Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 12 aprile 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e sgg.;
Visto il vigente statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1500 del 3 novembre 1996, ed in particolare l'art. 76;
Vista la deliberazione, in data 25 novembre 2003, con la quale il senato accademico si espresse sulla necessita' di revisionare il testo statutario in considerazione dei numerosi interventi normativi in materia di universita', sopraggiunti nell'intertempo;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 4 e 5 ottobre 2005, con le quali i predetti consessi hanno apportato modifiche ed integrazioni allo statuto dell'Ateneo;
Viste le osservazioni rappresentate dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, in sede del previsto esercizio di controllo di legittimita' e di merito, con decreti ministeriali in data 6 e 17 marzo 2006;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 30 marzo e 4 aprile 2006, con le quali i predetti consessi hanno accolto le osservazioni alle proposte di modifica dello statuto, nei termini indicati dallo stesso Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
E' emanato lo statuto modificato dell'Universita' degli studi di Napoli «L'Orientale» nel testo allegato al presente decreto quale sua parte integrante.
Lo statuto modificato entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 12 aprile 2006
Il rettore: Ciriello
 
Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - L'ORIENTALE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi fondamentali
Art. 1.
Personalita' giuridica
1. L'Universita' degli studi di Napoli - L'Orientale trae origine dal Collegio dei Cinesi fondato, a Napoli, da Matteo Ripa nel XVIII secolo.
2. Essa e' un'istituzione laica e pluralistica, dotata di personalita' giuridica e di piena capacita' di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia, in conformita' con i principi sanciti nella Costituzione italiana e nella Magna Charta delle Universita' sottoscritta a Bologna nel 1988.
3. Secondo i principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario, L'Orientale ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, negoziale, finanziaria e contabile.
4. La sede legale dell'Universita' degli studi di Napoli - L'Orientale e' ubicata presso il Palazzo Du Mesnil, con accesso dalla via Chiatamone n. 61/62 e dalla via Partenope n. 10A - Napoli.
5. Il logo de L'Orientale e' costituito dall'immagine di Matteo Ripa. Lo sfondo della rappresentazione e' caratterizzato da foglie di ulivo; il bordo reca la seguente scritta «Sigillum Instituti Orientalis Neapolitani».
Art. 2.
Finalita' istituzionali
1. L'Orientale pone nella ricerca il fondamento delle attivita' della didattica, e si assegna quali compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere aperto al dialogo e allo scambio critico di informazioni, nel rispetto della liberta' della cultura e dell'insegnamento.
2. In armonia con la secolare connotazione orientalistica, ed in una moderna vocazione internazionalista del sapere, L'Orientale promuove la cooperazione e l'integrazione tra le culture, assicurando un equilibrato sviluppo a tutte le componenti scientifiche presenti al suo interno. Fine primario de L'Orientale e' l'elaborazione e la trasmissione critica delle culture dell'Asia e dell'Africa, e di quelle dell'Europa e delle Americhe, anche nelle loro interazioni, nell'indipendenza morale e scientifica da ogni potere politico ed economico.
3. L'Orientale persegue la piena integrazione nel sistema universitario europeo e favorisce i rapporti con gli altri sistemi universitari internazionali. Nell'ambito della sua vocazione internazionale, promuove, in particolare, gli scambi culturali, la mobilita' dei docenti, e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici, secondo la normativa stabilita dalle strutture didattiche competenti.
4. L'Orientale stabilisce rapporti di collaborazione con altre universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e promuove rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.
5. L'Orientale puo' stipulare convenzioni con altre universita' e con altri enti pubblici o privati, anche per la costituzione o la adesione a centri interuniversitari e a consorzi di diritto pubblico, nei limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. La predetta partecipazione puo' avvenire anche a titolo oneroso.
6. L'Orientale individua, inoltre, tra i suoi fini primari quelli della piu' ampia apertura culturale e della promozione dello sviluppo del territorio in cui opera, attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono il medesimo fine.
7. L'Orientale opera per il conseguimento delle proprie finalita' con la partecipazione di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico e amministrativo, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie competenze, l'Ateneo bandisce qualsiasi forma di discriminazione e si impegna a prevenirne il manifestarsi. L'Universita' garantisce e promuove l'attuazione dei principi legislativi nazionali e comunitari in materia di pari opportunita'.
Art. 3.
Ricerca
1. L'Orientale promuove e svolge l'attivita' di ricerca favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo.
2. L'Orientale garantisce la liberta' nella scelta e nell'organizzazione dei temi e dei metodi della ricerca scientifica.
3. A tutti i professori e ricercatori viene garantito, nel rispetto del piano annuale delle ricerche allestito dalle strutture all'uopo preposte e delle esigenze degli altri professori e ricercatori, l'accesso alle procedure di finanziamento, l'utilizzo degli strumenti e quanto necessario allo svolgimento dell'attivita' di ricerca.
4. L'Orientale puo' accettare, nei limiti posti dal presente statuto e dalla normativa vigente, finanziamenti e contributi pubblici e privati. Pur riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, L'Orientale vigila affinche' gli interessi privati non prevalgano su quelli istituzionali e non condizionino l'autonomia delle strutture scientifiche.
5. Ogni valutazione sull'attivita' di ricerca ai fini dell'erogazione dei finanziamenti e' riservata agli organismi scientifici competenti.
6. L'Orientale promuove la conoscenza dei risultati dell'attivita' scientifica svolta all'interno dell'Ateneo e ne cura la diffusione.
Art. 4.
Didattica
1. L'Orientale provvede a tutti i livelli di formazione universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti.
2. I professori e i ricercatori assolvono i loro compiti di formazione in conformita' alla disciplina sullo stato giuridico vigente e ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture didattiche competenti. L'attivita' didattica si svolge nel rispetto della liberta' di insegnamento dei professori e ricercatori.
3. L'Orientale demanda alle strutture didattiche competenti, sotto il coordinamento del senato accademico, l'organizzazione e la verifica delle attivita' formative, secondo le norme stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo.
4. Le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia dell'insegnamento.
5. L'Orientale promuove la sperimentazione didattica nei diversi modi previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture didattiche.
