta puo' essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Le lettere di ordinazione e gli atti negoziali stabiliscono le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo del contraente di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le norme vigenti in materia, nonche' la facolta' per l'amministrazione di provvedere in danno del contraente e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia qualora il contraente medesimo venga meno ai patti concordati.
6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta giorni dalla data del collaudo o dalla data di presentazione della fattura, se successiva, al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di beni e servizi effettuate in economia, con i fondi ricevuti in conto anticipazioni e provvedono anche per le spese autorizzate con provvedimento ministeriale, qualora cio' sia disposto nell'atto di autorizzazione.
 
Art. 16.
Alienazioni in economia
1. Puo' essere eseguita in economia la vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento:
a) fino all'importo di 50.000 euro, da parte degli organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale per importi superiori a 10.000 euro;
b) per importi superiori a 50.000 euro da parte dei centri di responsabilita';
c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unita' assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale per importi superiori a 10.000 euro.
2. La procedura di alienazione e' effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.
3. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entita' del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni.
4. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.
5. Nel caso di infruttuosita' delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso e' stato a suo tempo acquistato, fatte salve, qualora si tratti di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.
 
Art. 17.
Transazioni
1. Le transazioni sono approvate ed impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di cui all'art. 11, comma 3 e dai comandanti dei contingenti o delle unita' assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti, previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a 30.000 Euro. Per importi superiori a 100.000 euro sono competenti i centri di responsabilita'.
 
Art. 18.
Forza amministrata
1. La forza amministrata e' composta dal personale militare e civile amministrato dagli organismi e si distingue in:
a) forza effettiva, costituita: dal personale assegnato a ciascun organismo dotato di autonomia amministrativa per i suoi fini istituzionali, nonche' dal personale assegnato in amministrazione all'organismo per disposizione ministeriale o dell'organo centrale. Al personale in forza effettiva l'organismo stesso corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle disposizioni di legge vigenti e, se dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale;
b) forza aggregata, costituita:
1) dal personale di altri organismi assunti temporaneamente in parziale amministrazione per esigenze di servizio, in relazione agli ordinamenti di Forza armata od agli obblighi di accasermamento previsti dalle norme vigenti;
2) dal personale chiamato a concorrere agli arruolamenti, dai militari di truppa in ferma volontaria, dagli allievi e dai militari di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo;
3) dal personale non appartenente alle Forze armate assunto temporaneamente in amministrazione per l'arruolamento o per altre esigenze previste dalle norme vigenti.
A tale personale l'organismo corrisponde il vitto e l'alloggio se dovuti, nonche' le particolari indennita' e le somministrazioni in natura se previste da disposizioni legislative e regolamentari o se indicate nel provvedimento d'impiego;
c) forza potenziale, costituita:
1) dal personale militare e civile non piu' in servizio per aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;
2) dal personale militare in ausiliaria o in riserva;
3) e dal personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni.
A tale personale l'organismo corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle varie posizioni di stato.
2. I compensi e le indennita' particolari dovuti al personale dei contingenti o delle unita' assimilabili per il servizio prestato in zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente o dall'unita' assimilabile, ovvero dalla direzione o centro di intendenza del contingente stesso, anche se il personale medesimo continui a far parte, per ogni altro effetto, della forza amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di altro organismo designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze.
 
Art. 19.
Situazioni e variazioni della forza
1. Gli organismi tengono in evidenza le situazioni della Forza amministrata in relazione alle diverse configurazioni di Forza armata. I reparti e gli uffici compilano giornalmente la situazione dimostrativa dello stato della Forza e la trasmettono, corredata dei documenti giustificativi, all'ufficio designato nell'ambito del comando dell'organismo del quale fanno parte, anche ai fini della determinazione delle utenze logistiche dovute e del conseguente scarico dei materiali oggetto delle utenze stesse, nonche' dell'aggiornamento dei documenti matricolari.
2. Le variazioni riguardanti la forza amministrata sono pubblicate mediante iscrizione, con effetti costitutivi, nell'ordine del giorno dell'organismo.
 
Art. 20.
Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita'
1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, nonche' gli appuntati ed i carabinieri sono amministrati e ricevono le competenze fisse e le indennita' continuative ed eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per le trasferte non continuative anche all'estero, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa presso il quale sono in forza o dall'organismo a questo fine designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze ovvero, qualora costituite, dai centri stipendiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. La liquidazione ed il pagamento dello stipendio e delle indennita' a carattere continuativo sono effettuate con le modalita' e le cadenze temporali stabilite dalle norme vigenti in materia di pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale che si assenta per motivi di servizio nel periodo fissato per il pagamento delle competenze mensili puo' essere corrisposto un acconto sulle competenze maturate fino al giorno della partenza. Le indennita' eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.
 
Art. 21.
Personale trasferito
1. Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo originario comunica a quello di destinazione:
a) le competenze spettanti corredate dei provvedimenti di attribuzione nonche' i dati relativi allo stato civile ed alla situazione di famiglia;
b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze;
c) gli eventuali debiti e la relativa documentazione, nonche', nel caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte estinta e quella residua degli stessi;
d) l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far fronte alle immediate esigenze del trasferimento.
2. L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi.
3. Qualora non sia possibile recuperare sugli assegni spettanti o sulla pensione quanto dovuto dal personale all'amministrazione, l'organismo ne da' comunicazione alla Direzione generale competente, affinche' attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.
 
Art. 22. Paga ed indennita' dei militari di truppa non in servizio permanente
1. Ai militari di truppa in ferma volontaria, ai graduati di truppa ed ai militari semplici in servizio, la paga e le altre indennita', i compensi ed i soprassoldi sono corrisposti entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, salvo che il pagamento non sia accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento.
2. Le spese di viaggio e le indennita' dovute per i trasferimenti, nonche' per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di destinazione.
3. Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennita' di missione, se poste a carico dell'amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio.
4. Le spese di viaggio e le indennita' di missione dovute per l'invio in congedo o in licenza di convalescenza sono integralmente pagate prima della partenza.
 
Art. 23.
Valore in danaro della razione viveri
1. Il valore in danaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 22, esentati dal partecipare alla mensa, e' corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in danaro della razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.
 
Art. 24.
Morte o scomparsa del militare
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede alla ricognizione ed all'inventario dei beni del defunto o dello scomparso rimasti in possesso dell'amministrazione che provvede a prendere contatti con gli eredi o i presunti successori legittimi dello scomparso.
2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori legittimi siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualita', l'amministrazione richiede all'autorita' giudiziaria territorialmente competente l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le modalita' e le cautele fissate dall'autorita' medesima. La somma ricavata e' versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.
 
Art. 25.
Spese generali degli organismi
1. Gli organismi, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, effettuano direttamente, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del capo IV, le spese:
a) per il funzionamento degli uffici, delle infermerie, dei posti di medicazione, dei laboratori, delle officine, delle scuole e dei magazzini;
b) relative all'accasermamento, all'igiene, alla pulizia, all'istruzione, alla protezione sociale, all'assistenza morale e spirituale ed al benessere dei militari, nonche' quelle relative ai servizi religiosi, ai corpi musicali ed alle fanfare;
c) per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivita' sportiva, per l'acquisto, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;
d) per il minuto mantenimento degli immobili, nel rispetto delle specifiche discipline in materia, nonche' degli impianti, dei materiali in genere, delle armi, delle navi, degli aeromobili, delle telecomunicazioni e dei sistemi d'arma;
e) generali, ivi comprese quelle per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, nonche' quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza ed il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari e di funzionamento degli organismi che non trovino diretta imputazione in specifiche unita' previsionali di base e capitoli di bilancio.
 
Art. 26.
Assistenza morale, benessere e protezione sociale
1. Le spese per l'assistenza morale ed il benessere attengono:
a) alle attivita' assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonche' a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso;
b) alle altre attivita' tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili;
c) alle attivita' volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio.
2. Gli interventi di protezione sociale sono effettuati:
a) in amministrazione diretta da parte degli organismi all'uopo preposti;
b) in amministrazione indiretta mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di personale ovvero ad enti o a terzi, secondo le vigenti disposizioni, con mezzi, locali e risorse concessi in uso dall'amministrazione alle stesse organizzazioni di personale.
3. Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico interesse, l'amministrazione ha la facolta' di determinare quote ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti, la cui entita' e' determinata in relazione alle finalita' ed ai concreti apporti di protezione sociale recati al personale.
 
Art. 27.
Attivita' sportiva
1. Le spese inerenti all'attivita' sportiva militare, comprese quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed impianti, sono a carico dell'amministrazione.
2. Le spese per l'attivita' sportiva effettuata dal personale militare impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali nonche' di contributi anche da parte di privati. L'Amministrazione favorisce la partecipazione di privati alla gestione dei programmi inerenti all'attivita' sportiva militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in grado di assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse conferite.
3. Le singole Forze armate predispongono le norme relative al conferimento di premi, inerenti alle attivita' sportive, costituiti da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilita' ed esigenze tecnico-operative.
 
