Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 aprile 2006
Disciplina per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»;
Visto in particolare, l'art. 4 della suddetta legge n. 499/99, relativo al finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 5001 del 13 febbraio 2002 ed in particolare quanto previsto in ordine all'azione relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione d'informazione dei dati ecc.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione e della sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi ed in particolare l'art. 18;
Considerata la necessita' di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilita', anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari in coerenza con il citato reg. 178/2002, prevedendo nel contempo adeguati sostegni alla loro diffusione;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge 241/90, l'Amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
 
Art. 2.

Priorita'

1. Nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 verra' data priorita' ai progetti rispondenti agli obiettivi strategici individuati dalla Direttiva annuale del Ministro ed a quelli inerenti la sicurezza alimentare anche con riferimento ad iniziative divulgative nel settore dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, presentati:
a) da enti/organizzazioni operanti nelle filiere agricole o agroalimentari di maggior rilevanza strategica ed economica;
b) dagli enti pubblici e/o enti economici di diritto pubblico.
2. Saranno inoltre assegnati i contributi di cui all'art. 1 ai progetti, relativi ai temi di cui al comma 1:
a) che costituiscono prosecuzione di progetti gia' ammessi a contributo;
b) presentati da soggetti che possiedono adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare.
 
Art. 3.

Criteri di erogazione di contributo

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati:
a) sino al 95% della spesa ammessa per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, e per gli enti non aventi scopo di lucro;
b) sino al 75% della spesa ammessa per i soggetti privati.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati, compatibilmente con le disponibilita' di cassa sul bilancio del Ministero:
a) per il 30% come anticipazione, dopo la registrazione del decreto di concessione;
b) per il 30% come secondo acconto, dietro presentazione della rendicontazione amministrativo-contabile, relativa all'anticipazione di cui alla precedente lettera a);
c) per il 40% a saldo, dietro presentazione della relazione conclusiva sul progetto e della rendicontazione amministrativo-contabile finale.
3. Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero.
 
Art. 4.

Modalita' di presentazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di contributo di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestale, Dipartimento delle politiche di sviluppo, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 30 maggio di ciascun anno, utilizzando il modello allegato al presente decreto.
L'Amministrazione si riserva di fissare nuovi termini della presentazione dei progetti ove rimanessero risorse disponibili sul bilancio.
 
Art. 5.

Commissione di valutazione

1. La valutazione dei progetti e delle relative rendicontazioni e rapporti finali, sara' effettuata da parte di apposita commissione, istituita con decreto del capo dipartimento.
 
Art. 6.

Abrogazione

1. Il decreto ministeriale 3 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2004, n. 156, e successive modificazioni, e' abrogato.
 
Art. 7.

Disposizioni finali

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it
Roma, 10 aprile 2006
Il capo del Dipartimento: Cacopardi
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 79 <----
 
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