6. L'Orientale puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e per la partecipazione ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Puo' inoltre promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita' l'Ateneo puo' stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.
Art. 5.
Scuole di specializzazione e alta formazione
1. Le Scuole di specializzazione e di alta formazione sono istituite dal rettore, su proposta delle facolta' di riferimento previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse svolgono la loro attivita' didattica, organizzativa e gestionale nel rispetto della legislazione vigente.
2. Esse si danno uno statuto, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, che ne definisce le finalita', la struttura e le modalita' operative.
Art. 6.
Diritto allo studio
1. In conformita' con gli artt. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione e con le leggi vigenti in materia di diritto allo studio, l'Ateneo predispone le strutture idonee affinche' gli studenti abbiano accesso ad un sapere critico di base, ad una preparazione scientifica e culturale qualificata e ad una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali.
2. L'Orientale valorizza l'esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero, del diritto di associazione e di riunione degli studenti.
3. L'Orientale concorre alle esigenze di orientamento e formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attivita' di orientamento presso le scuole secondarie, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
4. L'Orientale prevede l'attivazione di particolari forme di sostegno e di assistenza per gli studenti disabili, nell'ambito delle risorse disponibili, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni.
5. L'Orientale organizza stage e tirocini e favorisce i contatti degli studenti con le realta' produttive e istituzionali.
6. L'Orientale promuove la costituzione di strumenti opportuni che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualita' della didattica.
Art. 7.
Programmazione delle attivita'
1. L'Universita' programma periodicamente le attivita' didattiche e di ricerca, tenendo conto delle prospettive di crescita dell'Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, dei collegamenti con la comunita' scientifica internazionale e delle esigenze del territorio.
2. Per le finalita' indicate nel comma 1 e nel rispetto della normativa vigente, l'Universita' puo' attivare, anche al di fuori della propria sede di Napoli, mediante apposite convenzioni con organismi nazionali e/o di altri Paesi, strutture e centri di attivita' didattica e di ricerca.
Art. 8.
Controllo di gestione e decentramento amministrativo
1. L'Universita' adotta il metodo del controllo di gestione, fondato sulla valutazione periodica dell'economicita', dell'efficacia e dell'efficienza dell'attivita' svolta, secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. I risultati delle verifiche sono discussi dagli organi competenti e costituiscono elementi di valutazione ai fini della distribuzione degli eventuali incentivi.
3. Le attivita' dell'Universita' sono attribuite di regola e secondo le rispettive competenze agli organismi periferici: facolta', dipartimenti e centri interdipartimentali, in conformita' ai principi del decentramento.
4. In base alla disciplina della dirigenza statale, il direttore amministrativo e gli altri dirigenti attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi di governo. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi e rispondono dei risultati conseguiti.
Art. 9.
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e privati, di singoli privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi patrimoniali, da redditi derivati da prestazioni rese a terzi nell'esercizio delle competenze delle proprie strutture e da donazioni.
3. I criteri generali per stabilire i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio opera di concerto con i Centri di spesa autonomi nelle materie di competenza di questi ultimi. Tali corrispettivi sono fissati in modo da assicurare almeno la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari. Gli eventuali utili sono ripartiti in base a criteri stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Per le spese d'investimento l'Universita' puo' ricorrere, con i limiti e le modalita' previsti dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di locazione finanziaria che garantiscano le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
Art. 10.
Informazione
1. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo.
2. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono resi pubblici mediante adeguati mezzi di diffusione.
3. Gli interessati possono inoltre prendere visione ed avere copia degli atti con le modalita' previste nel regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
4. L'Universita' provvede a dare ampia pubblicita' alle proprie iniziative mediante i vari canali della comunicazione.
Art. 11.
Compiti dei professori e dei ricercatori
1. I professori e i ricercatori, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, oltre ad adempiere i compiti didattici e di ricerca, devono partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Universita'.
2. Essi si impegnano a fare esplicito richiamo, nelle attivita' extra-accademiche e nelle eventuali iniziative di carattere scientifico e didattico che assumano interesse ed utilita' per l'istituzione universitaria, al ruolo ricoperto nell'Universita' e sono tenuti, ove possibile, all'utilizzo delle strutture universitarie.
3. Le strutture didattiche determinano annualmente, in conformita' agli indirizzi espressi dal senato accademico, al regolamento didattico ed ai loro regolamenti, i compiti didattici, ne curano il regolare svolgimento e fissano le forme di verifica e di controllo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il senato accademico propone le sanzioni da adottare a carico dei responsabili in conformita' alle norme vigenti.
5. Il senato accademico valuta periodicamente l'andamento della didattica e della ricerca secondo modalita' determinate dagli organi d'Ateneo.
Art. 12.
Attivita' culturali, sportive e ricreative
1. L'Universita' promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative, ricorrendo anche a convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni operanti in tale comparto.
Capo II
Fonti normative
Art. 13.
Regolamenti di Ateneo - Norme generali
1. L'Universita' adotta, anche sulla base di lavori di commissioni all'uopo nominate dal rettore, i seguenti regolamenti:
a) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
b) regolamento didattico;
c) regolamenti di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
d) regolamento elettorale.
2. La composizione della commissione per il regolamento di cui al punto b) sara' indicata dalle facolta' e comprende la rappresentanza degli studenti; l'organo competente per i regolamenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 e' il consiglio d'amministrazione e quello per i regolamenti di cui alle lettere b) e d) e' il senato accademico.
3. Tutti gli altri regolamenti non previsti dal comma 1 sono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze.
4. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore nel giorno stabilito nel provvedimento di emanazione; e' fatto salvo il disposto degli artt. 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il disposto dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Art. 14.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina la gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell'Universita', inclusa quella delle strutture decentrate ed autonome dell'Universita' medesima.
2. Ai sensi del comma 9 dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il regolamento e' emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti.
Art. 15.
Regolamento didattico
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, sentito il parere delle facolta', l'ordinamento degli studi per i quali l'Universita' rilascia titoli con valore legale; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attivita' formative di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni; detta i criteri generali relativi all'organizzazione della didattica.
Art. 16. Regolamenti sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
ai documenti amministrativi
1. Il regolamento sul procedimento amministrativo disciplina i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Universita', le unita' organizzative ed i soggetti responsabili del procedimento.