Art. 28.
Vettovagliamento
1. Il servizio di vettovagliamento a favore del personale militare e civile avente diritto e' disciplinato con decreti interministeriali emanati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302 (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento delle
Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le
razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le
integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali
condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di
fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di
vettovagliamento a favore dei militari e del personale,
anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme
vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al
comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui
all'art. 59 con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza
da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica entro il
30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno
successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il
valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento
vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in
relazione alle esigenze operative, logistiche, di
dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze
armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle
seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in
tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni;
b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri
speciali da combattimento. La gestione diretta e le
eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo,
anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei
trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al
comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce il
termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di
vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate
le disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il ricorso alla Nato Maintenance and Supply
Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli
approvvigionamenti dei beni e servizi comunque connessi al
sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate
impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale
condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi
sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle
attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale,
previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con
apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o
indirettamente. Le predette societa' possono fornire
servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita'
del Ministero.».



 
Art. 29.
Vestiario ed equipaggiamento
1. La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli effetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei graduati di truppa e dei militari semplici di leva, dei militari di truppa in ferma volontaria, degli allievi marescialli, degli allievi ufficiali di complemento e degli allievi e aspiranti delle accademie e scuole militari delle Forze armate, sono effettuati a cura e spese dell'amministrazione.
2. Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari di truppa in servizio permanente e' assegnata, gratuitamente, una dotazione individuale di vestiario e di equipaggiamento. I relativi rinnovi sono a carico dell'amministrazione. Il personale di cui al presente comma puo' ritirare, secondo criteri, limiti e modalita' stabiliti dalla competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, anche oggetti di vestiario non compresi nella dotazione spettante, nei limiti del valore della dotazione stessa. Le autorita' logistiche centrali stabiliscono gli oggetti di vestiario per i quali sia conveniente od opportuno procedere al definitivo ritiro ai militari che li avevano in uso.
3. L'amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di cui al comma 1, i generi occorrenti per l'igiene personale, secondo le spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale.
4. Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
5. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, le quantita' e la durata degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento da somministrare a cura e spese dell'amministrazione sono determinate con provvedimento del Capo di stato maggiore della difesa, emanato sulla base delle proposte formulate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
6. Per i capi di vestiario ed equipaggiamento da somministrare ai militari destinati a servizi speciali si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto delle valutazioni e proposte delle rispettive competenti autorita' logistiche centrali, ognuno per le dotazioni di pertinenza della propria Forza armata.
7. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, al personale richiamato per istruzione o per mobilitazione sono distribuite dotazioni ridotte, da stabilirsi, previa valutazione in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso. Al militare inviato in congedo sono lasciati i capi di corredo individuali, ad eccezione di quelli che la competente Direzione generale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, determini di ritirare.
8. Presso gli organismi possono essere istituiti depositi affidati agli incaricati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), per assicurare il servizio vestiario ed equipaggiamento, rimanendo il materiale a carico degli inventari del consegnatario per debito di vigilanza.
9. Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento dati in uso ai militari sono annotati in un documento personale e scaricati dagli inventari. I militari sono responsabili del buon uso e della conservazione degli stessi. Qualora un oggetto sia andato perduto per colpa del militare si rinnova, previo addebito all'interessato del prezzo determinato all'atto del rinnovo; se un oggetto sia riconosciuto non piu' impiegabile, prima che sia trascorso il periodo di durata minima prescritta, si effettua il rinnovo previo addebito delle quote corrispondenti al periodo di minor uso nel caso in cui, a seguito di procedimento semplificato di accertamento, l'interessato risulti responsabile dell'anticipato deterioramento.
10. La competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, stabilisce annualmente i capi di corredo che il personale militare puo' prelevare a pagamento dai magazzini, fissando i prezzi di cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le somme introitate dalla cessione a pagamento del vestiario costituiscono proventi riassegnabili.
11. Sono a carico dell'amministrazione le spese per la prima somministrazione, la manutenzione e le rinnovazioni delle divise e degli indumenti da lavoro del personale civile.
12. L'amministrazione, qualora debba soddisfare speciali esigenze, puo' provvedere, con propri laboratori o tramite imprenditori privati, alla confezione di oggetti costituenti le serie individuali di vestiario e di equipaggiamento. A tal fine la competente autorita' logistica centrale determina gli oggetti da confezionare, le modalita' di confezione nonche' le materie prime e gli accessori da impiegare per ogni oggetto, fissando le tariffe per la confezione sulla base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla propria Forza effettiva, puo' destinare appositi locali da dare in concessione, a titolo oneroso, ad assuntori privati, iscritti all'albo dell'artigianato, per l'esercizio delle attivita' di sartoria, calzoleria, lavanderia e stireria; gli oneri per gli impianti e per l'esercizio delle attivita' sono a carico degli assuntori ed il corrispettivo dei servizi resi e' da questi posto direttamente a carico degli utenti. Gli assuntori provvedono a versare in tesoreria, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, gli oneri per la concessione dei locali, per gli impianti e per l'esercizio delle attivita'. Copia della relativa quietanza dovra' essere trasmessa al servizio amministrativo dell'ente.
 
Art. 30.
Servizi diversi
1. Gli atti negoziali relativi:
a) all'esecuzione dei servizi di guardiania, di sorveglianza e di controllo alle installazioni militari;
b) alla manovalanza necessaria per il funzionamento degli organismi;
c) alla pulizia dei locali ed ai servizi analoghi a quelli alberghieri, sono stipulati secondo le norme del Capo IV, sulla base di condizioni tecniche formulate nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al corrispondente settore lavorativo e, per le fattispecie interessate, delle norme di pubblica sicurezza vigenti, tenendo conto delle potenzialita' delle imprese ai fini della loro partecipazione agli appalti.
 
Art. 31.
Spese di natura riservata
1. Per sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata ed agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, sottoposto al controllo della Corte dei conti.
2. Le somme assegnate sono corrisposte con mandati diretti. Il decreto ministeriale, di cui al comma 1, costituisce la documentazione dei titoli di spesa.
3. Gli organi di cui al comma 1 assegnano agli organismi dipendenti le somme ritenute necessarie da impiegare nell'interesse del servizio, vincolate alle finalita' istituzionali da assolvere, sotto la personale responsabilita' di chi ha ordinato la spesa, ovvero l'ha eseguita in difformita' dall'ordine ricevuto.
4. Le singole erogazioni sono annotate in apposito registro, da esibire solo su ordine dell'autorita' che ha disposto l'assegnazione, secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.
 
Art. 32.
Previsione del fabbisogno
1. Sulla base degli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale, definiti dai competenti organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in relazione ai rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi stabiliti distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da realizzare, la previsione del fabbisogno di fondi necessari e la trasmettono al competente organo programmatore di livello intermedio, individuato dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno e' corredata di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni della forza ed agli obiettivi e relativi programmi addestrativi, operativi e funzionali, assegnati dai comandi di vertice di Forza armata o interforze.
2. L'organo programmatore di livello intermedio definisce, sui singoli capitoli di bilancio, l'entita' dei fondi necessari correlati agli obiettivi ed ai programmi concretamente perseguibili; comunica l'entita' dei fondi all'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze.
3. L'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, per i settori nei quali non provvede alla diretta amministrazione dei fondi:
a) acquisisce il concerto dei competenti centri di responsabilita' amministrativa, per gli aspetti attinenti al rapporto tra costo ed efficacia, all'uniformita' di gestione ed ai risvolti tecnico-amministrativi dell'impiego delle risorse;
b) predispone gli elementi programmatici di dettaglio che indicano, per direzione di amministrazione e distintamente per capitoli di spesa e per programmi, le esigenze di ciascun organismo riferite all'anno successivo. Tali elementi, aggregati per settori e funzioni di spesa, sono inviati allo Stato maggiore della difesa che ne sanziona l'inserimento nel documento programmatico provvisorio. Entro il mese di ottobre, a seguito dell'approvazione ministeriale del documento provvisorio, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze inviano gli elementi programmatici di dettaglio ai competenti centri di responsabilita' amministrativa, con contestuale comunicazione all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ed agli organismi interessati per i quali costituiscono autorizzazione all'avvio delle relative attivita' pre-negoziali.
4. Per l'Arma dei carabinieri gli enti formulano al Comando generale, quale organo programmatore, in aderenza alle disposizioni impartite al riguardo dallo stesso Comando, distinte previsioni di spesa in relazione alle risorse finanziarie allocate negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno e degli altri Ministeri dai quali taluni reparti dell'Arma dei carabinieri dipendono funzionalmente.
 
