Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento franoso verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia. (Ordinanza n. 3521).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi franosi verificatisi nella frazione di Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006;
Considerato che il predetto fenomeno ha determinato la perdita di vite umane, danni alla viabilita', alle infrastrutture;
Considerato che la natura dell'evento franoso ha causato difficolta' al tessuto economico e sociale della zona interessata e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono in corso gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni verificatisi;
Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Vista la delibera della giunta regionale della Campania del 2 maggio 2006;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Campania e' nominato commissario delegato per gli eventi di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni diretti conseguenti a detti eventi, anche avvalendosi del consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione alla complessita' degli interventi da realizzare che rende opportuna la consultazione urgente del predetto consiglio superiore, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' nominare il sindaco del comune di Ischia soggetto attuatore, nonche' un ulteriore soggetto attuatore individuato sulla base di una scelta fiduciaria, affidando agli stessi specifici settori di intervento. I soggetti attuatori agiranno sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato; il commissario delegato ed i soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione degli uffici statali, regionali e degli enti locali anche territoriali.
3. Ferma la piena efficacia dei provvedimenti adottati nell'imminenza dell'evento franoso del 30 aprile 2006 dalle autorita' locali di protezione civile, finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale, il commissario delegato provvede in particolare:
a) per la puntuale ricognizione dei territori colpiti, nonche' per la stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) per la definizione di un piano di interventi di ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate contenente, altresi', l'individuazione delle misure di stabilizzazione dei versanti, e degli interventi ed opere di prevenzione dei rischi anche con riferimento ai dissesti idrogeologici, anche mediante la programmazione di interventi di delocalizzazione.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.
3. Il commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli si provvede anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il commissario delegato e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 
Art. 4.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.
4. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, puo' essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di Euro 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.
 
Art. 5. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di Euro 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.
3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.
5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 6
1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o piu' componenti. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il prefetto di Napoli.
 
Art. 7.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso il commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 aprile 2007, nel limite complessivo di tre unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12. Il commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unita', nonche' di personale militare nel limite di due unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.
 
Art. 8.
1. Per il comune di Ischia, in relazione allo stato emergenziale in atto, gli effetti derivanti sul rispettivo bilancio in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilita' per l'anno di competenza.
 
Art. 9.
1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 
Art. 10.
1. In favore del personale, dell'Ufficio territoriale del governo di Napoli, nel limite massimo di dieci unita' direttamente coinvolto dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006 di cui in premessa, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede la competente Prefettura. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite massimo di due unita' e fino al 30 settembre 2006, e' corrisposta una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono le competenti Prefetture.
2. In favore dei Vigili del fuoco, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite effettivamente prestato.
3. In favore del personale della regione Campania, della provincia di Napoli e del comune di Ischia, nel limite massimo di dieci unita' per ciascuna delle predette amministrazioni, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite.
4. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 180 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.
 
Art. 11.
1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dai peculiari fenomeni indotti dall'evento franoso di cui in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione residente nel territorio colpito dall'evento calamitoso e la cui abitazione, conforme alla normativa in materia edilizia, sia andata distrutta o gravemente danneggiata, con gli istituti di credito e bancari.
 
Art. 12.
1. Al fine di effettuare ogni necessaria azione di previsione e di prevenzione dei rischi connessi alle situazioni di dissesto esistenti nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di sviluppare attivita' di studio, di ricerca e di documentazione, e' autorizzato a stipulare una apposita convenzione con i Centri di competenza e con la regione Campania, di durata correlata alla vigenza dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva. A tal fine il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un apposito programma anche di interventi.
 
Art. 13.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali;
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto presidenza del Consiglio dei Ministri;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;
legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;
art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 14.
1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di due milioni di euro a carico del fondo della protezione civile, a titolo di anticipazione sulle maggiori somme che saranno all'uopo erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad integrazione del fondo stesso.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 15.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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