2. Il regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalita' di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 17.
Regolamento elettorale
1. Il regolamento elettorale disciplina le modalita' di svolgimento delle elezioni di tutti gli organi dell'Universita' e delle sue strutture.
Titolo II
ORGANI DI ATENEO
Capo I
Organi di governo
Art. 18.
Organi di Governo
1. Sono organi di governo dell'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.
Art. 19.
Il rettore
1. Il rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
2. In particolare il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Cura l'esecuzione delle loro delibere;
b) emana lo statuto e i regolamenti;
c) vigila su tutte le strutture ed i servizi di Ateneo impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico, dello Statuto e dei regolamenti; garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e ricercatori e il diritto allo studio degli studenti;
d) esercita il potere disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti nei limiti previsti dalla legge;
e) presenta il bilancio preventivo e il conto consuntivo accompagnati dalla apposita relazione predisposta dal direttore amministrativo;
f) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle strutture autonome e del direttore amministrativo;
g) in caso di necessita' e di urgenza, congruamente motivate, puo' assumere provvedimenti di competenza degli altri organi di governo, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva. L'organo deve essere convocato in via d'urgenza quando ricorrano condizioni di particolare gravita'. In mancanza di ratifica, il provvedimento perde ogni efficacia e non puo' essere reiterato;
h) nomina tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, due prorettori, di cui uno, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni;
i) nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi di delegati da lui scelti fra i professori di ruolo dell'Universita' e nominati con proprio decreto, nel quale sono specificati i compiti e i settori di competenza e responsabilita'. Per quanto concerne la specifica materia di competenza, i delegati hanno i poteri previsti dal decreto di nomina e dall'art. 8 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e, su richiesta del rettore, possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
j) nomina il direttore amministrativo previo parere del consiglio di amministrazione, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
k) nomina i componenti il nucleo di valutazione, acquisiti i pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
l) nomina, su proposta del senato accademico, i componenti il collegio dei revisori;
m) per particolari motivi di necessita' e urgenza, il rettore puo' procedere negli atti di competenza del direttore amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 65 di questo statuto;
n) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;
o) esercita, inoltre, tutte le altre attivita' previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Universita' non specificamente attribuite ad altro organo di Ateneo.
3. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Su richiesta del rettore, il consiglio di amministrazione puo' altresi' decidere la corresponsione di indennita' ai prorettori e ai delegati.
4. L'ufficio di rettore e di prorettore e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Universita'; il rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.
Art. 20.
Elezione del rettore
1. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di una o piu' candidature. Dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;
b) a 10 studenti eletti dal consiglio degli studenti in modo che sia assicurata la rappresentanza di ciascuna facolta';
c) a 10 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in veste di grandi elettori, scelti a seguito di elezioni primarie.
3. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia almeno 120 e non piu' di 180 giorni prima della scadenza del mandato. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti e' proclamato eletto dal decano. Il candidato eletto e' nominato rettore con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
4. In caso di anticipata cessazione, nelle more della elezione, le funzioni del rettore sono svolte dal decano. Il rettore eletto con elezione anticipata, da effettuarsi entro due mesi dalla cessazione, assume la carica all'atto della nomina e la detiene per l'anno in corso e per i quattro anni accademici successivi.
Art. 21.
Senato accademico - Composizione
1. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore che lo presiede;
b) dai presidi di facolta';
c) dai rappresentanti eletti per un triennio dalle quattro aree scientifiche di cui all'allegato 1 al presente Statuto.
2. Partecipano alle riunioni del senato accademico con voto consultivo i prorettori ed il direttore amministrativo e, limitatamente alle materie attinenti la didattica, le carriere scolastiche e i regolamenti elettorali, il presidente del consiglio degli studenti con voto deliberativo.
3. Le funzioni di segretario del senato accademico sono attribuite al direttore amministrativo, il quale puo' designare un funzionario verbalizzante.
Art. 22.
Senato accademico - Funzioni
1. Il senato accademico e' l'organo collegiale di governo in materia di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita'. Per le questioni attinenti alla ricerca il senato accademico opera di concerto col consiglio dei direttori di dipartimento. E' compito del senato accademico assicurare tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo una distribuzione equa, culturalmente coerente ed efficace delle risorse umane e materiali. E' altresi' compito del senato accademico perseguire, nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche, l'ottimale utilizzo delle risorse, favorendo le necessarie mutuazioni di insegnamenti tra le facolta' e l'integrazione delle rispettive competenze.
2. In particolare, il senato accademico:
a) delibera il regolamento didattico d'Ateneo;
b) delibera le modifiche dello Statuto, sentito il consiglio di amministrazione;
c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, secondo quanto richiesto dalle facolta' e nei limiti degli stanziamenti di bilancio decisi dal consiglio di amministrazione;
d) delibera, sentite le facolta', l'istituzione e la modifica di nuove facolta' e corsi di laurea secondo le norme vigenti;
e) delibera, su richiesta delle facolta' e/o delle strutture interessate, l'istituzione e la modifica di corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca e di centri di eccellenza;
f) delibera la costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Universita', previo parere del consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza e del consiglio dei direttori di dipartimento. Delibera altresi' sulle opzioni dei professori e ricercatori secondo quanto previsto dall'art. 45 del presente Statuto;
g) delibera i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
h) delibera, acquisito il parere delle strutture didattiche interessate, l'eventuale applicazione del numero programmato a singole facolta' o corsi di studio, in conformita' alla normativa vigente;
i) delibera il calendario accademico;
j) esprime parere su contratti e convenzioni di interesse generale dell'Universita';
k) esprime parere al consiglio di amministrazione sulle politiche edilizie dell'Universita';
l) esprime parere al rettore sulla nomina dei componenti il nucleo di valutazione;
m) esprime parere sul bilancio di previsione;
n) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
o) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito alla definizione della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;
p) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi;
q) propone al rettore i membri del collegio dei revisori dei conti;
r) esercita ogni attribuzione ad esso demandata dallo Statuto, dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 23.
Senato accademico - Modalita' di funzionamento
1. I componenti il senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
2. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei suoi membri. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza.
3. Il senato accademico delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.
Art. 24.