Art. 33.
Autorizzazioni all'impegno ed assegnazione dei fondi
1. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato e del documento programmatico definitivo, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti agli elementi programmatici di dettaglio, emettono i conseguenti ordini di finanziamento.
2. I centri di responsabilita' amministrativa, verificata la rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti nel documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per i conseguenti impegni di spesa.
3. I centri di responsabilita' amministrativa rispondono dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i cui risultati sono valutati dal collegio a cui e' affidato il servizio di controllo interno del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.



Nota all'art. 33:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11. della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.



 
Art. 34.
Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso
1. Nel corso di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, gli organismi di cui all'articolo 32, comma 1, sulla scorta delle risultanze effettive di gestione e delle maggiori o minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi gia' realizzati ed a quelli concretamente realizzabili nell'anno, comunicano le eventuali variazioni alla competente direzione di amministrazione ed al competente organo programmatore di livello intermedio ai fini dell'attivazione, da parte degli organi programmatori di vertice della Forza armata o interforze, della procedura di variazione dei fondi all'interno del Ministero della difesa, richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo diminuzioni di quelle precedentemente ottenute.
2. Per soddisfare esigenze urgenti ed impreviste connesse con l'efficienza e l'operativita' degli organismi dipendenti, gli organi programmatori di vertice di Forza armata o interforze, accertata l'impossibilita' di provvedere con contratti accentrati gia' eseguibili, possono emettere specifici ordini di finanziamento a favore degli organismi medesimi, indicando il termine entro il quale gli approvvigionamenti o le forniture devono essere soddisfatti. I centri di responsabilita' amministrativa assicurano la tempestiva assegnazione dei fondi necessari per l'espletamento dell'azione amministrativa in relazione ai termini previsti, fornendo ogni utile indicazione in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le esigenze, in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.
 
Art. 35.
Richiesta e rifornimento dei fondi
1. Gli organismi di cui all'articolo 32, comma 1, inoltrano, nei limiti delle somme assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni mese alla competente direzione di amministrazione le richieste, opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese successivo.
2. Per i fondi occorrenti per ciascun trimestre agli organismi amministrativamente dipendenti, le direzioni di amministrazione chiedono ai competenti centri di responsabilita', trenta giorni prima dell'inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio. Qualora nel corso del trimestre sia accertata l'insufficienza di un'apertura di credito, puo' essere inoltrata una richiesta suppletiva, sempre che nel complesso non siano superati i limiti delle assegnazioni.
3. L'importo delle aperture di credito e' versato trimestralmente sulla contabilita' speciale a favore della competente direzione di amministrazione. Le aperture di credito contengono la clausola di commutabilita' in quietanza di entrata a favore della contabilita' speciale.
4. La direzione di amministrazione provvede alla somministrazione dei fondi agli organismi amministrativamente dipendenti a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale presso la competente sezione di tesoreria provinciale. Sono esigibili in contanti o con accreditamento su conto corrente postale o bancario con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli organismi medesimi o loro delegati, gli ordinativi:
a) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori, con accreditamento esigibile all'inizio di ogni mese;
b) per il pagamento degli emolumenti al personale, con accreditamento esigibile non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze.
5. Gli enti provvedono a rifornire di fondi i propri distaccamenti con versamento in tutto o in parte in contanti o con accreditamento sui rispettivi conti correnti postali o bancari, salvo che non provveda direttamente la stessa direzione di amministrazione.
6. A richiesta dell'organismo e nei limiti delle assegnazioni ad esso concesse, la direzione di amministrazione puo' direttamente accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti:
a) al pagamento degli emolumenti al personale, da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'ente poste;
b) ai pagamenti a favore di terzi creditori, traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale e dandone contemporaneo avviso all'organismo richiedente per le conseguenti registrazioni contabili.
 
Art. 36.
Concessione di prestiti
1. Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo quando, per momentanee deficienze di cassa, non siano in grado di provvedere a pagamenti urgenti ed indilazionabili.
2. Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, da' immediata notizia alla propria direzione di amministrazione.
3. La somma avuta in prestito e' restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.
 
Art. 37.
Custodia e verifica dei fondi
1. Per la custodia dei fondi, dei titoli e dei valori gli organismi provvisti di autonomia amministrativa sono dotati di:
a) cassa di riserva, destinata a conservare i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'organismo per l'amministrazione o per la custodia;
b) cassa corrente, destinata alla custodia dei fondi necessari per le operazioni di pagamento.
2. Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e ai valori di cui al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei movimenti di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi in cassa.
3. L'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente e' commisurato alle necessita' delle operazioni giornaliere previste. Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente non puo' superare il limite di 10.000 euro; i fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva.
4. Presso gli organismi titolari di conto corrente postale o di conto corrente bancario, la responsabilita' della gestione dei fondi depositati su detti conti e' attribuita agli agenti che hanno la responsabilita' della cassa di riserva. La traenza puo' essere delegata a due di essi con firma congiunta.
5. I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse.
6. I fondi ed i valori depositati nelle casse sono oggetto di verifiche periodiche effettuate dagli organi responsabili, con le modalita' stabilite dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1. Qualora nel corso delle verifiche risultino delle irregolarita' che comportino responsabilita', colui che effettua il riscontro procede ai sensi delle disposizioni del Capo III. Le eventuali eccedenze di cassa, accertate nel corso delle verifiche, sono assunte in carico nelle scritture contabili per essere versate in tesoreria sempre che non sia possibile individuare le cause e disporre la liquidazione.
7. Qualora l'organismo non si avvalga del servizio trasporto valori fornito dalle banche o dalle ditte specializzate, il capo del servizio amministrativo propone al comandante le necessarie cautele per la sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.
 
Art. 38.
Riscossioni e pagamenti
1. Le operazioni di riscossione e di pagamento sono giustificate da documenti scritti costituiti da ordini di riscossione e di pagamento contenenti, rispettivamente: l'esatta indicazione del creditore o del debitore, la causale, l'importo dell'operazione ed il conto o il capitolo al quale questa deve essere imputata, nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa, prima di essere trasmessi al cassiere per l'esecuzione, sono sottoscritti dal contabile che ha provveduto alla liquidazione del debito o all'accertamento del credito, vistati per accertata regolarita' contabile dal capo della gestione finanziaria ed approvati dal capo del servizio amministrativo.
2. Per le operazioni di pagamento, eseguite dai contingenti all'estero o dalle unita' assimilabili, ovvero dalle direzioni o dai centri di intendenza dei contingenti stessi, nel caso in cui non sia possibile ottenere, a fronte delle spese sostenute, idonea documentazione giustificativa da porre a corredo degli ordini di pagamento, agli ordini stessi sono allegati, a giustificazione del pagamento, una nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure un verbale redatto dal responsabile dell'attivita' e vistato dal comandante del contingente o unita' assimilabile, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza. Dal verbale devono risultare i dati che sarebbe stato necessario indicare nella fattura o nella nota spese ed i motivi che non hanno consentito l'acquisizione di tali documenti.
3. Gli ordini di pagamento, per le spese in bilancio, indicano il capitolo di imputazione della spesa. Quando interessano piu' capitoli, indicano l'ammontare delle spese per ogni singolo capitolo cui le spese stesse vanno imputate.
 
Art. 39.
Atti del cassiere
1. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati dal cassiere e trascritti sull'apposito registro, in ordine cronologico e distintamente per i pagamenti in contanti e con il conto corrente postale o bancario; sullo stesso registro sono riportate, distintamente, le disponibilita' della cassa di riserva e di quella corrente.
2. Il cassiere, per ogni riscossione e pagamento che effettua, accerta l'esattezza formale dei dati dei relativi ordini, rilascia o si fa rilasciare apposita quietanza ed appone sul titolo la data dell'operazione eseguita e la propria firma. Non sono valide le quietanze con riserva o condizione.
3. Per i pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri dei contingenti all'estero o delle unita' assimilabili o delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, nei casi eccezionali in cui il creditore non sia riconoscibile, perche' sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non sia in grado di rilasciare quietanza, e' possibile, purche' vi sia la certezza che il creditore abbia effettivamente titolo al credito, redigere un verbale, sottoscritto dal responsabile dell'attivita' e dal cassiere, che attesti l'avvenuto pagamento ed evidenzi le ragioni che hanno imposto la particolare procedura. Il verbale, vistato dal capo del servizio amministrativo, e' approvato dal direttore della direzione o del centro di intendenza, ove costituiti, ovvero dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile.
4. Costituiscono quietanza liberatoria:
a) il verbale di cui al comma 3;
b) i certificati a tal fine emessi dall'amministrazione postale per i pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale;
c) gli estratti conto e le altre certificazioni emesse dagli istituti di credito per i pagamenti effettuati tramite conto corrente bancario o tramite carte di credito quando autorizzate;
d) le particolari quietanze rilasciate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici per i pagamenti effettuati in contanti.
5. Su richiesta del creditore, i pagamenti sono effettuati con assegni circolari o di conto corrente bancario non trasferibili. L'annotazione nell'ordine di pagamento degli estremi del titolo di credito emesso e della lettera assicurata spedita, costituisce certificazione provvisoria dell'operazione in attesa della quietanza del creditore, per gli assegni circolari inviati all'organismo per la diretta consegna all'interessato, ovvero in attesa degli estratti conto degli istituti di credito, per gli assegni di conto corrente bancario inoltrati anche direttamente al domicilio del creditore. Le spese di spedizione degli assegni circolari o del conto corrente bancario sono poste a carico dei creditori e detratte dal loro credito.
6. Qualora non sia possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato denaro ed il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilita' della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all'articolo 37, comma 3.
7. Il capo della gestione finanziaria esegue il riscontro delle operazioni della giornata sulla scorta del rapporto giornaliero di cassa che riepiloga e racchiude gli ordini di pagamento e di riscossione eseguiti ed i relativi documenti giustificativi.
 
