Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 2 maggio 2006
Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art. 74, comma 1, lettera e);
Considerato che ai fini della delimitazione dei limiti esterni verso il mare dell'estuario si rende necessario condurre apposito studio, da effettuare in varie condizioni stagionali e con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali;

Decreta:

1. L'estuario e' l'area di transizione i cui limiti sono ricompresi tra le acque dolci cosi' come definite dall'art. 74, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 e le acque costiere, a loro volta definite dall'art. 74, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo.
2. Nell'area di transizione dei limiti dell'estuario, di cui al precedente comma 1, sono a loro volta ricomprese le acque di transizione, cosi' come definite dal-l'art. 74, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Entro diciotto mesi dalla emanazione del presente decreto, l'ICRAM - Istituto di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, coordina un apposito studio, effettuato in varie condizioni stagionali congiuntamente alle Autorita' di Bacino Distrettuale di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, all'APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, da condurre in prossimita' delle foci a mare dei corpi idrici superficiali, cosi' come definite dall'art. 74, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006 esteso a tutto il territorio nazionale inteso a delimitare l'estuario di cui al comma 1 del presente decreto, sottoponendone i risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede alla relativa approvazione.
4. Lo studio di cui al precedente comma 3 dovra' tenere in conto:
a) il moto ondoso, le maree e le correnti marine;
b) le caratteristiche geomorfologiche dei fondali delle acque costiere;
c) le caratteristiche chimico-fisiche delle acque costiere e marine e delle acque dolci apportate al mare;
d) le portate medie dei corpi idrici interessati ed il relativo trasporto solido.
5. Fino all'approvazione di cui al precedente comma 3 restano confermati i limiti di cui all'art. 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006.
6. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli
 
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