Consiglio di amministrazione - Composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal rettore che lo presiede;
b) dai due prorettori;
c) dal direttore amministrativo;
d) da tre professori di prima fascia;
e) da tre professori di seconda fascia;
f) da due ricercatori e/o assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
g) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) da due rappresentanti degli studenti. Il numero dei rappresentanti degli studenti aumenta di una unita' se partecipa al voto almeno il 10% degli aventi diritto;
i) da un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca tra persone di riconosciuta competenza amministrativa che non rivestano uffici di ruolo presso le Universita';
l) da un numero fino a quattro rappresentanti esterni, di cui non piu' di due scelti tra esponenti qualificati del mondo della cultura, delle professioni, dell'impresa o della Pubblica amministrazione, proposti dal rettore o da almeno cinque componenti il consiglio di amministrazione, e non piu' di due tra i candidati segnalati dai soggetti pubblici o privati che si impegnano a contribuire al bilancio dell'Universita' nella misura indicata dal consiglio di amministrazione. Per la elezione dei predetti rappresentanti e' necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri. Il loro mandato dura quanto quello del consiglio.
2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono attribuite al direttore amministrativo, il quale puo' designare un funzionario verbalizzante.
3. Partecipa alle riunioni il presidente del collegio dei revisori dei conti o suo delegato.
4. La mancata designazione dei rappresentanti di cui alle lettere i) ed l) non inficia la valida costituzione del consiglio.
5. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito anche in mancanza di una delle rappresentanze previste per il personale docente, non docente, per i ricercatori e assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento e per gli studenti.
6. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate dal regolamento elettorale. Sono eleggibili i professori e i ricercatori a tempo pieno.
7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici. I membri elettivi non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi.
Art. 25.
Consiglio di amministrazione - Funzioni
1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo collegiale di governo dell'Universita' in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economica, patrimoniale.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) delibera, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione predisposto dal direttore amministrativo;
b) approva il bilancio consuntivo;
c) definisce, previo parere del senato accademico, il piano edilizio dell'Universita' e destina ad esso le necessarie risorse finanziarie;
d) definisce la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;
e) approva contratti e convenzioni di sua competenza;
f) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, nonche' alle attivita' di collaborazione degli studenti, sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti;
g) esprime parere al rettore sulla nomina dei componenti il nucleo di valutazione;
h) esprime parere al rettore sulla nomina del direttore amministrativo secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 febbraio 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
i) esprime parere vincolante per l'attivazione, la modifica e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Universita', limitatamente agli aspetti finanziari, amministrativi e di gestione del personale;
j) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;
k) assegna le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive;
l) puo' attribuire incarichi temporanei a collaboratori esterni secondo quanto indicato nell'art. 66 del presente Statuto;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti dell'Universita' e dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 26.
Consiglio di amministrazione - Modalita' di funzionamento
1. I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il consiglio. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.
Capo II
Altri organi di Ateneo
Art. 27.
Consiglio dei direttori di dipartimento
1. Il consiglio dei direttori di dipartimento ha il compito di promuovere e coordinare l'attivita' di ricerca dell'Ateneo. Esso e' costituito dal rettore che lo presiede e dai direttori di dipartimento.
2. Il consiglio:
a) esprime parere obbligatorio sulla costituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Universita';
b) esprime parere obbligatorio in ordine alla distribuzione degli assegni di ricerca, delle borse di dottorato e di post-dottorato e dei finanziamenti ai dipartimenti per la ricerca;
c) esprime pareri su questioni di carattere generale relative al funzionamento dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali;
d) redige la relazione annuale sullo stato della ricerca nell'Universita';
e) collabora con la commissione tecnica per il coordinamento a livello d'Ateneo dei servizi e della catalogazione unitaria del patrimonio librario;
f) esprime parere obbligatorio in merito ai criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione accademica.
3. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei suoi membri. Alle riunioni del consiglio partecipano i presidenti dei centri interdipartimentali per le questioni attinenti ai rispettivi centri e il presidente della consulta per quelle attinenti ai dottorati di ricerca.
Art. 28.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo sulla gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il collegio e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, con grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
b) due revisori contabili iscritti nel relativo registro.
3. I componenti il collegio sono nominati dal rettore su designazione del senato accademico nel rispetto della normativa vigente. I singoli membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Ad essi e' attribuita un'indennita' determinata dal consiglio di amministrazione.
4. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 29.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' l'organo garante della autonoma partecipazione degli studenti alla vita politica dell'Ateneo.
2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di:
a) attivita' e servizi didattici;
b) diritto allo studio;
c) attivita' formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
3. Il consiglio sottopone al consiglio di amministrazione il regolamento per l'accesso degli studenti ai mezzi e alle strutture dell'Ateneo.
4. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti relativi alle materie su indicate non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate sul punto.
5. Il consiglio e' composto da trenta membri eletti tra tutti gli studenti dell'Universita'.
6. Il consiglio e' costituito con decreto del rettore e dura in carica due anni. Al proprio interno elegge un presidente, che partecipa alle sedute del senato accademico secondo quanto previsto dal presente Statuto.
7. L'attivita' del consiglio e' disciplinata da un apposito regolamento approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimita' da parte del consiglio di amministrazione, ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.
8. L'amministrazione garantisce al consiglio degli studenti i supporti logistici e finanziari necessari all'espletamento dei suoi compiti.
9. Il consiglio elegge, nel proprio seno, i dieci studenti che concorrono alla elezione del rettore.
10. L'elezione nel consiglio degli studenti non e' incompatibile con quella in altri organi collegiali previsti dal presente Statuto.
Art. 30.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ed e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
2. Non possono far parte del nucleo di valutazione il rettore, i prorettori, il direttore amministrativo, i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i direttori di dipartimento ed i presidenti dei centri interdipartimentali.
3. I membri del nucleo di valutazione durano in carica tre anni e non possono essere confermati per piu' di una volta consecutivamente.
4. L'organo ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della produttivita' della ricerca e della didattica.
5. Esercita altresi' tutti gli altri compiti specificamente assegnatigli dalla legge, da provvedimenti ministeriali o dal provvedimento rettorale di costituzione.