Art. 40.
Pignoramenti, sequestri, opposizioni
1. Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla legge, il pagamento di somme dovute dall'amministrazione a terzi e' notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide.
2. Per i pagamenti disposti con ordinativi sulle contabilita' speciali emessi ai sensi dell'articolo 35, comma 4, il capo del servizio amministrativo segnala tempestivamente alla direzione di amministrazione l'avvenuta notifica dell'atto di cui al comma 1. Qualora l'ordinativo sia gia' stato emesso, la notifica non ha effetto, salva la facolta' del creditore di ripetere la notificazione alla competente sezione di tesoreria provinciale o ad eventuale agente incaricato di eseguire il pagamento.
3. Qualora siano notificate cessioni o delegazioni di credito verso lo Stato, o revoca, rinunzia o modificazione di vincoli, pignoramenti, sequestri od opposizioni, il capo del servizio amministrativo dell'organismo dispone la sospensione del pagamento ed informa la direzione di amministrazione competente.
 
Art. 41.
Disposizioni generali
1. Il capo della gestione finanziaria dispone la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni sull'apposito registro-giornale nonche' sulle eventuali scritture sussidiarie di sviluppo, imputando le operazioni, a seconda della natura, ai pertinenti capitoli di bilancio, al fondo scorta, al conto transitorio o al conto proventi.
2. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.
 
Art. 42.
Fondo scorta
1. Il fondo scorta e' utilizzato per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonche' esigenze connesse:
a) ai pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla difesa, ed ai prestiti di cui all'articolo 36;
b) ai pagamenti di acconti e di anticipi al personale nei casi previsti dalle norme vigenti nonche' ai pagamenti relativi alle anticipazioni per gli stipendi, alle indennita' a carattere continuativo, alle missioni ed i trasferimenti;
c) alla somministrazione di fondi permanenti ai sensi dell'articolo 47;
d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense;
e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;
f) alla costituzione del fondo di cassa, da erogare ad unita' e reparti, necessario per fronteggiare tutte le occorrenze finanziarie connesse all'operativita' ed alla mobilita' delle forze armate;
g) agli anticipi per l'acquisto di animali di cui agli articoli 72 e 78;
h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 45, comma 10;
i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza spese indilazionabili, individuate dal comandante dell'organismo, previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita.
2. All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme cosi' ripartite sono accreditate sulla contabilita' speciale delle direzioni di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l'anno.
3. Le direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione, qualora non abbiano gia' provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell'anno precedente attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione da' luogo ad effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Qualora, nel corso dell'anno, siano disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o ricevono la differenza dalla direzione di amministrazione.
4. Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1.
5. Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.
 
Art. 43.
Conto transitorio
1. Al conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:
a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;
b) somme anticipate ai distaccamenti ed ai reparti amministrativamente dipendenti per le rispettive esigenze di gestione;
c) importo dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento;
d) somme ricevute in prestito ai sensi dell'articolo 36 e pagamenti con le stesse effettuati;
e) somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 48 e pagamenti con le stesse effettuati;
f) altri eventuali pagamenti ed introiti consentiti dalle norme vigenti.
2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestivita', alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, sempre che non siano dovute a terzi e non costituiscano reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.
 
Art. 44.
Proventi
1. Gli enti provvedono al versamento dei proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione, anche per i distaccamenti amministrativamente dipendenti che non vi provvedano direttamente. Gli organismi annotano in apposito registro i proventi riscossi e versati in tesoreria, distinti per specie ed oggetto.
2. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate in originale al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedano che la quietanza di tesoreria sia prodotta a corredo di altra documentazione; in tale fattispecie agli ordini di pagamento e' allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo cui e' stato allegato l'originale.
3. Costituiscono proventi riassegnabili gli introiti relativi a:
a) cessioni di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre amministrazioni pubbliche ed a privati, sempre che occorra ricostituire le dotazioni o le scorte;
b) cessioni di vestiario;
c) rette degli allievi delle scuole militari;
d) prestazioni di qualsiasi specie ad amministrazioni diverse da quella della difesa ed a terzi;
e) ogni altra prestazione per la quale la riassegnabilita' sia prevista dalle norme vigenti.
4. I proventi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
 
Art. 45.
Rendicontazione delle spese
1. Gli enti rendono alla direzione di amministrazione il conto delle spese sostenute durante l'anno attraverso rendiconti trimestrali, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute nel corso di ogni trimestre.
2. I rendiconti relativi ai fondi ricevuti a mezzo della contabilita' speciale sono predisposti dal capo della gestione finanziaria, firmati dal capo del servizio amministrativo, corredati dei documenti giustificativi e trasmessi, nei termini massimi previsti dall'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, alla direzione di amministrazione che ha corrisposto le anticipazioni.
3. Unitamente ai rendiconti di cui al comma 2, gli enti inviano alla direzione di amministrazione:
a) le situazioni del fondo scorta e del conto transitorio con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle partite ancora accese alla fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura ed oggetto;
b) il prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie ed oggetto;
c) ogni altra dimostrazione contabile, statistica od economica richiesta.
4. Alla fine dell'anno, nelle situazioni di cui al comma 3, lettera a), sono indicate analiticamente le singole partite accese corredate, ove occorra, di note illustrative.
5. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi, a cura delle direzioni di amministrazione, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
6. La direzione di amministrazione, ricevuti i rendiconti di cui al comma 2, procede alla loro revisione, anche per conto dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e promuove le eventuali rettificazioni.
7. Le rettificazioni alla contabilita' sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti gia' presentati e con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 2.
8. I distaccamenti ogni mese rendono conto delle anticipazioni ricevute e delle spese sostenute all'ente dal quale amministrativamente dipendono; inviano il rendiconto non oltre il dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce, corredato dei documenti giustificativi e, se prescritto, delle situazioni e dei prospetti di cui al comma 3.
9. L'ente, ricevuti i rendiconti dei distaccamenti, procede al riconoscimento della loro regolarita' formale e contabile, promuove le eventuali rettificazioni e provvede a inserirli nella propria contabilita'.
10. Per gli assegni fissi, le indennita' e le spese di funzionamento conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, gli enti rendono direttamente il conto alle amministrazioni stesse. Le somme ricevute per tali esigenze sono introitate nella cassa dell'ente e contabilizzate nel conto transitorio, unitamente alle relative spese. Ove necessario, le spese stesse possono essere sostenute con le disponibilita' del fondo scorta.



Nota all'art. 45:
- Il testo dell'art. 334 del citato regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente:
«Art. 334. - Gli enti militari rendono i conti delle
somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione
di Corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi
del giorno 30 del mese successivo al trimestre.
Tale termine e' portato al giorno quarantesimo
successivo al trimestre per le legioni dei Reali
carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla
frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi
autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno
settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella
Libia e nelle Isole marine dell'Egeo ed al giorno
novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa
Orientale Italiana.
I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo
d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li
rimettono all'amministrazione centrale.
Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte
delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle
regie navi, non puo' oltrepassare il quarantesimo giorno
successivo al trimestre.».



 
Art. 46.
Rendiconto suppletivo
1. Le spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato.
2. Le somme pagate nel primo trimestre in conto della competenza dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo.
3. Le spese sostenute dagli organismi in base ad assegnazioni concesse ma non finanziate nel corso dell'anno appartengono alla competenza dell'esercizio finanziario al quale si riferisce l'assegnazione e sono finanziate in conto residui da parte dei competenti centri di responsabilita', previa emissione dei relativi decreti d'impegno.
4. Le spese variabili, impreviste o indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario, non previste nelle normali assegnazioni e convalidate dai centri di responsabilita', appartengono all'esercizio finanziario cui si riferiscono l'atto di convalida ed il pertinente decreto d'impegno. Al relativo finanziamento provvedono gli stessi centri di responsabilita' con aperture di credito in conto residui, da versare in contabilita' speciale mediante ordini di accreditamento. Le spese di cui al presente comma sono comprese in un distinto rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.
 
