Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 2 maggio 2006
Modalita' per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorita' d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 117 della Costituzione, il quale, fra l'altro, stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art. 202, comma 1;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' ed i termini secondo i quali le autorita' di Ambito (nel seguito AATO) di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito decreto legislativo n. 152/2006) aggiudicano, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito decreto legislativo n. 267/2000), il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 201, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale (nel seguito ATO) di cui all'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicita' della gestione per ciascun ATO.
2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 e' aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalita' e termini disciplinati dal presente decreto.
 
Art. 2.
Procedura di affidamento con gara della gestione del servizio
1. Le AATO sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata secondo le modalita' di cui al presente decreto.
2. Qualora l'affidamento della gestione del servizio abbia ad oggetto anche attivita' di costruzione di nuovi impianti si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.
 
Art. 3.
Ammissione alla gara
1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:
a) le societa' di capitali, costituite anche in forma consortile;
b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Le AATO escludono altresi' dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
3. L'ammissione dei concorrenti alla gara e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) aver gestito servizi di gestione dei rifiuti urbani con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di piu' segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti;
b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello previsto risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 2, come verra' specificato nel bando di gara;
c) possedere specifiche capacita' tecnico-organizzative attestate in conformita' a quanto indicato all'allegato C al presente decreto;
d) essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore svolgimento degli stessi ed al sistema tariffario piu' economico per gli utenti, con particolare riferimento alle capacita' economico-patrimoniali e di accesso al credito e a condizione che cio' non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati.
5. Per le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), i requisiti di cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del 50% (cinquanta per cento). In tale evenienza non e' obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati.
6. I concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicare anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatto comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.
7. Le AATO riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.
 
Art. 4.
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto dei presente decreto i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico;
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione dell'AATO, hanno commesso grave negligenza o agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'AATO che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'AATO medesima;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo.
3. Le condizioni di esclusione di cui al presente articolo sussistono nei riguardi di societa', di consorzi o di associazioni temporanee di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) anche qualora le stesse riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, le AATO chiedono ai concorrenti, in caso di aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere, se del caso, la cooperazione delle autorita' competenti. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
5. Nel caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, l'AATO dovra' darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni.
 
Art. 5.
Termini e bando di gara
1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:
a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, che dovra' essere congruo con le caratteristiche complessive della gara, ma comunque non inferiore a cinquantadue giorni;
b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione;
c) l'importo della cauzione, che dovra' risultare non inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione.
2. La cauzione, che puo' essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetti, all'uopo abilitati, sara' restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.
3. Il bando di gara deve specificare che l'AATO puo' procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. Il bando di gara deve specificare che i concorrenti possono presentare proposte di modifiche al Piano d'ambito, debitamente e dettagliatamente identificate e motivate, dalla cui adozione risultino particolari convenienze o miglioramenti per l'ATO con particolare riferimento alla tariffa del servizio ed al programma degli interventi.
5. Il bando di gara deve indicare che, prima della sottoscrizione del contratto di servizio da parte di una associazione temporanea di imprese, la stessa deve procedere alla costituzione di una societa' di capitali formata dai medesimi soggetti costituenti l'associazione, ferma restando la responsabilita' solidale dei singoli aderenti all'associazione temporanea di imprese per le obbligazioni assunte dalla costituenda societa'.
6. Il bando di gara deve indicare le modalita' di accesso alla documentazione, che deve essere consegnata, anche con modalita' informatiche, da parte dell'AATO nonche' le modalita' di accesso ai luoghi e agli impianti esistenti.
7. Nel bando di gara deve essere previsto l'impegno dell'aggiudicatario ad ottemperare a quanto indicato all'art. 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.
8. Il bando di gara e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione interessata.
 
Art. 6.
Documentazione di gara
1. Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'AATO deve mettere a disposizione dei concorrenti:
a) il Piano di ambito di cui all'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo di tutti gli elementi ivi prescritti;
b) lo Schema di contratto di servizio predisposto dall'AATO in conformita' allo schema tipo di cui all'art. 203, del decreto legislativo n. 152/2006;
c) la specificazione dei cespiti di proprieta' pubblica da affidare in comodato, con indicazione specifica di loro eventuali passivita';
d) le informazioni in ordine:
1. all'organizzazione del servizio alla data della pubblicazione del bando di gara, compresi i contratti in essere, il contenzioso, nonche' tutte le altre informazioni circa le gestioni esistenti cui l'aggiudicatario dovra' subentrare;
2. alla ricognizione delle opere e degli impianti, con le necessarie precisazioni circa le capacita' residue accertate e le eventuali necessita' di adeguamento;
3. a ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante dall'AATO.
 