6. Le analisi del nucleo sono riferite periodicamente al rettore e da questi trasmesse al senato accademico e al consiglio di amministrazione per le determinazioni di rispettiva competenza.
Art. 31.
Comitato per lo sport universitario
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 12, il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive dei componenti la comunita' universitaria.
2. Il comitato:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;
b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica;
d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
f) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione.
3. Il comitato e' composto:
a) dal rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;
c) da due rappresentanti degli studenti;
d) dal direttore amministrativo, o da un suo delegato, con funzioni anche di segretario.
4. Il comitato dura in carica un biennio accademico.
5. Alle attivita' del comitato per lo sport, di cui al presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dalle leggi, e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.
Art. 32.
Commissione per le pari opportunita'
1. Il rettore, sentiti il consiglio di amministrazione, il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti, istituisce una commissione per le pari opportunita' rappresentativa di tutte le componenti dell'Ateneo.
Art. 33.
Responsabilita' dei componenti gli organi collegiali
1. I componenti gli organi collegiali sono responsabili degli atti e delle decisioni assunte.
2. Essi rispondono dei danni patrimoniali arrecati all'Universita' o a terzi per dolo o colpa grave.
Titolo III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO
Capo I
Strutture didattiche
Art. 34.
Nozione
1. Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:
a) le facolta';
b) le classi di corso di studio di cui alla successiva lettera c) e i collegi di area didattica;
c) i corsi di studio, distinti in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di master universitario;
d) i corsi di dottorato di ricerca.
2. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da un apposito regolamento.
Art. 35.
La facolta'
1. La facolta', struttura di appartenenza dei professori e ricercatori, organizzata secondo criteri di omogeneita' e coerenza culturali, ha il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalita' dei corsi di studio che ad essa afferiscono, di garantirne l'efficacia, il buon rendimento e la produttivita' nell'impiego delle risorse.
2. A tal fine la facolta' ha autonomia didattica, organizzativa, gestionale e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico. Essa puo' stabilire, previa delibera del senato accademico e senza oneri a carico del bilancio universitario, rapporti di collaborazione scientifico-disciplinare con strutture omologhe di altri Atenei.
3. L'attivita' didattica dell'Universita' si esplica anche attraverso altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti, su proposta dei consigli di corso di studio e degli altri organi consiliari per la didattica.
4. La facolta' garantisce il rispetto del disposto di cui all'art. 4, comma 3 del presente Statuto.
5. Alla facolta' puo' essere assegnato un fondo di dotazione da parte del consiglio di amministrazione per attivita' culturali.
Art. 36.
Insegnamenti attivabili
1. Gli insegnamenti attivabili in ciascun corso di studio, nonche' nei corsi delle altre strutture didattiche della facolta' sono individuati dalla facolta' ed elencati nel rispettivo regolamento, previa delibera del senato accademico.
Art. 37.
Organi di facolta'
1. Sono organi di facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta';
c) il consiglio di presidenza.
Art. 38.
Il preside
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni; cura l'organizzazione e la vigilanza delle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'; partecipa al senato accademico.
2. Il preside e' eletto a scrutinio segreto dal consiglio di facolta' nella composizione di cui al successivo art. 40, comma 1.
3. Puo' essere eletto preside solo un professore di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno.
4. Alla sua nomina provvede il rettore con decreto.
Art. 39.
Elezioni del preside
1. La riunione del consiglio di facolta' per l'elezione del preside e' convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza ed e' presieduta dal professore piu' anziano nel ruolo dei professori di prima fascia.
2. Il preside dura in carica tre anni ed il suo mandato puo' essere riconfermato per una sola volta consecutivamente.
3. L'elezione e' valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di facolta'. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione ed in caso di mancata elezione, a maggioranza relativa. A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per immissione nel ruolo dei professori di prima fascia.
4. Il preside percepira' un'indennita' determinata dal consiglio di amministrazione, e puo' ottenere a richiesta una diminuzione delle attivita' didattiche.
Art. 40.
Consiglio di facolta' - Composizione
1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori confermati e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio presso la facolta', e da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero di tre per meno di 3.000 e di cinque per piu' di 3.000.
2. Il regolamento elettorale determina le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette.
Art. 41.
Consiglio di facolta' - Membri a titolo consultivo
1. Partecipano alle adunanze del consiglio di facolta' con voto consultivo i professori a contratto, nonche' i supplenti e gli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio, per le questioni attinenti la didattica.
2. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
Art. 42.
Consiglio di facolta' - Funzioni
1. Il consiglio di facolta':
a) indirizza e coordina l'insieme dei corsi che afferiscono alla facolta' e ne verifica l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
b) propone al senato accademico l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) propone al senato accademico le eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;
d) delibera il regolamento di facolta', sentite le aree didattiche e i corsi di studio interessati;
e) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni delle aree didattiche e dei corsi di studio interessati, la programmazione didattica definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture;
f) determina, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentito l'interessato, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;
g) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della facolta';
h) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore e procede alle relative chiamate, su proposta dei corsi di studio o delle aree didattiche;
i) approva il manifesto annuale degli studi;
j) verifica l'attivita' didattica dei professori di ruolo e dei ricercatori;
k) autorizza, su domanda dell'interessato, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attivita' di ricerca, sentita l'area didattica o il corso di studio di appartenenza;
l) delibera sulle richieste dei docenti di afferire ad un corso di studio, verificando, all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facolta', la composizione degli organi collegiali di corso di studio istituiti presso la facolta' stessa;
m) delibera, sentiti per quanto di loro interesse gli organi collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti;
n) esprime parere sul regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dalla normativa vigente.
Art. 43.
Consiglio di facolta' - Modalita' di funzionamento
1. Il consiglio si riunisce su convocazione scritta del preside da inviarsi tempestivamente ed eventualmente anche con telegramma o con e mail con indicazione completa dell'ordine del giorno.
2. Il consiglio e' convocato dal preside quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
3. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il consiglio stesso. Non concorrono alla formazione del numero legale i professori fuori ruolo, coloro che sono in congedo per la durata dell'anno accademico, coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza e le figure di cui al precedente art. 41, comma 1.
4. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti salvo non sia diversamente disposto.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore di prima fascia di piu' recente chiamata.