Art. 47.
Fondi permanenti
1. Il capo del servizio amministrativo, per sopperire alle piccole spese giornaliere per il funzionamento dell'organismo, puo' assegnare ai titolari dei servizi, degli uffici, dei reparti, delle officine e dei magazzini, all'inizio dell'anno o all'occorrenza, apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' di un mese. Con il fondo permanente possono sostenersi anche le spese relative alle tasse, ai contributi ed agli altri oneri scaturenti da tariffe per servizi pubblici e, in caso di urgenza, possono sostenersi le spese per la concessione di anticipi al personale dipendente nonche' le spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, nei limiti di somma autorizzati dal comandante.
2. I reparti ed i nuclei che operano lontano dall'ufficio cassa dell'organismo cui fanno capo, o dei contingenti o unita' assimilabili ovvero delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi possono essere dotati di fondi permanenti da utilizzare per la concessione di anticipi al personale nei casi previsti e per le spese urgenti. L'ammontare dei fondi permanenti, i criteri di impiego e le modalita' di rendicontazione sono stabiliti dal capo del servizio amministrativo, secondo le direttive del comandante dell'organismo, del contingente ovvero del direttore della direzione o del centro di intendenza.
3. Il fondo permanente e' reintegrato alla fine di ogni mese o del periodo stabilito per i casi di cui al comma 2, in base alla documentazione giustificativa delle somme erogate. Esso, comunque va restituito al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, entro la fine dell'anno.
4. I titolari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarita' della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore del fondo, delle somme ricevute e delle spese sostenute, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.
 
Art. 48.
Funzionari delegati
1. Al pagamento delle spese puo' provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa del conto.
2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla sezione di tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.
 
Art. 49.
Disposizioni generali
1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli
ordinamenti di forza armata o interforze. Essa comprende le
funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione;
b) del controllo dei consumi e delle giacenze;
c) del controllo sull'utilizzazione;
d) della codificazione;
e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche;
f) del fuori uso per inefficienza e vetusta'.
2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attivita' attinenti alle funzioni strumentali ed alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende:
a) la contabilita' relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti;
b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) ed alla variazione del loro valore;
c) l'attivita' istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso;
d) la tenuta delle contabilita' a quantita' ed a valore;
e) la tenuta delle contabilita' delle scorte in locazione;
f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'amministrazione.
3. In relazione agli ordinamenti ed alle esigenze di forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.
 
Art. 50.
Magazzini
1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in:
a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a consegnatari per debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione, senza che possano essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale;
b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile impiego ed al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze ed i movimenti con apposite scritture, ed ottemperano alle formalita' prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.
2. I magazzini di cui al comma 1, lettera a) sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in:
a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali;
b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari. La contabilita' dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale.
3. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono.
4. I magazzini di cui al presente articolo possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o, possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze.
 
Art. 51.
Responsabilita' del consegnatario
1. I consegnatari e gli altri agenti di cui all'articolo 50 sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel presente regolamento.
2. I consegnatari dei magazzini di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), non sono direttamente responsabili dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono obbligati ad esercitare l'azione di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono, con le stesse modalita', per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale.
3. Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante ed il cedente, puo' essere effettuata per campione, ferma restando la responsabilita' del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione.
4. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali e' assunta provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio amministrativo. La delega e' conferita con atto scritto. Il consegnatario e' responsabile della gestione, fatta eccezione per le irregolarita', debitamente comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarita' della gestione condotta durante la sua assenza.



Nota all'art. 51:
- Il testo degli articoli 192 e 193 del citato regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente:
«Art. 192. - Per le amministrazioni che hanno contabili
principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i
versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si
concentrano nella contabilita' dei primi.
I contabili principali pero' non rispondono dei fatti
dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano
imputabili di colpa o di trascuranza.
I contabili secondari sono al pari dei principali
sottoposti alla vigilanza del Ministro delle finanze ed
alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere
ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di
quello del contabile principale.».
«Art. 193. - Le disposizioni del precedente articolo si
applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di
materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a
rendere conto giudiziale a norma del presente
regolamento.».



 
Art. 52. Variazioni della consistenza dei materiali delle lavorazioni e delle
trasformazioni
1. Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico del magazzino e sono riportate nelle scritture contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale.
2. L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia necessario ai fini di giustizia, e' autorizzato dalla competente autorita' logistica centrale.
3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e per i quali e' stata chiesta l'utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna.
4. L'assunzione in carico di materiali composti, non e' effettuata per i singoli componenti nel caso in cui, pur se tecnicamente separabili, siano tra loro in funzione inscindibile in relazione alla destinazione ed utilizzazione.
5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali spediti o ricevuti.
6. Le operazioni amministrative e contabili relative alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di permuta, che comportino impiego di materiali per la trasformazione e per la riparazione e quelle relative ai materiali di consumo o destinati ad impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1.
7. Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile.
 
Art. 53.
Scritture contabili
1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' ed a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici. Le operazioni che comportino variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui vengono effettuate.
2. Le scritture ed i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione.
3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra:
a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;
b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico;
c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico;
d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione.
4. Le scritture ed i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:
a) la consistenza a quantita' ed a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;
b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), che sono annotati su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, ed integrati dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile.
5. I riscontri e la revisione delle contabilita' di cui al presente articolo, da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle istruzioni, di cui all'articolo 82, comma 1. Nei termini e con le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorita' logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali ad essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le situazioni ed i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.
 
Art. 54.
Classificazione e codificazione dei materiali
1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in:
a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti ad esigenze di impiego;
b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso;
c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non piu' rispondenti ad esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche od economiche, ancorche' efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare;
d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non piu' efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.
2. Le istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale ed i tempi minimi di utilizzabilita' presunta.
3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti ed i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo quando non sia stata dichiarata alcuna imputabilita' e, se vi sia stata denuncia alla procura regionale della Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si sia concluso.
4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione ed ai compiti delle commissioni di accertamento ed alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'.
5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita' di cui all'articolo 8, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore.
6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1.
7. I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, ad eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale.
8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale.
9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino gia' codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario e' quello convalidato al momento della codificazione e viene periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.
10. La codificazione transitoria dei singoli materiali e' adottata per il tempo strettamente indispensabile ed i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva.
11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.
 
Art. 55.
Dichiarazione di fuori servizio dei materiali
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' quelle recate dagli articoli da 56 a 60.
2. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, qualora il fuori servizio degli stessi non sia disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio.
3. La proposta e' inoltrata alla competente autorita' logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1, da apposito organo tecnico.
4. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorita' logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere:
a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie;
b) trasformati;
c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, qualora l'amministrazione non disponga di mezzi e strumenti idonei;
d) permutati;
e) distrutti o smaltiti.
5. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.



Nota all'art. 55:
- Il testo dell'art. 49 della citata legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' il seguente:
«Art. 49 (Alienazione dei materiali fuori uso della
Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Alla lettera g) del comma 1
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le
parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra
l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
competente per l'amministrazione di appartenenza, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono individuati, nell'ambito
delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo
modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i
materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le
procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalita'
per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o
privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati
all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al
pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo
anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali
e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di
ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai
fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme
vigenti.».



 
Art. 56.
Dichiarazione di fuori uso dei materiali
1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non piu' idonei ad ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetusta' od usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.
2. L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la proposta ad una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.
3. Le istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1, indicano l'autorita' cui spetta la nomina della commissione, il numero ed i requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati.
4. La commissione ha le seguenti competenze:
a) constatare se i materiali siano effettivamente non piu' idonei ad ulteriore servizio;
b) accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorita' competente il fatto nel caso in cui si ritenga che l'inidoneita' derivi da incuria o da uso irregolare;
c) accertare la riparabilita' dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalita' e nei casi previsti dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso ove non siano riparabili;
d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1, il ricambio dei materiali;
e) indicare la specie e la quantita' dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.
5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o per usura, salvo che non sia diversamente disposto, e' sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorita' di cui all'articolo 8, comma 1. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4. Qualora non siano realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.
6. Le dichiarazioni di fuori uso ed i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non e' assunto in carico e viene eliminato ovvero distrutto.
 
Art. 57.
Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso
1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorita' logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.
2. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti e' rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.
3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati e' corredato dei seguenti documenti:
a) verbale di consegna;
b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta;
c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.
4. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o nel caso in cui sussistano particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione puo' prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento e' decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.



Nota all'art. 57:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 1995, n. 302 supplemento ordinario), e' il
seguente:
«3. Ai fini del contenimento dei costi per
l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di
materiali d'armamento, puo' procedere a permute o vendite
di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.».