Art. 7.
Disciplina dell'offerta
1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al precedente art. 6 nonche' sulle integrazioni, modificazioni e rettifiche che i concorrenti possono presentare nella proposta-offerta e che, a seguito dell'aggiudicazione, l'AATO potra' recepire nel proprio Piano di ambito. L'eventuale mancato recepimento non comporta modifica al rapporto con il soggetto aggiudicatario, avendo la modifica solo efficacia pubblicitaria verso i terzi.
2. L'offerta deve prevedere entrate tariffarie che nel periodo di durata del servizio abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal Piano d'ambito.
3. L'offerta deve esplicitamente prevedere l'impegno dell'aggiudicatario ad ottemperare a quanto indicato all'art. 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.
 
Art. 8.
Criteri di aggiudicazione
1. L'offerta e' valutata in base ai seguenti elementi, il cui valore relativo e' espresso in parametri numerici da essere riportati nel bando di gara:
a) sicurezza e affidabilita' degli impianti, del lavoro e del servizio, con particolare riguardo al rispetto delle normative ambientali;
b) organizzazione del servizio e delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia ai servizi di raccolta, anche differenziata, sia alle attivita' di trattamento e smaltimento;
c) condizioni ambientali e qualita' del servizio;
d) miglioramento del piano economico-finanziario, comportante la riduzione del valore delle entrate tariffarie per la durata dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media;
e) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli obiettivi previsti dal Piano di ambito considerando anche eventuali miglioramenti della qualita' del servizio;
f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, nell'obiettivo di miglioramento della relativa produttivita', efficacia ed efficienza.
2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera d) dovra' essere almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma.
3. Nel caso in cui l'offerta, ai sensi dell'art. 202, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, riguardi la realizzazione di nuovi impianti e/o l'adeguamento di impianti esistenti, i criteri di valutazione tengono conto del valore previsto di tali interventi, anche considerando le tecnologie proposte e le relative misure di salvaguardia e di certificazione ambientale.
 
Art. 9.
Valutazione delle offerte
1. La valutazione delle offerte e' effettuata da una commissione nominata dall'AATO dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte medesime. La scelta dei membri della commissione e' regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali.
2. La commissione e' composta da un dirigente dell'AATO, che la presiede, e da altri due o quattro componenti scelti tra professori universitari di ruolo e/o esperti di qualificata e comprovata esperienza al fine di assicurare le opportune competenze in campo economico, giuridico e tecnico, ferme restando le norme generali di incompatibilita' in merito.
3. Al termine della procedura di valutazione la commissione redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.
 
Art. 10.
Aggiudicazione e affidamento
1. L'AATO approva gli esiti della gara e provvede all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni, al soggetto risultato primo nella graduatoria, agli altri soggetti partecipanti ammessi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione competente e alla Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (nel seguito AVRIR) di cui all'art. 207 del decreto legislativo n. 152/2006.
2. In coerenza con la documentazione di gara di cui al precedente art. 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, l'AATO e l'offerente classificato primo provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente comma 1, a stipulare la contratto di servizio; in difetto senza giustificato motivo, nei successivi quindici giorni l'AATO procede all'aggiudicazione in favore al secondo concorrente in graduatoria proseguendo, in caso di difetto, allo scorrimento della graduatoria.
3. Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, e prima della stipula del contratto di servizio di cui al precedente comma 2, lo stesso deve procedere alla costituzione di una societa' di capitali formata dai soggetti costituenti il raggruppamento.
4. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione da parte dei partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e), sara' incamerata dall'AATO.
 
Art. 11.
Comunicazioni
1. Entro trenta giorni dalla data di stipula della contratto di servizio di cui al precedente art. 10, comma 1, l'AATO trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione competente ed all'AVRIR:
a) copia completa degli atti di gara;
b) copia della contratto di servizio;
c) copia del Piano di ambito adeguato alle risultanze di gara.
 
Art. 12.
Norma finale
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli
 
Allegato A
Allegato B
Allegato C

----> Vedere da pag. 61 a pag. 62 <----
 
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