Art. 44.
Articolazioni del consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' puo' articolarsi in collegi di area didattica e in consigli di corsi studio.
2. In tal caso i consigli o i collegi eleggono un presidente, di norma tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia a tempo pieno, con modalita' stabilite dai consigli di facolta'.
3. Le deliberazioni vengono assunte ai sensi del precedente art. 43.
4. I regolamenti di facolta' disciplinano la composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento dei consigli di presidenza, dei collegi di area didattica e dei consigli di corso di studio. In ogni caso, fanno parte del consiglio di presidenza i presidenti dei corsi di studio o dei collegi di area didattica istituiti presso la facolta'.
Capo II
Strutture scientifiche e strutture di servizio
Art. 45.
Dipartimenti
1. L'Universita' per le sue finalita' di ricerca si organizza in dipartimenti. Questi promuovono l'aggregazione delle discipline, anche se afferenti a facolta' diverse, in unita' organizzative autonome, coerenti per composizione e funzioni.
2. I professori e ricercatori optano per uno dei dipartimenti dell'Universita' coerentemente con il settore cui la loro disciplina afferisce. Sull'opzione formulata delibera il senato accademico, sentito il dipartimento interessato.
Art. 46.
Istituzione dei dipartimenti
1. L'istituzione dei dipartimenti e' approvata dal senato accademico sentite le strutture interessate, acquisito il parere obbligatorio del consiglio dei direttori di dipartimento e quello del consiglio di amministrazione, limitatamente agli aspetti finanziari, amministrativi e di gestione del personale.
2. La proposta di costituzione contiene:
a) l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono;
b) gli obiettivi scientifici;
c) il piano delle risorse necessarie.
3. Per la costituzione di nuovi dipartimenti e' necessario un numero minimo di ventidue membri di cui almeno la meta' costituita da professori di prima e seconda fascia.
4. Per i dipartimenti che si riducano a meno di sedici membri, tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento.
Art. 47.
Compiti dei dipartimenti
1. Ogni dipartimento:
a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di concorrere ai finanziamenti per la ricerca;
b) svolge attivita' di consulenza su contratti, convenzioni ed attivita' di servizi che riguardano direttamente lo svolgimento delle attivita' specifiche ed in particolare predispone i contratti di pubblicazione;
c) concorre, d'intesa con i consigli di facolta', allo svolgimento delle attivita' didattiche, soprattutto di quelle relative ai corsi di dottorato;
d) puo' organizzare, compatibilmente con i propri fini istituzionali, le attivita' di cui agli artt. 6 ed 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni;
e) esprime parere obbligatorio sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori al dipartimento medesimo;
f) formula proposte sulle modifiche dello Statuto; esprime altresi' parere sul regolamento didattico d'Ateneo e sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
g) esprime parere, relativamente alle discipline afferenti, sulla chiamata dei professori di ruolo e sull'assegnazione dei ricercatori; esprime altresi' parere, nei settori di propria competenza, sull'assegnazione degli incarichi didattici, delle supplenze, degli affidamenti;
h) puo' formulare richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore e proporre alla facolta' competente la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari;
i) formula richieste di assegnazione di personale non docente;
j) formula richieste di spazi al consiglio di amministrazione;
k) predispone ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo con relazione giustificatrice delle spese. I bilanci dei dipartimenti vengono successivamente allegati al bilancio di Ateneo.
Art. 48.
Autonomia dei dipartimenti
1. Per lo svolgimento dei propri compiti i dipartimenti godono di autonomia finanziaria, amministrativa e contrattuale secondo quanto previsto per i centri di spesa dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita'.
2. Il segretario del dipartimento e' preposto agli uffici amministrativi del dipartimento.
Art. 49.
Organi dei dipartimenti
1. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio di dipartimento;
c) la giunta.
Art. 50.
Il direttore di dipartimento
1. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia e, in caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, tra i professori di ruolo di seconda fascia, a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. La votazione e' valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede con votazione a maggioranza relativa. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e a parita' di voti il piu' anziano per immissione nel ruolo dei professori di prima fascia. Il direttore e' nominato con decreto del rettore.
2. Il direttore rappresenta il dipartimento; ne presiede il consiglio e la giunta; cura l'attuazione delle deliberazioni di detti organi; promuove e coordina l'attivita' di ricerca; ha compiti di organizzazione, di gestione e di vigilanza; cura i rapporti con gli altri organi accademici; svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.
3. Il direttore di dipartimento, all'atto del suo insediamento, designa tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
4. Il direttore di dipartimento dura in carica tre anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.
5. Il direttore di dipartimento percepira' un'indennita' determinata dal consiglio di amministrazione.
Art. 51.
Il consiglio di dipartimento
1. Il consiglio e' composto dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dagli incaricati stabilizzati finche' sussistono, afferenti al dipartimento, nonche' da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, da un rappresentante degli assegnisti di ricerca, e da un iscritto ai dottorati di ricerca qualora in numero superiore a cinque. Le rappresentanze elettive durano in carica tre anni. Ne fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del consiglio e' regolata dalla legge e, ove necessario, la presidenza e' assunta dal decano.
2. Il consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque non meno di due volte l'anno.
3. Il consiglio si riunisce su convocazione postale o telematica del direttore da inviarsi tempestivamente ed eventualmente anche con telegramma almeno tre giorni prima della data prevista con l'indicazione completa dell'ordine del giorno.
4. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza del consiglio di dipartimento. Non concorrono alla formazione del numero legale i professori fuori ruolo, coloro che sono in congedo per la durata dell'anno accademico e coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto.
Art. 52.
Giunta di dipartimento - Composizione
1. La giunta, oltre che dal direttore che la presiede, e' formata da un numero di componenti non superiore a sette o non superiore a nove nei casi di dipartimenti organizzati in sezioni, con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori, e con un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo.
2. Il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo alle riunioni e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. I membri della giunta durano in carica tre anni ed il loro mandato e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Il vice-direttore partecipa alla giunta con voto consultivo ove non sostituisca il direttore e qualora non sia membro della giunta.
Art. 53.
Giunta di dipartimento - Funzioni
1. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore ed esercita eventualmente anche funzioni delegate dal consiglio.