 
Art. 58.
Cessione dei materiali
1. I materiali di cui all'articolo 2, lettera o), possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione, tenuto conto delle speciali norme vigenti in materia, per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.
2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.
3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, ed a privati e' consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. La cessione e', altresi', consentita allorche' ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorita' logistica centrale.
5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, quando cio' non risulti possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente.
6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.
 
Art. 59.
Prestito di materiali a terzi
1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad enti pubblici, ed a privati e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale competente.
2. Nei casi di missioni ed operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale.
3. Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Ove non siano previste dalle istruzioni, di cui all'articolo 82, comma 1 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedano che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorita' logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:
a) le modalita' ed i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonche' le conseguenti operazioni contabili;
b) la misura del compenso, le modalita' e la data del relativo pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso;
c) la forma e l'entita' della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.
 
Art. 60.
Cessioni e prestiti a Forze armate estere
1. Le cessioni ed i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
 
Art. 61.
Competenze
1. Le direzioni di amministrazione, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, provvedono:
a) alla richiesta dei fondi necessari agli organismi amministrativamente dipendenti, alla tenuta della contabilita' speciale con le competenti sezioni di tesoreria provinciale ed alla somministrazione dei fondi agli organismi medesimi con la possibilita' di effettuare, in situazioni particolari, pagamenti a terzi creditori per conto degli organismi stessi;
b) alla revisione delle contabilita' finanziarie e patrimoniali, secondo le disposizioni impartite dal Ministero e le direttive dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
c) alla revisione per conto dell'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 60 della legge di contabilita' generale dello Stato, dei rendiconti prodotti dai funzionari delegati, di cui al precedente articolo 48.
Il riscontro di competenza dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa su tali rendiconti puo' essere da quest'ultimo in tutto o in parte delegato, annualmente, alle stesse direzioni di amministrazione.
2. Le direzioni di amministrazione vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti e dei registri contabili nonche', ove previsto dagli ordinamenti di Forza armata, sul funzionamento del servizio matricolare degli organismi. Il direttore di amministrazione puo' disporre verifiche amministrative o contabili, anche limitate a determinati settori, presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'ufficio centrale delle ispezioni presso il Ministero della difesa sui relativi esiti.
3. Le direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa connesse all'attivita' di gestione. Sono rette da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la carica di direttore di amministrazione e' ricoperta da ufficiali dell'Arma stessa.
4. In relazione alle esigenze di Forza armata, i rispettivi ordinamenti possono prevedere uffici o sezioni staccate delle direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni.
5. Le competenze di cui al presente articolo, relative agli organismi a carattere interforze, sono assolte dalla direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, che opera alle dipendenze del segretariato generale della difesa.



Nota all'art. 61:
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 20 febbraio
1981, n. 30 (Istituzione di direzioni di amministrazione
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1981, n. 55), e' il
seguente:
«Art. 4 (Compiti delle direzioni di amministrazione). -
Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti
seguenti:
a) assicurano il finanziamento degli enti
amministrativamente dipendenti, attraverso la
disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione
centrale sulle apposite contabilita' speciali, e la resa
dei conti relativi;
b) svolgono le funzioni di natura
giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione
all'ordinamento delle singole Forze armate;
c) esercitano l'azione di controllo amministrativo
nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia
in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di
gestione per conto anche della ragioneria centrale del
Ministero della difesa.».
«Art. 5 (Istituzione di una direzione di
amministrazione interforze). - E' istituita una direzione
di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti
indicati nel precedente art. 4, con competenza sugli enti a
carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato
maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario
generale della Difesa, da individuare con decreto
ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il
conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.».



 
Art. 62.
Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione
1. Le direzioni di amministrazione, nei termini e con le modalita' previsti dalle norme di contabilita' generale dello Stato, emettono ordinativi di pagamento individuali e collettivi, distintamente per competenza e per residui.
2. Le direzioni di amministrazione tengono apposite scritture per le aperture di credito ricevute per la somministrazione di fondi agli organismi e per tutte le altre operazioni effettuate sulle contabilita' speciali e, acquisito dalle sezioni di tesoreria provinciale il riassunto, in duplice esemplare, delle scritture della contabilita' speciale riferita al mese precedente, ne effettuano il riscontro e restituiscono alle stesse sezioni di tesoreria uno degli esemplari con la dichiarazione di accertata regolarita'; rendono conto, nei termini fissati dalle norme vigenti per i funzionari delegati, delle aperture di credito ricevute mediante un unico rendiconto distinto per capitoli di bilancio, da trasmettere all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa con allegati i documenti giustificativi.
 
Art. 63.
Chiusura a pareggio
1. Alla fine di ogni esercizio, le direzioni di amministrazione segnalano le risultanze a debito e a credito sui singoli capitoli di bilancio alla direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata. La direzione di amministrazione del comando generale dell'Arma dei carabinieri limita detta segnalazione ai capitoli che non sono di pertinenza dell'Arma stessa e riceve, a sua volta, dalla direzione di amministrazione designata analoga segnalazione per i capitoli dell'Arma.
2. La direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata, la direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri e la direzione di amministrazione interforze per le spese degli enti dipendenti, provvedono, per ogni capitolo di bilancio:
a) a compensare, nell'ambito della propria Forza armata, le eventuali maggiori esigenze degli organismi con le disponibilita' rimaste inutilizzate;
b) a determinare l'ammontare complessivo dei fondi accreditati nelle contabilita' speciali e delle spese con essi sostenute, dandone comunicazione alla direzione di amministrazione interforze che provvede, in conformita' alle direttive emanate dai competenti organi centrali, a rimborsare alle varie direzioni di amministrazione le somme risultanti a loro credito ed a riscuotere dalle medesime quelle risultanti a loro debito.
3. Per i capitoli a credito, la direzione di amministrazione interforze riceve i finanziamenti sulla base dei decreti d'impegno emessi dai centri di responsabilita'; per quelli a debito procede al versamento in tesoreria delle corrispondenti somme. Le risultanze a credito ed a debito sono segnalate dalla direzione di amministrazione interforze alle competenti direzioni di amministrazione.
4. I crediti risultanti da spese sostenute ai sensi dell'articolo 46, comma 4, non sono compresi fra quelli della procedura a pareggio di cui al presente articolo, ma rendicontati a parte da ogni direzione di amministrazione.
 
Art. 64.
Coordinamento delle direzioni di amministrazione
1. Nell'espletamento delle funzioni di revisione della contabilita' del denaro e del materiale, le direzioni di amministrazione seguono le disposizioni impartite dal competente organo centrale e dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, anche in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati e degli altri elementi richiesti.
2. L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ha la facolta' di operare, a campione, occasionali verifiche dei rendiconti revisionati dalle direzioni di amministrazione per particolari categorie di spesa o di gestione.
3. La direzione di amministrazione interforze promuove il necessario coordinamento con le varie direzioni di amministrazione per la riassunzione dei dati di gestione relativi ai capitoli unificati, quotizzati per area di spesa, ai fini delle comunicazioni ai competenti centri di responsabilita' ed all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che sono effettuate con le modalita' e nei termini indicati dagli organi centrali.
4. Le eventuali divergenze tra gli organismi e le direzioni di amministrazione in ordine ai rilievi mossi sulle contabilita' sono sottoposte alle determinazioni del competente organo centrale o dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per le osservazioni nella materia di sua competenza.
 
Art. 65.
Competenze
1. Le direzioni di commissariato, gli uffici equivalenti, o le sezioni autonome o distaccate, ove previsti dagli ordinamenti di Forza armata, svolgono, quali organi direttivi a livello territoriale le funzioni tecniche, amministrative e logistiche inerenti all'organizzazione ed al funzionamento:
a) dei servizi relativi ai viveri, ai foraggi, al vestiario, all'equipaggiamento, al casermaggio, ai combustibili, ai servizi generali e di cucina;
b) dei servizi generali di cui agli articoli 25 e 30, ed in particolare dei servizi relativi alle macchine da ufficio, agli arredi ed ai paramenti per il servizio religioso, agli strumenti musicali, ai materiali per la pulizia e l'igiene del personale;
c) di ogni altro servizio determinato dal competente organo centrale in relazione alle esigenze di Forza armata.
2. Le direzioni di commissariato o gli uffici equivalenti per funzioni sono diretti da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e per l'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la funzione e' attribuita ad ufficiali dell'Arma stessa. Il direttore esercita le funzioni di comandante e, se previsto dagli ordinamenti di Forza armata, anche quelle di capo del servizio amministrativo. Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica di vice direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.
 
Art. 66.
Organi esecutivi
1. Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di commissariato ai quali sono affidati i compiti di custodia, gestione, distribuzione e di trasformazione dei materiali del servizio secondo quanto previsto nel Capo IX. Alla carica di direttore del magazzino, ove prevista dagli ordinamenti di Forza armata, e' preposto un ufficiale del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri i magazzini di commissariato dipendono dagli organismi individuati con provvedimento ordinativo; la carica di direttore di magazzino di commissariato, se prevista, e' ricoperta da ufficiali dell'Arma stessa.
2. In relazione alle esigenze di Forza armata possono essere mantenute o istituite, nell'ambito delle direzioni di commissariato, sartorie militari nonche' altri organi preposti all'assolvimento di specifiche funzioni esecutive.
 
Art. 67.
Ispezioni tecnico-logistiche
1. Le ispezioni tecnico-logistiche hanno lo scopo di accertare e controllare:
a) il funzionamento dei servizi di commissariato presso ciascun organismo in relazione ai compiti istituzionali ed ai riflessi di ordine economico ed amministrativo connessi al funzionamento dei servizi stessi;
b) l'impiego del personale, dei mezzi, lo stato dei materiali o delle infrastrutture.
2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che le effettua direttamente o le delega ad ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Per gli organismi dell'area interforze provvede il competente organo centrale, che puo' avvalersi di ufficiali dei predetti corpi. Per l'Arma dei carabinieri sono effettuate direttamente dal comando generale o sono delegate ad ufficiali dell'Arma stessa.
3. Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni, i suggerimenti e le proposte che ritiene opportuno formulare in ordine alle risultanze dell'ispezione compiuta. La sintesi delle osservazioni e' trascritta in apposito registro. La relazione e' inviata all'autorita' che ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.
 
Art. 68.
Istituti di istruzione
1. Il competente organo centrale stabilisce se il personale militare che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione, di specializzazione e di perfezionamento delle Forze armate, debba essere assunto nella forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole.
2. L'ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale militare appartenente a Forze armate di altri Paesi e' disciplinata, anche in ragione di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
3. L'amministrazione e la contabilita' dei collegi non militari, gestiti dal Ministero della difesa, sono disciplinate dalle norme contenute nel presente regolamento, integrate da istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi.
4. Le spese per i corsi di istruzione del personale militare e civile, operante nel settore sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione continua di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'amministrazione. Ai corsi organizzati dall'amministrazione possono essere ammessi anche frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti.
5. Presso gli istituti di istruzione delle Forze armate sono istituite le mense per gli allievi. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e di gestione delle mense sono definite dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1.



Nota all'art. 68:
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299 (Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n.
165, supplemento ordinario.



 
Art. 69.
Scuole militari
1. Le spese per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell'amministrazione.
2. Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili.
3. Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto quando i corsi siano sospesi durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lascino definitivamente la scuola.
4. Le famiglie o gli enti che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme anticipate dalla scuola per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente.
5. La competente autorita' logistica centrale determina le norme per la destinazione degli oggetti di corredo degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola.
6. L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola.



Nota all'art. 69:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1956, n. 950 (Ordinamento delle scuole militari), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1956, n. 214.



 
Art. 70.
Accademie
1. Le spese relative al mantenimento ed all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'amministrazione, nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti. E' fatta salva, secondo i principi di cui agli articoli 3 e 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, la facolta' per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarieta' e lo spirito di corpo militare. Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo.
2. L'allievo che, avvalendosi delle facolta' previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, e' soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi ed i materiali didattici. L'addebito e' altresi' posto a carico:
a) dell'allievo che, per manifesta volonta', non sostenga gli esami previsti dal piano di studi;
b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.



Note all'art. 70:
- Il testo degli articoli 3 e 8 della legge 11 luglio
1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare
- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n.
203), e' il seguente:
«Art. 3. - Ai militari spettano i diritti che la
Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per
garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze
armate la legge impone ai militari limitazioni
nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonche'
l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi
costituzionali.
Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e
promuovere lo sviluppo della personalita' dei militari
nonche' ad assicurare loro un dignitoso trattamento di
vita.».
«Art. 8. - I militari non possono esercitare il diritto
di sciopero, costituire associazioni professionali a
carattere sindacale, aderire ad altre associazioni
sindacali.
I militari in servizio di leva e quelli richiamati in
temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere
associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma e'
fatto loro divieto di svolgere attivita' sindacale quando
si trovano nelle condizioni previste dal terzo
comma dell'art. 5.
La costituzione di associazioni o circoli fra militari
e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della
difesa.».
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del codice
civile:
«Art. 39 (Comitati). - I comitati di soccorso o di
beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche,
monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili
sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e'
stabilito nelle leggi speciali.».
«Art. 40 (Responsabilita' degli organizzatori). - Gli
organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi
raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente
della conservazione dei fondi e della loro destinazione
allo scopo annunciato.».



 
Art. 71.
Organizzazione penitenziaria militare
1. L'Amministrazione fornisce ai sergenti, ai graduati di truppa ed ai militari semplici, tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata, dal regolamento per l'organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresi' al personale militare arrestato e tradotto nelle carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione viveri nell'importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo e' trattenuto sugli assegni spettanti e versato in tesoreria quale provento riassegnabile. Nel caso di proscioglimento le trattenute sono rimborsate.
3. I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari con gli oggetti di corredo forniti dai reparti di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo.
4. Gli ufficiali, i marescialli ed i sergenti maggiori condannati alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio organismo e sono assunti in forza dalle carceri militari fino all'ultimo giorno di detenzione nel carcere militare.
5. Al personale appartenente ai corpi armati dello Stato detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento per il personale dei corpi armati dello Stato sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipendono, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il personale dei Corpi armati dello Stato rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai Corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonche' quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, ad eccezione della divisa speciale, che e' sostituita da oggetti di corredo personali.



Nota all'art. 71:
- Il testo degli articoli 16 e 79 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza - e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario), e' il
seguente:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
«Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle
misure restrittive della liberta' personale). - A richiesta
del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi
reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui
all'art. 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.
La disposizione del comma precedente si applica anche
nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in
stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi
la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti
della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel
processo verbale di cui all'art. 266 del codice di
procedura penale.».



 
Art. 72.
Allevamento ed acquisto di animali
1. L'amministrazione alleva o acquista animali per soddisfare le esigenze delle Forze armate.
2. L'allevamento e' effettuato in organismi che provvedono all'ammansimento e all'addestramento degli animali, in applicazione delle disposizioni del competente organo centrale e sotto il controllo del servizio veterinario militare.
3. L'acquisto degli animali da parte degli organismi e' effettuato in economia, da commissioni nominate dalla competente autorita' logistica centrale, composte da tre ufficiali uno dei quali appartenente al servizio veterinario.
4. Le commissioni effettuano, con fondi anticipati al presidente o alla persona da lui designata, le spese per:
a) l'acquisto di animali;
b) lo svolgimento di accertamenti clinico-diagnostici finalizzati all'accertamento dell'idoneita' fisica;
c) le indennita' e le spese di viaggio del personale delle commissioni;
e) il mantenimento ed il trasporto degli animali nonche' il pagamento dei diritti doganali;
f) gli ulteriori oneri per l'acquisizione di animali.
5. Per gli acquisti all'estero valgono, in quanto applicabili, le norme del presente Capo.
 
Art. 73.
Profilassi, polizia veterinaria ed assistenza zooiatrica
1. Gli organi del servizio veterinario militare presenti nell'organismo o destinati a tale incarico ovvero i veterinari civili convenzionati, curano gli animali dell'amministrazione e l'igiene degli allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e provvedono:
a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e riabilitazione dalle malattie;
b) alla medicina legale, alla sanita' pubblica e polizia veterinaria.
2. Nelle convenzioni con i veterinari civili e' stabilito l'importo della retribuzione mensile o della visita. Il veterinario civile convenzionato, nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si attiene alle disposizioni degli organi del servizio veterinario militare.
3. Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai veterinari civili convenzionati e' affidata la direzione sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di animali, istituita presso gli organismi.
4. In casi di estrema urgenza, previo nulla osta dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito il ricorso a strutture veterinarie civili anche non convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite secondo le tariffe vigenti.
5. I materiali in dotazione e quelli destinati al consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma 2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente, ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali ed il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine al direttore sanitario delle strutture veterinarie puo' essere attribuito un adeguato fondo permanente.
 
Art. 74.
Morte, riforma, soppressione fuori servizio degli animali
1. Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo:
a) ne da' immediata comunicazione all'organo superiore ed al competente organo del servizio veterinario;
b) chiede l'intervento dell'ufficiale veterinario per l'esecuzione dell'esame necroscopico, sempre che il decesso non sia avvenuto a seguito di malattia per la quale sia gia' stata accertata la diagnosi;
c) procede all'accertamento di eventuali responsabilita' secondo le disposizioni di cui al Capo III.
2. Gli animali non piu' idonei a continuare il servizio sono riformati con deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'organismo, composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. A seguito della deliberazione di riforma, l'autorita' logistica centrale concede l'autorizzazione per:
a) la vendita secondo le disposizioni di cui al Capo IV;
b) la cessione gratuita, secondo le modalita' definite nelle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1.
3. La cessione gratuita e' effettuata a favore di:
a) enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalita' giuridica;
b) privati cittadini che ne facciano richiesta;
c) universita' per le esigenze delle facolta' di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.
4. Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, puo', su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia del-l'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1.
5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui al Capo IV, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Corpi armati dello Stato, da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.
 