2. In caso di necessita' ed urgenza la giunta adotta i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.
3. Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui al precedente art. 51.
Art. 54.
Attivita' didattiche in associazione
1. Le attivita' di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), del titolo presente, nonche' quelle previste dagli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni possono essere svolte dalle facolta' e dai dipartimenti anche in associazione tra loro.
2. I consigli di facolta' e di dipartimento valutano la compatibilita' di tali attivita' con il normale svolgimento dell'impegno didattico e di ricerca del personale interessato e procedono alla stipula delle relative convenzioni, previo assenso del consiglio di amministrazione.
3. Le facolta', per gli adempimenti amministrativo-contabili, individuano un centro di spesa di appoggio, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.
Art. 55.
Centri interdipartimentali di ricerca
1. Per le attivita' di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico delibera, su iniziativa dei professori e ricercatori proponenti, sentite le strutture interessate, la costituzione temporanea di centri interdipartimentali di ricerca, sentito il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti finanziari e di gestione del personale.
Art. 56.
Centri interdipartimentali di servizi
1. Con le stesse modalita' di cui al precedente art. 55 e' prevista l'istituzione di centri interdipartimentali per fornire servizi ai dipartimenti ed all'amministrazione, onde favorire lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca e della didattica mediante l'uso di dotazioni.
2. I centri interdipartimentali di servizi, per l'esercizio delle proprie attivita', hanno autonomia finanziaria, amministrativa, contrattuale; possono avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attivita' di collaboratori esterni e, sulla base di apposite convenzioni, delle prestazioni di soggetti pubblici o privati e possono svolgere anche attivita' per conto terzi e qualsiasi attivita' connessa con le finalita' proprie e con le dotazioni di cui dispongono.
3. I centri interdipartimentali di servizi potranno svolgere, anche ai fini di contenere l'incidenza dei costi delle strutture per la didattica e la ricerca, attivita' di impresa connesse con le finalita' proprie e con le dotazioni di cui dispongono. Tali attivita' potranno essere esercitate anche per conto terzi.
Art. 57.
Organizzazione dei centri
1. L'attivita', i compiti, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico di tali centri sono disciplinati da apposito statuto approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed emanato dal rettore.
2. Il comitato e' composto da un rappresentante per ognuno dei consigli di dipartimento interessati.
3. Per l'elezione del presidente, per la validita' delle sedute e delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51.
4. Le modalita' di funzionamento dei centri sono disciplinate da apposito regolamento elaborato dal comitato tecnico del centro stesso, approvato dal consiglio di amministrazione ed emanato dal rettore.
5. Per tutto quanto non previsto per il presidente ed il segretario amministrativo dei centri interdipartimentali, si rinvia alla disciplina prevista dal presente statuto per le corrispondenti figure dei dipartimenti.
Art. 58.
Centri di elaborazione culturale
1. L'Universita' promuove e favorisce la costituzione di centri di elaborazione culturale, di formazione e di consulenza diversi da quelli interdipartimentali di ricerca e di servizi, anche attraverso la stipula di convenzioni con altre universita' italiane ed estere, nonche' con istituti di cultura ed enti pubblici nazionali ed esteri ed in particolare con quelli presenti sul territorio.
Art. 59.
Biblioteche
1. Le biblioteche, in quanto di supporto alla ricerca, alla didattica ed al diritto allo studio, costituiscono centri di documentazione, di informazione scientifica e di produzione di servizi.
2. Sono istituite le biblioteche dipartimentali e interdipartimentali con i fondi librari delle discipline afferenti ai dipartimenti. Le biblioteche hanno autonomia gestionale ed organizzativa nell'ambito delle direttive dei consigli di dipartimento. I regolamenti di gestione sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di dipartimento interessati.
3. Il senato accademico costituisce, per ragioni di efficienza e di economicita', una commissione tecnica che curi il coordinamento, a livello dell'Universita', dei servizi e della catalogazione unitaria del patrimonio librario anche in connessione informatica con altre biblioteche nazionali e straniere.
4. La commissione nella sua costituzione si ispira ai criteri di competenza scientifica e di economicita' ed al principio di rappresentanza dei singoli dipartimenti, attraverso la designazione di un componente da parte di ciascun consiglio di dipartimento.
Titolo IV
L'AMMINISTRAZIONE
Art. 60.
Principi fondamentali
1. L'Universita' informa l'attivita' amministrativa ai principi di buon andamento, imparzialita' e rispondenza al pubblico interesse, nonche' ai criteri di autonomia, di responsabilita', di economicita' e di snellimento delle procedure, in relazione agli obiettivi programmati.
2. L'Universita', ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, ispira la propria organizzazione al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, ed attuazione e gestione dall'altro.
3. L'organizzazione, la consistenza e la variazione della dotazione organica dell'Universita' sono determinate dagli organi di governo in funzione delle finalita' istituzionali.
Art. 61.
Indirizzo politico ed attivita' di gestione
1. L'attivita' di indirizzo e controllo spetta agli organi di governo. Essi esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano altresi' la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. L'attivita' di attuazione e gestione spetta al direttore amministrativo ed ai dirigenti. Nell'esercizio di tale attivita' ad essi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione. Spettano loro altresi' i poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Art. 62.
Centri di spesa
1. L'Universita' e' organizzata nelle seguenti strutture o centri di spesa:
a) amministrazione centrale;
b) dipartimenti;
c) centri interdipartimentali di ricerca;
d) centri interdipartimentali di servizi;
e) centri interfacolta'.
Art. 63.
Il direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Universita' ed esercita una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo su tutto il personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, incluso quello dirigenziale.
2. Il direttore amministrativo e' responsabile della legittimita', dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita' dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
3. Il direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare:
a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Universita' secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attivita' ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse ed opportune indicazioni;
b) esercita, secondo le specifiche linee fissate dagli organi di governo dell'Universita', i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) definisce, nei limiti di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, l'ambito dei poteri di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;
d) provvede, secondo le indicazioni degli organi di governo dell'Universita', all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
e) provvede all'assegnazione ed equa distribuzione delle risorse umane nell'ambito degli uffici e centri di spesa, in base ai principi di funzionalita' ed economicita' di gestione;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
g) indirizza, verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile delle loro attivita';
h) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Universita', procede al reclutamento del personale amministrativo e tecnico e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;
i) esercita, acquisito il parere del responsabile della struttura cui il personale afferisce, l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo e tecnico dell'Universita';
j) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
k) fornisce pareri agli organi di governo dell'Universita' ed agli organi delle strutture per la ricerca e la didattica;
l) redige annualmente per il consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta.
4. Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione. E' scelto fra i dirigenti della stessa Universita' o, con motivata deliberazione, tra i dirigenti di altra struttura pubblica o privata.
5. L'incarico di direttore amministrativo dell'Universita' e' conferito mediante contratto di tipo subordinato. Il contratto dura quattro anni e puo' essere rinnovato. Il trattamento economico e' determinato in conformita' ai criteri e parametri stabiliti dalla normativa. Al direttore amministrativo possono essere conferiti incarichi aggiuntivi non rientranti nei compiti istituzionali, retribuiti nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
6. Con provvedimento rettorale, sentito il consiglio di ammi-nistrazione, e' nominato il dirigente vicario, su proposta del direttore amministrativo. Esso e' scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Universita'.
Art. 64.
I dirigenti
1. I dirigenti coadiuvano il direttore amministrativo nella realizzazione dei piani, programmi ed attivita' deliberati dagli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il reclutamento dei dirigenti avviene nei modi ed in conformita' a quanto previsto dalla legge.
3. I dirigenti, conformemente e nei limiti delle direttive generali degli organi di governo dell'Universita':
a) hanno autonoma responsabilita' nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
b) hanno, in attuazione ed in conformita' alle delibere generali degli organi dell'Universita', poteri di spesa;
c) organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate;
d) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici;
e) individuano e coordinano l'attivita' dei responsabili del procedimento;
f) adottano tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi dell'Universita'.
4. Ciascun incarico di funzione dirigenziale e' conferito dal rettore, su proposta del direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione.
5. Ai dirigenti sono riconosciute le indennita' di posizione e di risultato determinate dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.
6. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti.
Art. 65.
Poteri del rettore sugli atti del direttore amministrativo
1. Per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel relativo provvedimento, il rettore puo' procedere, per atti di competenza del direttore amministrativo, nei modi previsti dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 66.
Incarichi temporanei a collaboratori esterni
1. Il consiglio di amministrazione, quando ne riconosca la necessita', puo' attribuire, sentito il direttore amministrativo, incarichi temporanei a collaboratori esterni in possesso di elevate qualifiche di professionalita', con contratti di diritto privato a tempo determinato e di durata non superiore ai tre anni, in conformita' alle norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 67.
Personale amministrativo e tecnico
1. Il personale amministrativo e tecnico dell'Universita' ha diritto ad una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le professionalita' specifiche.
2. Il personale amministrativo e tecnico partecipa agli organi di gestione dell'Universita' nelle forme previste dalle leggi e dal presente statuto.
3. L'Universita' promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi dell'Ateneo. A tale scopo organizza attivita' e corsi di aggiornamento e riqualificazione del proprio personale amministrativo e tecnico. Le attivita' di aggiornamento e riqualificazione sono organizzate e gestite sia direttamente dall'Universita', sia in collaborazione con istituti, societa', enti specializzati in tali attivita'.
Titolo V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 68.
Riunione degli organi collegiali
1. Le riunioni degli organi collegiali non sono pubbliche, salvo diversa determinazione assunta dal collegio.
Art. 69.
Pareri
1. I pareri richiesti ai sensi del presente statuto agli organi universitari devono essere resi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo che ha richiesto il parere puo' prescinderne, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme dispongono espressamente in modo diverso.
Art. 70.
Delibere degli organi collegiali
1. Per le delibere degli organi collegiali regolati dal presente statuto, in caso di parita' di voto, prevale il voto del presidente.
Art. 71.
Elezione e nomina dei rappresentanti negli organi collegiali
1. Le votazioni per le elezioni di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.
2. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel regolamento elettorale.
3. In caso di non validita' delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze non elette costituiscono meno di 1/3 dei componenti l'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta. Ove anche tali elezioni risultino non valide per mancato raggiungimento del quorum, l'organo si intende comunque regolarmente costituito.
4. Fermo restando il disposto dell'art. 20, comma 3, tutti i rappresentanti eletti nelle strutture didattiche e di ricerca, nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli altri organi di Ateneo, nonche' i presidi di facolta', i direttori di dipartimento, i presidenti dei centri interdipartimentali ed i presidenti o direttori di tutte le altre strutture didattiche e di ricerca, ove non diversamente previsto dal presente statuto, sono nominati con decreto del rettore.
Art. 72.
Sostituzione in corso di mandato
1. In caso di sostituzione in corso di mandato dei presidi, dei direttori di dipartimento e dei presidenti delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio, le sostituzioni hanno efficacia per il periodo residuo.
Art. 73.
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, acquisito il parere del consiglio di amministrazione. Proposte di modifica possono essere avanzate anche da almeno 1/3 del corpo elettorale del rettore.
2. Le modifiche all'allegato 1 sono approvate secondo le modalita' di cui al precedente comma 1 e non costituiscono modifiche statutarie.
Art. 74.
Attuazione del presente statuto
1. Per consentire una successione ordinata delle varie fasi di attuazione del presente statuto si applicano le norme di seguito specificate.
2. Gli organi eletti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza del loro mandato, cosi' come prevista dal presente statuto.
3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilita'.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, con decreto rettorale e' disposta la convocazione delle aree disciplinari per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in senato accademico.
5. Entro lo stesso termine il rettore emana il nuovo regolamento elettorale.
Art. 75.
Conferenza di Ateneo
1. Il rettore convochera', entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto, una conferenza di Ateneo per sottoporre a monitoraggio l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario.
Art. 76.
Entrata in vigore
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegato 1
Presso l'Universita' degli studi di Napoli «L'Orientale» sono costituite le seguenti 4 Aree scientifiche:
1. Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa.
2. Lingue e culture dell'Europa e delle Americhe.
3. Scienze sociali, filosofiche e della comunicazione.
4. Antichita', arte e spettacolo.
 
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