Art. 75.
Attivita' ippica militare
1. Le spese attinenti all'attivita' ippica militare, comprese le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'amministrazione.
2. Le spese per l'attivita' ippica svolta dal personale delle Forze armate, impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale, possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali, o con contributi di natura privata. L'amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di programmi inerenti all'attivita' ippica militare. Promuove o costituisce organismi senza scopo di lucro, per assicurare il migliore impiego delle risorse conferite.
3. Le Forze armate, secondo i propri programmi, obiettivi, disponibilita' ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.
 
Art. 76.
Cavalli di proprieta' del personale militare
1. I cavalli di proprieta' del personale militare possono essere tenuti nelle scuderie dell'amministrazione militare, con spese per il mantenimento e la stabulazione a carico dei proprietari. Tali cavalli, su richiesta del personale militare, possono essere riconosciuti di servizio, da parte dell'amministrazione, se ritenuti utili per particolari esigenze di impiego, ovvero per l'attivita' agonistica, previo accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale a cura di apposita commissione. Della commissione, nominata dal comandante dell'organismo, fa parte un ufficiale veterinario. I cavalli riconosciuti di servizio sono iscritti in appositi registri dell'organismo che provvede al loro mantenimento e stabulazione nei limiti e con le modalita' stabilite dall'autorita' logistica centrale.
 
Art. 77.
Cessione di cavalli ai militari
1. L'amministrazione puo' cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprieta', con le modalita' stabilite dalla competente autorita' logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all'articolo 76 e dal militare acquirente.
2. I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorita' logistica centrale.
3. Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, e' effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.
4. I militari che hanno acquistato cavalli dall'amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.
5. Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente autorita' logistica centrale. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'amministrazione puo' acquistare il cavallo qualora il militare proprietario del quadrupede accetti il prezzo fissato da un'apposita commissione.
6. Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalita' fissate dall'autorita' logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio e' subordinata all'accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.
 
Art. 78.
Attivita' ispettiva
1. L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile e' esercitata dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attivita' ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore generale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata ed il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unita' operative delle Forze armate.
2. L'attivita' ispettiva puo' essere ordinaria o straordinaria ed e' diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dei Comandi territoriali e dei Comandi di grandi unita' autonome, per gli organismi dipendenti.
3. Le ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate, di massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie, dirette o decentrate sono effettuate quando se ne ravvisi la necessita'. Durante le ispezioni sono presenti gli agenti responsabili della gestione.
4. Le ispezioni possono anche essere limitate a particolari settori della gestione.
5. Le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali appartenenti al corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonche' da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative. Per l'Arma dei carabinieri le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali dell'Arma dei carabinieri e da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative; le ispezioni ordinarie decentrate, sono svolte dalle Direzioni di amministrazione presso gli organismi amministrativamente dipendenti ed eseguite dal medesimo personale. Per lo svolgimento delle attivita' ispettive, puo' essere impiegato anche personale militare appositamente richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria o di aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ).
 
Art. 79.
Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili
1. Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sono volte ad accertare la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Nelle ispezioni amministrative l'ispettore effettua i seguenti controlli:
a) verifica di cassa;
b) verifica degli atti amministrativi e delle contabilita' relative alla gestione finanziaria, con ispezione anche della regolarita' degli atti relativi alle provviste ed alle vendite in economia;
c) accertamento dell'esattezza dei dati relativi alla forza, confrontati con i corrispondenti documenti amministrativi;
d) verifica degli atti amministrativi e delle contabilita' relative alla gestione patrimoniale, con ispezione anche delle cautele assunte per la buona conservazione dei materiali nonche' per la regolare tenuta degli inventari.
3. Le ispezioni contabili hanno per oggetto i seguenti controlli:
a) l'accertamento della regolarita' della tenuta dei registri e dei documenti contabili, nonche' della regolarita' e tempestivita' nella resa dei conti;
b) la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, limitatamente alla parte contabile;
c) l'accertamento della regolarita' delle anticipazioni.



Nota all'art. 79:
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
veda la nota all'art. 33.



 
Art. 80.
Relazione sull'ispezione
1. L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al segretariato generale della difesa, agli stati maggiori di Forza armata o al comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte.
2. Quando nel corso dell'ispezione emergano fatti dannosi che comportino responsabilita' amministrativo-contabile, l'ispettore ne da' immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonche' agli stati maggiori, al segretariato generale della difesa, al comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti previsti ai sensi del Capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione e' effettuata dall'ispettore anche nel caso in cui ritenga necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilita' degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. Il Ministero della difesa, per particolari esigenze, puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate di fenomeni gestionali.



Nota all'art. 80:
- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle
funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 1972, n. 320, e' il seguente:
«Art. 12 (Attribuzioni particolari dei dirigenti con
funzioni ispettive). - I dirigenti con funzioni ispettive
provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del
competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici
dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarita'
amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento
dell'azione amministrativa; verificano la razionale
organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del
personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo
anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti
eventualmente formulati dai cittadini o dalle
organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e
orientamento nei confronti del personale degli uffici
sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un
migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione
amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o
inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed
eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte
le irregolarita' accertate e formulando proposte sui
provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i
provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per
eliminare gli inconvenienti rilevati.
Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove
occorra, alla Direzione generale competente per materia,
copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle
disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei
servizi o a inadeguate procedure amministrative
eventualmente riscontrate.
Riferiscono direttamente al capo del personale, per i
provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar
luogo a procedimento disciplinare.
Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i
dirigenti che svolgono funzioni ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o
a causa di tali loro funzioni accertano fatti che
presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non
sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne
rapporto direttamente alla competente autorita'
giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura
penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia
all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello
che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.
Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che
possano interessare altri Ministeri o dar luogo a
responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti,
la relazione ispettiva deve essere comunicata anche al
Ministro interessato.
Restano ferme le speciali disposizioni che concernono
particolari controlli ispettivi da parte di organi
dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e
privati.
Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni
derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non
rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarita'
non siano state commesse anteriormente a precedente visita
ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la
responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano
ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui
fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi
competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti
comunque a conoscenza.».



 
Art. 81.
Sistema di contabilita' analitica
1. La valutazione economica dei lavori e dei servizi svolti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e' ottenuta in applicazione della vigente normativa, mediante un sistema di contabilita' economica in armonia con il disposto di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in maniera analitica, i costi delle risorse umane finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.
2. I centri polifunzionali di sperimentazione, in considerazione della peculiarita' dei compiti, adottano un sistema di contabilita' volto alla determinazione dei costi dei singoli programmi svolti, secondo le procedure e le modalita' definite nelle istruzioni.
3. Le procedure operative della contabilita' analitica sono disciplinate nelle istruzioni di cui all'articolo 82.



Nota all'art. 81:
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e' il seguente:
«Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la
valutazione economica dei servizi e delle attivita'
prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in
applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema
di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche
per centri di costo. Esso collega le risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati
conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni
analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza
secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal
sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione
dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei
dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita'
economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i
centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella «B»
allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo
strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con
il sistema dei centri di responsabilita'
dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e
ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai
provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per
il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le
missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997,
n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono
gli organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, puo'
apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al
comma 3.».



 
Art. 82.
Entrata in vigore, norme abrogate e transitorie
1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro la medesima data sono emanate, con decreto del Ministro della difesa, le istruzioni di natura tecnico-applicativa per l'attuazione del regolamento, nonche' le norme interne applicative emanate dagli ispettorati e dai comandi logistici di Forza armata per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute:
a) nel regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;
b) nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e relative istruzioni approvate con decreto del Ministro per la difesa 22 dicembre 1977;
c) nel regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
d) nel regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, e successive modificazioni.
3. Gli speciali regolamenti e le relative istruzioni vigenti, che disciplinano organismi particolari, ivi compresi quelli di cui al Capo XII, continuano a trovare applicazione, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, fino all'adozione delle modifiche da apportare nel rispetto dei principi e dei criteri che informano il presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 49



Nota all'art. 82:
- Per il regio decreto n. 2167 del 1939, il decreto del
Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, il decreto
del Presidente della Repubblica n. 451 del 1990 e il
decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1976 si
vedano le note alle premesse.



 
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